[Si presenta qui la
Costituzione Italiana nel testo del 1948 e nelle successive revisioni. Le
modifiche sono indicate con stile evidenziato. Lo stile è applicato
allintero comma modificato, indipendentemente dallentità della
modifica. In caso di più revisioni successive, viene indicata la
modifica relativa alla versione immediatamente precedente.
Si è tenuto come
riferimento il testo fornito da sito della Corte Costituzionale. Lintero
lavoro verrà prossimamente rivisto sugli originali della Gazzetta Ufficiale.]
Vista la deliberazione
dellAssemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione
finale della Costituzione;
La Costituzione della Repubblica
Italiana nel seguente testo:
Art. 1. LItalia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2. La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3. Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori
allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
unattività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5. La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principî ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dellautonomia e del decentramento.
Art. 6. La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7. Lo Stato
e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai
Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8. Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con lordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9. La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
Lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia
impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
dasilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge. Non è ammessa
lestradizione dello straniero per reati politici. |
A norma
dellarticolo unico della legge costituzionale 21 giugno
1967, n. 2, lultimo comma dellart.
10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio. |
Art. 11.
LItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12. La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Art. 13. La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna
di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dellautorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
lautorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
allautorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14. Il
domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le ispezioni
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15. La
libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dellautorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16. Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di
uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
Art. 17. I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senzarmi.
Per le riunioni, anche in luogo
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18. I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19. Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art. 20. Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto duna associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21. Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dellautorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per lindicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dellautorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica
può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
allautorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro sintende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire,
con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere
le violazioni.
Art. 22. Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23. Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge.
Art. 24. Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25. Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
Lestradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici. |
A norma dellarticolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 2 lultimo comma dellart. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio. Cfr. art. 10. |
Art. 27. La
responsabilità penale è personale.
Limputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28. I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Art. 29. La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sulleguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dellunità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati
fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31. La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e ladempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternità,
linfanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32. La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Art. 33. Larte
e la scienza sono libere e libero ne è linsegnamento.
La Repubblica detta le norme
generali sullistruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Enti e privati hanno il diritto
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e
gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di
Stato per lammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per labilitazione allesercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La
scuola è aperta a tutti.
Listruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.
Art. 35. La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e lelevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi
e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nellinteresse generale,
e tutela il lavoro italiano allestero.
Art. 36. Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia unesistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire ladempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare
alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e allassistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno
diritto alleducazione e allavviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Lassistenza privata è
libera.
Art. 39.
Lorganizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40. Il
diritto di sciopero si esercita nellambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
Liniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con lutilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e
i controlli opportuni perché lattività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata
è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale
e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi dinteresse generale.
La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Art. 43. A fini
di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o
categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art. 44. Al fine
di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
Art. 45. La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce lincremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e
allo sviluppo dellartigianato.
Art. 46. Ai fini
della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Art. 47. La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla lesercizio del credito.
Favorisce laccesso del risparmio
popolare alla proprietà della abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
Art. 48. Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto
di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge. |
Art. 48. Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età. Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce
requisiti e modalità per lesercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti allestero e ne assicura leffettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per lelezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto
di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale
indicati dalla legge. Modificato con
legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 2 |
Art. 49. Tutti i
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50. Tutti i
cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51. Tutti i
cittadini delluno o dellaltro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
La legge può, per lammissione
ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni
pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52. La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né lesercizio dei
diritti politici.
Lordinamento delle Forze armate
si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53. Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Art. 54. Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 55. Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
Art. 56. La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in
ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila. Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. |
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. Modificato con
legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2 |
Art. 56. La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. Modificato con
legge costituzionale 23 gennaio 2001 n. 2. |
Art. 57. Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è
attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a
centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle dAosta ha un solo senatore. |
Art. 57. Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle dAosta ha
un solo senatore. La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. Modificato con
legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2 |
Art. 57. Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi
è di trecentoquindici. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha
due, la Valle dAosta uno. La ripartizione dei seggi tra
le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. Modificato con
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 |
Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
dAosta uno. La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. Modificato con
legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 2 |
Art. 58. I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60. La
Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra. |
Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni. La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra. Modificato con
legge costituzionale 9 febbraio
1963, n. 2. |
Art. 61. Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
Finché non siano riunite
le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62. Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche laltra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e lUfficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune, il Presidente e lUfficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65. La
legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
lufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67. Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
Art. 68. I
membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e i voti dati nellesercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o
altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nellatto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato di
cattura. Eguale autorizzazione è
richiesta per trarre in arresto o mantenere in stato di detenzione un membro
del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. |
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nellatto di
commettere un delitto per il quale è previsto larresto obbligatorio
in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. Modificato con
legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 |
Art. 69. I
membri del Parlamento ricevono unindennità stabilita dalla legge.
Art. 70. La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita liniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
lapprova articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
lurgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme lesame e lapprovazione dei disegni di legge
sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni.
La procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73. Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dallapprovazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano lurgenza, la legge
è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74. Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente
la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare labrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
Lesercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principî e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77. Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di
necessità e durgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin
dallinizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78. Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
Lamnistia e lindulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla proposta di delegazione. |
Art. 79. Lamnistia e lindulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale. La legge che
concede lamnistia o lindulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso
lamnistia e lindulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. Modificato con
legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 2 |
Art. 80. Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81. Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
Lesercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria.
Art. 83. Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
Allelezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle dAosta ha un solo
delegato.
Lelezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dellassemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni detà e goda dei diritti civili e politici.
Lufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Lassegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86. Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente
o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87. Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
lunità nazionale.
Può inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, lautorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore
della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88. Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale
facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. |
Art. 88. Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura. Modificato con
legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. |
Art. 89. Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90. Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
Art. 91. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 92. Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
Art. 93. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il
Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca
la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o
dentrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95. Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene lunità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando lattività dei ministri.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede allordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione
dei ministeri.
Art. 96. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
daccusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nellesercizio
delle loro funzioni. |
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite
con legge costituzionale. Modificato con
legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1. |
Art. 97. I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e limparzialità
dellamministrazione.
Nellordinamento degli uffici
sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98. I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento,
non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto discriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari allestero.
Art. 99. Il
Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha liniziativa legislativa e
può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100. Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nellamministrazione.
La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura lindipendenza
dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Art. 101. La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto
alla legge.
Art. 102. La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sullordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche
con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta del popolo allamministrazione della giustizia.
Art. 103. Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di
guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate.
Art. 104. La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il
primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti
per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice
presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono
in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dellordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
Art. 106. Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sullordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati allufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni desercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107. I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi
e con le garanzie di difesa stabilite dallordinamento giudiziario o con il
loro consenso. Il Ministro della giustizia ha
facoltà di promuovere lazione disciplinare. I magistrati si distinguono fra
loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sullordinamento
giudiziario. |
Nel primo comma
del testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U.
27 dicembre 1947, per errore tipografico, in luogo di funzioni
compariva la parola funzionari: cfr. errata-corrige
in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2. |
Art. 108. Le
norme sullordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura lindipendenza
dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di
esse, e degli estranei che partecipano allamministrazione della giustizia.
Art. 109.
Lautorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110. Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia lorganizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Art. 111.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge. Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata. Nel processo
penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel
più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dellaccusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
linterrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dellaccusa
e lacquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale
è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dellimputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto allinterrogatorio da parte dellimputato o del suo
difensore. La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dellimputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Modificato con lart. 1
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Allart. 2, la stessa legge costituzionale così
dispone: La legge regola
lapplicazione dei principî contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della
sua entrata in vigore. |
Art. 112. Il
pubblico ministero ha lobbligo di esercitare lazione penale.
Art. 113. Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi
di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Art. 114. La
Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. |
Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione. Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 115. Le
Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo
i principi fissati nella Costituzione. |
Art. 115. Abrogato
dallarticolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 |
Art. 116. Alla
Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle dAosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali. |
Art. 116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle dAosta/Vallée
dAoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con
legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dellarticolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente allorganizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui allarticolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra
lo Stato e la Regione interessata. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 117. La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano
in contrasto con linteresse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche dinteresse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e
torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica
possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione. |
Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con lUnione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti allUnione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sullistruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dellamministrazione statale, regionale e locale; opere dellingegno;
s) tutela dellambiente, dellecosistema e dei beni
culturali. Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
lUnione europea delle Regioni; commercio con lestero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni
la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono allattuazione e allesecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dellUnione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dellorganizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge
delegare alla Regione lesercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente
le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad
altri enti locali o valendosi dei loro uffici. |
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dellarticolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali. Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono lautonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 119. Le
Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni
per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi
determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno le Isole, lo
Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio
demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica. |
Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio. La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire leffettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere allindebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 120. La
Regione non può istituire dazi dimportazione o esportazione o
transito fra le Regioni. Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il
diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro. |
Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare lesercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per lincolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dellunità giuridica o dellunità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 121. Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita
le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è
lorgano esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige
le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale. |
Art. 121. Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita
le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere. La Giunta regionale è
lorgano esecutivo delle Regioni. Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 122. Il
sistema delezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo
seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nellesercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della
Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. |
Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonchè dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la
durata degli organi elettivi. Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nellesercizio delle loro funzioni. Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente,
è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina
e revoca i componenti della Giunta. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 123. Ogni
Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative allorganizzazione
interna della Regione. Lo statuto regola lesercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato
dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed
è approvato con legge della Repubblica. |
Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola lesercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta lapposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 124. Un
commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate
dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. |
Art. 124. Abrogato
dallarticolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 |
Art. 125. Il
controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione
è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte
del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo lordinamento
stabilito da leggi della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione. |
Art. 125. Il primo comma
è abrogato con legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3 Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
lordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
Art. 126. Il
Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda allinvito
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto
analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto
quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare. Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è
disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento
è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede allordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. |
Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione. Lapprovazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, limpedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 127. Ogni
legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata
nei dieci giorni dallapposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente,
la promulgazione e lentrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati. Il Governo della Repubblica,
quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli
di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
lapposizione del visto. Ove il Consiglio regionale
lapprovi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo
della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. |
Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
unaltra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dellatto avente valore di legge. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 128. Le
Provincie e i Comuni sono enti autonomi nellambito dei principî
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. |
Art. 128. Abrogato
dallarticolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 |
Art. 129. Le
Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale. Le circoscrizioni provinciali
possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento. |
Art. 129. Abrogato
dallarticolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 |
Art. 130. Un
organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali. In casi determinati dalla legge
può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta
motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. |
Art. 130. Abrogato
dallarticolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 |
Art. 131. Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle dAosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. |
Art. 131. Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle dAosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. Modificato con
legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 |
Art. 132. Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e
la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse. Si può, con referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad unaltra. |
Art. 132. Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e
la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse. Si può, con
lapprovazione della maggioranza delle popolazioni interessate e del Comune o
dei Comuni interessati espressa tramite referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
unaltra. Modificato con
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
Art. 133. Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nellambito duna Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 134. La
Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione. |
Art. 134. La
Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione. Modificato con
legge costituzionale 16 gennaio 1989 |
Art. 135. La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
desercizio. La Corte elegge il presidente
fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per
dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge
e non sono immediatamente rieleggibili. Lufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o dun
Consiglio regionale, con lesercizio della professione davvocato, e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi daccusa contro il
Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri eletti, allinizio di ogni legislatura,
dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per
leleggibilità a senatore. |
Art. 135. La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
desercizio. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di
essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle
funzioni. La Corte elegge tra
i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni
caso i termini di scadenza dallufficio di giudice. Lufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con lesercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi daccusa contro il
Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri eletti, allinizio di ogni legislatura,
dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per
leleggibilità a senatore. Modificato con
legge costituzionale 22 novembre 1967 |
Art. 135. La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
desercizio. I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il
giudice costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dallufficio di giudice. Lufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con lesercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi
daccusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per leleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Modificato con
legge costituzionale 16 gennaio 1989 |
Art. 136. Quando
la Corte dichiara lillegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137. Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie dindipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Art. 138. Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139. La
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
I. Con lentrata
in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data
della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III. Per la
prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dellAssemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
allAssemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
Laccettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al
diritto di nomina a senatore.
IV. Per la prima
elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V. La
disposizione dellart. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI. Entro cinque
anni dallentrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data
si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione allarticolo 111.
VII. Fino a
quando non sia emanata la nuova legge sullordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dellordinamento vigente. Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nellarticolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
allentrata in vigore della Costituzione. I giudici della Corte
costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono
soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni. |
VII. Fino a
quando non sia emanata la nuova legge sullordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dellordinamento vigente. Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nellarticolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti
allentrata in vigore della Costituzione. Il terzo comma
è stato abrogato con legge costituzionale 22
novembre 1967 n. 2 |
VIII. Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dallentrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano
per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro lesercizio.
Leggi della Repubblica regolano
il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX. La
Repubblica, entro tre anni dallentrata in vigore della Costituzione, adegua le
sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X. Alla Regione
del Friuli-Venezia Giulia, di cui allart. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con lart. 6.
XI. Fino a
cinque anni dallentrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dellelenco di cui allart.
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dellarticolo 132, fermo rimanendo tuttavia lobbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII. È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga allarticolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dallentrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII. I membri e
i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle
loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati lingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV. I titoli
nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
LOrdine mauriziano
è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla
legge.
La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
XV. Con
lentrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 251,
sullordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un
anno dallentrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII.
LAssemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere, lAssemblea Costituente può essere convocata, quando
vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al
Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
LAssemblea Costituente, agli
effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal
suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dellAssemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1º gennaio 1948.
Il testo della Costituzione
è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto lanno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma,
addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente
dellAssemblea Costituente:
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il
Guardasigilli GRASSI