La Costituzione della Repubblica Italiana
PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1. L'Italia e una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. Art. 2. La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta politica, economica e
sociale. Art. 3. Tutti i
cittadini hanno pari dignita sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. E compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4. La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita e la propria scelta,
un'attivita o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della societa. Art. 5. La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua
i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento. Art. 6. La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano. I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. Art. 9. La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10. L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. La condizione
giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformita delle norme e
dei trattati internazionali. Lo straniero,
al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non e ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11. L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo. Art. 12 La bandiera
della Repubblica e il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni. PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI Art. 13. La liberta
personale e inviolabile. In casi
eccezionali di necessita ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorita di pubblica sicurezza puo adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto. E punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
liberta. La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 14. Il domicilio e
inviolabile. Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e
modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
liberta personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita e di incolumita pubblica o a
fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15. La liberta e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro
limitazione puo avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria
con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino
puo circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanita o di sicurezza. Nessuna restrizione puo essere determinata
da ragioni politiche. Ogni cittadino
e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge. Art. 17. I cittadini
hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e richiesto preavviso. Delle riunioni
in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita
pubblica. Art. 18. I cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 19. Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purche non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne
di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita giuridica e
ogni forma di attivita. Art. 21. Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
puo essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si puo
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria
nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva
per l'indicazione dei responsabili. In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorita giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato
e privo di ogni effetto. La legge puo
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 22. Nessuno puo
essere privato, per motivi politici, della capacita giuridica, della
cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna
prestazione personale o patrimoniale puo essere imposta se non in base alla
legge. Art. 24. Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati
ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione. La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25. Nessuno puo
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno puo
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso. Nessuno puo
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 26. L'estradizione
del cittadino puo essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali. Non puo in
alcun caso essere ammessa per reati politici. Art. 27. La
responsabilita penale e personale. L'imputato non
e considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non e ammessa
la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Art. 28. I funzionari e
i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici. TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI Art. 29. La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come societa naturale fondata sul
matrimonio. Il matrimonio e
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita familiare. Art. 30. E dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio. Nei casi di
incapacita dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta
le norme e i limiti per la ricerca della paternita. Art. 31. La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose. Protegge la
maternita, l'infanzia e la gioventu, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo. Art. 32. La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non puo in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana. Art. 33. L'arte e la
scienza sono libere e libero ne e l'insegnamento. La Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per
tutti gli ordini e gradi. Enti e privati
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato. La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parita, deve assicurare ad esse piena liberta e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E prescritto un
esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni
di alta cultura, universita ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34. La scuola e
aperta a tutti. L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, e obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu
alti degli studi. La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI Art. 35. La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare
i diritti del lavoro. Riconosce la
liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36. Il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa. La durata
massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge. Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo
rinunziarvi. Art. 37. La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge
stabilisce il limite minimo di eta per il lavoro salariato. La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita
di lavoro, il diritto alla parita di retribuzione. Art. 38. Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia,
disoccupazione involontaria. Gli inabili ed
i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L'assistenza
privata e libera. Art. 39. L'organizzazione
sindacale e libera. Ai sindacati
non puo essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica. I sindacati
registrati hanno personalita giuridica. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce. Art. 40. Il diritto di
sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41. L'iniziativa
economica privata e libera. Non puo
svolgersi in contrasto con l'utilita sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla liberta, alla dignita umana. La legge determina
i programmi e i controlli opportuni perche l'attivita economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Art. 42. La proprieta e
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati. La proprieta
privata e riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprieta
privata puo essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e
i diritti dello Stato sulle eredita. Art. 43. A fini di
utilita generale la legge puo riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale. Art. 44. Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media
proprieta. La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 45. La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalita. La legge
provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Art. 46. Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Art. 47. La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina
e controlla l'esercizio del credito. Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprieta dell'abitazione, alla
proprieta diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario
nei grandi complessi produttivi del Paese. TITOLO IV RAPPORTI POLITICI Art. 48. Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta. Il voto e
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico. La legge
stabilisce requisiti e modalita per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita. A tal fine e
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge. Il diritto di
voto non puo essere limitato se non per incapacita civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita morale indicati dalla
legge. Art. 49. Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art. 50. Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessita. Art. 51. Tutti i
cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. La legge puo,
per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi e chiamato
a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al
loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art. 52. La difesa della
Patria e sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare e obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne
l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Art. 53. Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita
contributiva. Il sistema
tributario e informato a criteri di progressivita. Art. 54. Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi. I cittadini cui
sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA TITOLO I IL PARLAMENTO Sezione I Le Camere. Art. 55. Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione. Art. 56. La Camera dei
deputati e eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
deputati e di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione
Estero. Sono eleggibili
a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
venticinque anni di eta. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu
alti resti. Art. 57. Il Senato della
Repubblica e eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero. Il numero dei
senatori elettivi e di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Nessuna Regione
puo avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei piu alti resti. Art. 58. I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di eta. Sono eleggibili
a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. |
Art. 59. И senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi и stato Presidente
della Repubblica. Il Presidente della Repubblica puт nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. |
Art. 60. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di
ciascuna Camera non puт
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Art. 61. Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchй non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti. Art. 62. Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera
puт essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce
in via straordinaria una Camera, и convocata di diritto anche l'altra. Art. 63. Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Art. 64. Ciascuna Camera
adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono. Art. 65. La legge
determina i casi di ineleggibilita e incompatibilita con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno puo
appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art. 66. Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilita e di incompatibilita. Art. 67. Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato. Art. 68. I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento puo essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne
puo essere arrestato o altrimenti privato della liberta personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale e previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione e richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. Art. 69. I membri del
Parlamento ricevono un'indennita stabilita dalla legge. Sezione II La formazione delle leggi. Art. 70. La funzione legislativa
e esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71. L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 72. Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera e, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e
dichiarata l'urgenza. Puo altresi
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita dei
lavori delle commissioni. La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
Art. 73. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge e promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso. Art. 74. Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
Art. 75. E indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. Non e ammesso
il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto
di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati. La proposta
soggetta a referendum e approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se e raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi. La legge
determina le modalita di attuazione del referendum. Art. 76. L'esercizio
della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti. Art. 77. Il Governo non
puo, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria. Quando, in casi
straordinari di necessita e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilita, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Art. 78. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Art. 79. L'amnistia e
l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che
concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. Art. 80. Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Art. 81. Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio
provvisorio del bilancio non puo essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese. Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte. Art. 82. Ciascuna Camera
puo disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorita giudiziaria. |
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83. Il Presidente
della Repubblica e eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta
ha un solo delegato. L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la
maggioranza assoluta. Art. 84. Puo essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni
d'eta e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di
Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge. Art. 85. Il Presidente
della Repubblica e eletto per sette anni. Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca
in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione. Art. 87. Il Presidente
della Repubblica e il capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale. Puo inviare
messaggi alle Camere. Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica. Art. 88. Il Presidente
della Repubblica puo, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse. Non puo esercitare
tale facolta negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Art. 89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica e valido se non e controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilita. Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 90. Il Presidente della
Repubblica non e responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi e
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri. Art. 91. Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedelta alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune. |
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I PRESIDENTI LA COSTITUZIONE ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO GLI UFFICI LE ONORIFICENZE |
Art. 92.
Il Governo della Repubblica
e composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta
di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario
di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo
di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non puo essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e
responsabile. Mantiene l'unita di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attivita dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialita dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilita proprie dei funzionari.
Agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianita.
Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e composto, nei modi stabiliti dalla
legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa
e puo contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di
Stato e organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimita sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei
casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia e
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione
giurisdizionale e esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono
essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura.
La legge regola i
casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita pubblica e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali
militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In
tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura e presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di universita in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi
del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono,
finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far parte
del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e
i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull’ordinamento giudiziario puo ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione
del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio
di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
universita in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facolta di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversita di funzioni.
Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia.
Art. 109.
L’autorita
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita, davanti a
giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu
breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo
penale e regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell’imputato non puo essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilita di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si puo derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti
della pubblica amministrazione e sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non puo essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I
COMUNI
Art. 114.
La Repubblica e
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato.
I Comuni, le
Province, le Citta metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol e costituita dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge e approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potesta legislativa e esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citta metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle
Regioni la potesta legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potesta regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Citta metropolitane hanno potesta
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di
sua competenza la Regione puo concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
Art. 118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarieta, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le
Province e le Citta metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni,
Citta metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta.
Art. 119.
I Comuni, le
Province, le Citta metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le
Province, le Citta metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione
e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacita fiscale per abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Citta metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarieta sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Citta metropolitane e Regioni.
I Comuni, le
Province, le Citta metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non
puo istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, ne limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita giuridica
o dell'unita economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarieta e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potesta legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta
regionale e l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilita e di incompatibilita del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonche dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno puo
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto e
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica puo promuovere la questione di legittimita costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e
promulgato se non e approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione,
lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9,
comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo
scioglimento e la rimozione possono altresi essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto e adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il Consiglio
regionale puo esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non puo essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonche la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Art. 127.
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo
promuovere la questione di legittimita costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, puo promuovere la questione
di legittimita costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite
le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si puo con legge costituzionale,
sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si puo, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate e del Comune o
dei Comuni interessati espressa tramite referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte
costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimita costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale
e composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
universita in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge
tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed e rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di
giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l’eleggibilita a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita stabilite per la nomina
dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara
l’illegittimita costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione
della Corte e pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinche, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita
dei giudizi di legittimita costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della
Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di
tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse
sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non e promulgata, se non e approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma
repubblicana non puo essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
I
Con l’entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data
della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III
Per la prima composizione
del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte
del disciolto Senato;
hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati
dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la
pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati
altresi senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del
disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di
essere nominati senatori si puo rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima
elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione
dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno
dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non
sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformita con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non
entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in
casi di necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica,
entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita
alle Regioni.
X
Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformita con l’art. 6.
XI
Fino a cinque
anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui
all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII
E vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga
all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilita per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici ne cariche elettive.
Agli ex re di
Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti
nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli
nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di
quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano
e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola
la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in
vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sara convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31
gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente puo essere
convocata, quando vi sia necessita di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e
convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore
il 1° gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione e depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinche ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione
dovra essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addi
27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI