Edizione 2001.
LIBRO I DEI REATI IN GENERALE
con le modifiche apportate dalle leggi 205/1999; 479/99, 507/1999;
7.12.2000 n. 397 ( indagini difensive ) G.U. 3 gennaio 2001 e legge 1.03.2001 n. 63
legge 27 marzo 2001 n. 97
*CODICE PENALE
TITOLO I DELLA LEGGE PENALE *
1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
*Cassazione Penale
*Chiarezza della norma penale
*Interpretazioni analogiche
*Principio di legalitа
*Sequestro preventivo
*Cassazione Penale
*Irretroattivitа della legge penale
*Successione di leggi
*Disposizioni piщ favorevoli al reo
*Preclusione del giudicato
*Leggi temporanee
*Decreto legge convertito con emendamenti
*Decreto legge non convertito
*3 Obbligatorietа della legge penale
*Cassazione Penale
*Principio di obbligatorietа della legge penale
*Immunitа di diritto internazionale
*Questioni processuali
*4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
*Cassazione Penale
*Navi mercantili
*5 Ignoranza della legge penale
*Cassazione Penale
*Ignoranza della legge penale
*Ignoranza inevitabile
*Abuso di ufficio
*6 Reati commessi nel territorio dello Stato
*Cassazione Penale
*Convenzioni internazionali
*7 Reati commessi all`estero
*Cassazione Penale
*Qualificazione del reato
*8 Delitto politico commesso all`estero
*Cassazione Penale
*Delitto politico
*9 Delitto comune del cittadino all`estero
*Cassazione Penale
*Sottoscrizione della richiesta
*Presenza nel territorio dello Stato
*Querela della persona offesa
*Condizioni di punibilitа
*Estradizione
*10 Delitto comune dello straniero all`estero
*Cassazione Penale
*Istanza o querela della persona offesa
*Presenza dello straniero nel territorio dello stato
*Delitto commesso ai danni di uno stato estero
*11 Rinnovamento del giudizio
*Cassazione Penale
*Giudizio di un cittadino o straniero giа giudicato all'estero
*Irrilevanza del giudizio all'estero se il fatto и stato commesso in Italia
*Rinnovazione del giudizio per i reati commessi dal cittadino all'estero
*12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
*Cassazione Penale
*Riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva
*Istituto della continuazione
*Revoca di benefici
*Applicazione della pena accessoria
*13 Estradizione
*Cassazione Penale
*Divieto di estradizione per reati politici
*Doppia incriminabilitа
*Convenzioni internazionali
*Espulsione verso l'Italia
*14 Computo e decorrenza dei termini
*Cassazione Penale
*Giudizio direttissimo
*Termini di custodia cautelare
*Revoca dell'indulto
*15 Materia regolata da piщ leggi penali o da piщ disposizioni della medesima legge penale
*Cassazione Penale
*Concorso di norme
*Stessa materia
*16 Leggi penali speciali
*TITOLO II DELLE PENE *
CAPO I *
DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE *
17 Pene principali: specie
*18 Denominazione e classificazione delle pene principali
*19 Pene accessorie: specie
*Cassazione Penale
*Applicazione di pene accessorie
*20 Pene principali e accessorie
*Cassazione Penale
*Conseguenze giuridiche alla condanna penale
*CAPO II *
DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE *
21 Pena di morte
*22 Ergastolo
*Cassazione Penale
*Misure di prevenzione
*Condono
*23 Reclusione
*Cassazione Penale
*Limite minimo della reclusione
*Patteggiamento
*Custodia cautelare
*24 Multa
*Cassazione Penale
*Delitti determinati da motivi di lucro
*25 Arresto
*26 Ammenda
*Cassazione Penale
*Limiti della pena
*27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
*CAPO III *
DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE *
28 Interdizione dai pubblici uffici
*29 Casi nei quali alla condanna consegue l`interdizione dai pubblici uffici
*Cassazione Penale
*Reato continuato
*Condanna conseguente a giudizio abbreviato
*30 Interdizione da una professione o da un`arte
*Cassazione Penale
*Reato tentato
*31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio odi una professione o di un`arte.Interdizione
*Cassazione Penale
*Abuso di una professione
*32 Interdizione legale
*Cassazione Penale
*Applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici
*Sospensione dell'esercizio della potestа dei genitori
*32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
*32 ter Incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione
*32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l`incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione
*33 Condanna per delitto colposo
*34 Decadenza dalla potestа dei genitori e sospensione dall`esercizio di essa
*Cassazione Penale
*Durata della sospensione
*35 Sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte
*35 bis Sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
*36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
*Cassazione Penale
*Evasione delle imposte
*Esecuzione
*37 Pene accessorie temporanee: durata
*Cassazione Penale
*Durata
*38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
*TITOLO III *
DEL REATO *
CAPO I *
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO *
39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
*40 Rapporto di causalitа
*Cassazione Penale
*Nesso di causalitа
*Obbligo giuridico di impedire l'evento
*41 Concorso di cause
*Cassazione Penale
*Equivalenza casuale
*Cause sopravvenute
*42 Responsabilitа per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilitа obiettiva
*43 Elemento psicologico del reato
*Cassazione Penale
*Reati omissivi
*Elemento soggettivo
*Dolo alternativo
*Dolo eventuale
*Concorso colposo
*Colpa
*Elemento soggettivo delle contravvenzioni
*Buona fede nelle contravvenzioni
*44 Condizione obiettiva di punibilitа
*45 Caso fortuito o forza maggiore
*Cassazione Penale
*Caso fortuito
*Onere della prova
*Forza maggiore
*46 Costringimento fisico
*Cassazione Penale
*Concussione
*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
*47 Errore di fatto
*Cassazione Penale
*Errore sul fatto che costituisce il reato
*Errore su legge diversa dalla legge penale
*48 Errore determinato dall`altrui inganno
*Cassazione Penale
*Inganno
*Responsabilitа dell'autore mediato
*49 Reato supposto erroneamente reato impossibile
*Cassazione Penale
*Esclusione della punibilitа
*Insussistenza dell'oggetto
*50 Consenso dell`avente diritto
*Cassazione Penale
*Cause di giustificazione del reato
*Esimente putativa
*51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
*Cassazione Penale
*Esercizio di un diritto
*Adempimento di un dovere
*52 Difesa legittima
*Cassazione Penale
*Valutazione dei presupposti per l'applicazione della esimente
*Necessitа di difesa
*Attualitа del pericolo
*Difesa proporzionata all'offesa
*Eccesso colposo
*53 Uso legittimo delle armi
*Cassazione Penale
*Necessitа di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autoritа
*54 Stato di necessitа
*Cassazione Penale
*Principio della non esigibilitа di una condotta diversa
*Attualitа del pericolo
*55 Eccesso colposo
*Cassazione Penale
*Legittima difesa
*Uso illegittimo di armi
*56 Delitto tentato
*Cassazione Penale
*Reato tentato
*Idoneitа degli atti
*Amnistia e indulto
*57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
*Cassazione Penale
*Elemento soggettivo del reato
*Responsabilitа del direttore
*Notizie attinte da agenzia di stampa diretta da un direttore responsabile
*Impugnazioni della parte civile
*57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
*58 Stampa clandestina
*58 bis Procedibilitа per i reati commessi col mezzo della stampa
*CAPO II *
DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO *
59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
*Cassazione Penale
*Disastro colposo
*Erronea supposizione di circostanze che escludono la pena
*Erronea supposizione di circostanze che aggravano o attenuano la pena
*60 Errore sulla persona dell`offeso
*61 Circostanze aggravanti comuni
*Cassazione Penale
*Contestazione
*Reato tentato
*62 Circostanze attenuanti comuni
*Cassazione Penale
*Concorso di persone nel reato
*Motivazione
*Prova delle circostanze
*Collaboratori di giustizia
*62 bis Attenuanti generiche
*63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
*Cassazione Penale
*Recidiva
*Applicazione delle misure cautelari
*64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
*Cassazione Penale
*Determinazione della pena
*65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
*Cassazione Penale
*Applicazione della pena su richiesta delle parti
*66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piщ circostanze aggravanti
*Cassazione Penale
*Sindacato della Cassazione
*67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piщ circostanze attenuanti
*68 Limiti al concorso di circostanze
*Cassazione Penale
*Circostanza complessa
*69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
*Cassazione Penale
*Valutazione deteriore dell'azione
*Giudizio di comparazione
*70 Circostanze oggettive e soggettive
*Cassazione Penale
*Circostanze oggettive
*Circostanze soggettive
*Circostanze inerenti alla persona del colpevole
*CAPO III *
DEL CONCORSO DI REATI *
71 Condanna per piщ reati con unica sentenza o decreto
*72 Concorso di reati che importano l`ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
*Cassazione Penale
*Concorso di pene detentive temporanee con l'ergastolo
*Isolamento diurno
*73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
*Cassazione Penale
*Cumulo di pene concorrenti
*Benefici penitenziari
*74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
*75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
*76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
*Cassazione Penale
*Pena da ritenersi scontata per prima
*77 Determinazione delle pene accessorie
*Cassazione Penale
*Reati in materia di assegni
*78 Limiti degli aumenti delle pene principali
*Cassazione Penale
*Benefici penitenziari
*79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie
*Cassazione Penale
*Emissione continuata di assegni a vuoto
*80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
*Cassazione Penale
*Reati commessi l'uno successivamente alla espiazione della pena per l'altro
*Cassazione Penale
*Criterio del cumulo giuridico
*81 Concorso formale. Reato continuato
*Cassazione Penale
*Concorso formale di reati
*Reato continuato
*Istituto della continuazione
*Circostanze del reato
*Riconoscimento di una sentenza straniera
*82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l`offesa era diretta
*Cassazione Penale
*Elemento soggettivo
*Offesa della persona cui era diretta l'azione e offesa di persona diversa
*83 Evento diverso da quello voluto dall`agente
*Cassazione Penale
*Evento voluto configurabile come delitto tentato
*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
*84 Reato complesso
*Cassazione Penale
*Reato complesso
*TITOLO IV *
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO *
CAPO I *
DELLA IMPUTABILITA` *
85 Capacitа d`intendere e di volere
*Cassazione Penale
*Momento rilevante per la sussistenza dell'imputabilitа
*86 Determinazione in altri dello stato d`incapacitа, allo scopo di far commettere un reato
*87 Stato preordinato d`incapacitа d`intendere o di volere
*88 Vizio totale di mente
*Cassazione Penale
*Vizio di mente
*Aggravante della premeditazione
*Stato d'incapacitа accertato in un pocedimento diverso
*89 Vizio parziale di mente
*Cassazione Penale
*Vizio parziale di mente
*Imputabilitа
*Accertamento in giudizio
*90 Stati emotivi o passionali
*Cassazione Penale
*Stati emotivi e passionali
*Circostanze attenuanti generiche
*91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
*Cassazione Penale
*Onere della prova
*92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
*Cassazione Penale
*Elemento soggettivo
*93 Fatto commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti
*94 Ubriachezza abituale
*Cassazione Penale
*Uso abituale di sostanze stupefacenti
*95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
*Cassazione Penale
*Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti:
*Cronica intossicazione da alcool
*96 Sordomutismo
*Cassazione Penale
*Accertamento della capacitа
*97 Minore degli anni quattordici
*98 Minore degli anni diciotto
*Cassazione Penale
*Incapacitа di intendere e di volere
*Accertamento
*CAPO II *
DELLA RECIDIVA, DELL`ABITUALITA` E PROFESSIONALITA` *
NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE *
99 Recidiva
*Cassazione Penale
*Configurazione della recidiva
*Recidiva reiterata
*Giudizio di comparazione
*100 Recidiva facoltativa (abrogato)
*101 Reati della stessa indole
*Cassazione Penale
*Reati della stessa indole
*102 Abitualitа presunta dalla legge
*Cassazione Penale
*Abitualitа nei reati di contrabbando
*103 Abitualitа ritenuta dal giudice
*Cassazione Penale
*Condizioni per la dichiarazione di abitualitа
*104 Abitualitа nelle contravvenzioni
*105 Professionalitа nel reato
*Cassazione Penale
*Dichiarazione di professionalitа
*106 Effetti dell`estinzione del reato o della pena
*Cassazione Penale
*Effetti penali della condanna
*107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
*108 Tendenza a delinquere
*109 Effetti della dichiarazione di abitualitа, professionalitа o tendenza a delinquere
*CAPO III *
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO *
110 Pena per coloro che concorrono nel reato
*Cassazione Penale
*Concorso di persone
*Concorso nelle contravvenzioni
*Concorso nell'omicidio preterintenzionale
*111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
*Cassazione Penale
*Determinazione al reato
*112 Circostanze aggravanti
*Cassazione Penale
*Promotori ed organizzatori
*Oggetto materiale della condotta criminosa e persona offesa
*113 Cooperazione nel delitto colposo
*Cassazione Penale
*Concorso colposo nel reato doloso
*114 Circostanze attenuanti
*Cassazione Penale
*Partecipazione di minima importanza
*Contributo causale
*Compartecipazione del minore
*115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
*Cassazione Penale
*Associazione per delinquere
*Misure di sicurezza
*116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
*Cassazione Penale
*Nesso causale e volontа di commettere il reato
*Concorso anomalo
*117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
*Cassazione Penale
*Reato plurisoggettivo improprio
*Diminuzione della pena
*118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
*119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
*CAPO IV *
DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO *
120 Diritto di querela
*Cassazione Penale
*Volontа di proporre querela
*Formalitа
*Ratifica o conferma
*121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
*122 Querela di uno fra piщ offesi
*123 Estensione della querela
*Cassazione Penale
*Principio dell'indivisibilitа della querela
*124 Termine per proporre la querela. Rinuncia
*Cassazione Penale
*Decorrenza del termine
*Rinuncia tacita
*125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
*126 Estinzione del diritto di querela
*127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
*128 Termine per la richiesta di procedimento
*Cassazione Penale
*Termine triennale
*129 Irrevocabilitа ed estensione della richiesta
*130 Istanza della persona offesa
*Cassazione Penale
*Decesso della persona offesa
*131 Reato complesso. Procedibilitа di ufficio
*TITOLO V *
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA *
CAPO I *
DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA *
132 Potere discrezionale del giudice nell`applicazione della pena: limiti
*Cassazione Penale
*Limiti minimi
*Limiti massimi
*133 Gravitа del reato: valutazione agli effetti della pena
*Cassazione Penale
*Potere discrezionale del giudice
*Motivazione del giudice
*Applicazione della pena su richiesta delle parti
*133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
*133 ter Pagamento rateale della multa o dell`ammenda
*134 Computo delle pene
*Cassazione Penale
*Frazione di giorno
*135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
*Cassazione Penale
*Modalitа di conversione delle pene pecuniarie non eseguite
*Successione di leggi penali
*136 Modalitа di conversione di pene pecuniarie
*Cassazione Penale
*Conversione di pene pecuniarie
*Avviso di procedimento di conversione
*137 Custodia cautelare
*Cassazione Penale
*Computo della durata della custodia cautelare
*138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all`estero
*Cassazione Penale
*Esecuzione della pena inflitta dall'autoritа giudiziaria italiana
*139 Computo delle pene accessorie
*140 Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato) .
*CAPO II *
DELLA ESECUZIONE DELLA PENA *
141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)
*142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)
*143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)
*144 Vigilanza sull`esecuzione delle pene (abrogato)
*145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
*146 Rinvio obbligatorio dell`esecuzione della pena
*Cassazione Penale
*Liberazione condizionale
*147 Rinvio facoltativo dell`esecuzione della pena
*Cassazione Penale
*Grave infermitа fisica
*Revoca del provvedimento
*148 Infermitа psichica sopravvenuta al condannato
*Cassazione Penale
*Mutamento obbligatorio del regime esecutivo
*149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende (abrogato)
*TITOLO VI *
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA *
CAPO I *
DELLA ESTINZIONE DEL REATO *
150 Morte del reo prima della condanna
*Cassazione Penale
*Estinzione del reato
*Giudicato parziale interno
*151 Amnistia
*Cassazione Penale
*Applicazione di amnistia
*Tentativo
*Cumulo
*Pene accessorie
*152 Remissione della querela
*Cassazione Penale
*Remissione tacita
*Effetti della remissione
*Termini o condizioni
*153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
*154 Piщ querelanti: remissione di uno solo
*155 Accettazione della remissione
*Cassazione Penale
*Remissione a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato
*156 Estinzione del diritto di remissione
*157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
*Cassazione Penale
*Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
*Rinunzia alla prescrizione
*Motivazione
*Giudicato parziale interno
*158 Decorrenza del termine della prescrizione
*Cassazione Penale
*Data del commesso reato
*Reato continuato
*Reato permanente
*159 Sospensione del corso della prescrizione
*Cassazione Penale
*Astensione dalle udienze del difensore
*Soggetti nei cui confronti opera la sospensione
*160 Interruzione del corso della prescrizione
*Cassazione Penale
*Atti interruttivi
*Nullitа degli atti
*Reati tributari
*161 Effetti della sospensione e della interruzione
*162 Oblazione nelle contravvenzioni
*Cassazione Penale
*Termini per l'oblazione
*Deposito di somma pari a metа dell'oblazione
*Omesso esame dell'istanza di ammissione all'oblazione
*162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
*Giurisprudenza
*Termini per l'oblazione
*Facoltа di richiedere l'oblazione
*Giurisprudenza
*Concorso di reati
*Ragguaglio e conversione della pena pecuniaria
*Giurisprudenza
*Sospensione condizionale
*Amnistia
*Pena inflitta
*Determinazione del tempo.
*Obbligo di dichiarazione del giudice
*Recidiva
*Delinquenti abituali
*Giurisprudenza
*Decorrenza dei termini
*Condanne successive
*186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna
*Giurisprudenza
*Spese di mantenimento
*190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
*191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
*192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
*193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
*194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
*195 Diritti dei terzi
*TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA *
CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI
*SEZIONE I Disposizioni generali
*199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
*200 Applicabilitа delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
*201 Misure di sicurezza per fatti commessi all`estero
*202 Applicabilitа delle misure di sicurezza
*203 Pericolositа sociale
*205 Provvedimento del giudice
*206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
*207 Revoca delle misure di sicurezza personali
*208 Riesame della pericolositа
*209 Persona giudicata per piщ fatti
*210 Effetti della estinzione del reato o della pena
*217 Durata minima
*218 Esecuzione
*219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia
*220 Esecuzione dell`ordine di ricovero
*221 Ubriachi abituali
*222 Ricovero in un manicomio giudiziario
*Giurisprudenza
*Qualificazione del fatto come reato
*223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
*224 Minore non imputabile
*225 Minore imputabile
*226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
*227 Riformatori speciali
*228 Libertа vigilata
*229 Casi nei quali puт essere ordinata la libertа vigilata
*230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertа vigilata
*231 Trasgressione degli obblighi imposti
*232 Minori o infermi di mente in stato di libertа vigilata
*233 Divieto di soggiorno in uno o piщ Comuni o in una o piщ Province
*234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
*235 Espulsione dello straniero dallo Stato
*CAPO II *
Delle misure di sicurezza patrimoniali *
236 Specie: regole generali
*237 Cauzione di buona condotta
*238 Inadempimento dell`obbligo di prestare cauzione
*239 Adempimento o trasgressione dell`obbligo di buona condotta
*240 Confisca
*Giurisprudenza
*Confisca delle cose servite per il reato
*Sequestro preventivo
*
1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno puт essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge nй con pene che non siano da essa stabilite (25 Cost.).
Perchй una norma penale risponda alla esigenza di chiarezza legislativa espressa dal principio di tassativitа delle incriminazioni, и necessario che la stessa sia formulata con quel grado di determinatezza necessaria a consentire al giudice di individuare il tipo di fatto dalla norma disciplinato.
Sez. I, sent. n. 4431 del 18-05-1983
Il principio di stretta legalitа vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilitа di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 cod. pen., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perchй il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la S.C. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltrechй, dettata dall'art. 5 cod. pen. nella lettura fattane dalla Corte Costituzionale, и suggerita, prima ancora, dal principio di stretta legalitа).
Sez. III, sent. n. 435 del 19-01-1994
Il principio di legalitа non va individuato nelle pene stabilite con criterio generale per le singole fattispecie legali, ma anche in quelle risultanti dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul regime sanzionatorio, sм da identificarsi in quello voluto dal legislatore, nella sua discrezionalitа in corrispondenza delle sue statuizioni concernente le ipotesi considerate delle disposizioni penali. (Applicazione del principio in tema di legittimitа della continuazione fra reati eterogenei).
Sez. II, sent. n. 5169 del 06-06-1986
Presupposto del sequestro preventivo и la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilitа. E' quindi illegittimo il sequestro preventivo disposto prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l'agente avesse intenzione di commetterlo: risulterebbero infatti violate non solo la norma dell'art. 321 cod. proc. pen., che prevede implicitamente il reato come presupposto del sequestro, ma anche quelle dell'art. 1 cod. pen. e dell'art. 25, secondo comma, cod. pen. giacchй il principio di legalitа condiziona alla previsione tipica non solo la punibilitа dell'agente, ma anche l'applicabilitа delle misure cautelari e delle altre misure strumentali al giudizio penale. (In applicazione di questi principi la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento che disponeva e quello che confermava il sequestro preventivo di opere edilizie interne, conformi al disposto dell'art. 26 della legge n. 47 del 1985, sul presupposto che esse, in quanto preliminari a un mutamento di destinazione d'uso dell'immobile vietato dagli strumenti urbanistici vigenti, potessero integrare in futuro la contravvenzione di cui all'art. 20 della stessa legge).
Sez. III, sent. n. 778 del 30-06-1993
Nessuno puт essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.).
Nessuno puт essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi и stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piщ favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresм nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2 cod. pen.").
Irretroattivitа della legge penale
La confisca di beni non и una pena, per la quale valga il principio della irretroattivitа della norma sanzionatoria sancito dall'art. 2 cod. pen. e dall'art. 25 della Costituzione, ma и un istituto disciplinato dal codice penale come misura di sicurezza patrimoniale, con carattere non punitivo ma cautelare, rivolto a prevenire il fenomeno delittuoso, in corrispondenza ad una finalitа preventiva. La confisca, pertanto, nella sicurezza dei presupposti richiesti dalla legge, puт trovare applicazione anche in relazione a fatti commessi anteriormente alla norma che la prevede. (Fattispecie relativa a confisca disposta in applicazione degli artt. 2 e 3 del D.L. 20 giugno 1994 n. 399 convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1994 n. 501).
Sez. I, sent. n. 5199 del 09-05-1995
Il fenomeno della successione di leggi penali и costituito dall'abrogazione di una disposizione e dalla conseguente applicabilitа al fatto di un'altra disposizione, senza che ciт debba necessariamente verificarsi attraverso la formale sostituzione della seconda disposizione alla prima, perchй ben puт accadere che la prima venga abrogata e contemporaneamente sia inserita una nuova disposizione in un diverso testo normativo, o puт accadere anche che sia abrogata una norma speciale restando il fatto preveduto come reato da una norma generale preesistente.
Sez. V, sent. n. 11495 del 17-08-1990
Disposizioni piщ favorevoli al reo
Nel caso di successione di norme incriminatrici nel tempo, tra due disposizioni, delle quali la prima prevede la pena detentiva e la seconda la pena alternativa, и sempre piщ favorevole quest'ultima, consentendo l'inflizione della sola pena pecuniaria, perchй la conversione, ex art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della pena detentiva inflitta necessariamente per effetto della prima norma, pur potendo in concreto condurre ad una pena pecuniaria (sostitutiva) meno elevata, oltre ad essere eventuale, in quanto sempre discrezionale, sarebbe comunque esposta al rischio della revoca ai sensi del successivo art. 72, ricorrendone le condizioni. E' pacifico, infatti, che le cause di revoca contemplate in tale norma si riferiscono a tutte le pene sostitutive, ivi compresa quindi quella pecuniaria, giacchй consistono nel verificarsi di quelle condizioni che, se sussistenti al momento della sostituzione, sarebbero state ostative alla stessa.
Sez. III, sent. n. 1058 del 06-02-1997
Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, il principio dell'applicazione della norma piщ favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. La cosa giudicata si forma sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicchй non и consentita - salvo l'ipotesi del reato continuato - la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare l'irrevocabilitа di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di attenuanti. In particolare il giudice dell'esecuzione non puт alterare il giudicato ritenendo esistente un'attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto, e ciт neppure nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non puт concedere l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall'art. 14 della legge 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione dell'irrevocabilitа della sentenza, e rideterminare la pena, sia perchй detto potere non gli и riconosciuto dall'art. 671 cod. proc. pen. sia perchй vi osta l'art. 2, comma terzo, cod. pen., secondo cui, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non puт essere applicata la legge piщ favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione volta a rideterminare la pena inflittagli per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. n. 309 del 1990, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Sez. VI, sent. n. 1490 del 17-06-1994
Ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie
Per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, per la sostituzione di quest'ultima con pena pecuniaria - per un reato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993 n. 402 (che ha modificato l'art. 135 cod. pen. ed elevato a lire 75.000 per giorno l'importo da considerare ai fini del ragguaglio stesso) - deve applicarsi il parametro previsto dalla normativa esistente al momento della commissione del reato (cioи lire 25.000 per ogni giorno di pena detentiva), in quanto ogni norma concernente sanzioni penali и di natura sostanziale, cui и sempre applicabile il dettato del "favor rei" di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen.
Sez. I, sent. n. 574 del 18-01-1996
In tema di assunzioni obbligatorie di invalidi da parte delle aziende private, l'efficacia della sospensione di tale obbligo, prevista dall'art. 9 della legge 25 marzo 1983 n. 79, и limitata nel tempo, essendo stata ancorata allo stato di crisi dell'azienda, riconosciuto dal C.I.P.I. e alla durata di esso. Pertanto, poichй trattasi di legge temporanea, non retroattiva, la cui finalitа socioeconomica si esaurisce con la fine dello stato di crisi aziendale, и inapplicabile, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 cod. pen. (successione di leggi penali), la causa di non punibilitа prevista dal secondo comma del medesimo art. 2 cod. pen. (non punibilitа per fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato).
Sez. III, sent. n. 5231 del 07-06-1986
Decreto legge convertito con emendamenti
Qualora la legge di conversione di un decreto legge introduca una pena accessoria non prevista da quest'ultimo, l'emendamento che aggiunge una pena accessoria assente nel decreto legge costituisce innovazione dal punto di vista sanzionatorio ed ha efficacia "ex nunc" vale a dire dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Sez. IV, sent. n. 5113 del 21-05-1996
Una volta decaduto il decreto legge contemplante una ipotesi di reato, la condotta illecita posta in essere nel periodo della sua efficacia non costituisce titolo per la condanna, a nulla rilevando la reintroduzione della norma incriminatrice in un successivo decreto-legge, che non puт avere efficacia retroattiva. (Fattispecie relativa al reato di soggiorno nel territorio dello Stato senza autorizzazione, introdotto con il decreto legge 18 gennaio 1996 n. 22 non convertito in legge).
Sez. I, sent. n. 10821 del 17-12-1996
3 Obbligatorietа della legge penale
La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.La legge penale italiana obbliga altresм tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all`estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10; 17, 18 c.p.m.p; 1080 cod. nav.) o dal diritto internazionale.
Principio di obbligatorietа della legge penale
Il reato di banda armata, in entrambe le fattispecie concernenti la formazione e la partecipazione, realizza una ipotesi criminosa con evento di pericolo concreto in relazione ai beni tutelati della personalitа interna ed internazionale dello Stato. Per la configurazione del reato di banda armata non и necessaria una struttura organizzativa di tipo militare vero e proprio, con determinazione di gradi e di gerarchie, essendo sufficiente un vincolo unificante di collegamento tra i componenti tale da dare luogo ad una entitа associativa costituita da membri armati sorretti da un'assoluta unitа di intenti e di operativitа, idonea alla realizzazione dello scopo specifico di commettere quei reati contro la personalitа dello Stato per cui fu costituita. Non и rilevante, ai fini dell'esclusione del reato di banda armata, il fatto che l'organismo associativo armato che persegua la finalitа del compimento di atti terroristici sia manovrato e sostenuto da formazioni politiche o ideologiche operanti in territorio straniero, poichй, quando l'entitа associativa possieda tutti i requisiti delineati nella fattispecie legale, l'applicazione del principio di obbligatorietа della legge penale sancito dall'art. 3 del cod. pen., impone di ritenere avvenuta la violazione del precetto contenuto nella norma che la configura e di perseguire penalmente i componenti.
Sez. I, sent. n. 5807 del 10-05-1988
Immunitа di diritto internazionale
Le immunitа dalla giurisdizione previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate e rese esecutive in Italia con legge 9 agosto 1967 n. 804, non sono limitate ai soli rappresentanti diplomatici veri e propri. L'art. 43 della Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, infatti, stabilisce, al primo comma, che anche i "funzionari consolari" e gli "impiegati consolari" non possono essere sottoposti a giudizio dalle autoritа giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. (Sulla scorta del principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato l'improcedibilitа dell'azione penale per il fatto compiuto dall'imputato - e ritenuto integrare la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - nell'esercizio delle funzioni di sovrintendente del cimitero militare americano di Nettuno e di membro della missione diplomatica degli Stati Uniti).
Sez. I, sent. n. 469 del 19-01-1993
L'ordinanza che rigetti le eccezioni di difetto di giurisdizione dell'autoritа giudiziaria italiana e di improcedibilitа dell'azione penale per difetto della richiesta del Ministro della giustizia non и soggetta a impugnazione, poichй trattasi in entrambi i casi di decisioni che non esauriscono il rapporto processuale, ma ne consentono la prosecuzione e lo sviluppo verso le fasi e i gradi successivi presso l'ufficio giudiziario che ne и stato originariamente investito.
Sez. V, sent. n. 14 del 07-02-1986
4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranitа dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato .
Agli effetti della legge penale, и territorio dello Stato il territorio della Repubblica quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranitа dello Stato .
Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
In caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro Stato, prevale la giurisdizione dello Stato di bandiera allorchй l'illecito concerna esclusivamente le attivitа e gli interessi della comunitа nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello Stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi all'esterno incidendo su interessi primari della comunitа territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo Stato costiero allorquando per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del Paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello Stato costiero. (Fattispecie relativa a ritrovamento su nave mercantile straniera nelle acque territoriali italiane di armi da guerra costituenti dotazione della nave stessa regolarmente iscritte nei libri di bordo e denunciate alle competenti autoritа straniere. La Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione del giudice italiano).
Sez. U., sent. n. 1002 del 26-01-1990
5 Ignoranza della legge penale
Nessuno puт invocare a propria scusa l`ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale "nella parte in cui non esclude dall`inescusabilitа dell`ignoranza della legge penale l`ignoranza inevitabile" - Sentenza 364/1988).
Per la sussistenza del dolo non occorre l'intenzione o la consapevolezza di violare la legge penale, nй si esige la coscienza dell'antigiuridicitа del fatto, essendo solo necessario che l'agente abbia coscienza dell'azione, e tale azione compia con volontа libera. Diversamente opinando, si perverrebbe ad attribuire rilevanza anche all'ignoranza della legge penale, inderogabilmente esclusa dall'art. 5 cod. pen.
Sez. V, sent. n. 4046 del 29-04-1985
Il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferioritа e non puт certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali; l'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone l'antigiuridicitа и concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale. In relazione a tali categorie di reati possono essere prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilitа che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilitа non si rappresenti neppure; mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, in concreto, piщ che la possibilitа di conoscenza dell'effettiva illiceitа del fatto, la concreta previsione di essa, non puт ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il "dubbio eventuale" attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilitа di esso, astenersi dall'azione), nella seconda ipotesi и riservato al Giudice il compito di una valutazione attenta delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non si и neppure prospettato un dubbio sull'illiceitа del fatto e, se l'assenza di simile dubbio risulti discendere - in via principale - da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello stesso, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.
Sez. III, sent. n. 2149 del 12-06-1996
In tema di abuso di ufficio il dolo puт essere escluso dall'ignoranza del pubblico ufficiale solo quando questa non cada su norme dirette a disciplinare i poteri inerenti alla funzione del suo ufficio: invero siffatte norme sono implicitamente richiamate dalla legge penale a completamento dell'ipotesi criminosa per cui l'ignoranza delle stesse si riverserebbe non sul fatto, ma sulla stessa legge penale e sarebbe pertanto irrilevante.
Sez. VI, sent. n. 10008 del 22-11-1996
6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato и punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l`azione o l`omissione, che lo costituisce, и ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si и ivi verificato l`evento che и la conseguenza dell`azione od omissione.
Principio della territorialitа della legge
In relazione al principio della territorialitа della legge penale il legislatore ha accolto la teoria dell'ubiquitа, per cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituiscono и ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero se si и ivi verificato l'evento. Ne consegue che a questo fine il concetto di parte dell'azione non s'identifica con la nozione di tentativo e quindi и sufficiente che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell'azione o omissione, anche se priva dei requisiti d'idoneitа e d'inequivocitа.
Sez. VI, sent. n. 7288 del 23-06-1988
Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del "ne bis in idem" rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 cod. pen. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato giа giudicato all'estero. Di ciт и conferma nell'art. 138 cod. pen. il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autoritа giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
E` punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalitа dello Stato ;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsitа in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano ;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali (c.p.357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l`applicabilitа della legge penale italiana .
In tema di reati commessi all'estero e di rinnovamento del giudizio ( art. 7 cod. pen. e segg. e art. 11 cod. pen.), la qualificazione delle fattispecie penali deve avvenire esclusivamente alla stregua della legge penale italiana, a nulla rilevando che l'ordinamento dello Stato nel cui territorio il fatto и stato commesso non preveda una persecuzione penale dello stesso fatto. Le norme in questione prevedono, infatti, limitatamente ai casi da esse contemplati e in presenza di alcune condizioni, la perseguibilitа dei fatti penalmente rilevanti "secondo la legge italiana" al di lа dei limiti territoriali, senza richiedere che tali fatti siano penalmente perseguiti anche nel territorio dello Stato in cui sono stati commessi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, premesso che il principio della doppia incriminazione, invocato dal ricorrente и sancito dalla legge penale esclusivamente in tema di estradizione, и stato ritenuto del tutto indifferente che l'evasione e il porto e detenzione illegale di armi siano o non siano perseguiti penalmente nell'ordinamento della Confederazione Elvetica).
Sez. II, sent. n. 2860 del 16-03-1992
8 Delitto politico commesso all`estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell`articolo precedente, и punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela (c.p.120-127 336-340 c.p.p.).
Agli effetti della legge penale, и delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino . E` altresм considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Nell'evoluzione della normativa internazionale, approdata - come atto tra i piщ significativi - alla Convenzione europea contro il terrorismo, reaficata dall'Italia con la legge 26 novembre 1985 n. 719, emerge l'intento di contemperare non tanto la nozione in sй di reato politico, quanto la sua rilevanza a fini estradizionali, con la necessitа di tutelare valori umani universali che possono risultare gravemente offesi da delitti d'ispirazione politica; il che si verifica o quando il delitto abbia determinato un pericolo collettivo per la vita, l'integritа fisica e la libertа delle persone ovvero quando abbia colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi politici che l'hanno ispirato, ovvero, ancora, quando и stato realizzato con mezzi crudeli e con perfidia. Elementi, tutti, che lo Stato italiano, nel formulare la riserva all'atto della ratifica riguardo alla Convenzione dell'estradizione per reati politici, si и impegnato a considerare. Ne deriva che la nozione di reato politico a fini estradizionali trova la sua definizione nel bilanciamento tra il valore insito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire alla persecuzione dei cittadini e dello straniero per motivi politici e quello dei valori umani primari - consacrati nella Carta Costituzionale - quando l'aggressione di tali valori abbia quei caratteri di gravitа individuabili alla stregua dei criteri ora ricordati.
Sez. I, sent. n. 767 del 24-03-1992
9 Delitto comune del cittadino all`estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, и punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.Se si tratta di delitto per il quale и stabilita una pena restrittiva della libertа personale di minore durata, il colpevole и punito a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.) , ovvero a istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o a querela (c.p.120-126; 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole и punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che la estradizione ( 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Sottoscrizione della richiesta
La condizione di procedibilitа della richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ex art. 9, secondo comma, cod. pen., non puт ritenersi integrata nel caso in cui la richiesta non sia stata sottoscritta personalmente dal Ministro bensм da un funzionario del suo dicastero, senza neppure il rilascio di una specifica delega. Tale soluzione и imposta sia dal tenore dell'art. 342 cod. proc. pen., che espressamente richiede la sottoscrizione dell'autoritа competente, sia dal carattere di discrezionalitа politica dell'atto, la cui adozione non puт, pertanto, che essere riservata all'organo politicamente responsabile indicato dalla legge o, al piщ, delegata ad altro soggetto politico quale un sottosegretario di Stato.
Sez. I, sent. n. 1837 del 23-05-1994
Presenza nel territorio dello Stato
La presenza del cittadino nel territorio dello Stato, nel caso di delitto comune commesso dal medesimo cittadino all'estero и condizione di procedibilitа e non di punibilitа. La carenza dei requisiti obiettivi, siano essi sostanziali o processuali (tra questi ultimi, appunto, le condizioni di procedibilitа) atti a legittimare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, si traduce in infondatezza dell'azione la quale trova la sua naturale ed esclusiva sanzione non nella nullitа formale dei singoli atti del procedimento giа compiuti, ma nel rigetto, da parte del giudice, della pretesa punitiva che, mediante l'azione, il pubblico ministero ha inteso far valere, con l'unica differenza che, ove difettino i requisiti sostanziali, il rigetto sarа definitivo, mentre ove difettino quelli processuali l'azione penale potrа eventualmente essere riproposta.
Sez. I, sent. n. 6698 del 13-06-1991
Per la perseguibilitа in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.
Sez. I, sent. n. 4144 del 13-01-1993
Qualora, a seguito di richiesta del Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 9 cod. pen., si sia proceduto contro un soggetto per il delitto di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in territorio estero e vi sia stata condanna del predetto a pena pecuniaria, и da escludere che sia venuta meno la condizione di punibilitа prevista dall'art. 9 cod. pen. citato, rappresentata dall'irrogazione della pena detentiva; in quanto la pena restrittiva della libertа personale, dalla legge considerata per rendere perseguibile il delitto comune commesso dal cittadino all'estero, и quella astrattamente stabilita dal codice e non quella in concreto comminata. Pertanto, in caso di sanzioni alternative, la procedibilitа dell'azione non puт essere compromessa dall'avvenuta inflizione della sola pena pecuniaria.
Sez. IV, sent. n. 1179 del 07-02-1995
Ai fini della procedibilitа del reato comune commesso dal cittadino all'estero non occorre che prima della richiesta ministeriale di procedimento sia stata esperita con esito negativo la procedura di estradizione, essendo sufficiente che a quest'ultima non si sia fatto luogo. (Nella specie, l'autoritа giudiziaria straniera aveva trasmesso all'autoritа giudiziaria italiana un mandato di cattura internazionale, cosм implicitamente sottintendendo la volontа che si procedesse nei confronti degli imputati nel luogo dove essi si trovavano e la tacita rinuncia, consentita dal trattato d'estradizione, al perseguimento).
Sez. I, sent. n. 2957 del 04-03-1988
10 Delitto comune dello straniero all`estero
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, и punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4-2), e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o querela (c.p.120-126 336-340 c.p.p.) della persona offesa.
Se il delitto и commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole и punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia (c.p.112, 128 129), sempre che:
1))si trovi nel territorio dello stato ;
2) si tratti di delitto per il quale и stabilita la pena (di morte o) dell`ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l`estradizione (; 697-719 c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
Istanza o querela della persona offesa
Per la perseguibilitа in Italia di un reato commesso all'estero in danno di un cittadino italiano, in ordine al quale vi sia stata la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia occorre anche la querela della persona offesa ove si tratti di reato che se commesso in Italia sarebbe procedibile a querela.
Sez. I, sent. n. 4144 del 13-01-1993
Presenza dello straniero nel territorio dello stato
La presenza dello straniero nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 cod. pen. ai fini della perseguibilitа in Italia del delitto comune commesso all'estero dal medesimo straniero in danno dello Stato o di un cittadino italiano, и normativamente strutturata come condizione di procedibilitа ed и quindi da considerare soggetta a tutte le regole proprie di siffatta condizione.
Sez. I, sent. n. 377 del 08-03-1993
Delitto commesso ai danni di uno stato estero
Ai fini della procedibilitа di un delitto commesso a danno di uno Stato estero la richiesta del Ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura d'estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, poichй i due istituti della procedibilitа nello Stato e dell'estradizione non possono coesistere.
Sez. I, sent. n. 13988 del 24-10-1989
Nel caso indicato nell`art. 6, il cittadino o lo straniero и giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all`estero (138, 201).
Nei casi indicati negli artt. 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all`estero, и giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128; 342 c.p.p.).
Giudizio di un cittadino o straniero giа giudicato all'estero
Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del "ne bis in idem" rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 cod. pen. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato giа giudicato all'estero. Di ciт и conferma nell'art. 138 cod. pen. il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autoritа giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
Irrilevanza del giudizio all'estero se il fatto и stato commesso in Italia
Nel diritto internazionale e ai fini dell'art. 10, primo comma, Cost., il principio del "ne bis in idem" и valido per le sentenze dei tribunali internazionali ma non anche per le sentenze degli Stati nei loro reciproci rapporti. Ne consegue che il giudizio all'estero sofferto dall'imputato per lo stesso fatto, diventa irrilevante se questo fatto и stato commesso in Italia o quando qui и avvenuta anche parte dell'azione e l'agente sia stato giа giudicato all'estero.
Sez. II, sent. n. 3659 del 19-04-1985
Rinnovazione del giudizio per i reati commessi dal cittadino all'estero
L' art. 11, secondo comma, cod. pen., nel condizionare alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia la rinnovazione del giudizio nel territorio dello Stato per i delitti commessi dal cittadino all'estero, richiede un "plus" rispetto alle altre condizioni previste negli artt. 7, 8, 9 e 10 cod. pen. da esso richiamati. Ne consegue che, per la procedibilitа dell'azione in ordine ai delitti indicati nell'art. 9, primo comma, cod. pen. (tra i quali rientra quello dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975 n. 685), occorre, oltre alla richiesta del Ministro, anche la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato. Ciт determina l'applicabilitа del secondo comma dell'art. 128 cod. pen. e, quindi, l'operativitа del maggior termine di decorrenza di tre anni per la richiesta del Ministro nel caso di cittadino giа giudicato all'estero.
Sez. VI, sent. n. 4150 del 12-04-1991
12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puт essere dato riconoscimento :
1) per stabilire la recidiva (c.p.99-101) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l`abitualitа (c.p.102-104) o la professionalitа nel reato (c.p.105) o la tendenza a delinquere (c.p.108);
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28-37);
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato , a misure di sicurezza personali (c.p.201-2, 215);
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (c.p.185), ovvero deve, comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall`Autoritа giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera puт essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta (c.p.128, 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4.
Riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva
L'interesse al riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini della recidiva sorge per il solo fatto della condanna pronunciata all'estero, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale in corso al quale la recidiva vada riferita, giacchй per l'ammissibilitа del riconoscimento non occorre l'attualitа degli effetti, ma soltanto la possibilitа di essi.
Sez. II, sent. n. 3715 del 28-12-1984
Non puт farsi applicazione, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dell'istituto della continuazione fra una condanna inflitta da giudice italiano ed altra inflitta da giudice straniero, per la quale vi sia stato riconoscimento in Italia, non potendo la continuazione ricomprendersi fra gli "effetti penali" della condanna cui fa riferimento, nel disciplinare i casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 12, n. 1, cod. pen.
Sez. I, sent. n. 4132 del 09-08-1996
Ai fini della revoca di benefici (nella specie, sospensione condizionale della pena e indulto), si deve tenere conto anche della condanna inflitta all'estero, purchй riconosciuta in Italia. (Nella specie, и stata ritenuta legittima la revoca, in presenza di una condanna intervenuta nel quinquennio successivo all'estero, ancorchй riconosciuta in Italia dopo i cinque anni dalla condanna, i benefici relativi alla quale venivano revocati).
Sez. I, sent. n. 4379 del 15-01-1993
Applicazione della pena accessoria
Poichй il termine sentenza contenuto nella formulazione dell'art. 12 cod. pen. riguarda qualsiasi provvedimento decisorio su un'accusa penale assunta da un'autoritа giudiziaria straniera, una volta intervenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il quale ha natura costitutiva, da tale momento ed automaticamente, senza alcun condizionamento quanto al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero si producono nell'ordinamento nazionale gli effetti previsti dalla legge, in relazione ai quali il riconoscimento и stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all'art. 12 cod. pen. Poichй tra tali effetti rientra l'applicabilitа dell'art. 29, comma primo, cod. pen., la sentenza straniera riconosciuta costituisce presupposto per l'applicazione della pena accessoria. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto che, riguardando il riconoscimento una sentenza pronunciata dall'autoritа giudiziaria spagnola con rito cosiddetto abbreviato, consistente nell'applicazione della pena concordata tra accusa e difesa, del tutto omologo a quello disciplinato dall'art. 444 cod. proc. pen., non era consentita l'applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici).
Sez. IV, sent. n. 1077 del 23-04-1996
L`estradizione (697-722 c.p.p.) и regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.; 696 c.p.p.).
L`estradizione non и ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non и preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.
L`estradizione puт essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchй queste non ne facciano espresso divieto.
Non и ammessa l`estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (26 Cost.) .
Divieto di estradizione per reati politici
Il divieto d'estradizione per reati politici va dedotto, sotto il profilo soggettivo, dall'essere stata la condotta determinata dall'intento di opporsi a regimi illiberali o tendente ad affermare principi fondamentali di libertа. Tale divieto, inoltre, sussiste anche quando vi sia fondato motivo di ritenere che nello Stato richiedente il giudizio sarebbe influenzato da fattori ideologici, politici o da intenti persecutori di parte. Sotto il profilo oggettivo l'estradizione и, poi, esclusa per quei reati che, in concreto, limitino l'estrinsecazione dei diritti fondamentali (reati che peraltro finiscono per perdere pratica rilevanza non soddisfacendo al requisito della doppia incriminabilitа del fatto).
Sez. I, sent. n. 3768 del 12-12-1990
Non sussiste il requisito della doppia incriminabilitа, previsto ai fini dell'estradizione per l'estero dall'art. 13, comma secondo, cod. pen., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estradizione e previste come reato nell'ordinamento italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con legge 26 maggio 1984 n. 225, la concedibilitа dell'estradizione in U.S.A. di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di "conspiracy" finalizzata all'effettuazione di detta importazione - accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata - l'estradizione potesse essere altresм concessa, senza violazione dell'art. 13, comma secondo, cod. pen., per due ulteriori accuse di "conspiracy" aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalitа di distribuzione dello stesso, posto che tale finalitа deve ritenersi giа compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di referendum popolare, del D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990).
Sez. I, sent. n. 4407 del 04-10-1995
Le norme del codice penale, per quanto attiene all'aspetto sostanziale dell'estradizione, e le norme del codice di procedura penale, per ciт che riguarda l'aspetto processuale ed esecutivo della stessa, possono trovare applicazione solo ed in quanto le Convenzioni internazionali non prevedono la disciplina dell'istituto.
Sez. II, sent. n. 3659 del 19-04-1985
L'espulsione verso l'Italia da parte di un altro Stato (nella specie, gli Stati Uniti d'America) non pone limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia nй rende applicabili i principi valevoli in materia di estradizione, non essendo ciт previsto nй da norme internazionali generalmente riconosciute nй da altre norme recepite nel nostro ordinamento, per il quale unico dato rilevante и il disinteresse dello Stato straniero per la sorte dell'espulso, in quanto l'espulsione tronca ogni rapporto di ospitalitа o di residenza con lo Stato espellente, che cosм dimostra di non avere piщ ragione di proteggere l'espulso.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
14 Computo e decorrenza dei termini
Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.
Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non и computato nel termine.
Ai fini del computo del termine di dieci giorni entro il quale - nel giudizio direttissimo - cessa di avere efficacia la convalida dell'arresto, se non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o con sentenza di condanna non va considerato il "dies a quo" in cui и avvenuto l'arresto stesso e, nel caso di scadenza in giorno festivo, tale termine va prorogato di diritto in quello successivo non festivo.
Sez. VI, sent. n. 175 del 13-02-1989
I termini massimi di custodia cautelare fissati dall'art. 303 cod. proc. pen. non si sottraggono alla regola generale ex art. 14 cod. pen. secondo la quale nel computo non si comprende il giorno in cui и iniziata la decorrenza. In quanto stabiliti a mesi ed anni, occorre poi far riferimento al calendario comune, sicchи scadono nel giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno d'inizio.
Sez. II, sent. n. 3467 del 24-07-1992
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865, di concessione di amnistia e indulto, entro il quale deve essere commesso l'ulteriore reato giustificato della revoca "ipso iure" del beneficio, deve computarsi anche il giorno della sua entrata in vigore. (Fattispecie relativa a revoca dell'indulto per reato commesso il 16 dicembre 1986, ritenuta legittima dalla S.C.).
Sez. I, sent. n. 5186 del 26-10-1996
15 Materia regolata da piщ leggi penali o da piщ disposizioni della medesima legge penale
Quando piщ leggi penali o piщ disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.
Perchй si verifichi il concorso di norme (con la conseguente necessitа di individuare la norma speciale che deroga a quella generale) и necessaria, in primo luogo, l'identitа della natura delle norme, che devono essere, tutte, norme penali, e, successivamente, l'identitа dell'oggetto di tali norme, che devono regolare, tutte la stessa materia; devono essere, perciт, caratterizzate dall'identitа del bene alla cui tutela sono finalizzate. (Fattispecie relativa a inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertа controllata con violazione di quella avente ad oggetto la sospensione della patente di guida, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto insussistente il concorso di norme disciplinate dall'art. 15 cod. pen., sul rilievo che, se la disposizione che prevede e punisce la guida di un veicolo con patente sospesa и di indubbia natura penale, non lo и la norma dell'art. 108 della legge n. 689 del 1981, la quale ha carattere esclusivamente procedimentale, nell'ambito del procedimento che concerne l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena pecuniaria nell'ipotesi in cui l'esecuzione ordinaria di tali sentenze abbia esito negativo per insolvibilitа del condannato).
Cass. Pen. Sez. U., sent. n. 9568 del 13-09-1995
La clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca piщ grave reato" non sempre и connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialitа di cui all'art. 15 cod. pen. o con quello di consunzione, tendendo (essa clausola) nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso (formale) di reati. Invero, il concetto di "fatto" di cui alla suddetta clausola puт non coincidere con quello di "stessa materia" di cui all'art. 15 cod. pen. Quest'ultima (peraltro comprensiva, diversamente dalla prima, anche di norme non incriminatrici) si riferisce in genere alla omogeneitа degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte e dei beni-interessi tutelati. La nozione di "fatto" concerne invece l'avvenimento concretamente verificatosi, il quale prescinde dalla omogeneitа delle fattispecie astratte ed ha riguardo al profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da piщ norme sia in concorso apparente sia in concorso effettivo o reale.
Cass, Pen.Sez. V, sent. n. 2817 del 11-04-1986
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) (la morte);
2) l`ergastolo (c.p.22) ;
3) la reclusione (c.p.23) ;
4) la multa (c.p.24).
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono:
1) l`arresto (c.p.25) ;
2) l`ammenda (c.p.26).
18 Denominazione e classificazione delle pene principali
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertа personale la legge comprende: l`ergastolo, la reclusione e l`arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l`ammenda.
Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l`interdizione dai pubblici uffici ;
2) l`interdizione da una professione o da un`arte ;
3) l`interdizione legale ;
4) l`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ;
5) l`incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione ;
5bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6) la decadenza o la sospensione dall`esercizio della potestа dei genitori .
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte ;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese .
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni и la pubblicazione della sentenza penale di condanna .
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni .
Applicazione di pene accessorie
L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciт, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione puт essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per Cassazione, anche dal giudice di legittimitа che, sul punto relativo, puт direttamente dichiarare l'ineseguibilitа della sentenza, stante la sua evidente contrarietа alla legge.
Sez. II, sent. n. 4492 del 10-01-1997
20 Pene principali e accessorie
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (183 disp. att. c.p.p.).
Conseguenze giuridiche alla condanna penale
Gli effetti penali della condanna (dei quali le pene accessorie costituiscono una "species") vanno individuati in tutte quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che conseguono alla condanna penale. Tali conseguenze, peraltro, non possono individuarsi esclusivamente in quelle che derivano "ope iuris" dalla sentenza affermativa della responsabilitа, rientrando invece tra esse anche ogni altra sanzione o privazione di benefici che possa prodursi in modo non automatico ma che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario ed indefettibile presupposto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione, dopo aver ricordato come in dottrina si siano distinti tra gli effetti penali della condanna le "sanzioni" e le "norme", indicandosi con il primo termine quelle limitazioni o privazioni che debbono conseguire obbligatoriamente dalla condanna e con il secondo le altre che, per espresse previsioni legislative, possono essere imposte al condannato da parte del giudice o di altri organi qualificati, ha rilevato come nel caso di specie, relativo ad una condanna per diserzione, fossero presenti sia le une che le altre, posto che venivano in rilievo, da un lato, l'inapplicabilitа dei benefici in favore dei combattenti, comminata dall'art. 11 del D.Lgs. 4 marzo 1948 n. 137 - configurabile come una "sanzione" automaticamente conseguente alla condanna per diserzione - e, dall'altro, la possibilitа della perdita delle decorazioni, prevista come "norma" dall'art. 3 della legge 24 marzo 1932 n. 453).
Sez. I, sent. n. 4455 del 02-12-1992
DELLE PENE PRINCIPALI, IN PARTICOLARE
[omissis]
La pena dell`ergastolo и perpetua, ed и scontata in uno degli stabilimenti a ciт destinati, con l`obbligo del lavoro e con l`isolamento notturno.
Il condannato all`ergastolo puт essere ammesso al lavoro all`aperto .
Lo stato di detenzione in espiazione dell'ergastolo non и incompatibile con l'applicazione di una misura di prevenzione personale; occorre distinguere infatti il momento dell'applicazione della misura, per la quale и richiesta l'esistenza della pericolositа sociale, da accertarsi con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione, ed il momento della sua esecuzione, nel quale, ove il proposto sia rimesso in libertа per qualsiasi causa, и possibile chiedere la revoca per essere venuto meno il presupposto stesso della pericolositа.
Sez. I, sent. n. 4003 del 24-07-1996
La pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non и condonabile "in parte", ma soltanto, per eventuale volontа del legislatore, "in toto", ovvero, sempre per la medesima volontа, convertibile in pena di altra specie; nй il condono parziale puт applicarsi al limitato scopo dell'anticipata maturazione dei periodi di pena espiata necessari per l'accesso a taluni benefici penitenziari, perchй questi hanno come presupposto, oltre che una pregressa espiazione, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da cui l'indulto prescinde completamente.
Sez. I, sent. n. 3258 del 17-01-1995
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed и scontata in uno degli stabilimenti a ciт destinati, con l`obbligo del lavoro e con l`isolamento notturno.
Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, puт essere ammesso al lavoro all`aperto.
Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell`articolo precedente. (vedi art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634)
Limite minimo della reclusione
In tema di reato continuato, l'art. 81 cod. pen., mentre pone un duplice sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione piщ grave) nonchй, nel rispetto del principio del "favor rei", il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, nulla dice in ordine al minimo, che deve ritenersi perciт applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva, purchй il giudice del merito assolva il duplice obbligo di carattere generale: di non richiedere nel minimo di quindici giorni di reclusione, sancito dall'art. 23 cod. pen., la pena inflitta a titolo di continuazione; di motivare ai sensi dell'art. 132 cod. pen., oltre che in ordine alla determinazione della pena base, in relazione all'aumento per la continuazione.
Sez. VI, sent. n. 5419 del 11-05-1995
In sede di patteggiamento non и in ogni caso possibile quantificare la pena detentiva della reclusione in misura inferiore al minimo di 15 giorni fissato dall'art. 23 cod. pen. indipendentemente dalla circostanza che, per effetto della successiva sostituzione, si pervenga ad una misura della multa in sй non illegale.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 8301 del 05-09-1996
Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, cod. pen., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, cod. pen. (Fattispecie relativa a pretesa decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare per tentato omicidio pluriaggravato, in relazione al quale la S.C. ha escluso la rilevanza delle aggravanti non ad effetto speciale, nй comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ma ha ritenuto doversi far riferimento non alla pena edittale minima per il tentativo di delitto punito con l'ergastolo, bensм alla pena edittale massima, da individuare a norma dell'art. 23, comma primo, cod. pen.
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5531 del 04-12-1996
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000, nй superiore a 10 milioni (c.p.133 bis).
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puт aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 4 milioni.
Delitti determinati da motivi di lucro
Il principio di legalitа della pena и vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perchй pena legale и anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell'art. 24, comma secondo, cod. pen., che consente l'aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all'uopo ha considerato che il reato ascritto all'epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalitа della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo).
Sez. VI, sent. n. 7505 del 02-07-1994
La pena dell`arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed и scontata in uno degli stabilimenti a ciт destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l`obbligo del lavoro e con l`isolamento notturno.
Il condannato all`arresto puт essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni .
La pena dell`ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 4.000 nй superiore a lire 2 milioni (c.p.133 bis).
Nel caso di contravvenzione punita con l'ammenda, per la quale manchi la quantificazione della sanzione pecuniaria massima, l'indice di riferimento per la determinazione della terza parte del massimo della pena, ai fini della oblazione, и costituito dall'art. 26 cod. pen. secondo il quale la pena dell'ammenda non puт essere superiore a lire due milioni. Ne consegue che, in tale caso, la somma da versare deve essere pari ad un terzo del detto importo di lire due milioni. (Nella specie, trattavasi della contravvenzione di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen. punita con l'ammenda "non inferiore a lire duecentomila").
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 5794 del 20-05-1994
27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.
DELLE PENE ACCESSORIE, IN PARTICOLARE
28 Interdizione dai pubblici uffici
L`interdizione dai pubblici uffici и perpetua o temporanea.
L`interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1) del diritto di elettorato o di eleggibilitа in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualitа ad essi inerente di pubblico ufficiale o d`incaricato di pubblico servizio (358);
3) dell`ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4) dei gradi e delle dignitа accademiche dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ;
6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualitа, dignitа e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7) della capacitа di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualitа, grado, titolo, dignitа, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L`interdizione temporanea priva il condannato della capacitа di acquistare o di esercitare o di godere, durante l`interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualitа, gradi, titoli e onorificenze .
Essa non puт avere una durata inferiore a un anno, nй superiore a cinque .
La legge determina i casi nei quali l`interdizione dai pubblici uffici и limitata ad alcuni di questi .
29 Casi nei quali alla condanna consegue l`interdizione dai pubblici uffici
La condanna all`ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l`interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l`interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque .
La dichiarazione di abitualitа o di professionalitа nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere importa l`interdizione perpetua dai pubblici uffici
Non puт escludersi dalla doglianza sul trattamento sanzionatorio il punto relativo alla pena accessoria erroneamente determinata dai giudici di merito, qualora, attraverso un'interpretazione dell'atto processuale d'impugnazione, emerga che l'impugnante ha inteso sollecitare una valutazione sull'intero trattamento sanzionatorio, cui certamente si connette il tema della pena accessoria: la circostanza che nel motivo d'impugnazione non si faccia espresso riferimento a tale punto non ha rilievo. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che ha determinato in anni cinque, osservando altresм che la determinazione della pena della reclusione, al fine di far luogo alla misura della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, va effettuata, nel caso di piщ reati unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., con riferimento alla pena base (quattro anni di reclusione) e non a quella complessiva, comprensiva dell'aumento per la continuazione).
Sez. III, sent. n. 5164 del 03-06-1997
Condanna conseguente a giudizio abbreviato
Ai fini dell'applicazione della interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna conseguente a giudizio abbreviato, il limite di pena di cui all'art. 29 cod. proc. pen. va individuato non con riguardo alla pena irrogata in concreto, dopo la riduzione conseguente alla diminuente ex art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione di detta diminuente, data la natura meramente processuale di essa e tenuto conto del logico collegamento della pena accessoria alla negativa valutazione sostanziale del fatto-reato riflessa nella pena principale.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 4951 del 28-05-1997
30 Interdizione da una professione o da un`arte
L`interdizione da una professione o da un`arte priva il condannato della capacitа di esercitare, durante l`interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui и richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell`Autoritа e importa la decadenza dal permesso o dall`abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L`interdizione da una professione o da un`arte non puт avere una durata inferiore a un mese, nй superiore a cinque anni (31, 139), salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge .
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 cod. pen. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poichй le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.
Sez. III, ord. n. 2196 del 17-09-1996
31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio odi una professione o di un`arte.Interdizione
Ogni condanna per delitti commessi con l`abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3) dell`art. 28, ovvero con l`abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere
L'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, conseguente ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione, riguarda nel suo complesso l'attivitа il cui legittimo esercizio esige una speciale abilitazione e non soltanto il settore specializzato in cui essa viene in concreto espletata. (Nella specie, и stato rigettato il ricorso di un medico odontoiatra - condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 348 cod. pen., per avere consentito ad un odontotecnico l'attivitа di medico odontoiatra presso il proprio studio dentistico - il quale deduceva in violazione dell'art. 31 cod. pen. per essere stata inflitta l'interdizione temporanea dalla professione di medico-chirurgo anzichй dell'attivitа di odontoiatra).
Sez. VI, sent. n. 9297 del 01-09-1995
Il condannato all`ergastolo и in stato di interdizione legale.
La condanna all`ergastolo importa anche la decadenza dalla potestа dei genitori (316 c.c.) .
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni и, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce altresм, durante la pena, la sospensione dall`esercizio della potestа dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti .
Alla interdizione legale si applicano, per ciт che concerne la disponibilitа e l`amministrazione dei beni, nonchй la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale .
Applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici
Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici i limiti di pena fissati dagli artt. 29 e 32 cod. pen., nel caso di giudizio abbreviato, vanno individuati non con riguardo alle pena irrogata in concreto, ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione della diminuente del rito: invero detta diminuente ha genesi e finalitа meramente processuali che non consentono la sua assimilazione ad una normale circostanza attenuante.
Sez. VI, sent. n. 6321 del 24-06-1996
Sospensione dell'esercizio della potestа dei genitori
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestа dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti. Pertanto, tale pena accessoria, pur conseguendo alla condanna, puт essere esclusa dal giudice della cognizione con specifica motivazione. Ne consegue che, qualora il giudice della cognizione non si sia pronunciato, sul punto, non puт riconoscersi al giudice dell'esecuzione alcuno spazio di discrezionalitа, dovendo lo stesso applicare, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e dell'art. 183 disp. trans. c.p.p., la suddetta pena accessoria, giа predeterminata ai sensi di legge e consequenziale alla condanna. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del P.M. intesa ad ottenere l'applicazione "in executivis" della pena accessoria in discorso, disponendola direttamente, nei confronti del condannato, per tutta la durata della pena principale).
Sez. I, sent. n. 5558 del 28-11-1997
32 bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacitа di esercitare, durante l`interdizione, l`ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonchй ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell`imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all`ufficio .
32 ter Incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione
L`incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non puт avere durata inferiore ad un anno nй superiore a tre anni .
32 quater Casi nei quali alla condanna consegue l`incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione
Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un`attivitа imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l`incapacitа di contrattare con la pubblica amministrazione.
(
art. agg. dalla legge 27.marzo 2001 n. 97)
33 Condanna per delitto colposo
Le disposizioni dell`art. 29 e del secondo capoverso dell`art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo .
Le disposizioni dell`art. 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta и inferiore a tre anni di reclusione, o se и inflitta soltanto una pena pecuniaria.
34 Decadenza dalla potestа dei genitori e sospensione dall`esercizio di essa
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestа dei genitori (c.c.541, 564, 569).
La condanna per delitti commessi con abuso della potestа dei genitori importa la sospensione dall`esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta .
La decadenza dalla potestа dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che ai genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestа di cui ai Titolo IX del Libro I del Codice Civile.
La sospensione dall`esercizio della potestа dei genitori importa anche l`incapacitа di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del Titolo IX del Libro I del Codice Civile.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena (163), gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piщ opportuni nell`interesse dei minori.
La mancata indicazione di durata della sospensione dell'esercizio della potestа genitoriale non ne comporta la nullitа, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilitа alcuna di determinazione da parte del giudice.
Sez. I, sent. n. 5432 del 09-05-1992
35 Sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte
La sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte priva il condannato della capacitа di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali и richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell`Autoritа.
La sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte non puт avere una durata inferiore a quindici giorni, nй superiore a due anni.
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ed essi inerenti, quando la pena inflitta non и inferiore a un anno d`arresto .
35 bis Sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall`esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacitа di esercitare, durante la sospensione, l`ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchй ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell`imprenditore.
Essa non puт avere una durata inferiore a quindici giorni nй superiore a due anni (139) e consegue ad ogni condanna all`arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all`ufficio.
36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna (alla pena di morte o) all`ergastolo и pubblicata mediante affissione nel Comune ove и stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l`ultima residenza.
La sentenza di condanna и inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o piщ giornali designati dal giudice (536 c.p.p.). La pubblicazione и fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa и eseguita d`ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722, 727) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti .
In caso di condanna per uno dei delitti previsti dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della condanna, prevista dall'art. 6, comma primo, n. 6) della legge n. 516 del 1982 stessa, consegue anche nel caso in cui sia pronunciato decreto penale e non sentenza.
Sez. III, sent. n. 3406 del 11-11-1997
La pubblicazione della sentenza, quando consegua di diritto alla condanna e non sia stata prevista dalla sentenza, deve essere richiesta dal P.M. al giudice dell'esecuzione e non formulata quale motivo di ricorso per Cassazione. (La Corte ha affermato il principio di cui in massima, per ragioni di economia processuale e in applicazione dell'art. 183 delle disp. trans. c.p.p., in una ipotesi in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato e quello del P.M. verteva esclusivamente sul punto dell'omessa applicazione della pena accessoria).
Sez. III, sent. n. 10199 del 11-11-1997
37 Pene accessorie temporanee: durata
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non и espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilitа del condannato (136). Tuttavia, in nessun caso essa puт oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria (79, 139).
In materia di reati previsti dal codice penale, nel caso di generica previsione, senza indicazione di durata, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, essa deve intendersi come interdizione temporanea con durata uguale a quella della pena principale inflitta, e, comunque, non inferiore a un anno. (Fattispecie relativa alla ritenuta inapplicabilitа ai reati previsti dal codice penale dell'art. 14 del R.D. 28 maggio 1991 n. 601 - disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale, - applicabile soltanto alle ipotesi di interdizione prevista da leggi che prevede l'interdizione perpetua - decreti e convenzioni internazionali).
Sez. VI, sent. n. 10108 del 10-11-1997
38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
Il condannato alla pena di morte й equiparato al condannato all`ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo Codice .
Nessuno puт essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l`evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non и conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l`obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.
La causalitа nel reato omissivo improprio non и una causalitа reale, quale и quella nel rapporto azione-evento, ma una causalitа ipotetica, sicchй accertare l'esistenza del rapporto di causalitа in questo reato significa esprimere non quel giudizio di certezza che и richiesto di norma nell'accertamento del nesso causale nei reati d'azione, ma quel giudizio secondo il quale l'azione doverosa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento con una probabilitа vicina alla certezza.
Sez. IV, sent. n. 5919 del 19-05-1992
Obbligo giuridico di impedire l'evento
Anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cod. pen., capoverso l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicchй и sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontа, dall'attivarsi, con ciт volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui l'imputato doveva essere assolto perchй difettava il dolo nei delitti e la colpa nelle contravvenzioni, osservando che non v'era dubbio che l'amministratore titolare conosceva i suoi doveri giuridici di vigilare sul comportamento dell'amministratore di fatto e aveva coscientemente omesso di esercitarli, con ciт accettando il rischio che l'amministratore effettivo commettesse i reati tributari che egli aveva il dovere di impedire).
Sez. III, sent. n. 6208 del 26-06-1997
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall`azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalitа fra l`azione od omissione e l`evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalitа quando siano state da sole sufficienti a determinare l`evento. In tal caso, se l`azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sй un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
In tema di nesso di causalitа, quando i comportamenti di piщ soggetti concorrono su un piano di reciproca equivalenza a determinare l'evento, il giudizio sull'efficienza causale и distinto ed autonomo per ciascuna condotta. Nel concorso di cause equivalenti, ogni fattore causale и, infatti, "condicio sine qua non" dell'evento. Se questo, per difetto dell'elemento psicologico, non и riconducibile in termini di responsabilitа a tutti i soggetti ma solo ad uno di essi, non per questo risulta modificato il giudizio relativo all'efficienza causale delle singole condotte, trattandosi di valutazioni che afferendo ad elementi diversi ontologicamente, restano tra loro indipendenti.
Sez. IV, sent. n. 10763 del 31-10-1995
In tema di nesso di causalitа sono da considerarsi "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento", secondo la previsione dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., soltanto quelle del tutto indipendenti dal fatto del reo, avulse dalla sua condotta e operanti in assoluta autonomia; non costituisce perciт causa sopravvenuta quella che sia legata alla causa preesistente e si trovi con essa in una situazione di interdipendenza per cui, mancando l'una, l'altra rimarrebbe inefficace; infatti nessuna di esse, in tal caso, potrebbe realizzare l'evento disgiunta dall'altra. Devono rispondere perciт del delitto di omicidio preterintenzionale le persone che si sono rese responsabili di un pestaggio quando, per fuggire ad ulteriori percosse o comunque nello stato confusionale determinato dai colpi ricevuti, la vittima precipiti da un muretto trovando la morte a causa della caduta.
Sez. V, sent. n. 9197 del 21-10-1996
42 Responsabilitа per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilitа obiettiva
Nessuno puт essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l`ha commessa con coscienza e volontа.
Nessuno puт essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l`ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l`evento и posto altrimenti a carico dell`agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
43 Elemento psicologico del reato
Il delitto:
и doloso, o secondo l`intenzione, quando l`evento dannoso o pericoloso, che и il risultato dell`azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l`esistenza del delitto, и dall`agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
и preterintenzionale, o oltre l`intenzione, quando dall`azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piщ grave di quello voluto dall`agente;
и colposo, o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se preveduto, non и voluto dall`agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresм alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 cod. pen., capoverso l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicchй и sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontа, dall'attivarsi, con ciт volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di fondamento giuridico la tesi secondo cui l'imputato doveva essere assolto perchй difettava il dolo nei delitti e la colpa nelle contravvenzioni, osservando che non v'era dubbio che l'amministratore titolare conosceva i suoi doveri giuridici di vigilare sul comportamento dell'amministratore di fatto e aveva coscientemente omesso di esercitarli, con ciт accettando il rischio che l'amministratore effettivo commettesse i reati tributari che egli aveva il dovere di impedire).
Sez. III, sent. n. 6208 del 26-06-1997
In tema di elemento soggettivo del reato, il crescente livello della volontа dolosa va dal dolo eventuale, caratterizzato dalla sola accettazione del rischio dell'evento, al dolo diretto, che sussiste nel caso in cui l'evento и accettato perchй altamente probabile o certo, al dolo intenzionale che si ha quando l'evento и perseguito come scopo finale: pertanto, si и in presenza di dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilitа del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciт nonostante agisca accettando il rischio di cagionarle; mentre si ha il dolo diretto quando si entra nel campo della probabilitа, specie se la realizzazione del fatto si presenti all'agente come altamente probabile, talchй il medesimo non si limita ad accettare il rischio dell'evento, ma, accettando l'evento, lo vuole.
Sez. I, sent. n. 10431 del 17-11-1997
In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo "diretto", e non meramente "eventuale", quella particolare manifestazione di volontа dolosa definita "dolo alternativo" che sussiste allorquando l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicchй giа al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. (Nella fattispecie и stata affermata la sussistenza della volontа omicida, ed и stato conseguentemente ritenuto configurabile il delitto di tentato omicidio e non quello di lesioni personali volontarie, in considerazione di diversi elementi indizianti di carattere oggettivo quali le caratteristiche del coltello utilizzato per commettere il fatto, la posizione degli antagonisti, la violenza e la profonditа del colpo inferto, la zona del corpo attinta, l'adeguata causale dell'azione criminosa).
Sez. I, sent. n. 9949 del 05-11-1997
Il delitto di favoreggiamento reale и una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648-bis cod. pen., allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello di favoreggiamento reale.
Sez. II, sent. n. 11709 del 24-11-1994
Il concorso colposo non и configurabile rispetto al delitto doloso, richiedendo l'art. 42, comma secondo, cod. pen. un'espressa previsione che manca in quanto l'art. 113 cod. pen., che parla di cooperazione nel delitto colposo e non giа di cooperazione colposa nel delitto, contempla il solo concorso colposo nel delitto colposo.
Sez. IV, sent. n. 9542 del 07-11-1996
In tema di reati colposi (nella specie, disastro e omicidio colposi per crollo di edificio a seguito di esplosione per una fuga di gas) il parametro della prevedibilitа dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non puт essere il contenuto della prevedibilitа. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la colpa di un comandante dei vigili del fuoco, inesattamente informato dello stato dei luoghi da parte dell'interessato).
Sez. IV, sent. n. 2147 del 06-03-1997
Elemento soggettivo delle contravvenzioni
In tema di elemento soggettivo delle contravvenzioni, deve ritenersi che non и sufficiente la mera coscienza e volontа dell'azione o dell'omissione, in quanto non esiste una presunzione "iuris tantum" di colpevolezza. Ne deriva che il giudice ha l'obbligo d'accertare che siano presenti il dolo o la colpa.
Sez. III, sent. n. 4511 del 16-05-1997
Buona fede nelle contravvenzioni
Nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede puт acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceitа del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceitа del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, perт, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che tale onere probatorio non potesse ritenersi adempiuto attraverso la mera produzione in giudizio di una fattura rilasciata da un architetto, che il ricorrente assumeva di avere incaricato di provvedere alle pratiche amministrative necessarie per l'autorizzazione dell'impianto-forno per le carrozzerie di autoveicoli da lui esercitato, allorchй si consideri inoltre che il conferimento dell'incarico professionale, anche cosм configurato, non esonerava il ricorrente medesimo comunque dal vigilare affinchй l'incaricato espletasse puntualmente l'attivitа affidatagli).
Sez. III, sent. n. 12710 del 21-12-1994
44 Condizione obiettiva di punibilitа
Quando, per la punibilitа del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l`evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non и da lui voluto.
45 Caso fortuito o forza maggiore
Non и punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Allorchй non possa essere esclusa la colpa nella condotta dell'agente, l'evento, ancorchй non previsto, nй prevedibile, non puт essere ascritto al caso fortuito, in quanto ricollegabile pur sempre ad un comportamento colposo.
Sez. IV, sent. n. 8161 del 05-06-1990
La prova del caso fortuito, come di tutte le cause che escludono la punibilitа del fatto, deve essere fornita dall'imputato in modo rigoroso.
Sez. IV, sent. n. 4220 del 22-03-1989
Il principio della non esigibilitа di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicitа riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non puт trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilitа attraverso l'"analogia iuris".
Sez. VI, sent. n. 973 del 31-05-1993
Non и punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l`autore della violenza .
La vittima della concussione verso cui venga esercitata una mera "vis compulsiva" и ugualmente responsabile del fatto-reato cui venga costretta o determinata, non ricorrendo le ipotesi nй del costringimento fisico nй dello stato di necessitа da cui discende l'impunitа del coartato. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la decisione del giudice di merito che aveva condannato la vittima della concussione per il reato di concorso con i concussori nel reato di truffa aggravata).
Sez. VI, sent. n. 4437 del 10-04-1992
Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Il delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) и reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza o della minaccia, indipendentemente dal realizzarsi del reato-fine. Se, perт, quest'ultimo reato poi si realizza, per effetto dell'azione o della compartecipazione del soggetto passivo della coazione, anche tale soggetto ne risponde in base alle norme sul concorso nel reato, a meno che non sia configurabile a suo favore una causa di esclusione della punibilitа, come ad esempio quelle previste dagli artt. 46, 54, 86 cod. pen. (costringimento fisico, stato di necessitа, determinazione dello stato di incapacitа).
Sez. VI, sent. n. 4131 del 21-03-1990
L`errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilitа dell`agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilitа non и esclusa, quando il fatto и preveduto dalla legge come delitto colposo .
L`errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilitа per un reato diverso.
L`errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilitа, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato .
Errore sul fatto che costituisce il reato
Errore di fatto si ha soltanto per un'errata percezione della realtа, per cui il difettoso processo intellettivo abbia inficiato il lato volitivo del processo psichico, onde il soggetto sia determinato ad agire nel presupposto di una realtа non corrispondente a quella effettiva. L'errata interpretazione tecnica della realtа esattamente percepita nei suoi elementi concreti non vale, invece, a discriminare nй ad attenuare la responsabilitа.
Sez. IV, sent. n. 2500 del 19-03-1985
Errore su legge diversa dalla legge penale
L'errore scusabile di cui all'art. 47 cod. pen. и quello che cade su norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e che non sia stata richiamata od inserita in una norma penale; pertanto, va considerato errore su legge penale - e quindi inescusabile - sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa.
Sez. III, sent. n. 6147 del 19-06-1985
48 Errore determinato dall`altrui inganno
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se l`errore sul fatto che costituisce il reato и determinato dall`altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l`ha determinata a commetterlo.
In materia di reato commesso in conseguenza di altrui inganno ( art. 48 cod. pen.), l'idoneitа dell'azione dell'autore "mediato" va valutata necessariamente in rapporto alle qualitа ed alle capacitа dell'autore "immediato", con la conseguenza che qualora questo sia un pubblico ufficiale occorre in particolare tenere conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono. Pertanto, quando alla luce di siffatti dati le prospettazioni del privato non valgono ad alterare la realtа fattuale, deve escludersi induzione mediante errore, da parte di tale soggetto nei confronti di quello pubblico, alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di false dichiarazioni rese dal privato per ottenere una licenza edilizia, dichiarazioni che la Corte non ha ritenuto sufficienti per la configurazione del reato, alla luce dei doveri di esame e di controllo del funzionario pubblico).
Sez. VI, sent. n. 537 del 19-01-1998
Responsabilitа dell'autore mediato
Al fine di affermare la responsabilitа del cosiddetto autore mediato ai sensi dell'art. 48 cod. pen., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontа che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalitа che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale и necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che quando un soggetto detenuto determini con l'inganno altri ad introdurre nello stabilimento carcerario sostanze stupefacenti al fine di farne uso personale, detta finalitа dell'autore mediato assuma valore di esclusione della punibilitа qualora il giudice ne accerti la sussistenza).
Sez. VI, sent. n. 6389 del 26-06-1996
49 Reato supposto erroneamente reato impossibile
Non и punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisca reato.
La punibilitа и altresм esclusa quando, per la inidoneitа dell`azione o per la inesistenza dell`oggetto di essa, и impossibile l`evento dannoso pericoloso .
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.
Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puт ordinare che l`imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza .
L'esclusione della punibilitа, sancita nel primo capoverso dell'art. 49 cod. pen., per l'ipotesi della presenza del cosiddetto agente provocatore, deve necessariamente supporre la derivazione assoluta ed esclusiva dell'azione delittuosa dallo stimolo istigatore dello stesso soggetto, e non puт conseguentemente ritenersi ammissibile quando trattasi di determinazione proveniente anche da attivitа ai soggetti diversi dall'agente provocatore.
Sez. I, sent. n. 9370 del 28-10-1996
In tema di reato impossibile il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilitа ai sensi dell'art. 49 cod. pen. capoverso deve essere effettuato con valutazione "ex ante". Costituisce pertanto tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto.
Sez. V, sent. n. 84 del 09-01-1997
50 Consenso dell`avente diritto
Non и punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puт validamente disporne.
Cause di giustificazione del reato
Le cause di giustificazione del reato possono trovare applicazione solo quando le situazioni di fatto cui si riferiscono risultino pienamente provate. Pertanto il dubbio sulla loro esistenza le rende inoperanti e non incide minimamente sugli elementi costitutivi del reato.
Sez. V, sent. n. 8986 del 28-06-1989
L'esimente putativa (nella specie, consenso dell'avente diritto) puт trovare applicazione solo quando sussista un'obiettiva situazione - non creata dallo stesso soggetto attivo del reato - che possa ragionevolmente indurre in errore tale soggetto sull'esistenza delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che un paramedico, il quale abusi di una paziente che si trovi in stato di incoscienza, non possa invocare il consenso presunto dell'avente diritto in base al rilievo che la donna non abbia fatto opposizione: egli infatti non puт confondere - in virtщ delle sue conoscenze tecniche - lo stato di prostrazione fisica con il suddetto consenso tacito).
Sez. III, sent. n. 7186 del 24-05-1990
51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L`esercizio di un diritto o l`adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autoritа, esclude la punibilitа.
Se un fatto costituente reato и commesso per ordine dell`Autoritа del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (c.p.357) che ha dato l`ordine.
Risponde del reato altresм chi ha eseguito l`ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non и punibile chi esegue l`ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato su la legittimitа dell`ordine .
In tema di oltraggio a un pubblico ufficiale, quando l'espressione altrimenti offensiva и strettamente funzionale al ristabilimento della corretta azione dell'ufficio, questa deve considerarsi come lecita manifestazione di diritto di critica che prevale sulle esigenze repressive oggetto dell'art. 341 cod. pen. L'ambito di operativitа di tale norma va infatti correlato al suo presupposto di validitа: quello che la tutela del prestigio del pubblico ufficiale sia strumentale all'ulteriore interesse del buon andamento amministrativo, eretto a valore fondamentale nell'art. 97 della Costituzione. (Fattispecie nella quale un consigliere comunale, in una seduta consiliare, si era rivolto al Sindaco con le espressioni "tu sei ubriaco ... vai a dormire ... sempre ti addormenti": la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva confermato la responsabilitа penale dell'imputato per il delitto di oltraggio non ammettendolo a provare che il Sindaco, durante quella seduta, era effettivamente ubriaco, condizione in cui frequentemente versava).
Sez. VI, sent. n. 6271 del 26-06-1997
Non si configurano gli estremi della necessitа e della proporzione, che qualificano la scriminante della legittima difesa, quando si reagisce con mezzi di aggressione del diritto alla riservatezza e all'inviolabilitа dei segreti. E' punibile, pertanto, ai sensi dell'art. 617-bis cod. pen. la condotta di colui che installi apparecchiature atte all'intercettazione delle comunicazioni telefoniche per acquisire la prova dell'infedeltа del coniuge.
Sez. V, sent. n. 6727 del 10-06-1994
Non и punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessitа di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un`offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all`offesa
Valutazione dei presupposti per l'applicazione della esimente
In tema di legittima difesa, colui il quale agisce in tale stato, vuole l'evento quale conseguenza della propria azione diretta a difendere un diritto posto in attuale pericolo da una offesa ingiusta altrui; cioи, egli ha volontа (e, quindi, dolo) di produrre quell'evento (penalisticamente riprovevole nella sua oggettivitа). Ne consegue che, della sussistenza dell'elemento intenzionale, in ordine all'evento, va eseguita una precisa indagine diretta all'accertamento della sua volizione o, almeno, previsione, costituendo obbligo del giudice, prima di ritenere operante la esimente in parola, nella sua effettivitа, putativitа o eccesso, accertare se l'agente avesse, con la sua azione, inteso provocare quelle conseguenze che costituiscono l'evento del reato per cui fu iniziata l'azione penale. La punibilitа del fatto dovrа essere esclusa soltanto se, da una successiva indagine, dovesse risultare che la intenzionalitа (anche sotto l'aspetto della mera previsione) nella produzione dell'evento (voluto) fosse stata determinata da una necessitа difensiva di diritti ingiustamente offesi. In relazione a tale indagine va affrontato, perchй condizionato all'accertamento dell'intenzionalitа e della previsione dell'evento, nonchй alla necessitа e legittimitа della difesa, l'esame dei mezzi difensivi posti in essere, e il conseguenziale giudizio, ove ricorra, sull'eccesso per sproporzione. (Fattispecie in cui l'agente aveva sparato un colpo d'arma da fuoco attraverso il varco creato dall'aggressore sulla porta del vano nel quale si era rinserrato, uccidendo quest'ultimo. La Corte, affermando il principio di cui sopra, ha evidenziato che il giudice del merito, prima di procedere - "tout court", come in effetti aveva fatto -, al giudizio sulla proporzionalitа tra offesa e difesa, e, quindi, concludere per l'eccesso, avrebbe dovuto affrontare approfonditamente l'esame del dato processuale, al fine di verificare - e darne motivata contezza - se l'agente avesse voluto, nei termini in massima specificati, uccidere l'aggressore).
Sez. IV, sent. n. 11129 del 17-11-1988
In tema di legittima difesa, solo allorchй chi reagisce abbia scientemente e volontariamente provocato la situazione di pericolo attuale, puт escludersi l'operativitа dell'art. 52 cod. pen. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha ritenuto la configurabilitа della scriminante in questione con riguardo ad omicidio commesso da capo di clan mafioso nei confronti di soggetti appartenenti ad altro gruppo che lo avevano sequestrato secondo un rituale che doveva portare alla sua eliminazione. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non poteva incidere la circostanza che la "difesa" fosse derivata da un atto da collocare nell'ambito di violenta contrapposizione fra i clan rivali: ciт in quanto l'autore dell'omicidio era stato sequestrato nel luogo della sua residenza senza che fosse ipotizzabile alcun atteggiamento a lui, neppure colposamente, ascrivibile).
Sez. VI, sent. n. 7627 del 30-07-1996
In tema di legittima difesa, la reazione и necessaria quando и inevitabile vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. Ne consegue che l'allontanamento di costui, se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione и pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come "extrema", davvero inevitabile, "ratio" per salvare un proprio bene, e non per sacrificare l'onore.
Sez. IV, sent. n. 9256 del 12-10-1993
Difesa proporzionata all'offesa
In tema di legittima difesa, le espressioni "necessitа di difendere" e "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa", contenute nell'art. 52 cod. pen., vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perchй non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito.
Sez. I, sent. n. 2554 del 07-03-1996
Il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo и costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicchй l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante - per l'inesistenza di un'offesa dalla quale difendersi - non vi и alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata.
Sez. I, sent. n. 740 del 21-01-1998
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi и costretto dalla necessitа di respingere una violenza o di vincere una resistenza all`Autoritа e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona .
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali и autorizzato l`uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .
Necessitа di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autoritа
Poichй per l'operativitа dell'esimente prevista dall'art. 53 cod. pen. occorrono due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire l'uso legittimo dell'arma e la necessitа di vincere una resistenza attiva, nonchй un rapporto di proporzione, di modo che, qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere la resistenza, il pubblico ufficiale non и autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza dell'ordine di fermarsi impartito dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare l'uso dell'arma da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilitа per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. di un brigadiere dei Carabinieri il quale, dopo avere intimato l'alt a un veicolo sopraggiungente, vedendo che il conducente non si arrestava e proseguiva la marcia, ha esploso un colpo di pistola in direzione del mezzo, direttamente colpendo a morte il guidatore).
Sez. IV, sent. n. 2148 del 01-03-1995
Non и punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessitа di salvare sй od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nй altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (55).
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessitа и determinato dall`altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l`ha costretta a commetterlo (611; 2045 c.c.).
Principio della non esigibilitа di una condotta diversa
Il principio della non esigibilitа di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicitа riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non puт trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilitа attraverso l'"analogia iuris".
Sez. VI, sent. n. 973 del 31-05-1993
In tema di stato di necessitа l'attualitа del pericolo non deve essere intesa in senso assoluto, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l'azione necessitata, ma sta a significare che, nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato, esiste, secondo una valutazione "ex ante" che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno.
Sez. I, sent. n. 4903 del 07-04-1989
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall`ordine dell`Autoritа ovvero imposti dalla necessitа, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto и preveduto dalla legge come delitto colposo.
Il presupposto su cui si fondano sia l'esimente della legittima difesa che l'eccesso colposo и costituito dall'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, cosicchй l'eccesso colposo si distingue per un'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati: ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante - per l'inesistenza di un'offesa dalla quale difendersi - non vi и alcun obbligo per il giudice di una specifica motivazione in ordine ad un eccesso colposo in tale scriminante, pur se espressamente prospettato dalla parte interessata.
Sez. I, sent. n. 740 del 21-01-1998
L'uso legittimo delle armi puт avere esplicazioni di varia gravitа fino all'uccisione degli aggressori; deve, perт, cessare quando essi si facciano scudo dell'ostaggio: la vita dell'ostaggio и un bene preminente da tutelare. (Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilitа dell'imputato per avere cagionato la morte dell'ostaggio per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi utilizzate per impedire la consumazione dei delitti di rapina a mano armata e di sequestro di persona, la S.C. ha osservato che, in quel momento, il metronotte non correva un imminente grave pericolo non altrimenti evitabile; che non vi era dubbio che sussistesse la necessitа di impedire la rapina, ma il diritto dell'ostaggio alla vita non poteva in alcun modo essere pretermesso).
Sez. IV, sent. n. 7583 del 15-07-1991
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l`azione non si compie o l`evento non si verifica (c.p.49 n.2).
Il colpevole di delitto tentato и punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge и stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita и l`ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall`azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sй un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l`evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metа.
Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen., occorre ricostruire la volontа teleologica dell'agente utilizzando tutti gli elementi e le circostanze che la accompagnano e che eventualmente la colorano di univocitа. Con riguardo all'intenzione di commettere un delitto di furto e non semplicemente di introdursi nell'altrui dimora per altri scopi acquistano rilievo la considerazione che l'introduzione occulta nell'altrui abitazione non puт presumersi come fine a se stessa e la plausibilitа delle giustificazioni fornite dall'agente.
Sez. VI, sent. n. 11022 del 20-12-1996
L'idoneitа degli atti, richiesta per la configurabilitа del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalitа dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui il tentativo di omicidio и stato ravvisato - con motivazione ritenuta dalla Suprema Corte immune da censura - in considerazione della potenza dell'arma usata, dello sparo quasi a bruciapelo e della direzione del colpo verso parte vitale).
Sez. I, sent. n. 1365 del 05-02-1998
Sono escluse dal condono previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, solamente le pene irrogate per i delitti consumati ivi indicati nell'art. 3; devono viceversa ritenersi comprese nel provvedimento di clemenza le pene irrogate per i medesimi delitti se tentati, stante l'autonomia del reato tentato rispetto a quello consumato.
Sez. I, sent. n. 3493 del 16-10-
57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilitа dell`autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile , il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, и punito, a titolo di colpa, se un reato и commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
L' art. 57 cod. pen. configura, a carico del direttore responsabile di un periodico, un reato autonomo, punibile a titolo di colpa, la quale consiste non giа in generiche forme di negligenza, imprudenza o imperizia, bensм nella inosservanza di una specifica regola di condotta e cioи nel mancato esercizio, sul contenuto del periodico, del controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati.
Sez. I, sent. n. 350 del 15-01-1991
Nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 57 cod. pen., il reato che, con il mezzo della pubblicazione, viene commesso dall'autore dell'articolo pubblicato si configura come un evento del reato colposo addebitato al direttore del giornale, cosicchй tale ultimo reato non puт configurarsi ove venga accertato che nessun reato и stato commesso dall'autore dell'articolo. (Nella specie, a seguito di querela della parte offesa per diffamazione a mezzo stampa, l'autore dell'articolo pubblicato era stata assolto perchй il fatto non costituisce reato, mentre era stato dichiarato estinto per amnistia il reato di cui all'art. 57 cod. pen. addebitato al direttore responsabile del giornale).
Sez. V, sent. n. 8418 del 28-07-1992
Notizie attinte da agenzia di stampa diretta da un direttore responsabile
In tema di reati commessi col mezzo della stampa, il fatto che la notizia incriminata sia stata attinta da un'agenzia di stampa presieduta da un direttore responsabile non limita o esclude il dovere di controllo del responsabile del periodico che l'ha ripresa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, direttore responsabile di quotidiano, aveva dedotto che la notizia pubblicata era stata attinta da una agenzia giornalistica e il direttore di quest'ultima doveva rispondere per legge di quanto, proveniente dalla sua agenzia, era stato pubblicato sul giornale, poichй la responsabilitа del direttore dell'agenzia escludeva la punibilitа del fatto ulteriore commesso dal direttore del quotidiano).
Sez. V, sent. n. 5151 del 04-05-1992
Impugnazioni della parte civile
L' art. 577 cod. proc. pen. legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma non и suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicchй non и ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione. (Fattispecie nella quale, il ricorso della parte civile nei confronti del direttore responsabile del quotidiano ov'era stato pubblicato lo scritto offensivo и stato ritenuto ammissibile, siccome proposto ai soli fini della responsabilitа civile).
Sez. V, sent. n. 111 del 18-03-1996
57 bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all`editore, se l`autore della pubblicazione и ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l`editore non и indicato o non и imputabile.
Le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica .
58 bis Procedibilitа per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa и punibile a querela , istanza (c.p.130; 341 c.p.p.) o richiesta (c.p.127-129; 3134; 342 c.p.p.), anche per la punibilitа dei reati preveduti dai tre articoli precedenti и necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l`editore o lo stampatore ha effetto anche nei confronti dell`autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (c.p.123, 129, 130).
Non si puт procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se и necessaria una autorizzazione di procedimento (c.p.p.313; 343, 344 ) per il reato commesso dall`autore della pubblicazione, fino a quando l`autorizzazione non и concessa. Questa disposizione non si applica se l`autorizzazione и stabilita per le qualitа o condizioni personali dell`autore della pubblicazione.
59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Le circostanze che attenuano (62, 62 bis, 114) o escludono la pena sono valutate a favore dell`agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti .
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell`agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa .
Se l`agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l`agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilitа non и esclusa, quando il fatto и preveduto dalla legge come delitto colposo.
Poichй la disposizione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. pen., non prevede una circostanza aggravante in senso proprio bensм, in ipotesi di concorso formale di reati, quello di omissione di impianti antinfortunistici e quello di disastro colposo, unificati ai fini della pena per evitare la maggiore severitа del cumulo materiale, и sufficiente, per l'applicabilitа di tale norma, la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo, e non anche dell'evento che aggrava il delitto di cui all'art. 437 cod. pen., sicchй non и invocabile la regola dell'art. 59, secondo comma, cod. pen.
Sez. IV, sent. n. 10048 del 08-11-1993
Erronea supposizione di circostanze che escludono la pena
In tema di diffamazione col mezzo della stampa per la configurabilitа dell'ipotesi putativa dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca и necessario che l'agente abbia esaminato, controllato e verificato in termini di adeguata serietа professionale la notizia in rapporto all'affidabilitа della relativa fonte d'informazione, rimanendo vittima di un errore involontario.
Sez. VI, sent. n. 9264 del 31-08-1992
Erronea supposizione di circostanze che aggravano o attenuano la pena
Per il riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non и sufficiente la convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico; valori riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettivitа e che nulla hanno in comune con il movente egoistico dell'autore del reato. L'attenuante "de qua", infatti, non puт trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esista soltanto nell'erronea opinione dell'agente non potendo questa circostanza sottrarsi alla disciplina generale dell'art. 59 cod. pen. in base alla quale le aggravanti e le attenuanti devono essere considerate nella loro realtа oggettiva per cui nessuna efficacia puт avere l'elemento putativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di concessione dell'attenuante in questione agli autori di un attacco armato nell'aereoporto di Roma, che per soddisfare gli scopi del terrorismo internazionale, avevano ucciso pacifici cittadini di varie nazionalitа).
Sez. I, sent. n. 2511 del 22-02-1990
60 Errore sulla persona dell`offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell`agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualitа della persone offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualitа o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l`etа o altre condizioni o qualitа, fisiche o psichiche , della persona offesa.
61 Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali , le circostanze seguenti:
1) l`avere agito per motivi abietti o futili;
2) l`aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sй o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunitа di un altro reato ;
3) l`avere nei delitti colposi , agito nonostante la previsione dell`evento
4) l`avere adoperato sevizie, o l`aver agito con crudeltа verso le persone;
5) l`avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l`avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si и sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione (296 c.p.p.), spedito per un precedente reato
7) l`avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravitа;
8) l`avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l`avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualitа di ministro di un culto;
10) l`avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (c.p.357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358), o rivestita della qualitа di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell`atto o a causa dell`adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l`avere commesso il fatto con abuso di autoritа o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d`opera, di coabitazione, o di ospitalitа.
In caso di menzione nel capo di imputazione di una circostanza aggravante diversa da quella sussistente e, quindi, di erronea specificazione della disposizione di legge violata, и da escludere l'interesse dell'imputato all'esatta indicazione della norma incriminatrice quando nella contestazione siano inseriti gli elementi essenziali dell'attivitа esecutiva previsti per la diversa aggravante. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di applicazione della pena per furto, era stata contestata l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento anzichй quella, sussistente, dell'esposizione della cosa per consuetudine alla pubblica fede).
Sez. IV, sent. n. 2477 del 13-03-1995
Il tentativo и reato autonomo rispetto a quello consumato, ma и pur sempre ad esso collegato strutturalmente e ideologicamente, sicchй vanno applicate le aggravanti che trovano ragione attraverso la valutazione dell'idoneitа degli atti e dei mezzi, valutazione che permette di individuare, unitamente al proposito criminoso, le modalitа dell'azione per realizzarlo.
Sez. II, sent. n. 3692 del 16-03-1990
62 Circostanze attenuanti comuni
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (15, 68), le circostanze seguenti:
1) l`avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l`avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
3) l`avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall`Autoritа, e il colpevole non и delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105), o delinquente per tendenza (c.p.108);
4) l`avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuitа, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l`avere agito per conseguire o l`avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuitа, quando anche l`evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuitа ;
5) l`essere concorso a determinare l`evento, insieme con l`azione o l`omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l`avere, prima del giudizio (492 c.p.p.), riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l`essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell`ultimo capoverso dell`art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Attenuanti e diminuenti possono avere riconoscimento differenziato tra coimputati a seconda della posizione personale di ogni soggetto. Non realizza, pertanto, alcuna disparitа di trattamento - peraltro non considerata fra i vizi che inducono a nullitа una sentenza - il fatto che una certa diminuente sia stata riconosciuta a taluni e non ad altri concorrenti nel delitto, dovendosi invece verificare quali siano le condizioni per la sua concessione o riconoscimento e se esse siano riscontrabili in capo al singolo soggetto che la richiede.
Sez. I, sent. n. 10233 del 19-10-1988
Se, con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare sufficiente, sul punto della responsabilitа, una sintetica motivazione in ordine all'assenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una motivazione congrua - e comunque immune da vizi logici e giuridici - permane in ordine alla delibazione dell'applicabilitа delle circostanze aggravanti o attenuanti ed al relativo giudizio di valenza, nonchй sulla concessione o meno dei benefici di legge.
Sez. II, sent. n. 2911 del 03-10-1995
Segnalata al giudice da chi vi ha interesse la presenza di elementi che possono condizionare il giudizio, spetta al giudice attivarsi per il conseguimento della prova in ordine alla sussistenza o meno degli elementi di fatto dai quali possa ricavarsi il fondamento delle deduzioni avanzate dall'imputato. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza nel punto concernente il diniego della provocazione, la difesa aveva proposto un mezzo istruttorio (ispezione dei luoghi), rifiutato, dal quale poteva desumersi l'esistenza o meno di fatti alterativi di parti comuni dell'edificio nel quale imputato e persona offesa (dal delitto di tentato omicidio) erano condomini. (La S.C. ha ritenuto che l'avere rifiutato di disporre qualsiasi mezzo istruttorio sulla base di un criterio di ragione illegittimo circa l'onere della prova e, conseguentemente, l'avere negato la ricorrenza della invocata attenuante perchй non provata, era stato erroneo: se esistenti le alterazioni denunciate, esse avrebbero potuto configurare - in quanto fossero state illegittimamente realizzate dalla persona offesa - il fatto ingiusto altrui che costituisce un elemento condizionante della provocazione).
Sez. I, sent. n. 2663 del 26-02-1991
In tema di attenuante del ravvedimento attuoso in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, all'espressione "anche" di cui all'art. 73, settimo comma, va assegnato valore disgiuntivo; conformemente del resto, all'imprescindibile necessitа che il contributo debba essere "efficace". Peraltro, le conseguenze considerate dall'art. 73, settimo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990 non si riducono a quelle scaturite dal fatto cosм come realizzato, in un dato momento dal reo, ma si riferiscono anche alla protrazione, e quindi, alla permanenza, del reato, ovvero alla consumazione di successivi delitti che del primo integrino lo sviluppo. Diversamente da quanto previsto dall'art. 62, n. 6, cod. pen., possono, dunque, concretare l'attenuante in esame anche le confessioni e le chiamate in correitа le quali consentano l'interruzione del protrarsi del reato o la scoperta di complici ma non quelle che siano prive di riscontri estrinseci o che conducano soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili giа identificati, o all'identificazione dei soggetti aventi un ruolo soltanto secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa giа accertata; o, addirittura, nel senso di ricomprendere nell'area dell'art. 73, settimo comma, quei delitti che, costituenti progressione dell'originaria attivitа criminosa di cui il soggetto si и reso autore o partecipe, troverebbero nelle dette risorse il presupposto causale.
Sez. VI, sent. n. 1493 del 13-02-1995
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell`art. 62, puт prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale puт anche concorrere con una o piщ delle circostanze indicate nel predetto art. 62.
63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l`aumento o la diminuzione si opera sulla quantitа di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono piщ circostanze aggravanti (66, 69), ovvero piщ circostanze attenuanti (67, 69), l`aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantitа di essa risultante dall`aumento o dalla diminuzione precedente .
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l`aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ed effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo .
Se concorrono piщ circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piщ grave; ma il giudice puт aumentarla (c.p.64).
Se concorrono piщ circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puт diminuirla (c.p.65).
La recidiva, pur potendo comportare in alcune ipotesi un aumento della pena superiore ad un terzo ( art. 99 cod. pen., secondo capoverso), и una circostanza inerente alla persona del colpevole ( art. 70 cod. pen.), e non giа ad effetto speciale. Conseguentemente, ove essa concorra con una circostanza aggravante ad effetto speciale, dovrа farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l'art. 63 cod. pen., terzo capoverso, secondo il quale si applica solo la pena stabilita per la circostanza piщ grave. (Fattispecie qualificata dalla sussistenza della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in tema di stupefacenti).
Sez. VI, sent. n. 1485 del 13-02-1995
Applicazione delle misure cautelari
Quando sia contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con legge 12 luglio 1991 n. 203 (nel caso di specie, con riferimento al reato di corruzione) , il termine massimo di durata della custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari и di un anno, secondo quanto previsto dall'art. 303 cod. proc. pen., comma primo, lett. a), n. 3, in virtщ del riferimento in esso contenuto all'art. 407 cod. proc. pen. poichй essa fa rientrare il reato nella ipotesi prevista nel comma secondo, lettera a), n. 3, dell'art. 407 cod. proc. pen. Peraltro il meccanismo predisposto dall'art. 278 cod. proc. pen., che impone di tener conto delle aggravanti ad effetto speciale ai fini dell'individuazione della pena edittale di riferimento per l'applicazione delle misure cautelari, deve essere preso in considerazione non solo al momento dell'applicazione della misura ma anche nella fase successiva della vita di queste, dalla revoca, alla sostituzione, al computo, appunto, dei termini massimi di durata.
Sez. VI, sent. n. 1946 del 24-07-1997
64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l`aumento di pena non и determinato dalla legge, и aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell`aumento non puт superare gli anni trenta.
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entitа della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di piщ circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 cod. pen. E' all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entitа della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero piщ circostanze. Tale potere discrezionale non puт essere censurato in sede di legittimitа attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.
Sez. I, sent. n. 112 del 12-01-1990
65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non и dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) (alla pena di morte и sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni);
2) alla pena dell`ergastolo и sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Applicazione della pena su richiesta delle parti
La diminuzione di cui all'art. 444 cod. proc. pen., pur non rientrando fra le attenuanti in senso tecnico, in quanto non correlata alle circostanze soggettive ed oggettive di cui all'art. 70 cod. pen., quale causa di riduzione della pena resta pur sempre disciplinata, alla pari delle attenuanti, dall'art. 63 cod. pen. e dall'art. 65 cod. pen., che ne costituisce il complemento normativo. Ne consegue che anche la diminuzione di cui all'art. 444 cod. proc. pen. va operata sulla quantitа della pena che il giudice applicherebbe qualora non concorresse la circostanza che ne consente la riduzione in misura non eccedente un terzo.
Sez. VI, sent. n. 1108 del 30-01-1991
66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piщ circostanze aggravanti
Se concorrono piщ circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puт superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell`art. 63, nй comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione
2) gli anni cinque, se si tratta dell`arresto;
3) e, rispettivamente, lire 20 milioni o 4 milioni, se si tratta della multa o dell`ammenda, ovvero, rispettivamente, lire 60 milioni o 12 milioni, se il giudice si avvale della facoltа di aumento indicata nel capoverso dell`art. 133 bis.
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell'entitа della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di piщ circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 cod. pen. E' all'interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entitа della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero piщ circostanze. Tale potere discrezionale non puт essere censurato in sede di legittimitа attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.
Sez. I, sent. n. 112 del 12-01-1990
67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piщ circostanze attenuanti
Se concorrono piщ circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puт essere inferiore:
1) (a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte);
2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell`ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell`art. 63, la pena non puт essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
68 Limiti al concorso di circostanze
Salvo quanto и disposto nell`art. 15, quando una circostanza aggravante comprende in sй un`altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sй un`altra circostanza attenuante, и valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
Non puт essere accolta la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., ultima ipotesi, che sia basata sulla medesima condotta collaborativa che giа abbia fruttato il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. n. 309 del 1990. Invero gli stessi elementi non possono essere valutati ripetutamente per il conseguimento di una duplice riduzione di pena mentre, d'altro canto, l'attenuante speciale prevale sempre su quella generale, secondo quanto previsto dall'art. 68 cod. pen. che disciplina l'ipotesi della "circostanza complessa", in cui una circostanza aggravante comprende in sй un'altra aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sй altra attenuante; ipotesi nella quale la circostanza giuridicamente piщ rilevante - che importi, cioи, il maggior aumento o la maggior diminuzione di pena - и considerata come specifica e, quindi, trova applicazione ed и valutata essa soltanto.
Sez. VI, sent. n. 10383 del 29-10-1992
69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti .
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti .
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze .
Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole (702) ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca quella ordinaria del reato .
Valutazione deteriore dell'azione
Deve ritenersi la sussistenza dell'interesse dell'imputato ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una circostanza attenuante o dell'inesistenza di una circostanza aggravante ancorchй sia stata ritenuta la prevalenza di concessa circostanza attenuante in quanto il mancato riconoscimento della prima o la ritenuta sussistenza della seconda possono comportare una valutazione deteriore dell'azione e della personalitа del reo, influente, tra l'altro, sulla fruibilitа di futuri benefici.
Sez. III, sent. n. 523 del 17-01-1986
Allorquando si ometta il dovuto giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, di qualunque specie, ma venga tuttavia apportata, sulla pena prevista per la fattispecie autonomamente aggravata, una diminuzione per effetto delle circostanze attenuati, si producono implicitamente gli effetti della comparazione con la conseguenza della prevalenza delle attenuanti.
Sez. V, sent. n. 2094 del 06-03-1997
70 Circostanze oggettive e soggettive
Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l`oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalitа dell`azione, la gravitа del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualitа personali dell`offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensitа del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualitа personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l`offeso, ovvero che sono inerenti alla persona dei colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilitа (c.p.85-98) e la recidiva (c.p.99).
L'attenuante di cui all'art. 73 del T.U. sugli stupefacenti, pur nella piщ ampia articolazione che il testo normativo consente di attribuirle, non puт avere, anche in concreto, valenza di circostanza attenuante soggettiva, agli effetti degli artt. 118 e 70 cod. pen., attenendo all'offensivitа del reato, potendosi essa ravvisare solo ove possa affermarsi che il fatto debba globalmente qualificarsi come lievemente lesivo dell'interesse protetto.
Sez. VI, sent. n. 7447 del 26-06-1992
A seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen., ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, al concorrente non si comunicano piщ le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensitа del dolo, il grado della colpa e quelle relative alla imputabilitа ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen., cioи quelle attinenti alle qualitа personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al "munus publicum" del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualitа di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).
Sez. VI, sent. n. 853 del 21-05-1993
Circostanze inerenti alla persona del colpevole
La recidiva, pur potendo comportare in alcune ipotesi un aumento della pena superiore ad un terzo ( art. 99 cod. pen., secondo capoverso), и una circostanza inerente alla persona del colpevole ( art. 70 cod. pen.), e non giа ad effetto speciale. Conseguentemente, ove essa concorra con una circostanza aggravante ad effetto speciale, dovrа farsi luogo ad un duplice aumento di pena, non potendo trovare applicazione l'art. 63 cod. pen., terzo capoverso, secondo il quale si applica solo la pena stabilita per la circostanza piщ grave. (Fattispecie qualificata dalla sussistenza della recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale e della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in tema di stupefacenti).
Sez. VI, sent. n. 1485 del 13-02-1995
71 Condanna per piщ reati con unica sentenza o decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per piщ reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
72 Concorso di reati che importano l`ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Al colpevole di piщ delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell`ergastolo, si applica la detta pena con l`isolamento diurno da sei mesi a tre anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell`ergastolo, con uno o piщ delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell`ergastolo con l`isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi (c.p.184).
L`ergastolano condannato all`isolamento diurno partecipa all`attivitа lavorativa.
Concorso di pene detentive temporanee con l'ergastolo
ll cumulo disciplinato dall'art. 72, comma secondo, cod. pen., prescinde totalmente dalla natura dei reati accertati e dall'unicitа del disegno criminoso, sicchй и illegittima la reiezione della richiesta di cumulo della pena dell'ergastolo con altre pene detentive temporanee motivata dall'eterogeneitа delle violazioni commesse e dal notevole lasso di tempo intercorso tra di esse.
Sez. I, sent. n. 1971 del 23-08-1994
L'isolamento diurno, previsto dall'art. 72 cod. pen. per i delitti concorrenti con quello che importa la pena dell'ergastolo, и una vera e propria sanzione penale e deve, pertanto, essere irrogata o dal giudice di cognizione, nel caso di concorso di reati, ovvero dal giudice dell'esecuzione - ai sensi dell'art. 80 cod. pen. - nel caso di concorso di pene inflitte con sentenze diverse (e pertanto mai dal pubblico ministero che non ha potere di irrogare sanzioni).
Sez. I, sent. n. 3748 del 02-11-1993
73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Se piщ reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono piщ delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l`ergastolo .
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero (c.p.76, 78).
In tema di cumulo di pene concorrenti, nel caso in cui debba farsi luogo ad applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. con riferimento ad alcune delle pene detentive temporanee concorrenti, la riduzione di pena che ne deriva deve essere operata con riguardo al cumulo materiale ex art. 73 cod. pen. e non al cumulo giuridico previsto dall'art. 78 cod. pen.; invero il cumulo materiale, derivante dalla somma aritmetica delle pene da espiare, comprende anche le pene unificate ex art. 81 cod. pen., capoverso, e, come tale, precede necessariamente il cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen., e, dunque, il limite massimo di pena previsto da tale ultimo articolo и operante solo se il cumulo materiale prevede una pena unica superiore a trenta anni di reclusione. (Fattispecie relativa alla richiesta di un condannato volta ad ottenere la riduzione di pena, risultante dall'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., dal tetto massimo di trenta anni ex art. 78 cod. pen. anzichй dalla somma aritmetica delle pene).
Sez. I, sent. n. 1585 del 25-05-1994
Nel caso di cumulo di pena riguardante delitti unificati per la continuazione, tra i quali sia compreso un reato ostativo all'applicazione di una misura alternativa ai sensi dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non puт procedersi - diversamente da quanto avviene per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto - allo scioglimento del cumulo ai fini della concessione di detta misura, nй puт considerarsi espiata per prima la pena inflitta per il reato che non consente l'applicazione della misura alternativa alla detenzione, dal momento che il vigente ordinamento, considerato nel suo complesso, non prevede in alcun modo un possibile ordine di espiazione di pene detentive della medesima specie in cumulata esecuzione, vigendo il principio dell'unitarietа dell'esecuzione della pena.
Sez. I, sent. n. 3577 del 06-08-1996
74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa
Se piщ reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero (c.p.78).
La pena dell`arresto и eseguita per ultima.
75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Se piщ reati importano pene pecuniarie di specie diversa (18-2), queste si applicano tutte distintamente e per intero.
Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione (c.p.135, 136) viene detratta dall`ammontare della multa.
76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell`art. 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli art.. 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie piщ grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione dell`applicazione delle misure di sicurezza (c.p.199, 240) e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre con un`altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto
giuridico.
Pena da ritenersi scontata per prima
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella piщ gravosa per il reo: con la conseguenza che, in caso di pena risultante dal cumulo tra quella inflitta per il delitto di associazione per delinquere e altre inflitte per reati connessi, la pena espiata va imputata anzitutto al delitto associativo. (Fattispecie relativa a diniego di permesso-premio a condannato in espiazione di pena per associazione per delinquere e altro).
Sez. I, sent. n. 1443 del 19-04-1997
77 Determinazione delle pene accessorie
Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali и pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.
Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero (c.p.79, 80).
Alle pene accessorie in relazione ai reati in materia di assegni (divieto di emettere assegni e pubblicazione della sentenza di condanna) - introdotte con l'art. 139 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - non и applicabile la disciplina del cumulo materiale di cui agli artt. 77 e 79 cod. pen., dettata per le sole pene accessorie previste dal codice penale: ciт anche con riferimento all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari); ne consegue che, in caso di reato continuato, la pena accessoria del divieto di emettere assegni non puт superare il limite massimo di anni due.
Sez. V, sent. n. 11683 del 16-12-1997
78 Limiti degli aumenti delle pene principali
Nel caso di concorso di reati preveduto dall`art. 73 la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puт essere superiore al quintuplo della piщ grave fra le pene concorrenti, nй comunque eccedere:
l) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni per l`arresto;
3) lire 30 milioni per la multa e 6 milioni per l`ammenda, ovvero lire 125 milioni per la multa e 25 milioni per l`ammenda, se il giudice si vale della facoltа di aumento indicata nel capoverso dell`art. 133 bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall`art. 74, la durata delle pene da applicare a norma dell`articolo stesso non puт superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite и detratta in ogni caso dall`arresto.
In tema di benefici penitenziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 50 ord. pen. (legge 27 luglio 1975 n. 354), il condannato - fuori dei casi previsti dal primo comma - puт essere ammesso al regime di semilibertа soltanto dopo l'espiazione di metа della pena; nel caso di commissione di nuovi reati nel corso dell'esecuzione, tuttavia, la pena da espiare и quella risultante dal cumulo della residua pena, relativa ai reati precedenti, con quella irrogata per il reato successivo, e comincia a decorrere "ex novo" dalla commissione di questo: a tale momento occorre pertanto fare riferimento per il calcolo della pena espiata e di quella ancora da espiare ai fini dell'ammissione al beneficio, e non alla data in cui и iniziata l'esecuzione della condanna per i reati precedentemente commessi.
Sez. I, sent. n. 3916 del 30-08-1996
79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie
La durata massima delle pene accessorie temporanee non puт superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) o dell`interdizione da una professione o da un`arte (c.p.30)
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall`esercizio di una professione o di un`arte (c.p.35).
Emissione continuata di assegni a vuoto
Le pene accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e del divieto di emettere assegni bancari o postali, introdotte dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ("Modifiche al sistema penale") non sono assimilabili a quelle contemplate dal codice penale, per cui non и applicabile ad esse la disciplina del cumulo materiale prevista dagli artt. 77 e 79 cod. pen. Ne consegue che, in caso di concorrente applicazione di tali pene, in ipotesi di reato continuato, non possono essere superati i limiti indicati dal predetto art. 139 e, quanto alla pubblicazione della sentenza di condanna, le prescrizioni indicate dall'art. 36 cod. pen. (Fattispecie relativa ad emissione continuata di assegni a vuoto. Il giudice di appello, ritenendo la continuazione, aveva determinato un'unica pena principale, confermando le condanne alle pene accessorie contenute nelle singole sentenze di primo grado).
Sez. V, sent. n. 3334 del 05-05-1986
80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire piщ sentenze o piщ decreti di condanna (663 c.p.p.) .
Reati commessi l'uno successivamente alla espiazione della pena per l'altro
In tema di benefici penitenziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 50 ord. pen. (legge 27 luglio 1975 n. 354), il condannato - fuori dei casi previsti dal primo comma - puт essere ammesso al regime di semilibertа soltanto dopo l'espiazione di metа della pena; nel caso di commissione di nuovi reati nel corso dell'esecuzione, tuttavia, la pena da espiare и quella risultante dal cumulo della residua pena, relativa ai reati precedenti, con quella irrogata per il reato successivo, e comincia a decorrere "ex novo" dalla commissione di questo: a tale momento occorre pertanto fare riferimento per il calcolo della pena espiata e di quella ancora da espiare ai fini dell'ammissione al beneficio, e non alla data in cui и iniziata l'esecuzione della condanna per i reati precedentemente commessi.
Sez. I, sent. n. 3916 del 30-08-1996
Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non piщ concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilitа di inclusione in esso delle pene giа coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore in parola e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento di esecuzione che, calcolato in anni trentasette e mesi cinque il cumulo materiale delle pene concorrenti e determinatone in anni trenta il cumulo giuridico, aveva poi ulteriormente detratto da quest'ultimo, al fine di stabilire l'eseguenda pena complessiva, le pene che risultavano condonate in virtщ dell'applicazione di provvedimenti di clemenza).
Sez. I, sent. n. 576 del 27-03-1995
81 Concorso formale. Reato continuato
E` punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piщ grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piщ violazioni della medesima disposizione di legge .
Alla stessa pena soggiace chi con piщ azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche un tempi diversi piщ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest`articolo, la pena non puт essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (c.p.p.533 2, 671 .; disp. att. c.p.p.).186-188 .).
Perchй si abbia concorso formale di reati и necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo tipico proprio di ciascuna fattispecie criminosa. Ciт significa che non potendosi la pluralitа di violazioni farsi puramente e semplicemente derivare dalla pluralitа delle persone offese и necessario, quando si verifica tale condizione, un "quid pluris", consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone. Ne deriva che se l'azione и unica ed unico и l'atteggiamento psicologico che sorregge il comportamento del colpevole, unico и il reato che egli commette.
Sez. II, sent. n. 12027 del 23-12-1997
L'applicazione della continuazione non consegue automaticamente alla commissione di piщ reati ad opera dello stesso soggetto, ma presuppone il riconoscimento, da parte del giudice di merito, della sussistenza in concreto degli estremi richiesti dall'art. 81 cod. pen.
Sez. III, sent. n. 5730 del 15-06-1983
In tema di reato continuato la valutazione del giudice circa l'identitа del disegno criminoso costituisce il solo criterio da adottare, nonchй l'istituto della continuazione puт essere applicato anche quando sia stata giа pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna per fatto anche meno grave da quello sottoposto al suo giudizio.
Sez. II, sent. n. 6496 del 05-07-1997
In tema di delitti concernenti le armi, la circostanza attenuante della lieve entitа del fatto, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967, non riguarda i reati relativi alla mancanza o cancellazione dei prescritti segni distintivi di cui all'art. 23 della legge n. 110 del 1975, neanche se essi siano in continuazione o concorso formale con altri reati, alcuni dei quali suscettibili della sua applicazione, non valendo certo la norma dell'art. 81 cod. pen., preordinata unicamente a moderare il rigore del cumulo materiale delle pene senza sopprimere l'individualitа dei singoli reati, a "comunicare" a tutti circostanze relative solo ad uno o alcuni di essi. Ne consegue che, in caso di continuazione tra illeciti contemplati dalle leggi n. 895 del 1967 e n. 110 del 1975, l'eventuale applicazione dell'attenuante riguarderа soltanto i primi e non avrа comunque influenza sulla pena-base, ove il reato piщ grave sia individuato fra quelli contemplati dalla seconda legge. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in ogni caso, la clandestinitа di un'arma ne costituisce una qualitа idonea a connotare in senso fortemente negativo la valutazione del fatto anche agli effetti dell'art. 5 della legge n. 895 del 1967, sicchй l'attenuante puт essere in concreto riconosciuta solo eccezionalmente e in presenza di consistenti elementi di opposto significato).
Sez. I, sent. n. 6336 del 28-01-1998
Riconoscimento di una sentenza straniera
Il riconoscimento di una sentenza straniera non puт essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione; invero quest'ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emananda in Italia, non puт considerarsi "altro effetto penale della condanna" rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma primo, n. 1, cod. pen..
Sez. VI, sent. n. 1056 del 17-04-1996
82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l`offesa era diretta
Quando, per errore nell`uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un`altra causa, и cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l`offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell`art. 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l`offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato piщ grave, aumentata fino alla metа.
In tema di "aberratio ictus" di cui all'art. 82 cod. pen., poichй l'evento diverso non deve essere voluto dall'agente nй direttamente, nй indirettamente, in quanto altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi del concorso di reati, l'accertamento del dolo deve essere effettuato positivamente con riguardo alla persona contro la quale l'offesa fu indirizzata, avendosi, poi, per "fictio iuris" la "translatio" del risultato ottenuto anche all'evento diverso.
Sez. I, sent. n. 7469 del 01-07-1994
Offesa della persona cui era diretta l'azione e offesa di persona diversa
Nel caso di omicidio di una persona diversa e di ferimento di una persona contro la quale era diretta l'azione omicida deve, nell'offesa relativa a quest'ultima, ravvisarsi una ipotesi di tentato omicidio e non giа di lesione volontaria. Quando, invece, viene effettivamente uccisa la persona avuta di mira e ferita un'altra, in ordine a quest'ultima offesa risulta integrato il reato di lesione. Infatti, manca non solo il dolo del tentativo di omicidio, poichй la persona diversa non и neppure entrata nella sfera psichica dell'agente, ma anche e prima di tutto l'elemento materiale di questa figura delittuosa, in quanto il colpire per errore una persona, vicina a quella contro la quale sono stati esplosi i colpi, non и un atto univocamente diretto ad uccidere la persona vicina.
Sez. I, sent. n. 8505 del 29-07-1988
83 Evento diverso da quello voluto dall`agente
Fuori dai casi preveduti dall`articolo precedente, se, per errore nell`uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un`altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell`evento non voluto, quando il fatto и preveduto dalla legge come delitto colposo (43).
Se il colpevole ha cagionato altresм l`evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati (81, 586).
Evento voluto configurabile come delitto tentato
La disposizione dell'art. 83, comma secondo, cod. pen., secondo la quale "se il colpevole ha cagionato, altresм, l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati", non trova applicazione qualora l'evento voluto sia configurabile come delitto tentato.
Sez. I, sent. n. 175 del 09-01-1996
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
La norma di cui all'art. 586 cod. pen., che si ricollega alla regola generale esposta nell'art. 83 cod. pen., considera l'ipotesi di un delitto doloso diverso da quello di omicidio o lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Ne consegue che per l'applicazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 586 cod. pen. occorre che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente - e cioи in presenza di dolo eventuale, ovverosia con l'accettazione del rischio dei risultati anche probabili del suo comportamento - da parte dell'agente.
Sez. II, sent. n. 1352 del 09-02-1985
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato (131, 170 2).
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono (301), non possono essere superati i limiti massimi indicati negli artt. 78 e 79 (131, 170).
Per l'ipotizzabilitа del reato complesso и necessario che la legge abbia operato la fusione in un'unica figura criminosa di fatti costituenti autonomi reati. Non integra invece la figura del reato complesso l'esistenza di elementi comuni fra due reati nй la circostanza che un reato sia il presupposto di un successivo reato o che il primo sia stato consumato allo scopo di realizzare un secondo reato; in tale ultimo caso puт configurarsi semplicemente un rapporto teleologico fra i due illeciti che non solo non esclude il concorso, ma integra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 16616 del 19-12-1990
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
85 Capacitа d`intendere e di volere
Nessuno puт essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile (c.p.87).
E` imputabile chi ha la capacitа d`intendere e di volere.
Momento rilevante per la sussistenza dell'imputabilitа
L'imputabilitа deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello dell'esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene. Se nel primo momento, si ha la non punibilitа dell'autore per mancanza di imputabilitа; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione dell'esecuzione della pena.
Sez. I, sent. n. 1204 del 11-02-1984
86 Determinazione in altri dello stato d`incapacitа, allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d`incapacitа d`intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d`incapacitа (c.p.111, 613).
87 Stato preordinato d`incapacitа d`intendere o di volere
La disposizione della prima parte dell`art. 85 non si applica a chi si и messo in stato d`incapacitа d`intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa .
Non и imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermitа, in tale stato di mente da escludere la capacitа d`intendere o di volere (c.p.222).
Le condizioni di mente dell'imputato ai fini della imputabilitа debbono essere accertate in relazione al tempo in cui и stato commesso il reato da giudicare, perchй puт ben darsi il caso che il vizio di mente, riscontrato in relazione ad un determinato reato, venga successivamente escluso in relazione ad altro reato.
Sez. IV, sent. n. 3164 del 28-01-1997
Aggravante della premeditazione
In tema di omicidio, la circostanza aggravante della premeditazione puт risultare incompatibile con il vizio di mente nella sola ipotesi in cui venga a risultare null'altro che una manifestazione dell'infermitа psichica da cui и affetto l'imputato, nel senso che il proposito criminoso coincide con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermitа.
Sez. I, sent. n. 8057 del 16-07-1992
Stato d'incapacitа accertato in un pocedimento diverso
L'infermitа psichica dell'imputato non puт essere desunta da malattia precedentemente diagnosticata, nй dall'indagine peritale espletata nel corso di altro procedimento, ma deve formare oggetto di accertamento in relazione al fatto addebitato ed al tempo in cui esso и stato commesso, a condizione che sia specificamente allegata. (La Suprema Corte ha disatteso la doglianza concernente la mancata esecuzione d'una perizia psichiatrica, rilevando che l'infermitа non era stata dedotta coi motivi d'appello e non aveva formato oggetto di allegazione nel giudizio di primo grado da parte del difensore, che aveva cosм contravvenuto al relativo onere).
Sez. VI, sent. n. 1895 del 26-02-1993
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermitа, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacitа d`intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena и diminuita (c.p.219).
Perchй ricorra il vizio parziale di mente non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale, ma occorre che la diminuzione delle facoltа intellettive e volitive dipenda da una alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro clinico tipico di una determinata malattia. (Nella specie, la Corte ha escluso il vizio parziale di mente in presenza di una degenerazione dell'istinto sessuale).
Sez. III, sent. n. 4279 del 09-04-1998
In tema d'imputabilitа, sussiste compatibilitа tra il vizio parziale di mente ed il dolo, poichй i due concetti operano su piani diversi ed и la stessa legge che concepisce la compatibilitа del funzionamento dell'intelligenza e della volontа - cui va ricondotto il dolo - con una parziale infermitа di mente. (Nella fattispecie, и stata ritenuta la compatibilitа tra il vizio parziale di mente ed il dolo eventuale).
Sez. I, sent. n. 8972 del 03-10-1997
L'accertamento della capacitа di intendere e di volere di chi и affetto da intossicazione cronica da alcool spetta al giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico dell'imputato, una volta che questi abbia allegato documentazione attestante il suo etilismo cronico.
Sez. IV, sent. n. 5924 del 23-05-1995
Gli stati emotivi o passionali non escludono nй diminuiscono l`imputabilitа.
Affinchй possa riconoscersi un'imputabilitа ridotta per vizio parziale di mente, ai sensi dell'art. 89 cod. pen., occorre che la capacitа di intendere (intesa nel senso di una corretta rappresentazione del mondo esterno e degli effetti della propria condotta) e/o quella di volere (intesa nel senso di un'efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione) siano scemate grandemente, senza essere escluse, a cagione di una infermitа mentale (avente accezione piщ ampia di quella di malattia mentale) dipendente da un'alterazione patologica insediatasi anche non stabilmente nel soggetto. Conseguentemente non valgono a ridurre l'imputabilitа nй a costituire vizio parziale di mente, gli stati emotivi e passionali (esclusi dall'art. 90 cod. pen.) nй le anomalie del carattere le quali, pur incidendo sul comportamento, non alterano le capacitа di rappresentazione o di autodeterminazione.
Sez. I, sent. n. 7523 del 12-07-1991
Circostanze attenuanti generiche
Gli stati emotivi o passionali, i quali non escludono nй diminuiscono l'imputabilitа, possono perт essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, influendo essi sulla misura della responsabilitа penale.
Sez. I, sent. n. 2897 del 07-04-1983
91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non и imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva la capacitа d`intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l`ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacitа d`intendere o di volere, la pena и diminuita.
L'ubriachezza accidentale rappresenta un'ipotesi eccezionale, rispetto all'ubriachezza volontaria o colposa, sicchй la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l'imputabilitа che sia presunta dalla legge.
Sez. VI, sent. n. 14610 del 23-12-1986
92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
L`ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nй diminuisce la imputabilitа.
Se l`ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena и aumentata (c.p.87).
Nel caso di ubriachezza volontaria, colposa o preordinata, la presunzione legale d'imputabilitа non и sufficiente a fondare un giudizio di responsabilitа penale; occorre, infatti, accertare la colpevolezza dell'ubriaco secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poichй l'art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l'imputabilitа nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa va valutata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. E', dunque, necessario prendere in considerazione la condotta dell'ubriaco, al momento della commissione del fatto, per stabilire se egli ha agito con dolo o colpa. Ciт perchй, secondo il vigente sistema penale, l'ideazione e la volizione dell'ubriaco vanno indagate e valutate dal giudice, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dall'alcool.
Sez. I, sent. n. 7157 del 22-05-1990
93 Fatto commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto и stato commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti.
Quando il reato и commesso in stato di ubriachezza, e questa и abituale, la pena и aumentata (c.p.221, 234, 6883).
Agli effetti della legge penale, и considerato ubriaco abituale chi и dedito all`uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L`aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato и commesso sotto l`azione di sostanze stupefacenti da chi и dedito all`uso di tali sostanze (c.p.221).
Uso abituale di sostanze stupefacenti
La linea di demarcazione tra l'intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti ( art. 94, terzo comma, cod. pen.) e l'intossicazione cronica prevista dall'art. 95 cod. pen. (che il legislatore considera uno stato patologico assimilato al vizio di mente totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen.), sebbene clinicamente ben distinta, deve essere colta dal giudice di merito attraverso un esame approfondito da compiersi caso per caso eventualmente anche a mezzo di accertamenti di natura medico-legale. (Nella specie, и stata annullata per difetto di motivazione la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto giа per dimostrato che l'imputato fosse pienamente capace di intendere e di volere al momento dell'ingestione delle sostanze stupefacenti, senza disporre perizia psichiatrica, pure richiesta dalla difesa, e senza condurre un esame approfondito sul piano logico-giuridico degli elementi atti a delineare la personalitа dell'imputato medesimo).
Sez. IV, sent. n. 841 del 23-01-1989
95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89.
Cronica intossicazione da sostanze stupefacenti:
Non tutti gli stati di tossicomania, la quale и una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che и un'assuefazione cronica alla stessa, producono di per sй alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo.
Sez. VI, sent. n. 6357 del 24-06-1996
Cronica intossicazione da alcool
La cronica intossicazione da alcool rappresenta lo stadio conclusivo dell'alcoolismo, caratterizzato da un impulso, ripetitivo e condizionante tutto il comportamento del soggetto, all'assunzione di sostanze alcooliche e da stabili perturbazioni di ordine fisico - specie nel campo somatico viscerale e vasale -, neurologico e psicologico, con alterazioni mentali progressive, profonde e definitive, sino allo sfacelo della personalitа psichica, per cui l'individuo и, secondo le risultanze biologiche, un malato di mente, e la sua capacitа, sotto l'aspetto giuridico, и permanentemente, secondo i casi, o esclusa o grandemente scemata.
Sez. I, sent. n. 2881 del 07-04-1983
Non и imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermitа, la capacitа d`intendere o di volere (c.p.222).
Se la capacitа d`intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena и diminuita (c.p.219).
L' art. 96 cod. pen. non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che nel sordomuto tanto la capacitа quanto l'incapacitа formi oggetto di specifico accertamento, da compiersi, cioи, caso per caso. Il che sta a significare che il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturitа psichica. E' sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.
Sez. VI, sent. n. 8817 del 30-09-1996
97 Minore degli anni quattordici
Non и imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (c.p.222-4, 224).
E` imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacitа d`intendere e di volere, ma la pena и diminuita (c.p.2224, 223-227).
Quando la pena detentiva inflitta и inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piщ grave, la condanna importa soltanto l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28) per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall`esercizio della potestа dei genitori.
Incapacitа di intendere e di volere
Poichй la capacitа di intendere e di volere del minore di etа compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione sull'accertamento, in concreto, di detta capacitа intesa come attitudine del soggetto ad avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacitа di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturitа ha carattere relativo, nel senso che la maturitа psichica e mentale del minore и accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche sociopedagogici relativi all'etа evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.
Sez. V, sent. n. 534 del 22-01-1993
In tema di accertamento della capacitа di intendere e di volere di minore infradiciottenne, non in ogni caso и richiesta una speciale indagine, e particolarmente una perizia, potendo il giudice desumere la capacitа del minore anche dal suo comportamento, purchй ne dia congrua motivazione nella decisione.
Sez. IV, sent. n. 11703 del 19-11-1991
DELLA RECIDIVA, DELL`ABITUALITA` E PROFESSIONALITA`
NEL REATO E DELLA TENDENZA A DELINQUERE
Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, puт essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena puт essere aumentata fino ad un terzo:
1) se il nuovo reato и della stessa indole (c.p.101);
2) se il nuovo reato и stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato и stato commesso durante o dopo l`esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all`esecuzione della pena.
Qualora concorrano piщ circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l`aumento di pena puт essere fino alla metа.
Se il recidivo commette un altro reato, l`aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, puт essere fino alla metа e, nei casi preveduti dai nn. l) e 2) del primo capoverso, puт essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal n. 3) dello stesso capoverso puт essere da un terzo ai due terzi.
In nessun caso l`aumento di pena per effetto della recidiva puт superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.
Perchй possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento. All'uopo и sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna. Tale ultima ipotesi puт verificarsi nel caso di reato permanente, quando lo stato subiettivo ed oggettivo antigiuridico si protragga sin dopo la condanna per un precedente reato (applicazione in tema di oblazione cosiddetta condizionata o facoltativa).
Sez. III, sent. n. 7302 del 23-06-1994
La circostanza che il terzo comma dell'art. 99 cod. pen., nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata puт essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" и stato usato dal legislatore per comoditа di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non giа per indicare una qualitа del soggetto giudizialmente affermata. (Fattispecie relativa a non ammissione dell'imputato all'oblazione per il divieto posto dall'art. 162-bis cod. pen.).
Sez. III, sent. n. 6424 del 25-06-1993
Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti ed attenuanti riguarda anche le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e cioи anche la recidiva.
Sez. V, sent. n. 3724 del 11-09-1997
100 Recidiva facoltativa (abrogato)
Agli effetti della legge penale (c.p.102, 104, 167, 172, 177), sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo Codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
In tema di reati della stessa indole - che sono quelli che per la natura di fatti o dei motivi hanno caratteri fondamentali comuni - deve escludersi l'omogeneitа tra il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario (il cui carattere fondamentale и costituito dalla protezione della pubblica fede e del patrimonio dei privati), e il reato riguardante la detenzione di stampati per i documenti relativi ai beni viaggianti o alle ricevute fiscali (il cui carattere и costituito dalla tutela della trasparenza delle scritture).
Sez. V, sent. n. 3784 del 23-10-1997
102 Abitualitа presunta dalla legge
E` dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole (c.p.101), commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un`altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all`ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o и stato sottoposto a misure di sicurezza detentive (c.p.215).
Abitualitа nei reati di contrabbando
In tema di contrabbando, la declaratoria di abitualitа и regolata dall'art. 297 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43 con una disciplina che presenta particolaritа strutturali rispetto a quella fissata, in via generale, dagli artt. 102 e 103 cod. pen. Tale particolare disciplina pone una presunzione "ex lege" che vincola la discrezionalitа del giudice, per cui questi, una volta verificata l'effettiva sussistenza della condizione di recidiva specifica normativamente stabilita, ha l'obbligo della dichiarazione ed и privato del potere di effettuare qualsiasi valutazione in ordine alla personalitа dell'imputato ed alla gravitа delle violazioni precedentemente commesse. (La S.C. ha osservato che nella specie risultava dagli atti che, su richiesta del P.M., venne contestata all'imputato, in sua presenza la recidiva specifica e che il P.M. chiese per lo stesso "l'applicazione degli artt. 297 e 298 del D.P.R. n. 43 del 1973 in esito al giudizio; che dal certificato penale si evinceva la ricorrenza del requisito della condanna per tre delitti di contrabbando commessi non contestualmente nei precedenti dieci anni).
Sez. III, sent. n. 10302 del 03-12-1996
103 Abitualitа ritenuta dal giudice
Fuori del caso indicato nell`articolo precedente, la dichiarazione di abitualitа nel delitto и pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un`altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravitа dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.
Condizioni per la dichiarazione di abitualitа
La semplice constatazione della recidiva specifica, anche reiterata, qualora non contenga alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilitа o meno della futura commissione di reati, non и, di per sй, sufficiente ai fini della dichiarazione di abitualitа a delinquere, occorrendo, a tal fine, una motivata specificazione degli elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolositа sociale del soggetto, tali da evidenziare fino a che punto la tendenza criminosa manifestata nello specifico delitto sia radicata nella personalitа del soggetto stesso mostrandone la capacitа criminale.
Sez. II, sent. n. 2536 del 17-03-1997
104 Abitualitа nelle contravvenzioni
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell`arresto per tre contravvenzioni della stessa indole (c.p.101), riporta condanna per un`altra contravvenzione, anche della stessa indole, и dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravitа dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualitа (c.p.102-104), riporta condanna per un altro reato, и dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Dichiarazione di professionalitа
La professionalitа nel reato non puт essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma puт essere attribuita solo quando risulta che l'imputato trae fonte pressochй autonoma di guadagno dalla reiterazione delle sue azioni criminose. (Nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto la professionalitа sulla base delle condanne precedenti, su continui furti commessi dall'imputato e sulle dichiarazioni dell'imputato, secondo cui egli non aveva alcuna occupazione).
Sez. II, sent. n. 8670 del 08-10-1985
106 Effetti dell`estinzione del reato o della pena
Agli effetti della recidiva (99) e della dichiarazione di abitualitа (c.p.102-104) o di professionalitа (105) nel reato, si tiene conto altresм delle condanne per le quali и intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (c.p.151-177).
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali (c.p.178, 556-3; 445-2 c.p.p.).
Gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione nй indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, "ope legis", dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della Pubblica Amministrazione, ancorchй aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorchй incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale.
Sez. U., sent. n. 7 del 08-06-1994
107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitualitа o di professionalitа nel reato si applicano anche se, per i vari reati, и pronunciata condanna con una sola sentenza.
E` dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l`incolumitа individuale, anche non preveduto dal Capo I del Titolo XII del Libro II di questo Codice, il quale, per sй e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell`art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell`indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto и originata dall`infermitа preveduta dagli artt. 88 e 89.
109 Effetti della dichiarazione di abitualitа, professionalitа o tendenza a delinquere
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva (c.p.99) e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge (c.p.62 n. 3), 151, 162 bis, 164, 1793), la dichiarazione di abitualitа o di professionalitа nel reato o di tendenza a delinquere importa l`applicazione di misure di sicurezza (c.p.216, 226, 230).
La dichiarazione di abitualitа o di professionalitа nel reato puт essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se и pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non puт essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualitа e professionalitа nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione (c.p.178-181) .
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Quando piщ persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Per integrare la responsabilitа a titolo di concorso di persone nel reato, se non basta una generica nozione dell'eventuale commissione di un crimine, и sufficiente la certezza che un determinato evento delittuoso sarа posto in essere dai concorrenti, senza che occorra una piena conoscenza dei particolari esecutivi.
Sez. I, sent. n. 4503 del 16-04-1998
Concorso nelle contravvenzioni
Nel reato contravvenzionale l'agente risponde della sua azione, sia essa dolosa o colposa, purchй la medesima sia cosciente e volontaria. Detti requisiti sussistono nell'ipotesi che il reo autorizzi altra persona all'uso di cosa propria che, per le sue caratteristiche e natura, non puт che essere adoperata, se non per lo scopo inerente alle medesime. In tal caso il cosciente e volontario consenso dato dall'agente al terzo per l'unico uso possibile della cosa propria implica l'adesione al comportamento illecito che della medesima farа la persona autorizzata, con ogni conseguenza in ordine al concorso nel reato da costei commesso. (Nella specie, и stato ritenuto il concorso nel reato di inosservanza di provvedimento legalmente dato, a carico di persona che aveva autorizzato il figlio ad usare la propria autobotte per trasportare e vendere acqua potabile sulla pubblica via, in spregio di apposito divieto; e ciт sul rilievo che l'unico uso possibile dell'autobotte era quello che comportava la consumazione dell'illecito in questione).
Sez. I, sent. n. 3822 del 31-03-1994
Concorso nell'omicidio preterintenzionale
In tema di concorso di persone nel reato, le norme sulla partecipazione non soffrono alcuna specifica eccezione riguardo all'omicidio preterintenzionale, essendo sufficiente, anche in relazione a tale reato, che sia dimostrato il concorso dei vari soggetti attivi - non importa se morale o materiale - nell'attivitа diretta a percuotere o ledere senza volontа di uccidere e che tra tale attivitа e l'evento letale posto a loro carico esista un rigido rapporto di causalitа, rappresentando questo elemento il presupposto richiesto dal legislatore per il mutamento del titolo del reato.
Sez. I, sent. n. 4789 del 22-05-1997
111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile (c.p.86, 88, 91-1, 96 n.1, 97), ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualitа personale (46, 48), risponde del reato da questa commesso; e la pena и aumentata. Se si tratta di delitti per i quali и previsto l`arresto in flagranza (c.p.p.380, 381), la pena и aumentata da un terzo alla metа .
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne и il genitore esercente la potestа la pena и aumentata fino alla metа o se si tratta di delitti per i quali и previsto l`arresto in flagranza , da un terzo a due terzi .
In tema di concorso di persona nel reato, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., capoverso (essersi il colpevole avvalso di persona non imputabile o non punibile), deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui la persona, non imputabile, и oggetto materiale della condotta criminosa, ed и contestualmente - oppure alternativamente - persona offesa, l'immedesimazione negli elementi strutturali della fattispecie esclude quella "proiezione" esterna implicata dalla strumentalizzazione in cui si concreta il concetto dell'avvalersi. (Fattispecie in materia di sfruttamento della prostituzione di minori).
Sez. V, sent. n. 2179 del 23-06-1997
La pena da infliggere per il reato commesso и aumentata:
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l`attivitа delle persone che sono concorse nel reato medesimo
3) per chi, nell`esercizio della sua autoritа, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall`art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato di infermitа o di deficienza psichica, ovvero si и comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale и previsto l`arresto in flagranza (c.p.p.380, 381) .
La pena и aumentata fino alla metа per chi si и avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualitа personale (111), nella commissione di un delitto per il quale и previsto l`arresto in flagranza.
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si и avvalso di altri nella commissione del delitto ne и il genitore esercente la potestа, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena и aumentata fino a alla metа e in quello previsto dal secondo comma la pena и aumentata fino a due terzi .
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn. 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non и imputabile o non и punibile.
Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 2, cod. pen., и sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone, in quanto la dizione "persone" indicata dalla norma include anche il dirigente, promotore od organizzatore dell'attivitа dei concorrenti nel reato.
Sez. I, sent. n. 2181 del 03-03-199
Oggetto materiale della condotta criminosa e persona offesa
In tema di concorso di persona nel reato, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., capoverso (essersi il colpevole avvalso di persona non imputabile o non punibile), deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui la persona, non imputabile, и oggetto materiale della condotta criminosa, ed и contestualmente - oppure alternativamente - persona offesa, l'immedesimazione negli elementi strutturali della fattispecie esclude quella "proiezione" esterna implicata dalla strumentalizzazione in cui si concreta il concetto dell'avvalersi. (Fattispecie in materia di sfruttamento della prostituzione di minori).
Sez. V, sent. n. 2179 del 23-06-1997
113 Cooperazione nel delitto colposo
Nel delitto colposo (c.p.43), quando l`evento и stato cagionato dalla cooperazione di piщ persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La pena и aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell`art. 111 e nei nn. 3) e 4) dell`art. 112.
Concorso colposo nel reato doloso
In tema di sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, nel caso in cui il giudice abbia operato la diminuzione di pena per effetto delle concesse attenuanti generiche senza esplicitare il giudizio di comparazione con una circostanza aggravante contestata in fatto, и sufficiente anche la mera affermazione (nella specie, esplicitamente contenuta in sentenza) relativa alla ritenuta congruitа della pena, dovendosi ritenere, in considerazione della specialitа del rito e della contrazione - propria della sentenza relativa - dell'obbligo motivazionale, che il giudizio di comparazione и stato implicitamente effettuato con sito della prevalenza delle attenuanti.
Sez. III, sent. n. 4139 del 31-01-1997
Il giudice, qualora ritenga che l`opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell`esecuzione del reato, puт diminuire la pena (c.p.65).
Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell`art. 112.
La pena puт altresм essere diminuita per chi и stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei nn. 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell`art. 112 .
Partecipazione di minima importanza
Per integrare la circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato ( art. 114 cod. pen.) non basta una minore efficacia causale dell'attivitа prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma и necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale cosм lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso: ciт non puт dirsi allorchй il contributo prestato abbia facilitato il compimento dell'attivitа criminosa (nella specie, garantendo la fuoriuscita da uno Stato estero e l'introduzione in altri Paesi della droga illecitamente acquistata). Ne consegue, in materia di traffico di stupefacenti, che l'individuazione e il reclutamento dei corrieri da parte di un imputato e lo svolgimento di tale ruolo da parte di altro imputato non puт ritenersi contributo di minima partecipazione.
Sez. VI, sent. n. 784 del 26-01-1996
L'attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, del D.P.R. 9 ottobre 1190 n. 309, e quella ex art. 114 cod. pen. operano su piani diversi, onde la loro autonomia e presenza dell'una con esclusione dell'altra, agendo la circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. detto sul piano della minima partecipazione al fatto sotto il profilo dell'importanza del contributo causale dato dal correo alla perpetrazione del reato e, al contrario, quella contemplata dall'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309 del 1990, sul piano del fatto unitariamente inteso nelle sue componenti oggettive (mezzi, modalitа o circostanze dell'azione, qualitа e quantitа delle sostanze).
Sez. IV, sent. n. 7223 del 18-07-1996
Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 114 cod. pen., bisogna tener conto, in modo non gretto e non restrittivo, della ridotta capacitа di discernimento del minore, o della sua influenzabilitа da parte di maggiorenni cui si unisca nella perpetrazione del reato, ricevendone conforme spinta, specialmente quando la suggestione attiva derivi da vincoli di solidarietа amicale, cementati da spirito di clan, notoriamente molto avvertito da soggetti minorenni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il procuratore generale aveva lamentato l'erronea applicazione dell'attenuante, assumendone la configurabilitа nella sola ipotesi di accertato rapporto causale fra l'altrui determinazione ed il compimento del reato da parte del minore. La S.C., invece, ha condiviso il pensiero del giudice di merito centrato sull'attiva compartecipazione del minore, quale effetto di sollecitazione nei fatti se non con le parole, proveniente dall'esempio degli amici maggiorenni, certi dello spirito di solidarietа di gruppo che avrebbe similmente mosso il compagno poco piщ che sedicenne, e che ben si guardarono dal dissuaderlo, anzi stimolandolo consapevolmente, con il loro corale atteggiamento ad atti imitativi, tali da fargli superare dubbi e scrupoli, del resto attutiti dalla minore etа).
Sez. I, sent. n. 7190 del 17-06-1994
115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piщ persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse и punibile per il solo fatto dell`accordo.
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice puт applicare una misura di sicurezza (c.p.229).
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato , se la istigazione и stata accolta, ma il reato non и stato commesso.
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d`istigazione a un delitto, l`istigatore puт essere sottoposto a misura di sicurezza (c.p.229).
Pure se l'accordo puт costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) и funzionale alla realizzazione di uno o piщ reati, consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad una concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attivitа esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Di conseguenza, il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un'attivitа di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 cod. pen. A tale regola il primo comma dell'art. 115 cod. pen. enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui "due o piщ persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso"; cosicchй i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo non possono essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialitа. E ciт per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il "minimum" soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto, invece, per l'attivitа di mera partecipazione, cosм da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - quel che piщ interessa - nel discriminare le categorie ora ricordate. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).
Sez. VI, sent. n. 9320 del 05-09-1995
Allorchй si debba applicare una misura di sicurezza perchй si и in presenza di un "quasi reato" (indicandosi con tale espressione le ipotesi contemplate negli artt. 49 e 115 cod. pen., rispettivamente reato impossibile ed istigazione a commettere un delitto non accolta, ovvero istigazione accolta o accordo per commettere un delitto quando questo non sia commesso), essendo necessario accertare la responsabilitа del prevenuto in ordine al fatto contestato e la sua pericolositа sociale, il relativo procedimento deve concludersi con l'emanazione di una sentenza ( art. 205 cod. pen.), emessa a seguito di contraddittorio fra le parti ed assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione. Pertanto, in simili ipotesi, il pubblico ministero и tenuto ad avviare l'azione penale chiedendo al giudice la fissazione dell'udienza preliminare, in modo da pervenire, a conclusione del procedimento, alla pronuncia di una sentenza la quale, nei casi di commissione di fatti costituenti "quasi reato", non puт non essere che di non luogo a procedere perchй il fatto non и preveduto dalla legge come reato, ma che consente, essendo stata emessa a seguito di procedimento con pienezza di contraddittorio, di applicare, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 229, n. 2, cod. pen., la misura di sicurezza prevista dalla legge. (Nella circostanza la Corte ha altresм precisato che contro detta sentenza и ammessa impugnazione da parte dell'imputato ex art. 428 cod. proc. pen., e che il relativo appello ai sensi dell'art. 579, comma secondo, cod. proc. pen. e dell'art. 680, comma secondo, cod. proc. pen., и deciso dal tribunale di sorveglianza).
Sez. I, sent. n. 6234 del 13-02-1995
116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l`evento и conseguenza della sua azione od omissione .
Se il reato commesso и piщ grave di quello voluto, la pena и diminuita (c.p.65) riguardo a chi volle il reato meno grave.
Nesso causale e volontа di commettere il reato
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., ma quella del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioи il nesso causale e la volontа di commettere il reato.
Sez. I, sent. n. 3756 del 22-04-1997
In tema di concorso di persone nel reato, solo l'evento atipico - cioи il fatto eccezionale e del tutto imprevedibile, non una prospettazione meramente soggettiva di non passaggio al reato piщ grave - puт escludere la responsabilitа a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. (Nella fattispecie, gli autori di una rapina si preparavano ad allontanarsi, dopo la commissione del fatto, allorquando erano giunti sul posto agenti di Polizia; ne era seguito una conflitto a fuoco nel quale avevano riportato la morte due degli agenti accorsi. La Suprema Corte ha ritenuto configurabile la responsabilitа anche per l'omicidio, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., enunciando il principio di cui in massima).
Sez. I, sent. n. 7321 del 27-06-1995
117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Se, per le condizioni o le qualitа personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l`offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo и piщ grave, il giudice puт, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualitа o i rapporti predetti, diminuire la pena.
Reato plurisoggettivo improprio
Il criterio secondo il quale non и punibile, per il principio "nullum crimen sine lege", il soggetto la cui condotta и richiesta, per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio, non puт applicarsi in modo assoluto; deve stabilirsi caso per caso, in base alla volontа del legislatore, se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde: in particolare occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico. Ne consegue che, per quel che riguarda l'ipotesi delittuosa di collusione tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo - di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 - poichй lo scopo di detta disposizione и quello di evitare, mediante l'anticipazione della soglia della punibilitа alla semplice collusione, la messa in pericolo dell'interesse dello Stato alla regolare riscossione dei tributi, non vi и motivo per ritenere che il legislatore abbia logicamente voluto mandare esente da pena il privato che и parte necessaria dell'accordo fraudolento finalizzato, peraltro,al raggiungimento di un suo concreto interesse economico.
Sez. I, sent. n. 2645 del 19-03-1997
In tema di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, l'art. 117, secondo comma, cod. pen., con l'espressione "... il giudice puт, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualitа o i rapporti predetti, diminuire la pena", lascia al giudice ampia discrezionalitа nell'applicare l'attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 cod. pen. e non soltanto al risultato del confronto dei rispettivi apporti dell'intraneo, e dell'estraneo, al reato specifico contestato. (Nella specie, relativa a diniego dell'attenuante, il ricorrente sosteneva un criterio di automatismo nell'applicazione della stessa, mentre il giudice di merito aveva logicamente motivato sul punto dell'inopportunitа della concessione con riferimento alla elevatissima intensitа del dolo manifestata nella partecipazione al reato di contrabbando militare).
Sez. I, sent. n. 2167 del 21-02-1994
118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l`intensitа del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
Le circostanze soggettive (c.p.70) le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d`ufficio o dietro richiesta (c.p.127, 128) o istanza (c.p.130) ha diritto di querela (c.p.p.336-340 ).
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d`infermitа di mente, il diritto di querela и esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresм, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontа, espressa o tacita, del minore o dell`inabilitato.
In tema di querela, la volontа di chiedere la punizione del colpevole non и sottoposta a particolari formalitа e puт ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela: a tal fine и quindi sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato, alla P.G., venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento l'implicita volontа di perseguire penalmente l'autore dei fatti denunciati.
Sez. V, sent. n. 11726 del 16-12-1997
La circostanza che la dichiarazione di querela sia stata inserita in un verbale d'inchiesta amministrativa pretorile per un infortunio sul lavoro non fa venir meno la natura di querela della manifestazione di volontа del dichiarante, sia perchй il pretore che ha raccolto la dichiarazione и, comunque, uno dei soggetti abilitati a riceverla, sia perchй, potendo la querela esser fatta anche oralmente, и irrilevante la natura non giurisdizionale dell'atto nel quale essa sia stata in concreto raccolta.
Sez. IV, sent. n. 4390 del 31-03-1990
La cosiddetta conferma o ratifica della querela non costituisce esercizio d'attivitа riferibile al querelante, ma и atto rapportabile all'autoritа che l'ha ricevuta ( l'art. 10 cod. proc. pen. parla di accertamento dell'identitа dell'autore di essa). Infatti, la conferma o ratifica non ha lo scopo di accertare la fermezza o la costanza della volontа del querelante nй di fargli presente le responsabilitа alle quali si espone, ma solo quello di stabilire la sua identitа tanto и vero che la querela presentata oralmente all'autoritа ( l'art. 10 cod. proc. pen. si riferisce solo alla querela scritta) non ha bisogno di conferma perchй l'identificazione avviene autonomamente per iniziativa della stessa autoritа che и tenuta a riceverla.
Sez. V, sent. n. 7857 del 30-06-1987
121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Se la persona offesa и minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v`и chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l`esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela и esercitato da un curatore speciale.
122 Querela di uno fra piщ offesi
Il reato commesso in danno di piщ persone и punibile anche se la querela и proposta da una soltanto di esse.
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Principio dell'indivisibilitа della querela
Il principio dell'"indivisibilitа" della querela, stabilito dall'art. 123 cod. pen., trova il limite nel fatto-reato in essa considerato ed opera, quindi, unicamente rispetto ai soggetti che quel fatto hanno commesso, anche se la loro individuazione avvenga in un momento successivo alla proposizione della querela, senza che occorra una nuova proposizione di essa. Condizione essenziale и, peraltro, che si tratti di concorso nello stesso reato. Pertanto, l'effetto estensivo non si verifica quando, pur trattandosi dello stesso titolo di reato e pur essendo identico l'oggetto, il reato venga posto in essere mediante fatti distinti da persone che non abbiano agito con una volontа associata. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Sez. V, sent. n. 8773 del 06-08-1994
In tema di autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela,
nelle ipotesi in cui sia spedita per posta o sia recapitata da un incaricato, se l'atto
provenga da un pubblico ufficiale, non occorre alcuna autenticazione, necessaria
esclusivamente per la scrittura privata. L'attivitа con cui la pubblica amministrazione
attesta la veridicitа della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti
destinati a essere impiegati al di fuori dell'amministrazione medesima й la
legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15. Tuttavia,
tale legge stabilisce che (art. 18) il funzionario o il pubblico ufficiale devono indicare
la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,
nonchй apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio, e che, fatta
eccezione per due specifiche ipotesi (le firme dei capi di scuole parificate o legalmente
riconosciute e le firme di atti da e per l'estero), non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi
formati. Se ne ricava che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici
funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato e da far valere nello Stato, purchй
siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all'ufficio
di appartenenza, con la conseguenza che per la querela presentata dal pubblico
funzionario, non й richiesta nй l'autenticazione nй la legalizzazione della
sottoscrizione.
(Corte Cass., Sez. VI, Sent. n. 7842 del 16.6.1999, imp. Breda).
124 Termine per proporre la querela. Rinuncia
Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puт essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.
Il diritto di querela non puт essere esercitato se vi и stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l`esercizio.
Vi и rinuncia tacita, quando chi ha facoltа di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontа di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
In tema di querela, con riferimento al termine perentorio di cui all'art. 124, primo comma, cod. pen., (e nell'ipotesi in cui il diritto in questione non appartenga a persona fisica ma a persona giuridica), in virtщ del nesso di rappresentanza organica - che comporta la riferibilitа alla persona giuridica degli atti compiuti dalla persona fisica che legalmente la rappresenta -, ai fini della valutazione degli stati soggettivi giuridicamente rilevanti, deve farsi riferimento agli atti negoziali compiuti dalla persona giuridica medesima, il contenuto dei quali, se espressivo della sussistenza di una determinata conoscenza, di quest'ultima costituisce prova idonea.
Sez. VI, sent. n. 8819 del 30-09-1996
Per aversi rinunzia tacita al diritto di querela и necessario che i fatti incompatibili con la volontа di querelarsi, oltre ad essere seri, univoci e concludenti, non siano subordinati al verificarsi di condizioni. (Nella specie, la Cassazione ha escluso che potesse essere interpretato come rinuncia tacita il comportamento dei genitori che, dopo la sottrazione consensuale della figlia minore, consentono al seduttore di convivere con lei in attesa e sotto condizione di prossime nozze).
Sez. VI, sent. n. 78 del 09-01-1989
125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
La rinuncia alla facoltа di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l`inabilitato, del diritto di proporre querela.
126 Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa (c.p.543, 597).
Se la querela и stata giа proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
Salvo quanto и disposto nel Titolo I del Libro II di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela и sostituita la richiesta (c.p.p.342) del Ministro per la Giustizia.
128 Termine per la richiesta di procedimento
Quando la punibilitа di un reato dipende dalla richiesta dell`Autoritа (c.p.8-11 127, 313) , la richiesta non puт essere piщ proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l`Autoritа ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Quando la punibilitа di un reato commesso all`estero (4) dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato (9 10), la richiesta non puт essere piщ proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
In tema d'istanza di punizione per delitto in danno di un cittadino, commesso all'estero da persona, che successivamente si accerta essere straniera e non cittadina italiana, essendo la parte offesa - o chi per essa - interessata a proporre l'istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l'imputato sia straniero, nel caso in cui il reato abbia, con la frode, determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine di cui agli artt. 128, comma secondo, e 130 cod. pen. decorre dalla data in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtа, trattasi di uno straniero.
Sez. I, sent. n. 3624 del 04-04-1995
129 Irrevocabilitа ed estensione della richiesta
La richiesta dell`Autoritа и irrevocabile.
Le disposizioni degli artt. 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.
130 Istanza della persona offesa
Quando la punibilitа del reato dipende dall`istanza della persona offesa (9, 10), l`istanza (341 c.p.p.) и regolata dalle disposizioni relative alla richiesta (c.p.128, 129). Nondimeno, per quanto riguarda la capacitа e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela (c.p.120, 121; c.p.p.338, 341).
L' art. 90, terzo comma, cod. proc. pen. prevede che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltа ed i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti ( art. 307, quarto comma, cod. pen.) della medesima. Tra tali diritti rientra anche quello di proporre l'istanza prevista dall'art. 10, primo comma, cod. pen. per la perseguibilitа di taluni delitti comuni commessi all'estero da uno straniero.
Sez. I, sent. n. 4144 del 13-01-1993
131 Reato complesso. Procedibilitа di ufficio
Nei casi preveduti dall`art. 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA
DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA
132 Potere discrezionale del giudice nell`applicazione della pena: limiti
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l`uso di tale potere discrezionale .
Nell`aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena (c.p. 23-26), salvo i casi espressamente determinati dalla legge (c.p.64-67, 73, 78, 133 bis).
I limiti minimi legali per ciascuna pena sono stati stabiliti in modo assoluto, facendo salvi i casi espressamente determinati dalla legge, fra i quali non rientra certo la disposizione di cui all'art. 444 cod. proc. pen., in tema di patteggiamento, che prevede solo una diminuzione di pena.
Sez. VI, sent. n. 5339 del 28-05-1996
Per l'ipotesi in cui la violazione ascritta all'imputato sia prevista alternativamente la pena dell'arresto e quella dell'ammenda (nella specie, art. 651 cod. pen.), il giudice non и tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perchй, avendo l'imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente piщ favorevole rispetto all'altra piщ rigorosa indicazione della norma, и sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui и stata adottata la decisione. Poichй l'equitа, cui il giudice faccia cenno per dare ragioni delle scelte, rappresenta un criterio di sintesi che dа spiegazione dell'orientamento logico e valutativo del ragionamento seguito, l'accenno all'equitа stessa esaurisce l'obbligo della motivazione in ordine all'applicazione della misura massima della pena pecuniaria edittale, prevista alternativamente alla pena dell'arresto.
Sez. I, sent. n. 3632 del 04-04-1995
133 Gravitа del reato: valutazione agli effetti della pena
Nell`esercizio del potere discrezionale indicato nell`articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravitа del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi dall`oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalitа dell`azione;
2) dalla gravitа del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensitа del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresм, della capacitа a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale familiare e sociale del reo.
Potere discrezionale del giudice
Tra i criteri direttivi per la determinazione della pena il giudice deve tener conto della necessitа della rieducazione: и quindi necessario valutare la personalitа dell'imputato e le sue inclinazioni soggettive con riferimento alla capacitа a delinquere, intesa come l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati (definizione prognostica).
Sez. III, sent. n. 2280 del 28-01-1993
Quando il giudice, nel quantificare la pena, supera in modo vistoso il minimo edittale, и tenuto a motivare esplicitamente sulle ragioni che lo hanno determinato a tale conclusione.
Sez. V, sent. n. 511 del 25-01-1997
Applicazione della pena su richiesta delle parti
La finalitа rieducativa di ciascuna pena irrogata non puт che commisurarsi ai connotati di personalitа del singolo imputato cui la medesima pena debba essere applicata, connotati che il giudice ritenga di poter individuare avvalendosi delle facoltа di indagine a lui consentite: il riferimento al contenuto di sentenze emanate dal medesimo giudice nei confronti di altri imputati per fatti diversi non puт essere ricompreso tra i criteri di valutazione circa la misura di pena da infliggere, poichй esso risulterebbe in aperta contraddizione con il principio della responsabilitа personale e della funzione rieducativa della pena che a tale personalitа necessariamente si riconnette. (Fattispecie relativa ad applicazione della pena su richiesta delle parti, in cui il P.M. lamentava l'eccessiva tenuitа della pena, sproporzionata rispetto a quella applicata in altri procedimenti a carico di altri imputati per reati diversi dal medesimo giudice).
Sez. I, sent. n. 3245 del 16-09-1994
133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
Nella determinazione dell`ammontare della multa o dell`ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall`articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice puт aumentare (66, 78) la multa o l`ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
133 ter Pagamento rateale della multa o dell`ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puт disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l`ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puт essere inferiore a lire 30.000.
In ogni momento il condannato puт estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni (c.p.14).
Nelle condanne a pene temporanee non si tiene conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lire.
Qualora, dovendosi operare una riduzione di pena detentiva per effetto di attenuanti o diminuenti, il risultato ottenuto comprenda una frazione di giorno, detto risultato, avuto riguardo tanto al disposto di cui all'art. 297, comma primo, c.p.p. (secondo cui "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo"), quanto a quello di cui all'art. 134, comma secondo, cod. pen. (secondo cui "nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno"), deve essere corretto con l'eliminazione della suindicata frazione e non giа con l'arrotondamento della stessa all'unitа superiore. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in caso di "patteggiamento", dovendosi ridurre di un terzo la pena di gg. 20 di arresto,il risultato fosse stato determinato in gg. 13 e non in gg. 14).
Sez. I, sent. n. 354 del 28-02-1998
135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Quando, per qualsiasi effetto giuridico (c.p.137, 163), si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando 75.000 lire, o frazione di 75.000 lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Modalitа di conversione delle pene pecuniarie non eseguite
L'art. 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689, disciplina la conversione delle pene pecuniarie in modo autonomo, senza richiamarsi ai criteri dettati dall'art. 135 cod. pen. in tema di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, ai quali, invece, occorre riferirsi per l'espresso rinvio operato dall'art. 53 della medesima legge, nelle ipotesi di sostituzione di pene detentive brevi; pertanto la conversione della pena pecuniaria deve essere effettuata, anche dopo la modifica dell'art. 135 cod. pen. ad opera della legge 5 ottobre 1993 n. 402, sulla base del calcolo di lire venticinquemila, e non di lire settantacinquemila, per ogni giorno di libertа controllata.
Sez. I, sent. n. 3687 del 12-11-1994
La disposizione in tema di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria costituisce norma penale integrativa di quella principale concernente la fattispecie incriminatrice e la sanzione per essa irrogabile, con la conseguenza che la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria del tipo corrispondente deve essere operata applicando, nell'ipotesi di successione di leggi penali, la norma piщ favorevole al fatto-reato commesso dall'imputato. (Fattispecie relativa a contravvenzione - commessa prima dell'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993 n. 402 - agli artt. 135 e 140 del T.U.L.P.S., per la quale era stata applicata la pena di sei giorni di arresto e lire 300.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in lire 150.000 di ammenda. La S.C., nel rigettare il ricorso del P.G. che aveva lamentato violazione di legge, sostenendo che il ragguaglio andava operato in ragione di lire 75.000 "pro-die", ha enunciato il principio di cui in massima).
Sez. I, sent. n. 4023 del 03-08-1995
136 Modalitа di conversione di pene pecuniarie
Le pene della multa e dell`ammenda, non eseguite per insolvibilitа del condannato, si convertono a norma di legge.
Conversione di pene pecuniarie
Presupposto della conversione di pene pecuniarie, di cui all'art. 136 cod. pen., all'art. 660, secondo comma, cod. proc. pen., e all'art. 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689 и l'effettiva insolvibilitа del condannato, intesa come situazione oggettiva e permanente d'impossibilitа di adempienza. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso affermando che il ricorrente и percettore di redditi da lavoro dipendente aggredibili nei limiti consentiti dalla legge, con conseguente non configurabilitа di una situazione di "effettiva insolvenza").
Sez. I, sent. n. 6654 del 02-02-1996
Avviso di procedimento di conversione
L'atto con il quale il magistrato di sorveglianza dа avviso di procedimento di conversione di pena pecuniaria, и una semplice comunicazione, priva di contenuto decisorio e costituisce un semplice invito ad adempiere. Si tratta di un atto atipico, diretto ad evitare l'inizio del procedimento, e come tale non и impugnabile.
Sez. I, sent. n. 786 del 12-03-1996
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile (c.p.p.648) si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall`ammontare della pena pecuniaria (c.p.p.657).
La custodia cautelare и considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.
Computo della durata della custodia cautelare
I termini massimi di custodia cautelare previsti dall'art. 272 cod. proc. pen. del 1930 sono stati posti allo scopo precipuo di disciplinare, temporalmente, le varie fasi e gradi della funzione giudiziaria, in modo che la stessa non possa travalicare limiti di durata, oltre i quali risulterebbe sperequamente onerosa per l'imputato. Trattandosi, pertanto, di normativa riguardante l'attivitа giudiziaria, va fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art. 14 del codice penale che stabilisce l'osservanza del calendario comune. Con la conseguenza che - nella ipotesi di termini computabili a mesi e ad anni - il termine stesso deve ritenersi scaduto il giorno corrispondente a quello del mese o dell'anno di decorrenza ("non ex numero sed ex nominatione dierum"). Diverso и, invece, il criterio di computo della custodia cautelare ai fini del quarto comma dell'art. 271 cod. proc. pen.; poichи in tal caso, ai sensi dell'art. 137 cod. pen., la detrazione della custodia cautelare dalla pena complessiva va operata numericamente, e cioи con riferimento ad ogni giorno di restrizione sofferta dall'imputato.
Sez. VI, sent. n. 3210 del 19-03-1991
138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all`estero
Quando il giudizio seguito all`estero и rinnovato nello Stato (c.p.11), la pena scontata all`estero и sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi и stata all`estero custodia cautelare , si applicano le disposizioni dell`articolo precedente
Esecuzione della pena inflitta dall'autoritа giudiziaria italiana
Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste il principio del "ne bis in idem" rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 cod. pen. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato giа giudicato all'estero. Di ciт и conferma nell'art. 138 cod. pen. il quale, per l'ipotesi di giudizio seguito all'estero e rinnovato in Italia, prevede come legittima l'esecuzione della pena inflitta dall'autoritа giudiziaria italiana, disponendo che vi venga sempre computata la pena scontata all'estero.
Sez. VI, sent. n. 621 del 08-05-1993
139 Computo delle pene accessorie
Nel computo delle pene accessorie temporanee (c.p.p.662) non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o и sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nй del tempo in cui egli si и sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
140 Applicazione provvisoria di pene accessorie (abrogato) .
141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali (abrogato)
142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori (abrogato)
143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari (abrogato)
144 Vigilanza sull`esecuzione delle pene (abrogato)
145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati и corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato .
Sulla remunerazione, salvo che l`adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno (c.p.185);
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato (c.p.p.188; 691);
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.
(In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non и soggetta a pignoramento o a sequestro) .
146 Rinvio obbligatorio dell`esecuzione della pena
L`esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, и differita (c.p.p.684):
1) se deve aver luogo contro donna incinta;
2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilitа con lo stato di detenzione ai sensi dell`art. 286 bis, comma 1 c.p.p. .
Nel caso preveduto dal n. 2) il provvedimento и revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.
In tema di liberazione condizionale, non costituisce ostacolo all'applicazione del beneficio il fatto che il condannato, dopo aver espiato la pena almeno nella misura minima indicata nell'art. 176 cod. pen., sia stato scarcerato e si trovi in stato di libertа, avendo fruito del differimento previsto dall'art. 146 cod. pen. o dall'art. 147 cod. pen.
Sez. I, sent. n. 806 del 26-03-1992
147 Rinvio facoltativo dell`esecuzione della pena
L`esecuzione di una pena puт essere differita (c.p.p.684 ) :
1) se и presentata domanda di grazia (c.p.174), e l`esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell`articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertа personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermitа fisica;
3) se una pena restrittiva della libertа personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da piщ di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi и modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.
Nel caso indicato nel n. 1), l`esecuzione della pena non puт essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza и divenuta irrevocabile (c.p.p.648), anche se la domanda di grazia и successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel n. 3), il provvedimento и revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.
Per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermitа fisica ai sensi dell'art. 147, n. 2, cod. pen. и necessario che ci si trovi in presenza o di una prognosi infausta "quoad vitam" oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili, tali da non poter essere praticati in regime di detenzione extramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario). (Fattispecie di reiezione dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena proposta da soggetto che aveva subito cinque anni prima un trapianto epatico per cirrosi virale di tipo B-delta e, come tale, era obbligato a trattamento immuno-soppressore a vita, ed era inoltre affetto, in atto, da diabete insulino-dipendente e cardiopatia).
Sez. I, sent. n. 6937 del 14-02-1998
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena che debba essere eseguita contro chi si trova in stato di grave infermitа fisica ( art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2,), deve ritenersi evidente, anche se non espressamente previsto dal legislatore (a differenza di quanto si verifica, invece, con riguardo al caso previsto dal n. 3 del citato art. 147 cod. pen.), che il provvedimento che concede il differimento possa e debba essere revocato qualora si accerti che siano cessate, per guarigione, quelle condizioni di grave infermitа che erano state alla base della concessione. L'espressa previsione, infatti, in determinati casi, della possibilitа di revoca lascia chiaramente intendere che detta possibilitа sussiste anche in ogni altro caso di differimento, quando il relativo motivo sia venuto meno. (Nella specie, in applicazione di tali principio, и stata ritenuta legittima la revoca di un provvedimento di differimento pena, a suo tempo adottato nei confronti di un soggetto affetto da cecitа in considerazione soprattutto della gravissima compromissione alla vita di relazione derivante da detta menomazione fisica, essendo risultato che quel medesimo soggetto, in epoca successiva, non solo era stato comunque in grado di svolgere una serie di normali attivitа di relazione, ma aveva anche diretto un vasto traffico di stupefacenti).
Sez. I, sent. n. 982 del 29-03-1995
148 Infermitа psichica sopravvenuta al condannato
Se, prima dell`esecuzione di una pena restrittiva della libertа personale o durante l`esecuzione, sopravviene al condannato una infermitа psichica, il giudice qualora ritenga che l`infermitа sia tale da impedire l`esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice puт disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario , sia ricoverato in un manicomio comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104), o professionale (c.p.105), o di delinquente per tendenza (108).
(La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermitа psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario) .
Il provvedimento di ricovero и revocato e il condannato и sottoposto all`esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
Mutamento obbligatorio del regime esecutivo
A seguito della sentenza costituzionale n. 148 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimitа dell'art. 148 cod. pen., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero del condannato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ordini la sospensione della pena, la disciplina normativa dell'infermitа psichica del condannato configura, non un'ipotesi di rinvio o di sospensione della pena, bensм soltanto un caso di mutamento obbligatorio del suo regime esecutivo, dovendo l'intero periodo di ricovero - dovunque trascorso - essere computato nella stessa pena. Ne consegue che, quando ricorra l'ipotesi di infermitа totale e di pena da espiare non inferiore a tre anni di reclusione, il giudice и tenuto a disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perchй solamente nel caso di pena da espiare inferiore a tre anni di reclusione, sono consentiti, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricovero in un ospedale civile o la detenzione domiciliare.
Sez. I, sent. n. 1802 del 30-05-1994
149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende (abrogato)
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
150 Morte del reo prima della condanna
La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.
La decisione che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, - quantunque l'imputato sia deceduto - sul presupposto che la prescrizione si era verificata prima della morte, deve qualificarsi inesistente. E ciт in quanto, rivestendo la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione carattere di accertamento costitutivo, si compia in tal modo un accertamento nei confronti di una persona non piщ in vita ed a fronte di un rapporto processuale ormai estinto.
Sez. VI, sent. n. 630 del 19-01-1996
Quando si sia formato un cosiddetto "giudicato parziale interno" sul riconoscimento della responsabilitа dell'imputato (nella specie, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione), non possono applicarsi le cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio (nella specie, prescrizione), ad eccezione della morte del reo che ha natura processuale incidente sul rapporto processuale per il venire meno di uno dei soggetti necessari.
Sez. IV, sent. n. 2290 del 23-02-1998
L`amnistia estingue il reato, e, se vi и stata condanna, fa cessare l`esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di piщ reati, l`amnistia si applica ai singoli reati per i quali и conceduta.
La estinzione del reato per effetto dell`amnistia и limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto , salvo che questo stabilisca una data diversa .
L`amnistia puт essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L`amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, nй ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (c.p.102, 103, 105, 108), salvo che il decreto disponga diversamente.
In tema di applicazione di amnistia, occorre avere riguardo alla qualificazione del fatto giudicato, considerato nel momento della contestazione, mentre non assume rilievo la quantitа della pena in concreto inflitta.
Sez. I, sent. n. 5799 del 17-01-1996
Le esclusioni oggettive in tema di amnistia ed indulto, previste per i reati elencati nei provvedimenti di clemenza, devono intendersi riferite alle sole ipotesi di reato consumato quando solo queste siano state indicate, essendo vietata l'estensione al tentativo che costituisce una figura criminosa autonoma a sй stante, caratterizzata da una propria oggettivitа e da una propria struttura. (Fattispecie in tema di tentata rapina).
Sez. II, sent. n. 5364 del 06-06-1983
Mentre per quel che riguarda l'applicazione dell'indulto la necessitа che si addivenga prima al cumulo delle pene discende dal disposto dell'art. 174, secondo comma, cod. pen., analogo principio deve peraltro valere anche quando si debba applicare amnistia o dichiarare l'estinzione di reato o di pena, attesa la necessitа di preliminare verifica circa l'eventuale sussistenza di condizioni le quali impongano la revoca di precedenti provvedimenti di loro applicazione o la modifica dei loro referenti normativi i quali possono indurre anche a modificazioni quantitative, o di condizioni che modifichino la fungibilitа eventualmente da rilevare. L'unificazione delle pene concorrenti, pertanto, anche se non consacrata in formale ed autonomo provvedimento di cumulo finisce - ove si possa incidere sull'eseguibilitа di uno dei provvedimenti che devono partecipare al cumulo - con l'essere necessaria come precedente momento logico-giuridico.
Sez. I, sent. n. 1532 del 15-05-1992
L'effetto abolitivo delle pene accessorie si produce contemporaneamente all'effetto estintivo del reato, in coincidenza con l'entrata in vigore del provvedimento col quale и concessa l'amnistia, mentre la declaratoria di applicazione di questa ha efficacia "ex tunc", indipendentemente dal momento in cui essa interviene. Pertanto, non commette il reato di cui all'art. 116-bis del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 colui che abbia trasgredito al divieto di emissione di assegni bancari, impostogli come pena accessoria per il reato di emissione di assegno senza provvista, dopo l'entrata in vigore di un provvedimento di amnistia incidente su tale reato, essendo irrilevante l'epoca in cui и resa la declaratoria di applicazione dell'amnistia impropria e di cessazione della pena accessoria.
Sez. V, sent. n. 9685 del 07-09-1994
Nei delitti punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), la remissione estingue il reato.
La remissione и processuale (c.p.p.340) o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale и espressa o tacita. Vi и remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontа di persistere nella querela.
La remissione puт intervenire solo prima della condanna (c.p.p.648), salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (542-2).
La remissione non puт essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell`atto di remissione puт essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (c.p.185; )
Non и consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. (ove la forma tacita и prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilitа e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente un'esplicita manifestazione di volontа al riguardo.
Sez. VI, sent. n. 4033 del 07-04-1994
Prima della formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 405 cod. proc. pen., l'indagato non assume la qualitа di "imputato" ( art. 60 cod. proc. pen.), nй esiste un giudice avanti al quale si proceda, che possa essere ricusato. Non и possibile, pertanto, il ricorso all'istituto della remissione, previsto dall'art. 45 cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari e la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile. (Nella specie, il ricorrente lamentava che il giudice destinato a presiedere l'udienza preliminare avesse, in un precedente giudizio contro altri imputati, manifestato il proprio convincimento anche in ordine alla sua posizione processuale e che la stampa avesse nel contempo posto in essere una durissima campagna in suo danno, da ciт deducendo che tale situazione fosse idonea ad escludere la necessaria serenitа di valutazione nei suoi confronti).
Sez. I, sent. n. 3356 del 07-09-1994
La mera affermazione "le spese sono a carico dei querelati", fatta nell'atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile d'invalidarla ai sensi dell'art. 152, ultimo comma, cod. pen. Ciт perchй la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione. (Fattispecie nella quale le spese sono state poste a carico del remittente, poichй all'affermazione suindicata di costui aveva fatto seguito quella dei querelati "le spese non sono a nostro carico", sicchй, non era stato raggiunto l'accordo per la deroga al principio generale).
Sez. VI, sent. n. 1218 del 23-05-1995
153 Esercizio del diritto di remissione. Incapaci
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermitа di mente, il diritto di remissione и esercitato dal loro legale rappresentante (c.p.120, 121).
I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela и stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l`approvazione di questo.
Il rappresentante puт rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontа contraria.
Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che и stata proposta la querela.
154 Piщ querelanti: remissione di uno solo
Se la querela и stata proposta da piщ persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
Se tra piщ persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.
155 Accettazione della remissione
La remissione non produce effetto, se il querelato l`ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi и ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontа di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l`abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacitа di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell`art 153.
Se il querelato и un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltа di accettare la remissione и esercitata da un curatore speciale (338, 340 c.p.p.).
Remissione a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato
La remissione della querela fatta a favore di un solo coimputato si estende di diritto a tutti coloro che abbiano commesso il reato. (Fattispecie in tema di concorso in truffa).
Sez. II, sent. n. 1301 del 08-02-1985
156 Estinzione del diritto di remissione
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato .
157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato :
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell`arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell`ammenda .
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato (c.p.56), tenuto conto dell`aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti (c.p.64, 66) e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (c.p.65, 67).
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell`art. 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Quando la concessione delle attenuanti generiche non rappresenti la risultante di una pronuncia formulata all'esito di un giudizio di cognizione, ma si ponga quale semplice elemento dell'accordo delle parti, non puт valere la regola secondo cui i termini di prescrizione vanno stabiliti con riferimento al reato ritenuto in sentenza e non a quello originariamente contestato. Il procedimento di cui all'art. 444 cod. pen. (patteggiamento), invero, non puт essere utilizzato per uno scopo incompatibile con la funzione che esso и chiamato ad assolvere che и quella di pervenire all'applicazione della pena: conseguentemente al giudice, ove dal programma delle convergenti volontа delle parti, scaturisca sulla base della verifica dell'integrale aspetto prospettato, l'estinzione del reato proprio in forza dell'applicazione di circostanze attenuanti (o di eventuale giudizio di prevalenza) resta precluso il potere di dichiararla dovendo necessariamente a tal fine procedere al giudizio di cognizione. D'altro canto nella scelta pattizia deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione; detta rinuncia in quanto irrevocabile preclude altresм in sede d'impugnazione la possibilitа di far valere la prescrizione maturatasi in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche dopo la sentenza di patteggiamento.
Sez. VI, sent. n. 44 del 04-01-1996
La rinunzia alla prescrizione intervenuta dopo l'estinzione del reato in conseguenza del decorso del tempo и inoperante. (Corte Costituzionale, sentenza n. 275 del 1990).
Sez. I, sent. n. 4587 del 21-04-1994
Qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell'imputato ed и fonte per costui di pregiudizio. Sussiste, quindi, l'interesse del prevenuto a conoscere compiutamente le ragioni della decisione, che и travalicante del principio dell'immediata applicazione della causa estintiva, senza possibilitа cioи di rilevare con il ricorso per Cassazione vizi di motivazione o incompletezze istruttorie.
Sez. IV, sent. n. 5069 del 21-05-1996
Quando si sia formato un cosiddetto "giudicato parziale interno" sul riconoscimento della responsabilitа dell'imputato (nella specie, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione), non possono applicarsi le cause di estinzione del reato sopravvenute nel prosieguo del giudizio (nella specie, prescrizione), ad eccezione della morte del reo che ha natura processuale incidente sul rapporto processuale per il venire meno di uno dei soggetti necessari.
Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 2290 del 23-02-1998
158 Decorrenza del termine della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno (c.p.142) della consumazione (c.p.557); per il reato tentato, dal giorno un cui и cessata l`attivitа del colpevole (56); per il reato permanente o continuato, dal giorno un cui и cessata la permanenza o la continuazione (c.p.81)
Quando la legge fa dipendere la punibilitа del reato dal verificarsi di una condizione (c.p.44), il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si и verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
In tema di prescrizione del reato, il dubbio sulla data esatta del reato non puт risolversi se non con l'applicazione del principio del "favor rei", ritenendosi il reato consumato, fra piщ date compatibili con il periodo indicato nel capo di imputazione, alla data piщ risalente. (Fattispecie nella quale, a fronte di una contestazione relativa al periodo aprile-maggio 1990, non piщ specificatasi in seguito, si и ritenuto il reato consumato in data 1 aprile 1990).
Sez. VI, sent. n. 11984 del 22-12-1997
In tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui и cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere и quello previsto per i singoli reati in continuazione.
Sez. U., sent. n. 2780 del 15-03-1996
Il giudice non puт presumere che un reato permanente, che и stato contestato come accertato in una data determinata, abbia esaurito la sua permanenza al momento dell'accertamento; per conseguenza non puт dichiarare estinto per prescrizione il reato nella considerazione che il decorso della prescrizione sia iniziato dalla data dell'accertamento, se prima non ha verificato che la permanenza и concretamente cessata in questa data per gli effetti di cui all'art. 158 c.p. in relazione all'art. 157 c.p.
Sez. III, sent. n. 364 del 05-03-1998
159 Sospensione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio (c.p.p.3.), e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare и imposta da una particolare disposizione di legge (c.p.p.412, 472, 71, 1758, 479).
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta .
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui и cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l`autoritа competente accoglie la richiesta .
Astensione dalle udienze del difensore
L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., quando l'adesione del difensore all'agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente. Tuttavia, nel caso in cui sia prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato, deve ritenersi consentito, in virtщ del principio del bilanciamento di interessi, di nominare un difensore d'ufficio all'imputato e procedersi oltre nel dibattimento, dovendo darsi prevalenza all'interesse dello Stato di evitare la prescrizione del reato.
Cass. Pen. sez. V, sent. n. 6023 del 21-05-1998
Soggetti nei cui confronti opera la sospensione
In tema di prescrizione, ogni vicenda interruttiva o sospensiva opera anche nei confronti di chi, partecipe del reato, non abbia ancora assunto la veste di imputato all'epoca del verificarsi delle vicende medesime. Come pure nei confronti di chi assuma la qualitа d'imputato, per lo stesso reato, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, o anche nei confronti di coloro i quali - pur essendo imputati del medesimo reato - non vengano perseguiti con lo stesso procedimento.
Sez. III, sent. n. 12471 del 20-12-1995
160 Interruzione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione и interrotto dalla sentenza di condanna (c.p.p.444, 533)o dal decreto di condanna (c.p.p.460 )
Interrompono pure la prescrizione l`ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell`arresto (c.p.p.391), l`interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l`invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l`interrogatorio (c.p.p.375), il provvedimento del giudice di fissazione dell`udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione ( c.p.p.409, 410.), la richiesta di rinvio a giudizio (c.p.p.416), il decreto di fissazione della udienza preliminare (c.p.p.418), l`ordinanza che dispone il giudizio abbreviato (c.p.p.440), il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena (c.p.p.447), la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo (c.p.p.450 566), il decreto che dispone il giudizio immediato (456 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio (c.p.p.429) e il decreto di citazione a giudizio (c.p.p.555, 601)
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se piщ sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall`ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell`art. 157 possono essere prolungati oltre la meta.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni spontanee rese all'autoritа giudiziaria equivalgono all'interrogatorio solo ove, nel corso della loro acquisizione, venga contestato il fatto per il quale si procede ed il propalante sia ammesso ad esporre le sue difese in merito ad esso; gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen., si caratterizzano, infatti, per essere l'esplicitazione, da parte dei preposti organi dello Stato, della volontа di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e rivolto alla conoscenza dell'incolpato. La contestazione, pertanto, rappresenta elemento indefettibile dell'interrogatorio e ragione prima della sua inclusione nell'elencazione tassativa contenuta nella norma predetta, sicchй il semplice rilascio di dichiarazioni spontanee non puт identificarsi, ontologicamente, con l'atto disciplinato dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.
Sez. V, sent. n. 6054 del 21-06-1997
Gli atti indicati nell'art. 160 cod. pen. interrompono la prescrizione anche se nulli, esprimendo essi la volontа dello Stato di perseguire l'illecito penale.
Sez. IV, sent. n. 5020 del 16-05-1996
Alla causa di interruzione della prescrizione dei reati tributari, prevista dalla seconda parte dell'art. 9 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non si applica il principio di tassativitа degli atti interrutivi. Perciт assume efficacia interruttiva qualsiasi attivitа con cui gli uffici finanziari manifestano la volontа di perseguire l'illecito ed anche, nell'ipotesi di omesso versamento di ritenute di acconto effettivamente operate, la semplice minuta dell'iscrizione a ruolo.
Sez. III, sent. n. 2142 del 20-02-1998
161 Effetti della sospensione e della interruzione
La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Quando per piщ reati connessi si procede congiuntamente (c.p.p.12, 17), la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.
162 Oblazione nelle contravvenzioni
Nelle contravvenzioni, (c.p.39, 650 segg.) per le quali la legge stabilisce la sola pena dell`ammenda, il contravventore и ammesso a pagare, prima dell`apertura del dibattimento (c.p.p.492), ovvero prima del decreto di condanna (c.p.p.460), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Nel procedimento per reati contravvenzionali, la facoltа di richiedere l'oblazione, anche secondo la disciplina introdotta dal vigente codice di procedura penale, puт essere esercitata fino a che il decreto penale di condanna non sia divenuto esecutivo col passaggio in giudicato per mancanza di opposizione e, quindi, fino all'apertura del dibattimento, se l'opposizione stessa sia stata proposta.
Sez. I, sent. n. 10378 del 03-12-1996
Deposito di somma pari a metа dell'oblazione
Con l'art 141 disp. att. c.p.p. il legislatore ha previsto una disciplina omogenea per il procedimento di oblazione, sia con riferimento all'art. 162 c.p. che all'art. 162-bis c.p., prevedendo un diverso procedimento rispetto a quanto dettato dall'art. 162-bis, comma secondo, c.p.; per cui non и piщ previsto il deposito della somma contestualmente alla presentazione della domanda.
Sez. III, sent. n. 1899 del 16-02-1998
Omesso esame dell'istanza di ammissione all'oblazione
Dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullitа. Deve applicarsi, invero, il principio della tassativitа delle nullitа, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen., e tale sanzione - per l'evenienza in esame - non и prevista da alcuna norma, nй l'omissione in oggetto puт essere inquadrata nell'ambito delle nullitа di ordine generale. Il sistema delineato dall'art. 162 cod. pen., dall'art. 577 cod. proc. pen. e dall'art. 141 disp. att. c.p.p. non consente una diversa conclusione, dacchй la domanda di oblazione puт essere proposta (e comunque riproposta in ipotesi di dispersione o mancato reperimento di esso) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed a carico di colui che la propone si pone comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non и limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltа di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato.
Sez. III, sent. n. 8893 del 03-08-1995
162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell`arresto o dell`ammenda, il contravventore puт essere ammesso a pagare, prima dell`apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metа del massimo dell`ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metа del massimo dell`ammenda.
L`oblazione non и ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell`art. 99, dall`art. 104 o dall`art. 105, nй quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puт respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravitа del fatto.
La domanda puт essere riproposta sino all`inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (c.p.p.523).
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato и rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita. (aggiunto dall'art 9 L. 479/99)
Il termine "prima dell'apertura del dibattimento", entro il quale il controventore ai sensi dell'art. 162 cod. pen. puт chiedere di essere ammesso all'oblazione, deve essere considerato di natura assolutamente perentoria, perchй la "ratio legis" si fonda sul principio che la "solutio" attua la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo: principio del tutto eccezionale che, come tale, и vincolato a perentori termini di decadenza. Ne consegue che, rinviatosi il processo a tempo indeterminato, non и piщ ammissibile la richiesta di oblazione formulata prima dell'apertura del dibattimento nella nuova data, in cui questo viene a celebrarsi.
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 575 del 18-01-1996
Facoltа di richiedere l'oblazione
Nel procedimento per reati contravvenzionali, la facoltа di richiedere l'oblazione, anche secondo la disciplina introdotta dal vigente codice di procedura penale, puт essere esercitata fino a che il decreto penale di condanna non sia divenuto esecutivo col passaggio in giudicato per mancanza di opposizione e, quindi, fino all'apertura del dibattimento, se l'opposizione stessa sia stata proposta.
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 10378 del 03-12-1996
Incompatibilitа tra l'art 162-bis cop. e 141 disp. di att. cpp
Deve intendersi che il legislatore delegato del 1989 abbia inteso dettare una disciplina generale del procedimento di oblazione (come si evince anche dalla rubrica del capo decimo e dell'art. 141 disp. att. c.p.p.), secondo la quale и il giudice che, una volta accolta la domanda di oblazione, deve determinare la somma da versare. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile l'opposizione - ed esecutivo il decreto - poichй l'imputato non aveva depositato la somma corrispondente alla metа del massimo dell'ammenda, la S.C. ha osservato che и vero che, a norma del secondo comma dell'art. 162-bis cod. pen., con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metа del massimo dell'ammenda prevista, ma и anche vero che, ai sensi del comma 4 dell'art. 141 disp. att. c.p.p., il giudice, se ammette l'oblazione, deve fissare con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato, sicchй и evidente l'incompatibilitа fra le due norme, forse dovuta a una svista o a un difetto di coordinamento: ne deriva comunque che in base al principio di cui all'art. 15 disp. prel. c.c., secondo cui "lex posterior derogat priori", la prima norma deve ritenersi abrogata (analogo discorso deve farsi in rapporto all'oblazione di cui all'art. 162 cod. pen.).
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3027 del 10-11-1997
163 Sospensione condizionale della pena
Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all`arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell`art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertа personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puт ordinare che l`esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna и per delitto e di due anni se la condanna и per contravvenzione.
Se il reato и stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puт essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertа personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell`art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertа personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.
Se il reato и stato commesso da persona di etа superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puт essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertа personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell`art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertа personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi.
In tema di sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 c.p., nel caso di concorso di reati, la pena non superiore a due anni, di cui alla duplice ipotesi prevista dalla norma, и la pena complessiva risultante dalla sentenza di condanna.
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3260 del 16-03-1998
Ragguaglio e conversione della pena pecuniaria
In tema di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive per la concedibilitа della sospensione condizionale della pena, la sentenza n. 131 del 1979 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitа della normativa di cui all'art. 136 cod. pen., sulla conversione della pena pecuniaria, semplicemente in relazione alle modalitа di essa e, particolarmente, all'immediatezza con la quale era disposta la conversione in pena detentiva in caso di insolvibilitа. Tant'и che il legislatore con legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale, ha ribadito la validitа della convertibilitа della pena pecuniaria in detentiva adottando sanzioni sostitutive (libertа controllata o lavoro sostitutivo) che pur mantengono la natura sostanziale e giuridica di misure privative della libertа come la detenzione e che in questa comunque debbono essere tramutate in caso di violazione delle prescrizioni (artt. 57, 102, 108). La minore intensitа della privazione della libertа di dette misure sostitutive non и degna di rilievo dal momento che la evoluzione del sistema penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354, attenua il rigore della detenzione vera e propria con l'introduzione degli istituti dell'affidamento in prova, del lavoro all'aperto e del regime di semilibertа del detenuto.
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 11072 del 23-12-1983
164 Limiti entro i quali и ammessa la sospensione condizionale della pena
La sospensione condizionale della pena и ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrа dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non puт essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se и intervenuta la riabilitazione (c.p.178), nй al delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105);
2) allorchй alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale (c.p.215) perchй il reo и persona che la legge presume socialmente pericolosa .
La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca (c.p.240).
La sospensione condizionale della pena non puт essere concessa piщ di una volta. Tuttavia il giudice nell`infliggere una nuova condanna, puт disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall`art. 163 .
La sospensione condizionale della pena puт essere subordinata all`adempimento dell`obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull`ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno (c.p.185, 186) puт altresм essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all`eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalitа indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando и concessa a persona che ne ha giа usufruito, deve essere subordinata all`adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciт sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie (c.p.19).
La condanna a pena condizionalmente sospesa non puт costituire in alcun caso, di per sй sola, motivo per l`applicazione di misure di prevenzione, nй d`impedimento all`accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nй per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivitа lavorativa.
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), e adempie gli obblighi impostigli (c.p.165), il reato и estinto.
In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene .
Salva la disposizione dell`ultimo comma dell`art. 164, la sospensione condizionale della pena и revocata di diritto (c.p. 674 c.p.p.) qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole (c.p.101), per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli (c.p.165);
2) riporti un`altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall`art. 163.
Qualora il condannato riporti un`altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall`art. 163, il giudice, tenuto conto dell`indole e della gravitа del reato, puт revocare l`ordine di sospensione condizionale della pena.
169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto (la legge stabilisce una pena restrittiva della libertа personale non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena) , il giudice puт astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art. 133, presume che il colpevole si asterrа dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice puт, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell`art. 164.
Il perdono giudiziale non puт essere conceduto piщ di una volta .
Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena non si fondano sugli stessi presupposti e criteri, stante il diverso effetto che da ciascuno di essi deriva, rappresentato nel primo dalla estinzione del reato che segue immediatamente all'irrevocabilitа della sentenza che l'applica, mentre nel secondo tale effetto и differito nel tempo e subordinato alle condizioni previste dalla legge. Non и contraddittoria la motivazione della sentenza che negando l'uno abbia concesso l'altro e viceversa, con l'unico obbligo del giudice di indicare adeguatamente le ragioni della sua scelta, obbligo che puт ritenersi soddisfatto quando il giudice di merito, in considerazione della "ratio" e della finalitа dei due istituti, giunga alla conclusione - evidenziando anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. ed altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo - dell'effetto positivo che in concreto puт derivare dal beneficio prescelto.
Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 7751 del 24-07-1991
Ai fini della concessione dell'amnistia per i reati commessi dai minori, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, comma primo, lett g), quando possa essere concesso il perdono giudiziale, il giudice non deve limitarsi a valutare in astratto la concedibilitа del perdono giudiziale quale condizione per la concessione del beneficio, ma deve procedere ad una valutazione in concreto della fattispecie formulando un giudizio prognostico sulla prevedibile astensione da parte del soggetto dal commettere altri reati. Infatti il richiamo che la norma citata fa all'art. 169 cod. pen., al fine di escluderne l'applicabilitа dei commi terzo e quarto, comporta, per argomentazione "a contrario", l'applicabilitа del primo comma, che subordina appunto la concedibilitа del beneficio all'esito favorevole del giudizio prognostico.
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 1991 del 16-05-1997
Quando un reato и il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all`altro reato.
La causa estintiva di un reato, che и elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso (c.p.84).
L`estinzione di taluno fra piщ reati connessi non esclude, per gli altri, l`aggravamento di pena derivante dalla connessione (c.p.61 n. 2).
171 Morte del reo dopo la condanna
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna , estingue la pena.
172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non Inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, и inflitta la pena della multa, per l`estinzione dell`una e dell`altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione .
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna и divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si и sottratto volontariamente alla esecuzione giа iniziata della pena .
Se l`esecuzione della pena и subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine и scaduto o la condizione si и verificata.
Nel caso di concorso di reati (c.p.71) si ha riguardo, per l`estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L`estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, o di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108); ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per I estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (101).
Ai fini di cui all'art. 172 cod. pen., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per "pena inflitta" deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espiare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l'indulto.
Cass, Pen. Sez. I, sent. n. 2069 del 27-05-1997
Per determinare il tempo di prescrizione della pena, deve aversi riguardo alla pena irrogata nella sentenza di condanna, detratte le parti di pena giа estinte per altra causa, come l'indulto.
Cass, Pen. Sez. VI, sent. n. 1103 del 14-05-1997
Obbligo di dichiarazione del giudice
La recidiva, sia in quanto costituisce uno "status" personale dell'imputato (o dell'interessato), sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, puт essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Tale principio vale anche in tema di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, che necessita di una dichiarazione giudiziale, sicchй non и consentito al giudice della esecuzione, ai fini dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame del certificato penale, in mancanza di una dichiarazione giudiziale emessa in sede cognitiva.
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 2097 del 29-09-1989
Per la pena pecuniaria inflitta al condannato che si trovi in una delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. (recidivi, delinquenti abituali, professionali o per tendenza) per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, non opera il meccanismo di retroattivitа introdotto dall'art. 111 della legge citata, secondo il quale la pena pecuniaria si estingue decorso il termine di dieci anni dalla entrata in vigore della legge o dal passaggio in giudicato della sentenza, e perciт essa non si estingue.
Sez. III, sent. n. 3032 del 21-10-1995
La disposizione transitoria contenuta nell'art. 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fissa i criteri per l'individuazione del termine di prescrizione della multa per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge introducendo una deroga al terzo comma dell'art. 172 cod. pen., proprio in quanto norma derogatoria, deve considerarsi di stretta interpretazione e perciт non modifica la previsione dell'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. secondo il quale non sono soggette ad estinzione le pene (pecuniarie e detentive) per i condannati per i quali sia stata applicata la recidiva di cui al capoverso dell'art. 99 cod. pen., che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o che, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna per reati della stessa indole.
Cass. Pen.sez. V, sent. n. 361 del 17-02-1997
173 Estinzione delle pene dell`arresto e dell`ammenda per decorso del tempo
Le pene dell`arresto e dell`ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine и raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, ovvero di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108).
Se, congiuntamente alla pena dell`arresto, и inflitta la pena dell`ammenda, per l`estinzione dell`una e dell`altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l`arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell`articolo precedente.
L`indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un`altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie (c.p.19), salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di piщ reati, l`indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (c.p.71).
Si osservano, per l`indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell`art. 151.
175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Se, con una prima condanna, и inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 1 milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell`art. 133, puт ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale (c.p.p.533-3) .
La non menzione della condanna puт essere altresм concessa quando и inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell`art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertа personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l`ordine di non fare menzione della condanna precedente и revocato (674 c.p.p.).
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puт essere ammesso alla liberazione condizionale (682 c.p.p.), se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metа della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni .
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99, il condannato per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli .
Un condannato all`ergastolo puт essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena .
La concessione della liberazione condizionale и subordinata all`adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p.185, 186), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell`impossibilitа di adempierle.
177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale и revocata , se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (c.p. 101) ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertа vigilata disposta a termini dell`art. 230, n. 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertа condizionale non и computato nella durata della pena e il condannato non puт essere riammesso alla liberazione condizionale .
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all`ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali (c.p.215), ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
La riabilitazione (c.p.p.683) estingue le pene accessorie (c.p.19) ed ogni altro effetto penale della condanna (c.p.106, 109 n.4), salvo che la legge disponga altrimenti (164 n.2).
179 Condizioni per la riabilitazione
La riabilitazione и conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine и di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell`art. 99.
Il termine и, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (108) e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l`ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216).
La riabilitazione non puт essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza (c.p.215), tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato (c.p.235) ovvero di confisca (c.p.240), e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (c.p.185, 186), salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilitа di adempierle.
In tema di riabilitazione, i termini stabiliti dall'art. 179 cod. pen., decorrono, nel caso di condanna all'ergastolo, dalla scadenza dei cinque anni dalla data del provvedimento di concessione della liberazione condizionale, verificandosi solo alla detta data, ai sensi dell'art. 177, comma secondo, cod. pen., e non a quella di emanazione del suindicato provvedimento, l'effetto estintivo al quale fa riferimento il citato art. 179 cod. pen. (In motivazione, a sostegno di detto principio, la S.C. ha, fra l'altro, rilevato che, altrimenti costituendo il regime di libertа vigilata al quale il condannato и sottoposto durante la liberazione condizionale, una prosecuzione del rapporto esecutivo, giusta quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 282 del 1989, detta prosecuzione, con le relative limitazioni della libertа personale, risulterebbe, "ex post", priva di titolo giuridico).
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 4367 del 14-08-1996
Poichй alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza cui specificamente la richiesta di riabilitazione si riferisce, per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell'art. 179 cod. pen., puт essere presa in esame la richiesta (di norma cinque anni o, in caso di recidiva, dieci anni) occorre fare riferimento al momento in cui risulti eseguita o si sia in altro modo estinta la pena principale portata dalla sentenza per cui la riabilitazione и stata chiesta.
Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 316 del 28-02-1997
180 Revoca della sentenza di riabilitazione
La sentenza di riabilitazione и revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un`altra pena piщ grave (c.p.p.683).
181 Riabilitazione nel caso di condanna all`estero
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell`art. 12.
182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Salvo che la legge disponga altrimenti (c.p.155, 556), l`estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
183 Concorso di cause estintive
Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.
Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se и intervenuta successivamente.
Quando intervengono in tempi diversi piщ cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.
Se piщ cause intervengono contemporaneamente, la causa piщ favorevole opera l`estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa piщ favorevole, si applica il capoverso precedente.
Quando, per effetto di amnistia (c.p.151), indulto o grazia (c.p.174), la pena (di morte o) dell`ergastolo и estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, и eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha giа interamente subмto l`isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell`art. 72, la pena per il reato concorrente и ridotta alla metа; ed и estinta, se il condannato и stato detenuto per oltre trenta anni.
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all`ergastolo, non si applica l`isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell`art. 72. Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell`isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puт essere ridotto fino a tre mesi.
185 Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui (c.c.2043-2054).
186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna
Oltre quanto и prescritto nell`articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (c.p.p.543, 694).
187 Indivisibilitа e solidarietа nelle obbligazioni ex delicto
L`obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna и indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al rimborso
Il condannato и obbligato a rimborsare all`erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena (c.p.145; c.p.p.535, 692), e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L`obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
Il fine della remissione del debito ex art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354, и quello di dare un premio ai condannati in stato di bisogno all'atto della dimissione dal carcere senza con ciт paralizzare la pretesa creditoria dell'Erario per il recupero delle spese di mantenimento ex art. 188 cod. pen. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si и disattesa la prospettazione di ingiustizia basata sul fatto che mentre il beneficio della remissione sarebbe ancorato a limiti temporali perentori e non potrebbe essere concesso durante il periodo di espiazione della pena, l'azione esecutiva dello Stato sarebbe immediatamente operativa tramite le trattenute sulle retribuzioni dei detenuti lavoratori).
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 2406 del 11-02-1983
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell`imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l`infermitа
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
L`ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
Se vi и fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali и ammessa l`ipoteca legale, puт essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell`imputato.
Gli effetti dell`ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
Se l`imputato offre cauzione, puт non farsi luogo alla iscrizione dell`ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
Le garanzie stabilite nell`articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell`imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell`articolo precedente.
191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell`ordine seguente (3202 c.p.p.):
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l`infermitа;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato purchй il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, и depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato.
192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell`art. 189 (2901 c.c.; 32o2
c.p.p.).
193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell`ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell`art. 189 (320 c.p.p.).
Nondimeno, per la revoca dell`atto, и necessaria la prova della mala fede dell`altro contraente (2901 c.c.).
194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell`art. 189 (3202 c.p.p.), qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell`ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell`atto a titolo oneroso, и necessaria la prova anche della mala fede dell`altro contraente (2901 c.c.).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili (2901 c.c.).
196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente
Nei reati commessi da chi и soggetto all`altrui autoritа, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell`autoritа, o incaricata della direzione o vigilanza, и obbligata, in caso di insolvibilitа del condannato, al pagamento di una somma pari all`ammontare della multa o dell`ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell`art. 136.
197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende
Gli enti forniti di personalitа giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l`amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualitа rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell`interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilitа del condannato, di una somma pari all`ammontare della multa o dell`ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non puт essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell`art. 136.
198 Effetti dell`estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili
L`estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato (185), salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
TITOLO VIII DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
CAPO I DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI
SEZIONE I Disposizioni generali
199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno puт essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (25-3 Cost.).
200 Applicabilitа delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza и diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l`applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l`espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
201 Misure di sicurezza per fatti commessi all`estero
Quando, per un fatto commesso all`estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato (7-11), и applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell`art. 12, n. 3), l`applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana и sempre subordinata all`accertamento che la persona sia socialmente pericolosa (203) .
202 Applicabilitа delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose (203), che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (49, 115).
Agli effetti della legge penale, и socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell`articolo precedente, quando и probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualitа di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell`art. 133.
204 Accertamento di pericolositа. Pericolositа sociale presunta (abrogato)
Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.
Possono essere ordinate con provvedimento successivo:
1) nel caso di condanna, durante l`esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all`esecuzione della pena;
2) (nel caso di proscioglimento, qualora la qualitа di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza) ;
3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge (c.p.109, 210).
206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Durante l`istruzione o il giudizio , puт disporsi che il minore di etа, o l`infermo di mente, o l`ubriaco abituale, o la persona dedita all`uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio (c.p.223) o in un manicomio giudiziario (c.p.222) o in una casa di cura e di custodia (c.p.219).
Il giudice revoca l`ordine, quando ritenga che tali persone non siano piщ socialmente pericolose.
Il tempo dell`esecuzione provvisoria della misura di sicurezza и computato nella durata minima di essa.
207 Revoca delle misure di sicurezza personali
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (c.p. 203; 679 c.p.p.).
La revoca non puт essere ordinata se non и decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
208 Riesame della pericolositа
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi и sottoposta, per stabilire se essa и ancora socialmente pericolosa (203).
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puт, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti (c.p.p 679).
209 Persona giudicata per piщ fatti
Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piщ fatti per i quali siano applicabili piщ misure di sicurezza della medesima specie, e ordinata una sola misura di sicurezza.
Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o piщ delle misure di sicurezza stabilite dalla legge
(Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge) .
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l`esecuzione.
210 Effetti della estinzione del reato o della pena
L`estinzione del reato (c.p.150, 170) impedisce l`applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l`esecuzione.
L`estinzione della pena (c.p.171-181) impedisce l`applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo (c.p.109, 205-2 n. 3), ma non impedisce l`esecuzione delle misure di sicurezza che sono state giа ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro и sostituita la libertа vigilata (c.p.216, 228).
Qualora per effetto di indulto o di grazia (c.p.174) non debba essere eseguita (la pena di morte , ovvero), in tutto o in parte, la pena dell`ergastolo, il condannato и sottoposto a libertа vigilata (c.p.228) per un tempo non inferiore a tre anni.
211 Esecuzione delle misure di sicurezza
Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena и stata scontata o и altrimenti estinta (c.p.220-2).
Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna и divenuta irrevocabile (c.p.p.648).
L`esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.
212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
L`esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile (c.p.83) и sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l`esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva (c.p.2 152) и colpita da un`infermitа psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia (c.p.219).
Quando sia cessata la infermitа, il giudice, accertato che la persona и socialmente pericolosa (c.p.203), ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), ovvero a un riformatorio giudiziario (c.p.223), se non crede di sottoporla a libertа vigilata (c.p.228).
Se l`infermitа psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva (c.p.215 n. 3) o a cauzione di buona condotta (c.p.237), e l`infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l`esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l`infermitа, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa (c.p.203).
213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Regime educativo, curativo e di lavoro
Le misure di sicurezza detentive (c.p.215 n.2) sono eseguite negli stabilimenti a ciт destinati.
Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini.
In ciascuno degli stabilimenti и adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva.
Il lavoro и remunerato. Dalla remunerazione и prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento (c.p.145, 188).
Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari , si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalitа.
214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (c.p.215) si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa и data nuovamente esecuzione.
Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia (c.p.219).
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.
Sono misure di sicurezza detentive:
1) l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216-218);
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p.219-221);
3) il ricovero in un manicomio giudiziario (c.p.222)
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223-227).
Sono misure di sicurezza non detentive:
1) la libertа vigilata (c.p.228-232)
2) il divieto di soggiorno in uno o piщ Comuni, o in una o piщ Province (c.p.233);
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (c.p.234);
4) l`espulsione dello straniero dallo Stato (c.p.235).
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertа vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l`assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali (c.p.102, 103), professionali (c.p.105) o per tendenza (c.p.108),
2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piщ sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualitа, della professionalitа o della tendenza a delinquere
3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge (c.p.212, 223, 226, 231).
L`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali (c.p.102, 103), la durata minima и di due anni, per i delinquenti professionali (c.p.105) di tre anni, ed и di quattro anni per i delinquenti per tendenza (c.p.108).
Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali (102, 103) o professionali (105) e quelli per tendenza (108) sono assegnati a sezioni speciali.
Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. n provvedimento puт essere modificato nel corso della esecuzione (c.p.p.679).
219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermitа psichica (c.p.89) o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per cagione di sordomutismo (c.p.96), и ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non и inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione .
Se per il delitto commesso и stabilita dalla legge (la pena di morte o) la pena dell`ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza и ordinata per un tempo non inferiore a tre anni .
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato и persona socialmente pericolosa (c.p.203), il ricovero in una casa di cura e di custodia и ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi, tuttavia il giudice puт sostituire alla misura del ricovero quella della libertа vigilata (c.p.228). Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti .
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.
220 Esecuzione dell`ordine di ricovero
L`ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia и eseguito dopo che la pena restrittiva della libertа personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.
Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d`infermitа psichica del condannato, puт disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertа personale.
Il provvedimento и revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell`articolo precedente.
Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, и sottoposto all`esecuzione della pena.
Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva (c.p.215 n.2), i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale (c.p.94), o per delitti commessi sotto l`azione di sostanze stupefacenti all`uso delle quali siano dediti, sono ricoverati un una casa di cura e di custodia .
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni al ricovero in una casa di cura e di custodia puт essere sostituita la libertа vigilata (c.p.228).
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.
222 Ricovero in un manicomio giudiziario
Nel caso di proscioglimento per infermitа psichica (c.p.88), ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (c.p.95), ovvero per sordomutismo (c.p.96), и sempre ordinato il ricovero dell`imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento и comunicata all`Autoritа di pubblica sicurezza .
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario и di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, ovvero di cinque, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertа personale, l`esecuzione di questa и differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di etа, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell`articolo stesso.
Qualificazione del fatto come reato
Il fatto-reato attribuito a soggetto risultato non imputabile per vizio totale di mente va nondimeno considerato, nella sua obiettivitа, come se fosse stato commesso da persona capace d'intendere e di volere, e quindi discernendo non soltanto gli elementi per la qualificazione del dolo o della colpa, ma anche tutte le circostanze aggravanti o attenuanti che abbiano incidenza sull'entitа del reato stesso e, quindi, sulla pericolositа del soggetto; ciт anche al fine di stabilire la durata minima dell'eventuale misura di sicurezza. (Nella specie, trattandosi di omicidio, la Corte ha affermato che legittimamente si era tenuto conto della ritenuta aggravante della premeditazione, in sй e per sй non strettamente incompatibile con il vizio di mente, ai fini della determinazione della durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 8057 del 16-07-1992
223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Il ricovero in un riformatorio giudiziario и misura di sicurezza speciale per i minori, e non puт avere durata inferiore a un anno.
Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno , ad essa и sostituita la libertа vigilata (c.p.228), salvo che il giudice ritenga di ordinare l`assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (c.p.216).
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso (c.p.203), il giudice, tenuto specialmente conto della gravitа del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore и vissuto ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertа vigilata (c.p.228).
Se, per il delitto, la legge stabilisce (la pena di morte o) l`ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, и sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni .
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell`art. 98.
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile (c.p.98), il giudice puт ordinare che, dopo l`esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertа vigilata (c.p.228, 232), tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell`articolo precedente.
E` sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d`imputabilitа.
226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza
Il ricovero in un riformatorio giudiziario и sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale (c.p.102, 103) o professionale (105), ovvero delinquente per tendenza (c.p.108); e non puт avere durata inferiore a tre anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno , il giudice ne ordina l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216).
La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario (c.p.212).
Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore и socialmente pericoloso, questi и assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari .
Puт altresм essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
La sorveglianza della persona in stato di libertа vigilata (c.p.p.679) и affidata all`Autoritа di pubblica sicurezza.
Alla persona in stato di libertа vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (disp. att. c.p.p.).190).
Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
La libertа vigilata non puт avere durata inferiore a un anno.
Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
229 Casi nei quali puт essere ordinata la libertа vigilata
Oltre quanto и prescritto da speciali disposizioni (c.p.212 n.2, 2154, 219 n.3, 221n.2, 224, 225, 230 n2, 233 n.3, 234 n.3, 692n.2, 701, 713, 718 n.2) , la libertа vigilata puт essere ordinata:
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato (c.p.49, 115).
230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertа vigilata
La libertа vigilata и sempre ordinata :
1) se и inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non puт, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2) quando il condannato и ammesso alla liberazione condizionale (c.p.176);
3) se il contravventore abituale (c.p.104) o professionale (c.p.105), non essendo piщ sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato il quale sia nuova manifestazione di abitualitа o professionalitа;
4) negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p.216), il giudice, al termine dell`assegnazione, puт ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertа vigilata, ovvero puт obbligarla a cauzione di buona condotta (c.p.237).
231 Trasgressione degli obblighi imposti
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell`art. 177, quando la persona in stato di libertа vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice puт aggiungere alla libertа vigilata la cauzione di buona condotta (c.p.237).
Avuto riguardo alla particolare gravitа della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice puт sostituire alla libertа vigilata l`assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (216), ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p.223).
232 Minori o infermi di mente in stato di libertа vigilata
La persona di etа minore o in stato di infermitа psichica non puт essere posta in libertа vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, и ordinato o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio (c.p.223), o nella casa di cura e di custodia (c.p.219).
Se, durante la libertа vigilata, il minore non dа prova di ravvedimento o la persona in stato d`infermitа psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertа vigilata и sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
233 Divieto di soggiorno in uno o piщ Comuni o in una o piщ Province
Al colpevole di un delitto contro la personalitа dello Stato (c.p.241-313) o contro l`ordine pubblico (c.p.414-421), ovvero di un delitto commesso per motivi politici (c.p.83) o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puт essere imposto il divieto di soggiorno in uno o piщ Comuni o in una o piщ Province, designati dal giudice (c.p.p.533, 679; disp. att. c.p.p.). 191).
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puт essere ordinata inoltre la libertа vigilata (c.p.228).
234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
Il divieto и sempre aggiunto alla pena , quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale (c.p.94, 688) o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
Nel caso di trasgressione, puт essere ordinata inoltre la libertа vigilata (c.p.228 segg.) o la prestazione di una cauzione di buona condotta (c.p.237).
235 Espulsione dello straniero dallo Stato
L`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato и ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge , quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (c.p.p.533, 679).
Allo straniero che trasgredisce all`ordine di espulsione, pronunciato dal giudice si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all`ordine di espulsione emanato dall`Autoritа amministrativa.
Delle misure di sicurezza patrimoniali
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
1) la cauzione di buona condotta (c.p.237-239);
2) la confisca (c.p.240).
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt. 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3) del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell`art. 200 e quelle dell`art. 210.
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresм le disposizioni degli artt. 202, 203, 204 (prima parte) e 207.
237 Cauzione di buona condotta
La cauzione di buona condotta и data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, nй superiore a lire quattro milioni.
In luogo del deposito, и ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale .
La durata della misura di sicurezza non puт essere inferiore a un anno, nй superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
238 Inadempimento dell`obbligo di prestare cauzione
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertа vigilata (c.p.228; c.p.p.679).
239 Adempimento o trasgressione dell`obbligo di buona condotta
Se, durante l`esecuzione della misura di sicurezza, chi vi и sottoposto non commette alcun delitto ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell`arresto, и ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca, e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, и devoluta alla Cassa delle ammende.
Nel caso di condanna, il giudice puт ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto .
E` sempre ordinata la confisca (c.p.416 bis-7, 446, 722, 727, c.p.p.445-1):
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
2) delle cose, la fabbricazione, l`uso, il porto, la detenzione o l`alienazione delle quali costituisce reato, anche se non и stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1) del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2) non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l`uso, il porto, la detenzione o l`alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Confisca delle cose servite per il reato
La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ( art. 240, comma primo, cod. pen.) integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilitа del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ne deriva che la confisca in esame implica un rapporto di "asservimento" tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilitа futura del ripetersi di un'attivitа punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionalitа.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 444 del 03-05-1994
Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con legge n. 356 del 1992, и illegittimo se non и piщ possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti tale confisca и subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed и applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. (Nella specie, la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal P.M.).
Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 2015 del 03-12-1997