Edizione 2001
.con le modifiche apportate dalle leggi 205/1999; 507/1999; L. 6.10.2000 n. 275
7.12.2000 n 397 ( indagini difensive ) G.U. 3 gennaio 2001 e alla legge 1.03.2001 n. 63
legge 27.03.2001 n. 97
Artt. 241-649
CODICE PENALE *
LIBRO II *
DEI DELITTI IN PARTICOLARE *
TITOLO I *
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO
*241 Attentati contro la integritа, l`indipendenza o l`unitа dello Stato
*242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
*243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
*244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
*245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralitа o alla guerra
*246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
*247 Favoreggiamento bellico
*248 Somministrazione al nemico di provvigioni
*249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
*250 Commercio col nemico
*251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
*252 Frode in forniture in tempo di guerra
*253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
*254 Agevolazione colposa
*255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
*256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
*257 Spionaggio politico o militare
*258 Spionaggio di notizie di cui и stata vietata la divulgazione
*259 Agevolazione colposa
*260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
*261 Rivelazione di segreti di Stato
*262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
*263 Utilizzazione dei segreti di Stato
*264 Infedeltа in affari di Stato
*265 Disfattismo politico
*266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
*267 Disfattismo economico
*268 Parificazione degli Stati alleati
*270 Associazioni sovversive
*270 bis Associazioni con finalitа di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico
*271 Associazioni antinazionali
*272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
*273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
*274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
*275 Accettazione di onorificenze o utilitа da uno Stato nemico
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNA DELLO STATO
*276 Attentato contro il Presidente della Repubblica
*277 Offesa alla libertа del Presidente della Repubblica
*278 Offese all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
*279 Lesa prerogativa della irresponsabilitа del Presidente della Repubblica
*280 Attentato per finalitа terroristiche o di eversione
*283 Attentato contro la costituzione dello Stato
*284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
*285 Devastazione, saccheggio e strage
*286 Guerra civile
*287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
*288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
*289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali
*289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
*290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
*290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
*291 Vilipendio alla nazione italiana
*292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
*292 bis Circostanza aggravante
*293 Circostanza aggravante
*CAPO III
*DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO
*294 Attentati contro i diritti politici del cittadino
*CAPO IV
*DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI,
*I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI
*295 Attentato contro i Capi di Stati esteri
*296 Offesa alla libertа dei Capi di Stati esteri
*297 Offesa all`onore dei Capi di Stati esteri
*298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
*299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
*300 Condizione di reciprocitа
*CAPO V
*DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*301 Concorso di reati
*302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
*303 Pubblica istigazione e apologia
*304 Cospirazione politica mediante accordo
*305 Cospirazione politica mediante associazione
*306 Banda armata: formazione e partecipazione
*307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
*308 Cospirazione: casi di non punibilitа
*309 Banda armata: casi di non punibilitа
*310 Tempo di guerra
*311 Circostanza diminuente: lieve entitа del fatto
*312 Espulsione dello straniero
*313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
*TITOLO II *
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *
CAPO I
*DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
*CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*314 Peculato
*315 Malversazione a danno di privati (abrogato)
*316 Peculato mediante profitto dell`errore altrui
*316 bis Malversazione a danno dello Stato
*317 Concussione
*317 bis Pene accessorie
*318 Corruzione per un atto d`ufficio
*319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio
*319 bis Circostanze aggravanti
*319 ter Corruzione in atti giudiziari
*320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio
*321 Pene per il corruttore
*322 Istigazione alla corruzione
*323 Abuso d`ufficio
*323 bis Circostanza attenuante
*325 Utilizzazione d`invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
*326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
*327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell`Autoritа
*328 Rifiuto di atti d`ufficio. Omissione
*329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
*331 Interruzione d`un servizio pubblico o di pubblica necessitа
*332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio
*o di interruzione di un pubblico servizio
*334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso
*di un procedimento penale o dalla autoritа amministrativa
*335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
*disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autoritа amministrativa
*CAPO II
*DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
*336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*Oltraggio a corpo politico o amministrativo
*Oltraggio a un pubblico ufficiale
*337 Resistenza a un pubblico ufficiale
*338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
*Giurisprudenza
*Consapevolezza di offendere
*339 Circostanze aggravanti
*341 Oltraggio a un pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*Offesa al prestigio
*Atti di indelicatezza
*Strattonamento di pubblico ufficiale
*Insegnante pubblico
*342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
*343 Oltraggio a un magistrato in udienza
*344 Oltraggio a un pubblico impiegato
*345 Offesa all`Autoritа mediante danneggiamento di affissioni
*346 Millantato credito
*Giurisprudenza
*Pregiudizio per la parte offesa
*Differenza con il reato di corruzione
*347 Usurpazione di funzioni pubbliche
*348 Abusivo esercizio di una professione
*Commento:
*Interesse tutelato
*Danni morali:
*Giurisprudenza
*Elemento soggettivo del reato
*Biologo
*Direzione di laboratorio di analisi
*Prelievo
*Infermiere generico
*Servizio di ambulanza
*Tatuaggi
*Questioni di costituzionalitа
*Azione isolata
*Ottico
*Optometrista
*Odontotecnico: Rilevazione di impronte
*Prescrizioni di radiografie
*Contatto diretto con il paziente
*Ispezione del cavo orale
*Odontotecnico cittadino di Stato Membro CE
*Obbligatorietа di iscrizione all'albo degli odontoiatrici
*Psicoterapeuta
*Analista laureato in medicina
*Iscrizione all'albo
*Richiesta di iscr.all'albo
*349 Violazione di sigilli
*Giurisprudenza
*Uso della cosa soggetta a sigilli
*Oggetto della tutela
*Uso della cosa sequestrata senza violare i sigilli
*Sequestro
*350 Agevolazione colposa
*351 Violazione della pubblica custodia di cose
*352 Vendita di stampati dei quali и stato ordinato il sequestro
*353 Turbata libertа degli incanti
*Giurisprudenza
*Gare di consultazione
*Estensilibilitа della tutela
*Gare informali
*Abuso di ufficio
*Aggiudicazione di forniture
*Ininfluenza del risultato
*354 Astensione dagli incanti
*355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
*356 Frode nelle pubbliche forniture
*CAPO III
*DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*357 Nozione del pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*ACI
*Qualifica di pubblico ufficiale
*Incaricato di pubblico servizio
*Curatore
*Nozione di pubblico ufficiale
*Agente di assicurazione
*Allievi di polizia
*Guardia giurata
*Guardia giurata 2
*Guardia venatoria
*Bidello di scuola
*Dpendente bancario
*Primario
*Testimone
*MEDICI
*Medico di guardia
*Medico specialтista dell'USL
*Medici ospedalieri
*Medici convenzionati
*Servizio sanitario nazionale
*Inadel
*Cliniche convenzionate
*Medici Ospedalieri
*Attivitа intra moenia
*358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
*Giurisprudenza
*Differenza con la qualifica di pubblico ufficiale
*Pubblico servizio
*Societа a partecipazione pubblica
*Dpendenti di concessionari di servizio pubblico
*Aziende municipalizzate
*Bidello di scuola pubblica
*Bidello quale incaricato di servizio di vigilanza
*Farmacisti
*359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessitа
*360 Cessazione della qualitа di pubblico ufficiale
*TITOLO III *
DEI DELITTI CONTRO L`AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO L`ATTIVITA` GIUDIZIARIA
*361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*Obbligo di deuncia esclusivamente all'Autoritа Giudiziaria
*Nozione di altra autoritа
*362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
*363 Omessa denuncia aggravata
*364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
*365 Omissione di referto
*366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti
*367 Simulazione di reato
*368 Calunnia
*370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
*371 Falso giuramento della parte
*371 bis False informazioni al pubblico ministero
*371 ter false dichiarazioni al difensore
372 Falsa testimonianza
*373 Falsa perizia o interpretazione
*374 Frode processuale
*374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all`autoritа giudiziaria
*375 Circostanze aggravanti
*376 Ritrattazione
*377 Subornazione
*378 Favoreggiamento personale
*379 Favoreggiamento reale
*379 bis Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
380 Patrocinio o consulenza infedele
*381 Altre infedeltа del patrocinatore o del consulente tecnico
*382 Millantato credito del patrocinatore
*383 Interdizione dai pubblici uffici
*384 Casi di non punibilitа
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO L`AUTORITA` DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
*385 Evasione
*386 Procurata evasione
*387 Colpa del custode
*388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
*388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
*pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
*388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
*389 Inosservanza di pene accessorie
*390 Procurata inosservanza di pena
*391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
*CAPO III
*DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI
*392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
*393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
*394 Sfida a duello
*395 Portatori di sfida
*396 Uso delle armi in duello
*397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l`omicidio e per la lesione personale
*398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilitа
*399 Duellante estraneo al fatto
*400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
*401 Provocazione al duello per fine di lucro
*TITOLO IV *
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO *
E CONTRO LA PIETA`` DEI DEFUNTI *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI
*402 Vilipendio della religione dello Stato
*403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
*405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
*406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI
*407 Violazione di sepolcro
*408 Vilipendio delle tombe
*409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
*410 Vilipendio di cadavere
*412 Occultamento di cadavere
*413 Uso illegittimo di cadavere
*TITOLO V *
DEI DELITTI CONTRO L`ORDINE PUBBLICO *
414 Istigazione a delinquere
*416 Associazione per delinquere
*416 bis Associazione di tipo mafioso
*416 ter Scambio elettorale politico-mafioso
*417 Misura di sicurezza
*418 Assistenza agli associati
*420 Attentato a impianti di pubblica utilitа
*421 Pubblica intimidazione
*TITOLO VI *
DEI DELITTI CONTRO L`INCOLUMITA` PUBBLICA *
CAPO I
*DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA
*422 Strage
*423 Incendio
*424 Danneggiamento seguito da incendio
*425 Circostanze aggravanti
*426 Inondazione, frana o valanga
*427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
*429 Danneggiamento seguito da naufragio
*430 Disastro ferroviario
*431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
*432 Attentati alla sicurezza dei trasporti
*433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
*434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
*435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
*436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
*437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
*CAPO II
*DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE
*438 Epidemia
*439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
*440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
*441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
*443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
*444 Commercio di sostanze alimentari nocive
*446 Confisca obbligatoria
*448 Pene accessorie
*CAPO III
*DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO
*449 Delitti colposi di danno
*450 Delitti colposi di pericolo
*451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
*452 Delitti colposi contro la salute pubblica
*TITOLO VII *
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA *
CAPO I
*DELLA FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO
*E IN VALORI DI BOLLO
*453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
*454 Alterazione di monete
*455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
*456 Circostanze aggravanti
*457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
*458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
*459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
*detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
*460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
*461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
*alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
*462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
*463 Casi di non punibilitа
*465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
*466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosм alterati
*CAPO II
*DELLA FALSITA` IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,
*CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO
*467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
*468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione
*o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
*469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
*470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
*471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
*472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
*473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell`ingegno o di prodotti industriali
*474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
*475 Pena accessoria
*CAPO III
*DELLA FALSITA` IN ATTI
*476 Falsitа materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
*477 Falsitа materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
*478 Falsitа materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
*479 Falsitа ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
*480 Falsitа ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
*481 Falsitа ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessitа
*482 Falsitа materiale commessa dal privato
*483 Falsitа ideologica commessa dal privato in atto pubblico
*484 Falsitа in registri e in notificazioni
*485 Falsitа in scrittura privata
*Giurisprudenza
*Falso in titoli di credito
*Scrittura privata
*Riempimento di cambiale in bianco
*486 Falsitа in foglio firmato in bianco. Atto privato
*Giurisprudenza
*Foglio firmato in bianco
*487 Falsitа in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
*488 Altre falsitа in foglio firmato in bianco. Applicabilitа delle disposizioni sulle falsitа materiali
*489 Uso di atto falso
*490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
*491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
*491 bis Documenti informatici
*492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
*493 Falsitа commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
*493 bis Casi di perseguibilitа a querela
*Giurisprudenza
*Perseguibilitа a querela
*CAPO IV
*DELLA FALSITA` PERSONALE
*494 Sostituzione di persona
*495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitа
*o su qualitа personali proprie o di altri
*496 False dichiarazioni sulla identitа o su qualitа personali proprie o di altri
*Giurisprudenza
*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
*497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
*498 Usurpazione di titoli o di onori
*TITOLO VIII *
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA, *
L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA
*499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
*500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
*501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
*501 bis Manovre speculative su merci
*502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
*503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
*504 Coazione alla pubblica Autoritа mediante serrata o sciopero
*505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietа o di protesta
*506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
*507 Boicottaggio
*508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
*509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro
*510 Circostanze aggravanti
*511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
*512 Pena accessoria
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
*513 Turbata libertа dell`industria o del commercio
*513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
*514 Frodi contro le industrie nazionali
*515 Frode nell`esercizio del commercio
*516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
*517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
*CAPO III
*DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
*518 Pubblicazione della sentenza
*TITOLO IX *
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE
*(abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale]
*CAPO II
*DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE
*527 Atti osceni
*528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
*529 Atti e oggetti osceni: nozione
*531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento
*537 Tratta di donne e di minori commessa all`estero
*538 Misure di sicurezza
*CAPO III
*DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*540 Rapporto di parentela
*TITOLO X
*DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA` E LA SANITA DELLA STIRPE
*TITOLO XI
*DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
*CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO
*556 Bigamia
*557 Prescrizione del reato
*558 Induzione al matrimonio mediante inganno
*559 Adulterio(dichiarato illegittimo C.Cost.)
*560 Concubinato (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*561 Casi di non punibilitа. Circostanza attenuante (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*562 Pena accessoria e sanzione civile (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*563 Estinzione del reato (dichiarato illegittimo C.Cost.)
*564 Incesto
*565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
*CAPO III
*DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
*566 Supposizione o soppressione di stato
*567 Alterazione di stato
*568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
*569 Pena accessoria
*CAPO IV
*DEI DELITTI CONTRO L`ASSISTENZA FAMILIARE
*570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare
*571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
*572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
*573 Sottrazione consensuale di minorenni
*574 Sottrazione di persone incapaci
*TITOLO XII *
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L`INCOLUMITA` INDIVIDUALE
*575 Omicidio
*576 Circostanze aggravanti. Ergastolo
*577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
*578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
*579 Omicidio del consenziente
*580 Istigazione o aiuto al suicidio
*581 Percosse
*582 Lesione personale
*583 Circostanze aggravanti
*584 Omicidio preterintenzionale
*585 Circostanze aggravanti
*586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
*588 Rissa
*589 Omicidio colposo
*Giurisprudenza
*Errore professionale
*Prestazioni specialistiche
*Condotta imprudente
*Intervento chirurgico ad esito incerto
*Delitto colposo
*Maggiore severitа per lo specialista
*Elemento psicologico
*Causa sopravvenuta
*Prescrzioni di farmaci produttivi di allergie
*Limitazione della responsabilitа
*Nesso di casualitа
*Colpa grave
*Medico anestesista
*Responsabilitа per errore dell'infermiere
*Ostetrico
*Omicidio colposo
*Obbligo di diligenza per il sanitario
*Ginecologo
*Anticipazione dell'evento letale
*Responsabilitа dei sanitari
*Intervento in equipe
*Condotta ed evento
*Omessa sorveglianza del risveglio
*Errore di diagnosi
*Mancato ricovero
*Intervento rischioso
*Colpa professionale
*Chirurgo ginecologico
*Primario
*Omissione di intervento chirurgico
*Lavori agli impianti
*Ripartizione dei ruoli
*Vigilanza del paziente
*Colpa per imperizia
*Obbligo di fare le consegne
*590 Lesioni personali colpose
*Giurisprudenza
*Errore diagnostico
*Errato posizionamento del paziente
*Dimenticanza di corpo estraneo
*Colpa professionale
*Concetto di malattia
*591 Abbandono di persone minori o incapaci
*593 Omissione di soccorso
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO L`ONORE
*594 Ingiuria
*595 Diffamazione
*596 Esclusione della prova liberatoria
*596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
*597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
*598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autoritа giudiziarie o amministrative
*599 Ritorsione e provocazione
*CAPO III
*DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` INDIVIDUALE
*SEZIONE I
*Dei delitti contro la personalitа individuale
*600 Riduzione in schiavitщ
*601 Tratta e commercio di schiavi
*602 Alienazione e acquisto di schiavi
*602 bis Sfruttamento sessuale
*603 Plagio
*604 Fatto commesso all`estero in danno di cittadino italiano
*SEZIONE II
*Dei delitti contro la libertа personale
*605 Sequestro di persona
*606 Arresto illegale
*607 Indebita limitazione di libertа personale
*608 Abuso di autoritа contro arrestati o detenuti
*609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
*Giurisprudenza
*609 bis Violenza sessuale
*609 ter Circostanze aggravanti
*609 quater Atti sessuali con minorenne
*609 quinquies Corruzione di minorenne
*609 sexies Ignoranza dell`etа della persona offesa
*609 septies Querela di parte
*609 octies Violenza sessuale di gruppo
*609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
*609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
*SEZIONE III *
Dei delitti contro la libertа morale *
610 Violenza privata
*611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
*612 Minaccia
*613 Stato di incapacitа procurato mediante violenza
*SEZIONE IV
*Dei delitti contro la inviolabilitа del domicilio
*614 Violazione di domicilio
*615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
*Giurisprudenza
*615 bis Interferenze illecite nella vita privata
*615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
*615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
*615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
*SEZIONE V
*Dei delitti contro la inviolabilitа dei segreti
*616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
*617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
*617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
*o conversazioni telegrafiche o telefoniche
*617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
*o conversazioni telegrafiche o telefoniche
*617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
*617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
*od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
*617 sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
*618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza
*619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse
*da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
*620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa
*da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
*621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti
*622 Rivelazione di segreto professionale
*623 bis Altre comunicazioni e conversazioni
*TITOLO XIII *
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO *
CAPO I
*DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE
*VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE
*624 Furto
*625 Circostanze aggravanti
*626 Furti punibili a querela dell`offeso
*627 Sottrazione di cose comuni
*628 Rapina
*629 Estorsione
*630 Sequestro di persona a scopo di estorsione
*631 Usurpazione
*632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
*633 Invasione di terreni o edifici
*634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili
*635 Danneggiamento
*635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
*636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
*637 Ingresso abusivo nel fondo altrui
*638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
*639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
*639 bis Casi di esclusione della perseguibilitа a querela
*CAPO II
*DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE
*640 Truffa
*640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
*641 Insolvenza fraudolenta
*642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona
*643 Circonvenzione di persone incapaci
*644 Usura
*Giurisprudenza
*644 ter Prescrizione del reato di usura
*645 Frode in emigrazione
*646 Appropriazione indebita
*647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
*648 Ricettazione
*648 bis Riciclaggio
*648 ter Impiego di denaro, beni o utilitа di provenienza illecita
*CAPO III
*DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
*649 Non punibilitа e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
*
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` DELLO STATO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNAZIONALE DELLO STATO
241 Attentati contro la integritа, l`indipendenza o l`unitа dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre i, territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranitа di uno Stato straniero, ovvero a menomare l`indipendenza dello Stato и punito con l`ergastolo .
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l`unitа dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria (una colonia) o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranitа.
242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, и punito con l`ergastolo.
Non и punibile chi, trovandosi, durante le ostilitа, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, и considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia i, trattamento di belligeranti.
243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinchй uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilitа contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, и punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se la guerra segue, si applica l`ergastolo ; se le ostilitа si verificano, si applica l`ergastolo.
244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Chiunque, senza l`approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, и punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, и punito con l`ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena и della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena и della reclusione da tre a dieci anni .
245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralitа o alla guerra
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralitа, ovvero alla dichiarazione di guerra, и punito con la reclusione da cinque a quindici anni .
La pena и aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa .
246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino (c.p. 4, 242 n.3), che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sй o per altri, denaro o qualsiasi utilitа, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dа o promette il denaro o l`utilitа.
La pena и aumentata :
1) se il fatto и commesso in tempo di guerra ;
2) se il denaro o l`utilitа sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Chiunque, in tempo di guerra , tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, и punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l`intento, con l`ergastolo .
248 Somministrazione al nemico di provvigioni
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, и punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (c.p.313).
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).
249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, и punito con la reclusione non inferiore a cinque anni .
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all`estero (c.p.7, 8).
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell`art. 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico и punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni .
251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un`impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitа, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, и punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell`opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire 2 milioni.
Se l`inadempimento, totale o parziale, del contratto и dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metа.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchй essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l`inadempimento del contratto di fornitura .
252 Frode in forniture in tempo di guerra
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell`esecuzione dei contratti di fornitura o nell`adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell`articolo precedente и punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell`opera che avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire 4 milioni.
253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (c.p.268) и punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Si applica l`ergastolo :
1) se il fatto и commesso nell`interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano (c.p.242 n.4);
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Quando l`esecuzione del delitto preveduto dall`articolo precedente и stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato и punito con la reclusione non inferiore a otto anni .
Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Chiunque si procura notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete и punito con la reclusione da tre a dieci anni .
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell`interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d`ordine politico, interno o internazionale.
Se si tratta di notizie di cui l`Autoritа competente ha vietato la divulgazione, la pena и della reclusione da due a otto anni.
Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
257 Spionaggio politico o militare
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell`interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell`interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete (c.p.256) и punito con la reclusione non inferiore a quindici anni .
Si applica l`ergastolo :
1) se il fatto и commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.
258 Spionaggio di notizie di cui и stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l`Autoritа competente ha vietato la divulgazione и punito con la reclusione non inferiore a dieci anni .
Si applica l`ergastolo se il fatto и commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (2424).
Si applica l`ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Quando l`esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 255, 256, 257 e 258 и stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell`atto o documento o a cognizione della notizia, questi и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Le stesse pene si applicano quando l`esecuzione dei delitti suddetti и stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali и vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato.
260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
E` punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria in cui и vietato l`accesso nell`interesse militare dello Stato;
2) и colto, in tali luoghi o zone o in loro prossimitа, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti dagli art. 256, 257 e 258;
3) и colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell`art. 256.
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti и commesso in tempo di guerra, la pena и della reclusione da tre a dieci anni.
261 Rivelazione di segreti di Stato
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell`art. 256 и punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Se il fatto и commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puт essere inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell`ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena dell`ergastolo .
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto и commesso per colpa, la pena и della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
Chiunque rivela notizie, delle quali l`Autoritа competente ha vietato la divulgazione (c.p.256), и punito con la reclusione non inferiore a tre anni .
Se il fatto и commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena и della reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l`ergastolo .
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
Se il fatto и commesso per colpa, la pena и della reclusione da sei mesi a due anni nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
263 Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell`interesse della sicurezza dello Stato (c.p.256, 268), и punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni .
Se il fatto и commesso nell`interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari, il colpevole и punito con l`ergastolo .
264 Infedeltа in affari di Stato
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all`estero affari di Stato, si rende infedele al mandato и punito, se dal fatto possa derivare nocumento all`interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni .
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque una attivitа tale da recare nocumento agli interessi nazionali, и punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena и non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto и commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena и dell`ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (268, 313).
266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l`apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, и punito per ciт solo, se il fatto non costituisce un piщ grave delitto (c.p.302, 303), con la reclusione da uno a tre anni.
La pena и della reclusione da due a cinque anni se il fatto и commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto и commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto и commesso:
1) col mezzo della stampa , o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piщ persone
3) in una riunione che, per il luogo in cui и tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa abbia carattere di riunione non privata .
Chiunque, in tempo di guerra , adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori (c.p.501), pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, и punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puт essere inferiore a dieci anni.
La reclusione и non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico (c.p.268, 313).
268 Parificazione degli Stati alleati
Le pene stabilite negli art. 247 e seguenti. si applicano anche quando il delitto и commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
269 Attivitа antinazionale del cittadino all`estero
Il cittadino (c.p.4, 242-3), che, fuori del territorio dello Stato (c.p.42), diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all`estero, o svolge comunque un`attivitа tale da recare nocumento agli interessi nazionali, и punito con la reclusione non Inferiore a cinque anni (c.p.313).
Chiunque nel territorio dello Stato (c.p.4) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, и punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; c.p. 7, n. 1, 8, 302-312, 363).
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della societа.
Chiunque partecipa a tali associazioni и punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
270 bis Associazioni con finalitа di terrorismo e di eversione dell`ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che Si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell`ordine democratico и punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni и punito con la reclusione da quattro a otto anni.
271 Associazioni antinazionali
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente , nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un`attivitа diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale и punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni и punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l`ultimo capoverso dell`articolo precedente .
272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societа, и punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.302-312, 363).
(Se la propaganda и fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena и della reclusione da sei mesi a due anni) .
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia (c.p.303 n.2) dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
(Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
Se l`autorizzazione и stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena и della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 2 milioni).
[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]
274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
(Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l`autorizzazione del Governo, и punito con la multa da lue duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l`autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all`estero).
[Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - Sentenza n° 193 del 28 giugno 1985.]
275 Accettazione di onorificenze o utilitа da uno Stato nemico
Il cittadino che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignitа accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilitа, inerenti ai predetti gradi, dignitа, titoli, decorazioni o onorificenze, и punito con la reclusione fino a un anno.
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA` INTERNA DELLO STATO
276 Attentato contro il Presidente della Repubblica
Chiunque attenta alla vita alla incolumitа o alla libertа personale dei Presidente della Repubblica и punito con l`ergastolo (c.p.290 bis).
277 Offesa alla libertа del Presidente della Repubblica
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertа del Presidente della Repubblica , и punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.290 bis, 313).
278 Offese all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Chiunque offende l`onore o il prestigio del Presidente della Repubblica и punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.290 bis, 292 bis, 313).
279 Lesa prerogativa della irresponsabilitа del Presidente della Repubblica
Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilitа degli atti del Governo, и punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni (c.p.290 bis, 313).
280 Attentato per finalitа terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalitа di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumitа di una persona, и punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall`attentato alla incolumitа di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell`esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l`ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumitа, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste .
281 Offesa alla libertа del Capo del Governo (abrogato)
282 Offesa all`onore del Capo del Governo (abrogato)
283 Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque commette un fatto duetto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall`ordinamento costituzionale dello Stato, и punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Chiunque promuove un`insurrezione armata contro i poteri dello Stato и punito con l`ergastolo.
Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni: coloro che la dirigono, con l`ergastolo .
La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.
285 Devastazione, saccheggio e strage
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto duetto a portare la devastazione, il saccheggio (c.p.419) o la strage (c.p.422) nel territorio dello Stato o in una parte di esso и punito con l`ergastolo .
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato , и punito con l`ergastolo.
287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell`esercitarlo indebitamente, и punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto и commesso in tempo di guerra, il colpevole и punito con l`ergastolo ed и punito con [la morte] se il fatto ha compromesso l`esito delle operazioni militari.
288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini perchй militino al servizio o a favore dello straniero, и punito con la reclusione da tre a sei anni.
La pena и aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
289 Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali
E` punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piщ grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica (c.p.290 bis) o al Governo l`esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l`esercizio delle loro funzioni.
La pena и della reclusione da uno a cinque anni se il fatto и diretto soltanto a turbare l`esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
289 bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque, per finalitа di terrorismo o di eversione dell`ordine democratico sequestra una persona и punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole и punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell`ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertа и punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, m conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena и della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma и sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma и sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piщ circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puт essere inferiore a dieci anni, nell`ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell`ipotesi prevista dal terzo comma.
290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Chiunque pubblicamente (266-4) vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l`Ordine giudiziario, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione (292 bis, 313).
290 bis Parificazione al presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Agli effetti degli artt. 276, 277, 278, 279, 289 и parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci (86 Cost.).
291 Vilipendio alla nazione italiana
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la nazione italiana и punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.293).
292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Chiunque vilipende la bandiera nazionale (12 Cost.) o un altro emblema dello Stato и punito con la reclusione da uno a tre anni.
Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s`intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera (c.p.292 bis, 293).
292 bis Circostanza aggravante
La pena prevista nei casi indicati dagli artt. 278 (offesa all`onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), и aumentata, se il fatto и commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Codice Penale Militare di Pace.
Nei casi indicati dai due articoli precedenti , la pena и aumentata se il fatto и commesso dal cittadino in territorio estero (c.p. 4, 2423).
DEI DELITTI CONTRO POLITICI DEL CITTADINO
294 Attentati contro i diritti politici del cittadino
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l`esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontа, и punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.311, 312).
DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI,
I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI
295 Attentato contro i Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumitа o alla libertа personale del Capo di uno Stato estero и punito nel caso di attentato alla vita con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto и derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole и punito con [la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi и punito con] l`ergastolo (c.p.298, 300, 301).
296 Offesa alla libertа dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato fuori dei casi preveduti dall`articolo precedente, attenta alla libertа del Capo di uno Stato estero и punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.298, 300-301, 313).
297 Offesa all`onore dei Capi di Stati esteri
Chiunque nel territorio dello Stato offende l`onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero и punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.298, 300, 301, 313).
298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualitа di Capi di missione diplomatica, a causa o nell`esercizio delle loro funzioni (c.p.300, 301, 313).
299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato (42) vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformitа del diritto interno dello Stato italiano , и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (300, 313).
Le disposizioni degli artt. 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana paritа di tutela penale.
I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell`art. 298, soltanto se lo Stato straniero concede paritа di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.
Se la paritа della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo (c.p.575-649), ma la pena и aumentata (c.p.64).
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Quando l`offesa alla vita, alla incolumitа, alla libertа o all`onore, indicata negli artt. 276, 277, 278, (280, 281, 282,) 295, 296, 297 e 298, и considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena piщ grave.
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metа.
Quando l`offesa alla vita, alla incolumitа alla libertа o all`onore и considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso (84), e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati (c.p.71), applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei Capi precedenti.
302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (c.p.43), preveduti dai Capi primo e secondo di questo Titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte] l`ergastolo o la reclusione, и punito, se la istigazione non и accolta, ovvero se la istigazione и accolta, ma il delitto non и commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare и sempre inferiore alla metа della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
303 Pubblica istigazione e apologia
Chiunque pubblicamente (2664) istiga a commettere uno o piщ fra i delitti indicati nell`articolo precedente и punito, per il solo fatto dell`istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l`apologia di uno o piщ fra i delitti indicati nell`articolo precedente.
304 Cospirazione politica mediante accordo
Quando piщ persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, coloro che partecipano all`accordo sono puniti, se il delitto non и commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena и aumentata (c.p.64).
Tuttavia, la pena da applicare и sempre inferiore alla metа della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l`accordo (c.p.308).
305 Cospirazione politica mediante associazione
Quando tre o piщ persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciт solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all`associazione, la pena и della reclusione da due otto anni.
I capi dell`associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se l`associazione tende a commettere due o piщ dei delitti sopra indicati (c.p.308).
306 Banda armata: formazione e partecipazione
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell`art. 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciт solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (c.p.309).
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena и della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori .
307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dа rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all`associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, и punito con la reclusione fino a due anni (c.p. 308, 309).
La pena и aumentata (c.p.64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non и punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale (c.p.384, 4183), si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorchй sia morto il coniuge e non vi sia prole (c.p.540).
308 Cospirazione: casi di non punibilitа
Nei casi preveduti dagli artt. 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l`accordo и intervenuto o l`associazione и costituita, e anteriormente all`arresto, ovvero al procedimento:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell`associazione;
2) non essendo promotori o capi, recedono dall`accordo o dall`associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l`esecuzione del delitto per cui l`accordo и intervenuto o l`associazione и stata costituita.
309 Banda armata: casi di non punibilitа
Nei casi preveduti dagli artt. 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell`ingiunzione dell`Autoritа o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l`esecuzione del delitto per cui la banda и stata formata.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra и compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
311 Circostanza diminuente: lieve entitа del fatto
Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite (c.p.65) quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalitа o circostanze dell`azione ovvero per la particolare tenuitа del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entitа.
312 Espulsione dello straniero
Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertа personale per taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, и espulso dallo Stato (c.p.235) .
313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
Per i delitti preveduti dagli artt. 244, 245, 265, 267, 269, (273, 274), 277, 278, 279, 287 e 288 non si puт procedere senza l`autorizzazione del Ministro per la Giustizia (343 c.p.p.).
Parimenti non si puт procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli artt. 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell`art. 290, quando и commesso contro l`Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si puт procedere senza l`autorizzazione dell`Assemblea, contro la quale il vilipendio и diretto. Negli altri casi non si puт procedere senza l`autorizzazione del Ministro per la Giustizia .
I delitti preveduti dagli artt. 296, 297, 298 in relazione agli artt. 296 e 297, e dell`art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la Giustizia (342 c.p.p.).
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il pubblico ufficiale (c.p. 357) o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p. 358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilitа di danaro (c.p. 458) o di altra cosa mobile altrui (c.c. 812, 814), se ne appropria, и punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, и stata immediatamente restituita
315 Malversazione a danno di privati (abrogato)
316 Peculato mediante profitto dell`errore altrui
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell`esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell`errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sй o per un terzo, denaro od altra utilitа, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
316 bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunitа europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivitа di pubblico interesse, non li destina alle predette finalitа и punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.32 quater).
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualitа o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilitа, и punito con la reclusione da quattro a dodici anni (c.p.32 quater).
La condanna per i reati di cui agli artt. 314 e 317 importa l`interdizione perpetua dai pubblici uffici (c.p.283). Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l`interdizione temporanea (c.p.283 n. 4, 37).
318 Corruzione per un atto d`ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sй o per un terzo, in denaro od altra utilitа, una retribuzione che non gli и dovuta, o ne accetta la promessa, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.32 quater).
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d`ufficio da lui giа compiuto, la pena и della reclusione fino ad un anno.
319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sй o per un terzo, denaro od altra utilitа, o ne accetta la promessa, и punito con la reclusione da due a cinque anni (c.p.32 quater).
319 bis Circostanze aggravanti
La pena и aumentata se il fatto di cui all`art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l`amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (c.p.32 quater).
319 ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l`ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena и della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l`ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all`ergastolo, la pena и della reclusione da sei a venti anni.
320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio
Le disposizioni dell`art. 319 si applicano anche all`incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all`art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualitа di pubblico impiegato (c.p.32 quater).
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Le pene stabilite nel primo comma dell`art. 318, nell`art. 319, nell`art. 319 bis, nell`art. 319 ter, e nell`art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dа o promette al pubblico ufficiale o all`incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilitа (c.p.32 quater).
322 Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilitа non dovuti ad un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358) che riveste la qualitа di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l`offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell`art. 318, ridotta di un terzo (c.p.32 quater).
Se l`offerta o la promessa и fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l`offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell`art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all`incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualitа di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilitа da parte di un privato per le finalitа indicate dall`art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all`incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilitа da parte di un privato per le finalitа indicate dall`art. 319.
Cosм sostituito dalla L 16/07/1997 Num. 234
Salvo che il fatto non costituisca un piщ grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sи o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena и aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravitа
323 bis Circostanza attenuante
Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuitа, le pene sono diminuite (c.p.65).
324 Interesse privato in atti di ufficio (Abrogato)
325 Utilizzazione d`invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell`ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.
326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualitа, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (c.p.256, 261, 622; 1183, 201, 329 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l`agevolazione и soltanto colposa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sй o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, и punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto и commesso al fine di procurare a sй o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni; delle leggi o degli atti dell`Autoritа
Il pubblico ufficiale , che nell`esercizio delle sue funzioni, eccita ai dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell`Autoritа o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l`apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell`Autoritа o ai doveri predetti, и punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 400.000.
La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.
328 Rifiuto di atti d`ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta (c.p.366, 3885) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanitа, deve essere compiuto senza ritardo, и punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l`atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, и punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare o l`agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall`Autoritа competente nelle forme stabilite dalla legge, и punito con la reclusione fino a due anni.
330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (abrogato)
331 Interruzione d`un servizio pubblico o di pubblica necessitа
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessitа (c.p.359), interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolaritа del servizio, и punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.332, 635 n. 2).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire 6 milioni. Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente .
332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio
o di interruzione di un pubblico servizio
Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessitа, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti , ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui и addetto o preposto, ovvero di compiere ciт che и necessario per la regolare continuazione del servizio, и punito con la multa fino a lire 1 milione.
333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro (abrogato)
334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso
di un procedimento penale o dalla autoritа amministrativa
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autoritа amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione (c.p.388 n.3).
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lue seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia (c.p.388 n.4).
La pena и della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire 600.000 se il fatto и commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall`autoritа amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (c.p.253-265, 316-323 c.p.p.) o dall`autoritа amministrativa, per colpa (c.p.43) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (388 bis).
Articolo 335bis
Salvo quanto previsto dall’articolo 322ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo и comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma.DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell`ufficio o del servizio, и punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni .
La pena и della reclusione fino a tre anni, se il fatto и commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa (c.p.339).
Oltraggio a corpo politico o amministrativo
L'assunzione di un atteggiamento di prevaricazione nei confronti del Sindaco mentre svolge le funzioni di presidenza del consiglio, realizzato attraverso l'aggressione fisica, anche se questa non si manifesti con il contatto fisico e le percosse, integra il reato di violenza a pubblico ufficiale e non quello di oltraggio a corpo politico o amministrativo e di oltraggio a pubblico ufficiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto integrato il reato di violenza e non quello di oltraggio nella condotta dell'imputato che aveva staccato il microfono del Sindaco, aizzato altri consiglieri a ripetere ritmicamente epiteti offensivi, scampanellato reiteratamente affermando in modo stentoreo che il Sindaco non avrebbe tenuto consiglio, anche se, una volta terminata l'azione di disturbo, il consiglio era ripreso regolarmente).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 2675 del 02-03-1998
Oltraggio a un pubblico ufficiale
L'efficacia intimidatrice di una frase, che la fa qualificare, a seconda dei casi, come reato di cui all'art. 336 o all' art. 337 cod. pen. ovvero all'art. 612 cod. pen., и direttamente proporzionale all'attuabilitа del danno, che ne formi oggetto. Di conseguenza, se il male minacciato si presenta "ex se", non concretamente realizzabile, non и configurabile alcuna aggressione, penalmente rilevante, alla sfera psichica del soggetto passivo. Se, perт, il profferire alcune parole apparentemente minacciose manifesta, e raggiunge, l'intento dell'agente di esprimere il proprio disprezzo per l'interlocutore, esso integra, a seconda dei casi, gli estremi del reato di cui all'art. 341 cod. pen. o di quello di cui all'art. 594 cod. pen. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che la minaccia dell'imputato di sodomizzare gli agenti operanti non presentasse alcuna oggettiva attitudine ad intimorire, ma costituisse una plateale offesa al loro prestigio e, dunque, integrasse il reato di cui all'art. 341 cod. pen.).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 8008 del 24-08-1993
337 Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (c.p.357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, и punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.339).
338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autoritа costituita in collegio, per impedirne, un tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l`attivitа, и punito con la reclusione da uno a sette anni (c.p.339).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici (c.p.358) o di pubblica necessitа (c.p.359) qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l`organizzazione o l`esecuzione dei servizi (c.p.339).
Nell'offesa arrecata con un unico atto ad un corpo amministrativo o politico e ai singoli membri del medesimo ricorre l'ipotesi del concorso formale, per cui in tal caso il soggetto agente deve rispondere sia del reato previsto dall'art. 341 cod. pen. sia di quello di cui all'art. 342 cod. pen. L'unica condotta criminosa ha carattere plurioffensivo, ledendo sia il bene giuridico della Pubblica Amministrazione sia l'onore o il prestigio personale del pubblico ufficiale, per cui l'indagine in ordine all'elemento soggettivo si risolve nell'accertamento della consapevolezza, nell'agente, della potenzialitа oltraggiosa della frase pronunciata e della volontа di rivolgerla al soggetto passivo del reato. Ne consegue che, qualora il fraseggio oltraggioso, potenzialmente lesivo del corpo politico, amministrativo o giudiziario, sia inidoneo a concretare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 342 cod. pen., perchй non pronunciato al cospetto dell'organo medesimo, ma alla presenza di taluno soltanto dei suoi componenti, residuerа il solo delitto dell'art. 341 cod. pen., ad escludere il quale nell'accertamento - della consapevolezza dell'agente che le parole oltraggiose risultano oggettivamente pronunciate in presenza del pubblico ufficiale e in un contesto che necessariamente lo coinvolge - non и lecito addurre la sussistenza della sola intenzione di offendere il corpo nel suo complesso e non anche il singolo suo componente, giacchй il vilipendio dell'ente collegiale necessariamente comprende, senza assorbirlo, l'offesa del soggetto che di esso и parte costitutiva.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 798 del 24-01-1995
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti Sono aumentate (c.p.64) se la violenza o la minaccia и commessa con armi (585), o da persona travisata, o da piщ persone riunite o con scritto anonimo, o un modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni , esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia и commessa da piщ di cinque persone riunite (c.p.112 n. 1), mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piщ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena и, nei casi preveduti dalla prima parte dell`art. 336 e dagli artt. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell`art. 336 della reclusione da due a otto anni.
340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitа
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (c.p.331, 338, 431, 432, 433), cagiona una interruzione o turba la regolaritа di un ufficio o servizio pubblico (c.p.358) o di un servizio di pubblica necessitа (c.p.359) и punito con la reclusione fino a un anno .
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
341 Oltraggio a un pubblico ufficiale (abrogato dalla legge 205/1999)
Chiunque offende l`onore o il prestigio di un pubblico ufficiale (c.p.357), in presenza di lui e a causa o nell`esercizio delle sue funzioni, и punito con la reclusione (da sei mesi) a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, duetti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.
La pena и della reclusione da uno a tre anni, se l`offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate quando il fatto и commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l`offesa и recata in presenza di una o piщ persone (c.p.344).
L'oltraggio puт consistere non soltanto nell'offesa all'onore del pubblico ufficiale, ma anche nell'offesa al suo prestigio, la quale bene puт essere integrata da minaccia la quale, costituendo espressione di sentimenti ostili, importa sempre pregiudizio alla persona rivestita di pubbliche funzioni, ledendone la dignitа e il prestigio.
Cass.Pen. Sez. VI, sent. n. 1852 del 10-02-1990
Non integrano il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale gli atti di indelicatezza, di mancanza di riguardo, di scortesia e, comunque, di non consentita familiaritа tra i quali certamente rientra il fatto di rivolgersi al pubblico ufficiale con tono confidenziale dandogli del "tu" secondo il costume di un linguaggio proprio di antiche civiltа ancora praticato nel dialetto di molte popolazioni e secondo una prassi ormai generalizzata in tutto il territorio nazionale nei rapporti tra i giovani.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 11461 del 17-10-1994
Strattonamento di pubblico ufficiale
Elemento costitutivo del delitto di oltraggio и l'offesa arrecata all'onore o al prestigio del pubblico ufficiale. Trattandosi di un reato a forma libera, l'azione del soggetto puт realizzarsi con qualsivoglia mezzo idoneo e, quindi, anche con semplici atti o gesti, ancorchй non accompagnati da espressioni ingiuriose, suscettibili di recare nocumento a quella particolare forma di decoro e di rispetto che deve circondare quanti esercitano una pubblica funzione. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha ritenuto che integra, nei suoi elementi costitutivi, il delitto di oltraggio aggravato dalla violenza la condotta di chi afferri per il bavero un vigile urbano, nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni, e, strattonandolo, gli infili nelle pieghe della divisa il verbale della contravvenzione, provocandone poi la caduta).
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 6337 del 23-06-1993
L'esercizio delle funzioni di pubblico insegnante non и circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attivitа preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi, al fine di renderli edotti sull'andamento dell'iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. (Fattispecie in tema di oltraggio a pubblico ufficiale in danno di docente di scuola media statale da parte di un genitore di alunno).
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 4033 del 07-04-1994
342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l`onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autoritа costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, duetti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena и della reclusione da uno a quattro anni se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente.
343 Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l`onore o il prestigio di un magistrato in udienza и punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena и della reclusione da due a cinque anni, se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto и commesso con violenza o minaccia.
344 Oltraggio a un pubblico impiegato (abrogato dalla legge 205/1999)
Le disposizioni dell`art. 341 si applicano anche nel caso in cui l`offesa и recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p.358); ma le pene sono ridotte di un terzo.
345 Offesa all`Autoritа mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l`Autoritа, rimuove, lacera, o altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell`Autoritа stessa, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000 (c.p.664).
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale (c.p. 357, 382), o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (c.p. 358, n. 1), riceve o fa dare o fa promettere, a sй o ad altri, denaro (c.p. 458) o altra utilitа, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni (c.p. 29, 32).
La pena и della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni , se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sй o ad altri, denaro o altra utilitа, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Pregiudizio per la parte offesa
La lesione del bene giuridico tutelato dal reato di millantato credito non и esclusa dall'esistenza di un radicato pregiudizio della parte offesa in ordine alla corruttibilitа dei pubblici funzionari, dal momento che la conferma di tale pregiudizio, attraverso la conoscenza diretta di almeno un episodio di corruzione, и idonea a produrre una lesione ulteriore del prestigio della Pubblica Amministrazione.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 11487 del 15-12-1997
Differenza con il reato di corruzione
Nella previsione del millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. che integra una figura di reato autonoma rispetto a quella contemplata nel primo comma dello stesso articolo, l'utilitа deve essere carpita con il "pretesto" di dover versare una somma o assicurare un vantaggio al pubblico ufficiale o impiegato per ottenere che egli agisca nel senso desiderato ovvero per compensarlo dell'opera svolta. Se, invece, l'utilitа fosse realmente destinata al funzionario infedele, sussisterebbe il diverso reato di corruzione, sempre che di questo ricorrano gli altri estremi. Ne consegue che, mancando il "pretesto" (e cioи la millanteria, tale dovendosi intendere il fatto di rappresentare alla vittima, contrariamente al vero, che sussiste giа la disponibilitа del funzionario corrotto), la condotta di colui che induce taluno a dargli danaro (o a prometterne) nel sincero proposito che il danaro serve realmente a corrompere il funzionario, non и punibile, arrestandosi l'azione al limite del tentativo di corruzione, attribuibile, peraltro, anche a colui che il danaro ha versato o promesso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto insussistente sia il millantato credito sia il reato di corruzione, nell'ipotesi in cui il concorrente nel reato contestato come millantato credito ex art. 346, secondo comma, cod. pen., senza essere a conoscenza dell'altrui attivitа millantatoria, ricava da terzi somme o promessa di danaro nel convincimento certo che esse debbano servire agli altri concorrenti, che cosм gli hanno fatto credere, al fine di compensare funzionari corrotti per ottenerne i favori).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 4162 del 10-03-1995
347 Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego и punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale (c.p.357) o impiegato (c.p.358) il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle (c.p.287).
La condanna importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).
348 Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione (c.p. 359), per la quale и richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.c. 2229), и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione
L'interesse tutelato dal reato di cui all'art 348 cp, va riferito all'interesse generale di cui и portatrice la pubblica amministrazione.
Il possesso di determinati requisiti, e di probitа e di competenza tecnica, e una speciale abilitazione amministrativa, sono titoli essenziali per esercitare una determinata professione da parte di chi abbia dimostrato particolari qualitа morali e culturali sanciti dall'abilitazione anzidetta.
Da ciт ne deriva che solo quegli atti "propri e tipici", riservati in via esclusiva ad una determinata professione, siano oggetto di tutela penale e non anche quegli atti, che pur essendo connessi alla stessa professione, possono essere posti in essere da chiunque vi abbia interesse.
In un procedimento a carico di chi si sia reso colpevole di aver violato il precetto dell'art 348 cp, non puт ammettersi la costituzione di parte civile per la richiesta di risarcimento di danni morali di un rappresentante dell'ordine di categoria in quanto tale richiesta и riservata, in via esclusiva , alla persona offesa dal reato, in questo caso la pubblica amministrazione, bensм puт ammettersi la costituzione di parte civile limitata alla sola richiesta di danni patrimoniali.
Come pure apparre difficile soddisfare la richiesta di essere informato da parte del danneggiato del reato ai sensi dell'art 408 cpp.
L' art. 348 cod. pen., che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non и consentito l'esercizio di determinate professioni. L'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 cod. pen. (Fattispecie riguardante la normativa disciplinante l'attivitа sanitaria, in ordine alla quale si assumeva da parte della difesa che l'imputato, biologo accusato del predetto reato per avere praticato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, fosse incorso in errore).
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 1632 del 21-02-1997
Commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (o paramedica) il biologo che, sia pure preposto a un laboratorio di analisi, effettui un prelievo di sangue venoso a fini di analisi. Tale intervento, pur se appartenente all'ordinaria amministrazione nella pratica medica, ove non eseguito da soggetti professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie, и idoneo a ledere l'integritа fisica o addirittura a mettere a repentaglio la salute della persona su cui esso si compie, ed и di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni paramediche, come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche, per le quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge. D'altro canto, se и vero che l'art. 3, comma secondo, della legge 24 maggio 1967 n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo", consente ai biologi iscritti nell'albo attivitа ulteriori rispetto a quelle tipicamente elencate nel comma primo di detto articolo, tale disposizione prevede espressamente anche che simili ulteriori attivitа siano attribuite alla competenza dei biologi da leggi o regolamenti, e nessuna fonte normativa, primaria o regolamentare, abilita i biologi ad effettuare prelievi di sangue finalizzati all'analisi.
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 1632 del 21-02-1997
Direzione di laboratorio di analisi
E' illegittimo l'art. 8 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984 nella parte in cui consente la direzione del laboratorio di analisi al biologo solo se laureato in scienze biologiche, escludendo i soggetti che, ai sensi dell'art. 48 della legge 24 maggio 1967 n. 396, sono iscritti all'albo dei biologi pur non essendo laureati in scienze biologiche.
Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 528 del 01-07-1991
Commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (o paramedica) il biologo che, sia pure preposto a un laboratorio di analisi, effettui un prelievo di sangue venoso a fini di analisi. Tale intervento, pur se appartenente alla ordinaria amministrazione nella pratica medica, ove non eseguito da soggetti professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie, и idoneo a ledere l'integritа fisica o addirittura a mettere a repentaglio la salute della persona su cui esso si compie, ed и di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni paramediche, come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche, per le quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge. D'altro canto, se и vero che l'art. 3, comma secondo, della legge 24 maggio 1967 n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo", consente ai biologi iscritti nell'albo attivitа ulteriori rispetto a quelle tipicamente elencate nel comma primo di detto articolo, tale disposizione prevede espressamente anche che simili ulteriori attivitа siano attribuite alla competenza dei biologi da leggi o regolamenti, e nessuna fonte normativa, primaria o regolamentare, abilita i biologi ad effettuare prelievi di sangue finalizzati all'analisi.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 1632 del 21-02-1997
Commette il reato di esercizio abusivo di una professione l'infermiere generico che pratica prelievi ematici consentiti soltanto agli infermieri professionali.
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 5190 del 30-04-1988
Il semplice trasporto di ammalati a mezzo di autoambulanza non rientra di per sй nel novero delle attivitа per le quali occorre una speciale abilitazione dello Stato e tantomeno costituisce esercizio di una professione sanitaria; sotto codesto profilo d'altro canto va considerato che la presenza a bordo dei mezzi utilizzati di attrezzatura sanitaria di emergenza non implica nй fornisce prova di suo utilizzo da parte dei trasportatori.
Sez. VI, sent. n. 10116 del 24-09-1994
Ai fini del delitto di cui all'art. 348 cod. pen. l'attivitа di tatuaggio, consistente nell'introdurre pigmenti all'interno del derma mediante aghi elettrici, non persegue finalitа terapeutiche, ossia di diagnosi, profilassi e cura di eventi morbosi, bensм solo estetiche e decorative. Conseguentemente, essa non rientra nell'ambito della professione sanitaria e delle relative arti ausiliarie, per le quali si richiede la speciale abilitazione dello Stato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un laboratorio per il tatuaggio).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 524 del 21-05-1996
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 25 della Cost., la questione di legittimitа costituzionale dell'art. 348 del cod. pen., prospettata sotto il profilo che, non potendo una disposizione regolamentare come l'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 in tema di professione di odontotecnico, integrare un precetto penale, il rinvio ad essa contenuto nell'art. 348 del cod. pen. costituirebbe una violazione del principio di legalitа.
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 12785 del 22-12-1988
Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non и necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, ma и sufficiente anche il compimento di un'isolata prestazione professionale.
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 4349 del 07-05-1985
Incorre nel reato di cui all'art. 348 del cod. pen. l'ottico il quale prescrive lenti correttive di difetti diversi dalla miopia e presbiopia senza la prescrizione del medico.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 10732 del 03-12-1984
L' art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio di una professione), и norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attivitа professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette. Di guisa che l'eventuale lacuna normativa non puт essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte. (Principio affermato in relazione all'attivitа professionale di optometrista che non poteva essere prevista in occasione della regolamentazione della professione di ottico. La Suprema Corte, annullando con rinvio, ha affermato che dovrа essere accertato se le pratiche professionali corrispondano ad una mera attivitа di rilevazione e misurazione strumentale, e ad una semplice attivitа di ginnastica oculare - nel qual caso dovrebbero considerarsi solo ausiliari e funzionali all'espletamento della professione medica e non integranti il reato - oppure se esse necessariamente comportano nella loro essenziale esecuzione, scelte e valutazioni di carattere diagnostico, tipiche dell'atto medico).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 9089 del 25-08-1995
Esclusione di ogni rapporto diretto Odontotecnico e paziente
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attivitа riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtщ dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 del cod. pen. - и escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico.
Sez. VI, sent. n. 12785 del 22-12-1988
Odontotecnico: Rilevazione di impronte
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di medico dentista l'odontotecnico che svolga attivitа riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtщ dell'art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928, и escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, foss'anche di sola ispezione del cavo orale o di mera rilevazione delle impronte.
Cass. Pen.Sez. VI, sent. n. 59 del 10-01-1990
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attivitа riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtщ dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 cod. pen. - и escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest'ultimo, essendo autorizzato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte.... fornite da medici-chirurghi.... con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art. 11 del R.D. citato). (Nella specie, la S.C. ha osservato che correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che l'imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva: 1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo; 2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori; 3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo; 4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonchй, all'esito, l'applicazione di un apparecchio).
Cassazione Pen. Sez. VI, sent. n. 11929 del 12-12-1992
Contatto diretto con il paziente
Commette reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attivitа, riservata al medico, di visita e diretto intervento sul paziente. Infatti, in virtщ dell'art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 - norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 cod. pen. che punisce l'abusivo esercizio di una professione - и escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest'ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la configurabilitа del reato di cui all'art. 348 cod. pen., a titolo di concorso, nei confronti di un medico nel cui ambulatorio un odontotecnico aveva provveduto, intervenendo direttamente sui pazienti, alle regolazioni periodiche di apparecchi ortodontici in precedenza impiantati sui pazienti stessi. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dal medico avverso la sentenza di condanna, ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. Pen.Sez. I, sent. n. 2390 del 12-03-1997
In virtщ dell'art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, all'odontotecnico и vietato qualsiasi rapporto diretto con il paziente. Ne consegue che integra il reato di cui all'art. 348 cod. pen. il comportamento dell'odontotecnico che ispezioni il cavo orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi.
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 2725 del 21-03-1997
Odontotecnico cittadino di Stato Membro CE
Secondo la legislazione vigente, costituita prevalentemente dalla legge 22 maggio 1978 n. 217, anche al cittadino di Stato membro delle Comunitа Europee и riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed и consentito l'esercizio dell'attivitа professionale, alla duplice rispettiva condizione che egli sia in possesso del diploma o del certificato o di altro titolo previsto dalla menzionata legge (art. 1) e che consegua il riconoscimento in Italia del titolo di medico e di medico specialista mediante l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanitа, su istanza dell'interessato ed a seguito di apposita istruttoria (artt. 2, 3). (Fattispecie in tema di esercizio abusivo di attivitа medico-odontoiatrica).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 2671 del 17-02-1989
Obbligatorietа di iscrizione all'albo degli odontoiatrici
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 7 della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato C.E.E., e in conformitа alla direttiva del Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978 n. 686, che ai cittadini degli Stati membri delle Comunitа europee che esercitano un'attivitа professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, и riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed и consentito l'esercizio della relativa attivitа. Tuttavia, per potere esercitare legalmente la predetta professione, и necessario, in base all'art. 8 della predetta legge, che l'interessato presenti domanda corredata al Ministero della sanitа, che deve accertare la regolaritа della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione. In mancanza di detto formale riconoscimento, l'attivitа professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente. (Nella specie, и stata ritenuta corretta l'affermazione della responsabilitа penale per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. dell'imputato che, in possesso di diplomi rilasciati da un paese membro dell'Unione Europea, aveva esercitato l'attivitа odontoiatrica senza avere previamente avanzato domanda di riconoscimento e di iscrizione al relativo albo professionale italiano).
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 5672 del 13-06-1997
In relazione alla professione medica, che si estrinseca nello individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non и esclusa la psicoterapia, giacchй la professione in parola и caratterizzata dal fine di guarire e non giа dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. (Nella fattispecie, i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione medica a carico degli operatori di un centro non abilitato ove i pazienti venivano sottoposti, tra l'altro, a sedute psicoanalitiche. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto sul punto degli imputati ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 5838 del 22-05-1995
I laureati in medicina sono abilitati a svolgere analisi chimico-cliniche e biologiche a fini diagnostici. Pertanto l'esecuzione di queste analisi da parte dei laureati in medicina non puт dar luogo al reato di esercizio abusivo di una professione.
Cass. Pen. Sez. U., sent. n. 2 del 04-06-1990
Motivazione ( De Agostini Giuridica, i Codici d'Italia)
Nicoletti Maria, Cangiano Mario, Nicoletti Francesco, Sciaudone Goffredo, Ventruto Valeria, Bianco Ugo, Lembo Marcello, Fortunato Augusto e Borelli Angelo sono stati imputati, avanti al pretore di Napoli, del reato di cui agli artt. 81, 348 c.p. per avere, con piщ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusivamente esercitato la professione di chimico e/o biologo, privi della necessaria abilitazione professionale, esercizio consistente nella direzione di laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nella effettuazione delle suddette analisi e nella sottoscrizione dei referti.
Di Finizio Giuseppe, Villani Maria Annunziata , Cortese Giuseppe e Montanini Francesco erano a loro volta imputati sempre avanti allo stesso pretore - del reato di cui agli artt. 81 e 348 c.p. per avere, con piщ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusivamente esercitato la professione di chimico e/o biologo, privi della necessaria abilitazione professionale, esercizio consistente nell'effettuare analisi chimico-cliniche e microbiologiche e, per la Villani e il Montanini, nella sottoscrizione di referti.
Soricelli Filippo, Rocco Ferdinando, De Luca Rosario, Capuano Giovanni, Avitabile Mariano, Sabato Antonia, Triggiani Anna Maria, Del Plato Flora, De Magistris Antonio, Spiezzia Donatella, Esposito Maria, Boletti Censi Marcello, Mansi Matilde, Giustino Amelia, Cortese Vincenzo, Nicoletti Maria erano imputati, nello stesso procedimento, del reato di cui agli artt. 2 e 7, lett.b), della legge 23 novembre 1939, n. 1815 per avere costituito e diretto societа aventi lo scopo di fornire a terzi prestazioni di assistenza e/o consulenza in materia tecnica e precisamente societа svolgenti attivitа di gabinetti di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Con sentenza del 31 marzo 1987 il pretore di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per i reati agli stessi rispettivamente ascritti perchй il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza proponevano appello il P.M. e il Procuratore Generale.
La sezione istruttoria della Corte di Napoli - con sentenza in data 10 maggio 1988 - confermava l'impugnata sentenza pretorile.
Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso - con atto del 28 maggio 1988 - il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Con atto depositato in cancelleria il 29 luglio 1988 ha proposto ricorso anche la parte civile costituita, Bufi Claudio, nella qualitа di presidente dell'Ordine dei chimici della Campania.
Il Procuratore Generale presso questa Corte concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 1815 del 1939 e in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p. relativo alla direzione di laboratori di analisi; chiedeva invece il rigetto del ricorso del P.G. e della parte civile in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p. relativo alla effetuazione di analisi.
Il procedimento veniva assegnato alla terza Sezione di questa Corte che prospettava al primo Presidente l'opportunitа di una trattazione da parte delle Sezioni Unite per la delicatezza e l'importanza delle questioni.
Il primo Presidente, con atto dell'8 gennaio 1990, assegnava la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.
I ricorsi prospettano una pluralitа di questioni che и opportuno trattare autonomamente l'una dall'altra.
(Omissis).
2. - Questione relativa alla legittimitа o non per i laureati in medicina di compiere analisi chimiche o biologiche a fini diagnostici.
Questa Corte (Sez. VI, n. 1048 del 23 ottobre 1985, ric. Erba ed altri) ha ritenuto sussistere l'ipotesi del reato di cui all'art. 348 c.p. nel caso di analisi a fini diagnostici compiute da laureati in medicina poichй l'esecuzione di analisi и "demandata, come attivitа professionale rivolta in maniera indifferenziata alla generalitа degli utenti, a chimici analisti".
Ritiene il Collegio - aderendo sul punto alla tesi sostenuta dal P.G.. requirente - che l'orientamento espresso in questo unico pronunciato non puт essere condiviso e questo per una serie di ragioni che qui di seguito vengono illustrate.
a) La precedente decisione di questa Corte si radica su due ordini di considerazioni: sul fatto che il D.M. 9 settembre 1957, n. 274 ha eliminato tra le prove previste per l'esame di Stato dei laureati in medicina l'effettuazione delle analisi di laboratorio; sul fatto che la legge 24 maggio 1967, n. 396, istitutiva dell'albo professionale dei biologi, prevede all'art. 48 che nella fase di prima applicazione della normativa anche i medici potevano iscriversi all'albo professionale dei biologi, a condizione di aver dimostrato di avere esercitato per cinque anni come attivitа esclusiva o prevalente quella di effettuazione di analisi biologiche.
Nessuna delle argomentazioni sopra indicate puт ritenersi risolutiva, in una materia estremamente complessa e in presenza di una legislazione non organica e di interventi amministrativi confusi e spesso contraddittori.
Infatti:
a/I) In ordine alla rilevanza dell'argomentazione basata sulla soppressione della prova di ricerca di laboratorio nell'esame di Stato per l'abilitazione di laureati in medicina и da osservare:
- che non appare giuridicamente fondato ritenere che un decreto ministeriale possa modificare l'ambito di competenza professionale di laureati in medicina e chirurgia riconosciuto da una legge di grado primario. Oltre tutto una simile interpretazione dividerebbe i laureati in medicina in due categorie: quelli abilitati prima del 1957, pienamente legittimati dalla prova di esame sostenuta all'esecuzione di analisi; quelli abilitati successivamente a tale data che diverrebbero "abusivi nel settore di analisi";
- che se, per determinare l'ambito delle competenze professionali, si dovesse far ricorso al criterio esclusivo delle prove previste negli esami di abilitazione, molte attivitа dovrebbero essere precluse agli abilitati alla professione. Esattamente il Consiglio di Stato ha rilevato, nel suo parere espresso il 21 maggio 1985, che "l'esercizio dell'arte medica da parte degli abilitati alla professione, non puт essere certo limitato a settori oggetto dell'esame di Stato. Questo и contenuto in un ambito molto limitato delle discipline mediche e tende essenzialmente ad accertare una capacitа generica. Basta pensare che per pacifica interpretazione il medico puт compiere atti in tutti i campi che costituiscono settori di specializzazione, settori che l'esame di Stato lascia del tutto scoperti". Per esempio sarebbe evidentemente aberrante desumere dalla mancanza di una specifica prova di radiologia o anestesia nell'esame previsto dal D.M. del 1957 la conseguenza che il laureato in medicina non и abilitato a fare il radiologo o l'anestesista;
- che l'argomento basato sulle prove di esami di abilitazione mostra la sua totale inaffidabilitа ove si tenga presente il fatto che per esempio il D.M. 9 settembre 1957 (art. 25) implicitamente sopprime la prova pratica di laboratorio anche per l'abilitazione dei chimici.
a/2) In ordine alla rilevanza dell'argomentazione radicata sulla legge istitutiva dell'albo professionale dei biologi и da osservare:
- che non sembra possibile desumere da una normativa tendente esclusivamente a disciplinare l'Ordine dei biologi una nuova disciplina riduttiva delle competenze di altro autonomo Ordine professionale;
- che l'art. 48 sembra funzionale solo a consentire ai medici, con particolare esperienza nel settore, di iscriversi nell'albo dei biologi divenendo cosм legittimati a svolgere tutte le attivitа previste dall'art. 3 e quindi anche attivitа che non rientravano nella sfera delle loro precedenti attribuzioni;
- che se dalla disposizione di cui all'art. 48 si volesse far discendere una esclusione dalle analisi di altre categorie professionali, eccezionalmente ammesse nell'Ordine professionale dei biologi, si dovrebbe desumere che tale preclusione riguarderebbe anche i chimici, il che chiaramente dimostra l'infondatezza dell'assunto;
- che risolutiva, per comprendere appieno il limitato ambito della disposizione dell'art. 48, и la norma dell'art. 3 della legge istitutiva dell'albo dei biologi: tale norma specifica che l'elencazione delle attivitа consentite riportata nell'articolo in questione "non pregiudica quanto puт formare oggetto dell'attivitа di altre categorie professionali a norma della legge o di regolamento". Il che esplicitamente esclude che la legge n. 396 del 1967 abbia valore innovativo nella determinazione delle competenze delle varie categorie professionali.
Deve pertanto ritenersi che la norma di cui all'art. 48 - su cui tanto si basa sia la precedente sentenza di questa Corte sia l'attuale ricorso del P.G. - appare avere un modestissimo contenuto di disciplina transitoria e non puт quindi costituire "barriera" per lo svolgimento di attivitа di analisi da parte dei laureati in medicina.
b) Se le argomentazioni su cui si radica il precedente giurisprudenziale di questa Corte non appaiono convincenti e risolutive del problema proposto, e fanno perciт dubitare dell'esattezza delle conclusioni a cui si и pervenuti, и da rilevare che una piщ puntuale e penetrante analisi della legislazione vigente porta a ritenere che sicuramente nel nostro ordinamento и consentito ai laureati in medicina di svolgere analisi chimico-cliniche e biologiche a fini diagnostici.
Basta al riguardo rilevare:
b/1) In assenza di una legge professionale, le norme che regolano la professione di medico non possono che essere ricercate innanzi tutto nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Orbene, in questo testo si prevede una chiara differenziazione tra analisi chimiche e analisi chimico-cliniche ad accertamento diagnostico: nei reparti previsti all'interno dei laboratori provinciali di igiene e profilassi si affidava ai laureati in medicina il reparto "medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per malattie infettive e sociali" e si affidava ai laureati in chimica il reparto denominato "chimico" dal quale venivano escluse le analisi a scopo diagnostico. Inoltre all'art. 193 si sottoponevano i gabinetti di analisi a scopo di accertamento diagnostico al regime delle autorizzazioni, assimilandoli agli ambulatori ed alle case di cura (e la conseguente circolare n. 108 del Ministero degli interni, allora competente in campo sanitario, stabiliva - il 27 settembre 1940 - che l'autorizzazione per l'apertura dei gabinetti di analisi poteva essere rilasciata solo a chi era in possesso della laurea in medicina e chirurgia).
b/2) Il legislatore, nel promulgare norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, ha assegnato ai laboratori di analisi ospedaliera aiuti ed assistenti medici con compiti di analista ed ha affidato la direzione degli stessi laboratori ad un primario medico (R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, artt. 25, 61, 65, e 24 e 52).
b/3) Anche il legislatore del 1969 ha ribadito il ruolo centrale del medico nell'attivitа di analisi ed accertamento diagnostico: il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 - che и legge formale in quanto emanato su delega - regolamentando la struttura del servizio di analisi presso gli ospedali pubblici prevede all'art. 16 che il necessario laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche abbia come dotazione organica di personale medico un primario e almeno un aiuto e un assistente (almeno due se i posti letti superano il numero di 600) nonchй come personale non medico almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico-biologico oltre che un tecnico di laboratorio.
И da rilevare come non puт essere condivisa la tesi, espressa in alcune pronunce di merito e prospettata anche in questa sede, secondo cui l'affidamento a un medico della direzione del laboratorio di analisi non implicherebbe anche una competenza nell'esecuzione delle analisi, ma esclusivamente attribuzioni di carattere tecnico-amministrativo: e ciт sia perchй nei concorsi a posto di primario di laboratorio и prevista una prova pratica in biochimica, batteriologia, sierologia, parassitologia, sia perchй sono previsti in via obbligatoria anche aiuti ed assistenti che ovviamente non avrebbero funzioni tecnico-amministrative; sia infine perchй per i medici da assumere in servizio di ruolo presso i servizi ospedalieri di laboratorio sono previste prove pratiche di esecuzione di un esame chimico-clinico e di ematologia o microbiologia o sierologia o parassitologia (D.P.R. n. 130 del 1969, art. 86, lett. l).
И - su questo punto - anche necessario rilevare come la Corte Costituzionale nella sua sentenza del 1990 (n. 29), pur non affrontando il tema a lei non devoluto della legittimitа costituzionale dell'inclusione dei medici negli organici dei servizi ospedalieri, ha affermato che non appare irrazionale che, nell'ambito di una struttura ospedaliera pubblica, la direzione di uno dei servizi speciali di analisi e cura sia affidata ad un medico con posizione di primario ospedaliero e che nello speciale ambito di attivitа di analisi clinica devono necessariamente confluire molteplici competenze professionali, il che impone che sia assicurato il corretto espletamento del servizio mediante l'adeguata utilizzazione delle diverse capacitа e la loro armonica integrazione. Il che, pur non costituendo in alcun modo elemento determinante ai fini della soluzione del problema all'esame di questa Corte, avvalora autorevolmente, anche se solo implicitamente, la conclusione a cui si perviene sulla base dei dati normativi e cioи che non puт essere ritenuto abusivo l'esercizio di attivitа di analisi a fini diagnostici da parte dei medici.
b/4) Alle norme di grado primario che fanno ritenere non abusivo l'esercizio di attivitа di analisi da parte dei laureati in medicina vanno aggiunte una serie di norme di diverso ordine ma che costituiscono tutte un'autorevole conferma alla lettura delle norme primarie che и stata effettuata. Basti ricordare tra le altre:
- il D.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763 che, nell'approvare il tariffario degli onorari per prestazioni mediche, ha elencato tutti gli esami di laboratorio che possono essere eseguiti dai laureati in medicina;
- il D.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 sull'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in medicina che stabilisce all'esito del predetto corso la necessitа per lo studente di dimostrare di possedere l'attrezzatura scientifica, le nozioni fondamentali, la capacitа e l'esperienza sufficienti per "effettuare esami di laboratorio" (non solo per saper leggere i risultati delle analisi da altri compiute).
Deve pertanto concludersi - sulla base della normativa sopra riportata - che ai laureati in medicina non и inibita l'attivitа di analisi chimico-cliniche o biologiche finalizzate ad accertamenti diagnostici.
Sul punto deve pertanto essere rigettato sia il ricorso del Procuratore Generale che della parte civile.
3. - Questione della legittimitа, per i laureati in medicina, di dirigere laboratori destinati all'effettuazione di analisi.
Il Procuratore Generale ricorrente ha fatto discendere la sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p. di cui al capo b) della rubrica dalla illegittimitа generale dell'attivitа di analisi da parte dei laureati in medicina: la reiezione della tesi del ricorrente, sul punto precedentemente esaminato, farebbe pertanto venir meno la fondatezza del ricorso anche su questo punto.
И perт da rilevare che il Procuratore Generale requirente - svolgendo sul punto argomentazioni diverse da quelle del ricorrente ma funzionali ad un accoglimento, sia pure sotto profili diversi, dello specifico motivo di ricorso ritualmente proposto - ha sostenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine al reato di cui all'art. 348 c.p. per quanto riguarda la direzione dei laboratori di analisi. Infatti, per il requirente, se il medico iscritto all'albo puт eseguire analisi chimico-cliniche, non puт invece - ove non sia primario o specializzato o libero docente in una delle materie connesse all'analisi - dirigere laboratori di analisi. Ciт perchй l'art. 16 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 prevede che al vertice dei servizi di laboratorio negli ospedali pubblici debba essere assegnato un primario e perchй l'art. 8 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984 - che disegna una normativa-tipo delle disposizioni di competenza regionale in materia di dotazioni strumentali e di qualificazione professionale del personale dei "presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio" - stabilisce che l'organico minimo sia costituito da un direttore medico o biologo, ma precisa anche (art. 1) che il direttore medico, oltre che essere iscritto all'albo, deve essere anche "in possesso della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi".
Ritiene questo Collegio che la tesi proposta dal Procuratore Generale requirente non puт essere condivisa.
И innanzi tutto da rilevare che le norme richiamate - in mancanza di una piщ diretta e specifica disciplina legislativa - non possono avere quel valore normativo generale che ad esse si vuole assegnare.
Il D.P.R. n. 128 del 1969 ha infatti un ambito di operativitа solo nello specifico e circoscritto settore pubblico degli ospedali regionali e provinciali e non fa che estendere anche ai gabinetti di analisi il prospetto "organizzativo-tipo" di tutti i reparti ospedalieri.
Esattamente la difesa del Fortunato e altri ha rilevato che dalla normativa sembra doversi desumere che non и la condizione soggettiva del primario che legittima alla direzione del laboratorio pubblico di analisi, ma и l'esistenza di tale struttura sanitaria a postulare l'individuazione di un primario responsabile. Anche il D.P.C.M. del 1984 non ha portata generale: esso, pur essendo espressamente destinato al settore privato, disegna e struttura la disciplina dei gabinetti di analisi secondo una logica amministrativa assai circoscritta che non sembra radicarsi su principi generali inderogabili: и sufficiente al riguardo rilevare che alla specializzazione viene equiparato un servizio di ruolo quinquennale, il che esclude che i requisiti richiesti siano cosм rigidi da costituire addirittura elemento abilitante, senza di cui scatta l'ipotesi di esercizio abusivo della professione. A parte queste, sia pur consistenti, osservazioni sembra al Collegio che vi sia un motivo assorbente che esclude la fondatezza del ricorso sul punto.
La Corte non и stata investita della questione se sia o meno corretto e possibile al medico non primario nй specializzato nй libero docente dirigere un laboratorio di analisi ma solo del piщ circoscritto problema se in questi casi si realizzi o non l'ipotesi criminosa prevista e sanzionata dall'art. 348 c.p.
Su questo specifico problema rileva la Corte che la portata della norma di cui all'art. 348 c.p. non puт essere dilatata ricomprendendo in essa non solo i casi di esercizio della professione senza quella speciale abilitazione dello Stato richiesta ex art. 2229 c.c. ma anche i casi in cui, per il soggetto abilitato all'esercizio di una professione, siano richiesti ulteriori requisiti per svolgere particolari mansioni (nella specie direttive).
La norma di cui all'art. 348 c.p. tende a ribadire la potestа esclusiva dello Stato ad abilitare all'esercizio di alcune professioni che piщ significativamente possono pregiudicare requisiti culturali o morali, interessi rilevanti dei cittadini, e perciт vuole penalmente sanzionare solo l'accesso alle predette professioni (da ciт lo stretto collegamento con l'abilitazione da parte dello Stato) e non le successive modalitа di esercizio di una professione a cui si и giа abilitati.
Pertanto, non puт sussistere l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 348 c.p. per chi и stato abilitato all'esercizio della professione e non sia stato nй sospeso nй interdetto nй dichiarato decaduto. E la dottrina e la giurisprudenza ritengono unanimamente che se l'abilitato usurpi un titolo specialistico, che non gli compete, risponderа dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 498 c.p. ma mai di quella di cui all'art. 348 c.p. che resta strettamente legata alla mera abilitazione da parte dello Stato.
Pertanto anche su questo punto i ricorsi del P.G. e della parte civile vanno rigettati.
4. - Questione se l'esercizio in forma societaria di gabinetti di analisi costituisca violazione dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
И da premettere che il quesito a cui questa Corte и chiamata a rispondere non и quello di carattere generale se siano o non ammissibili associazioni di professionisti e societа che abbiano lo scopo di svolgere attivitа di tipo professionale, ma solo quello - di piщ modesta portata - se l'esercizio in forma societaria di gabinetti di analisi chimico-cliniche sia penalmente sanzionato ex art. 2 della legge n. 1815 del 1939.
Essendo infatti la predetta norma munita di specifica sanzione sul piano penale (art. 7) и necessario verificare se tale comportamento sia espressamente vietato o, quanto meno, se attraverso un'interpretazione estensiva della norma esso debba essere necessariamente e logicamente ricompreso a fortiori nella norma stessa.
Non basta pertanto una similitudine di rapporti per consentire una dilatazione della norma penale a casi in essa non contemplati ma и necessario che il procedimento ermeneutico dia la certezza che il caso non possa non essere stato ricompreso nella norma incriminatrice e implicitamente contemplato e voluto nelle intenzioni del legislatore. Ed и da aggiungere che, nel caso in cui il processo interpretativo porti ad un risultato dubbio, per il principio generale del nostro ordinamento - secondo cui la libertа и la regola mentre le restrizioni rappresentano l'eccezione - la doverosa scelta dell'interprete и nel senso del privilegiare l'intepretazione piщ favorevole alla libertа di tutti.
Ciт premesso, deve rilevare il Collegio che la norma di cui all'art. 2 - che esplicitamente afferma essere vietato "costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, societа, istituti, uffici, agenzie o enti i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa o contabile o tributaria" - non menziona l'attivitа sanitaria: il problema и pertanto se tale attivitа possa ritenersi sicuramente inclusa - sulla base di un procedimento interpretativo di tipo estensivo - ovvero se, per ricomprendere il caso in questione nella previsione normativa, sia indispensabile un procedimento di tipo analogico vietato dall'art. 1 c.p. nonchй dall'art. 14 delle preleggi.
La norma in esame - и questo il primo rilievo che и necessario fare - non ha voluto far ricorso ad una formula generica ed onnicomprensiva per indicare ed individuare le attivitа professionali che sono inibite in forma societaria. Eppure il legislatore del 1939 poteva facilmente utilizzare la formula adottata nel codice penale del 1930, proprio nell'art. 348, riferendosi non a settori particolari di attivitа ma a tutte le professioni "per le quali и richiesta una speciale abilitazione dello Stato" ove avesse voluto effettivamente riferirsi a tutte le cosiddette "professioni protette". Giа questo rilievo porta a forti dubbi sulla reale volontа del legislatore - e oggettivamente della legge - di voler ricomprendere nel divieto tutte le attivitа professionali per cui и richiesto un titolo abilitativo.
Ma vi и di piщ: la norma in questione ha ritenuto di dovere specificamente indicare le materie per cui doveva valere l'inibizione, menzionando espressamente solo "la materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile e tributaria". Una cosм specifica, puntuale, si direbbe puntigliosa, elencazione - che non puт certo ritenersi a titolo esemplificativo perchй manca ogni ulteriore riferimento ad un'indicazione generica - deve far ritenere che i casi contemplati in modo tassativo siano quelli e quelli soli indicati e che di conseguenza il dilatare il divieto anche a casi non espressamente considerati implicherebbe il superamento della massima "ubi lex voluit dixit, ubi non dixit noluit" che inibisce nel campo penale il ricorso alla interpretazione analogica. Ciт specialmente tenendo conto del fatto che, all'epoca dell'emanazione della legge, esistevano giа tipiche organizzazioni costituite in forma societaria per l'esercizio dell'assistenza sanitaria quali le case di cura private: se malgrado ciт il legislatore non ha inteso espressamente menzionare tale attivitа nelle ampie indicazioni di settori per cui era vietata la costituzione in societа non puт ritenersi ciт una mera dimenticanza nй opinare che il fenomeno - all'epoca sconosciuto - possa essere ricompreso, per logica conseguenzialitа, in un principio generale fissato dalla legge.
И anche da rilevare che nel 1933 era stata imposta l'abilitazione, mediante esame di Stato, per l'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) e che esistevano molte scuole private superiori gestite in forma societaria: и seriamente pensabile che si sia trascurato di menzionare anche questo settore se ci si fosse voluti riferire a tutte le categorie professionali per cui era richiesta l'abilitazione? Per superare questa difficoltа, che appariva insormontabile, il P.G. requirente afferma che "non dovrebbe sussistere alcun dubbio che nella dizione "ufficio tecnico" si sia voluto, in modo un po' arcaico (nel senso della distinzione tra scienze e professioni tecniche e non tecniche come umanistiche e legali, ecc.) raggruppare ogni struttura professionale che avesse una matrice tecnica scientifica: e la professione sanitaria, come quella chimica, biologica di ingegnere, di architetto, ecc. и intuitivamente ricompresa".
Non sembra che una simile interpretazione possa ritenersi condivisibile: la distinzione tra professioni "tecniche" e professioni "non tecniche" appare forzata perchй tutte le professioni debbono necessariamente utilizzare "tecniche" peculiari proprie della materia trattata; la distinzione tra professioni tecniche e professioni umanistiche и ancor meno convincente poichй appare assai arduo ritenere che sia umanistica l'attivitа contabile o commerciale o amministrativa.
Inoltre, appare davvero singolare che il legislatore abbia voluto raggruppare in una anodina e generica nozione di materie tecniche una pluralitа ed eterogeneitа di professioni molto diverse tra loro (dalla ingegneria alla sanitaria; dall'architettura alla chimica) mentre ha ritenuto contemporaneamente indispensabile una assai specifica e puntuale elencazione di altri settori professionali, alcuni dei quali presentavano caratteristiche omogenee assai maggiori di quelle esistenti tra attivitа ingegneristica e attivitа sanitaria. In realtа, и assai piщ convincente l'interpretazione secondo cui - con il richiamo alla "materia tecnica" - il legislatore intendesse riferirsi alle professioni di ingegnere, architetto e simili, usualmente definite come professioni tecniche diversamente da quanto avveniva nel settore sanitario: dalle norme coeve alla norma di cui ci si occupa emerge che i riferimenti a servizi tecnici sono tutti in relazione ad attivitа nel settore delle costruzioni (l'art. 43 della legge urbanistica del 1942 parla di "servizi tecnici comunali o consorziali"; l'art. 285 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 afferma che "i progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle province e dei consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi").
И infine da rilevare che sarebbe veramente singolare il ritenere, sulla base di una simile interpretazione della legge n. 1815 del 1939, che gli infiniti studi medici fino ad oggi esistenti siano stati tutti fuori legge dopo il 1939 perchй non hanno adottato la dizione di "studio tecnico" senza ulteriori specificazioni imposta dall'art. 1 della legge n. 1815 del 1939 e penalmente sanzionata.
Giа l'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 imporrebbe di ritenere che la norma in questione non si sia riferita all'attivitа sanitaria, come deve pacificamente ritenersi che non si sia riferita nй all'attivitа di istruzione (altrimenti tutte le scuole private sarebbero fuori legge) nй per esempio all'attivitа giornalistica in cui non sono infrequenti cooperative di iscritti all'albo dei giornalisti per gestire giornali quotidiani o periodici.
Esistono anche una serie di dati normativi che legittimano, ed anzi impongono, un'interpretazione della legge n. 1815 del 1939 come quella sopra indicata. Basta ricordare al riguardo:
- il decreto del Ministro della sanitа 5 agosto 1977 all'art. 1 espressamente stabilisce che "agli effetti delle presenti norme sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche" e all'art. 20 prevede come necessario in ogni casa di cura il servizio di analisi. Ed и da rilevare come tali norme, di rango secondario, hanno acquistato valore di fonte primaria attraverso il richiamo ad esse effettuato dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che le ha mantenute in vigore fino alla emanazione delle leggi regionali;
- diverse leggi regionali esplicitamente consentono che case di cura e laboratori possono far capo anche a persone giuridiche (legge regionale del Lazio 6 settembre 1979, n. 70, artt. 2 e 4; legge regionale della Calabria 10 maggio 1984, n. 9, art. 2; legge regionale del Veneto 2 aprile 1985, n. 29, art. 1; legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2, art. 17). Nй puт dirsi che le societа cosм legittimate siano solo le cosiddette "societа di mezzi" riconosciute come ammissibili anche dalla giurisprudenza: sarebbe veramente singolare che l'autorizzazione all'esercizio di delicatissima attivitа relativa a prestazioni professionali sia data alla societа di mezzi e non a chi ha la funzione di erogare la prestazione. И evidente che и la prestazione professionale che viene autorizzata anche a mezzo di una societа, che и tenuta perт ad indicare il direttore tecnico responsabile;
- l'art. 19, comma 2, della legge finanziaria (legge 11 marzo 1988, n. 67) prevede che tutte le strutture autorizzate a fornire prestazioni di diagnostica, strumentale e di laboratorio, ecc., giа convenzionate al 31 gennaio 1988 con il servizio sanitario "anche se in forma societaria", restano convenzionate.
Appare evidente - sia sulla base di una rigorosa interpretazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 sia sulla base di diverse norme ad esso successive che ne chiariscono l'effettiva portata - che le preclusioni di cui alla legge del 1939 non possono trovare applicazione fuori dei casi tassativamente indicati tra cui non и compresa la materia sanitaria.
И solo da aggiungere, a conclusione di quanto sopra esposto, che l'esclusione trova una sua logica giustificazione nella particolare complessitа dell'esercizio dell'attivitа sanitaria nella vita di oggi.
Efficienti prestazioni diagnostiche e reintegrative possono essere ormai assicurate solo da organizzazioni complesse, ove non si tratti di terapie assai semplici; organizzazioni fornite di notevoli mezzi strumentali e che possano coordinare una pluralitа di specializzazioni professionali estremamente affiatate (si pensi alle йquipe chirurgiche, per esempio).
Esigere che la prestazione medica sia ancora prestazione meramente individuale, effettuata di volta in volta da un singolo professionista direttamente scelto dal cliente e con cui si stipulano autonomi contratti per autonome prestazioni professionali, rischierebbe di portare ad una minore qualificazione professionale della prestazione fornita e si tradurrebbe in una minore tutela - non in una tutela rafforzata - del diritto alla salute, costituzionalmente garantito.
И anche da rilevare che la legittimitа della gestione da parte di persone giuridiche dei laboratori di analisi o di case di cura non comporta di per ciт solo che la prestazione, o meglio le prestazioni, sanitarie, siano effettuate in forma anonima: anche in questi casi infatti l'attivitа professionale dovrа esser effettuata da soggetti che devono essere abilitati allo svolgimento della professione, che non potranno rimanere nell'anonimato, che assumeranno le loro personali responsabilitа sul piano civile e su quello penale nei confronti dei clienti in concorso con le responsabilitа piщ generali della societа e del suo responsabile.
La richiesta di iscrizione all'albo degli odontoiatri, presentata oltre il termine del 31 dicembre 1991 di cui alla legge n. 471 del 1988 da un medico chirurgo immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia in epoca posteriore al 20 gennaio 1980, deve ritenersi legittimamente rigettata dai competenti organi deliberativi (Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici territoriale e Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della Comunitа Europea dell'1 giugno 1995, in causa C - 40/93 (dichiarativa dell'inadempimento dell'Italia ai propri obblighi comunitari per effetto della proroga, prevista dalla legge n. 471 del 1988 citata fino a tutto l'anno accademico 1984/85, del termine del 20 gennaio 1980 - originariamente fissato con direttiva del Consiglio C.E.E., e recepito nella legge n. 409 del 1985 (legge nazionale) - concesso al nostro Paese per l'adeguamento della propria normativa a quella vigente negli altri Stati membri in tema di esercizio dell'attivitа odontoiatrica e relativa qualificazione professionale), il cui contenuto "lato sensu" normativo va interpretato, dalle autoritа giudiziarie ed amministrative dello Stato membro, come divieto assoluto di applicazione del regime legale interno dichiarato incompatibile con le prescrizioni comunitarie. Ne consegue che l'intera disciplina prevista dall'articolo unico della legge n. 471 del 1988 citata non puт trovare applicazione nell'ambito del diritto nazionale, senza che, "ex contrariis", possa legittimamente invocarsi la declaratoria d'illegittimitа costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 (secondo i quali l'incompatibilitа tra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e quella all'albo medico trovava un limite, per gli iscritti al corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, nella facoltа di opzione per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge) di cui alla sentenza n. 100 del 1989 della Consulta (per effetto della quale gli iscritti al corso di laurea antecedentemente al 28 gennaio 1980 potevano, invece, mantenere la doppia iscrizione ad entrambi gli albi professionali, potendo, altresм, "chiedere" senza limiti di tempo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri anziche' "optare" per essa entro i cinque anni), poichй tale pronuncia, relativa alla disparitа di trattamento tra laureati in medicina e laureati in odontoiatria rispetto alla possibile iscrizione ai due albi professionali, non incide, "quoad tempus", sulla disciplina successivamente prevista dalla legge n. 471 del 1988.
Cassazione Civile Sez. U., sent. n. 9653 del 03-10-1997, Brardi c. Ministero della sanitа (rv 508500).
La richiesta di iscrizione all'albo degli odontoiatri, presentata oltre il termine del 31 dicembre 1991 di cui alla legge n. 471 del 1988 da un medico chirurgo immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia in epoca posteriore al 20 gennaio 1980, deve ritenersi legittimamente rigettata dai competenti organi deliberativi (consiglio direttivo dell'Ordine dei medici territoriale e commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitа europea dell'1 giugno 1995, in causa C - 40/93 (dichiarativa dell'inadempimento dell'Italia ai propri obblighi comunitari per effetto della proroga, prevista dalla legge n. 471 del 1988 citata fino a tutto l'anno accademico 1984/85, del termine del 20 gennaio 1980 - originariamente fissato con direttiva del Consiglio C.E.E., e recepito nella legge n. 409 del 1985 (legge nazionale) - concesso al nostro Paese per l'adeguamento della propria normativa a quella vigente negli altri Stati membri in tema di esercizio dell'attivitа odontoiatrica e relativa qualificazione professionale), il cui contenuto "lato sensu" normativo va interpretato, dalle autoritа giudiziarie ed amministrative dello Stato membro, come divieto assoluto di applicazione del regime legale interno dichiarato incompatibile con le prescrizioni comunitarie. Ne consegue che l'intera disciplina prevista dall'articolo unico della legge n. 471 del 1988 citata non puт trovare applicazione nell'ambito del diritto nazionale, senza che, "ex contrariis", possa legittimamente invocarsi la declaratoria di illegittimitа costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 (secondo i quali l'incompatibilitа tra l'iscrizione all'albo degli odontoiatri e quella all'albo medico trovava un limite, per gli iscritti al corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, nella facoltа di opzione per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge) di cui alla sentenza n. 100 del 1989 della Consulta (per effetto della quale gli iscritti al corso di laurea antecedentemente al 28 gennaio 1980 potevano, invece, mantenere la doppia iscrizione ad entrambi gli albi professionali, potendo, altresм, "chiedere" senza limiti di tempo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri anzichй "optare" per essa entro i cinque anni), poichй tale pronuncia, relativa alla disparitа di trattamento tra laureati in medicina e laureati in odontoiatria rispetto alla possibile iscrizione ai due albi professionali, non incide, "quoad tempus", sulla disciplina successivamente prevista dalla legge n. 471 del 1988.
Cass.Civ. Sez. U., sent. n. 11131 del 11-11-1997
Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell`Autoritа apposti al fine di assicurare la conservazione o la identitа di una cosa, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.350).
Se il colpevole и colui che ha in custodia la cosa, la pena и della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 6 milioni.
Uso della cosa soggetta a sigilli
Nel delitto di violazione dei sigilli, oggetto della tutela penale non и la "cosa", assicurata dai sigilli stessi, bensм il mezzo giuridico che ne garantisce l'assoluta intangibilitа. Ciт perchй la "ratio" della norma incriminatrice risiede nella necessitа di presidiare con una sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custodia, nel quale vengano a trovarsi determinate cose, mobili od immobili, per effetto della manifestazione di volontа della Pubblica Amministrazione caratterizzata dall'apposizione dei sigilli. Quindi, la "finalitа di assicurare la conservazione" della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l'art. 349 cod. pen., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poichй il concetto di "conservazione" comprende non solo la categoria dell'indisponibilitа, ma anche quella dell'interdizione dell'uso.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 7961 del 24-08-1993
In tema di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., oggetto della tutela penale non и la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura l'intangibilitа della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non и integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., avendo l'agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio - su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso).
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 7964 del 26-08-1997
Uso della cosa sequestrata senza violare i sigilli
Oggetto della tutela penale nel reato di violazione dei sigilli non и l'integritа dei sigilli in sй, ma la conservazione e identitа della cosa sottoposta a sequestro, sicchй detto reato si realizza, indipendentemente dalla rimozione dei sigilli simboleggianti il divieto, con qualsiasi attivitа idonea a rendere frustranea l'assicurazione della cosa e ad eludere il vincolo d'immodificabilitа che su di essa и imposto per volontа pubblica.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 1055 del 30-01-1991 (ud. del 28-06-1990), Bilancia (rv 186265).
Il reato di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., sussiste non solo se e quando i sigilli risultino in concreto manomessi, ma anche quando, pur essendo lasciati intatti, vengano posti in essere atti equivalenti a violazione dei divieti che essi stanno a simboleggiare. (Nella specie, la S.C. ha osservato che i sigilli al complesso meccanico denominato "riunito", che comprende la sedia per il paziente e gli strumenti elettrici per le cure odontoiatriche, erano stati apposti anche allo scopo di evitare che il reato di esercizio abusivo della professione medica fosse dall'imputato portato ad ulteriori conseguenze e l'avere egli continuato ad utilizzarlo, ripristinando o facendo ripristinare il relativo collegamento elettrico a mezzo di fili volanti, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 349 cod. pen.; nй puт essere ravvisata nel fatto l'ipotesi di errore materiale di cui all'art. 47 cod. pen., poichй il collegamento elettrico dei detti strumenti, realizzato con fili volanti, eludeva chiaramente il divieto che con il sequestro era stato imposto e la condotta dell'imputato non fu in ciт sicuramente fuorviata da alcun errore materiale sul fatto).
Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 6232 del 26-06-1997).
Se la violazione dei Sigilli и resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 1.9800.000
351 Violazione della pubblica custodia di cose
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253 n..2 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un`altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, и punito qualora il fatto non costituisca un piщ grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
352 Vendita di stampati dei quali и stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l`Autoritа ha ordinato il sequestro, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000 (
353 Turbata libertа degli incanti
Turbata libertа degli incanti. *
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni , ovvero ne allontana gli offerenti, и punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni (c.p.p. 31).
Se il colpevole и persona preposta dalla legge o dall'autoritа agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione и da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni (c.p. 29, 32).
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale (c.p. 357) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metа (c.p. 63)
*Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metа se il fatto и commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia).
L' art. 353 cod. pen. (turbata libertа degli incanti) va interpretato nel senso che esso sia applicabile anche nelle cosiddette "gare di consultazione" che si svolgono con ridotto numero di partecipanti, senza osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilitа di Stato; il reato non sussiste invece se manca una libera competizione tra piщ concorrenti come nel caso in cui i singoli potenziali contraenti vengono interpellati l'uno all'insaputa dell'altro.
Cass. Pen. sSez. VI, sent. n. 7511 del 02-07-1994
La previsione di cui all'art. 353 cod. pen. (turbata libertа degli incanti) si estende anche alle gare che si svolgono in forme diverse da quelle prescritte dalla legislazione in materia di pubblici incanti o di licitazioni private e la nozione di persona preposta non и limitata a colui che presiede o dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nel procedimento amministrativo relativo, rilevante essendo al riguardo solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi la lesione del principio della libera concorrenza, che la norma intende tutelare a garanzia degli interessi della Pubblica Amministrazione.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 7955 del 18-07-1995
Il reato di turbata libertа degli incanti ( art. 353 cod. pen.) и configurabile anche nell'ipotesi di gare informali, in cui la Pubblica Amministrazione, pur non essendovi tenuta, procede alla consultazione di ditte private tra loro in concorrenza, decidendo cosм di porre un limite alla propria attivitа, legislativamente non previsto, ma che essa deve comunque rispettare. Ai fini penali, la turbativa di una gara in tal modo disposta si pone sullo stesso piano di quella di una gara che si svolga con l'osservanza delle norme di legge, in quanto risulta comunque leso il bene giuridico tutelato dalla norma penale, consistente nel rispetto delle regole della libera concorrenza, sia nell'interesse dei partecipanti, nei quali si и creato l'affidamento della regolaritа del procedimento, sia dell'interesse dell'Amministrazione. (Nella specie, sono stati ritenuti indici di gara informale l'invio di lettere di invito a quattro ditte che presentarono le loro offerte, la nomina di una commissione con il compito di valutare selettivamente le offerte, nonchй l'emanazione da parte della commissione di un provvedimento di aggiudicazione).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 11483 del 15-12-1997
In presenza di una turbativa d'asta di privati al cui accordo il pubblico ufficiale sia rimasto estraneo, ove questi venga a formare un atto del procedimento relativo alla gara, ovvero a compiere un'operazione ad essa relativa, al fine di favorire i predetti privati autori della turbativa in danno della Pubblica Amministrazione, il soggetto pubblico и colpevole del delitto di abuso di ufficio, non potendo detta condotta essere considerata anche come integratrice di un'ipotesi concorrente di turbativa d'asta, giа risultando pregiudicato l'interesse tutelato dall'art. 353 cod. pen. dall'altrui autonoma condotta.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 1542 del 14-02-1995
Dalla fattispecie delineata dall'art. 353 cod. pen. sono escluse le ipotesi in cui non si svolge una gara in pubblici incanti o in licitazione privata, ma all'aggiudicazione dell'appalto o della fornitura a cui si addivenga mediante trattativa privata, proprio in quanto manca la gara. Poichй questa significa competizione, deve invece ritenersi la sussistenza della gara anche in quelle procedure amministrative cosiddette "informali" o di "consultazione" nelle quali la Pubblica Amministrazione fa dipendere l'aggiudicazione di opere, forniture o servizi dall'esito dei contatti avuti con persone fisiche o rappresentanti di quelle giuridiche le quali, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciт che serve alla Pubblica Amministrazione. In tal caso non vi и trattativa privata perchй la consapevolezza, per l'offerente, di non essere il solo, innesca quieta contesa che и essenziale in ogni gara. Ciт non integra un'applicazione analogica della fattispecie criminosa di cui all'art. 353 cod. pen. - vietata in materia penale - in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione, bensм concreta un'interpretazione estensiva, sulla base dell'"eadem ratio" che la sorregge e che и unica, volta a garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni private sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private allorquando del loro svolgimento in concorso ed in pratica competizione con piщ consultati gli interessati siano a conoscenza.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 4741 del 10-05-1996
Il reato di turbata libertа degli incanti и reato di pericolo, che si realizza, indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma, le quali alterino il gioco della concorrenza, che deve liberamente svolgersi sia a tutela dell'interesse dei privati partecipanti, sia a garanzia dell'interesse della Pubblica Amministrazione all'aggiudicazione al miglior offerente. Non и necessario, perchй il reato si verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell'art. 353 cod. pen., che siano posti in essere atti concretanti violazioni di legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolaritа che impedisca o alteri il confronto delle offerte, purchй compiuta attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma. (Fattispecie nella quale la commissione alla quale era affidato il compito di giudicare, sulla base di parametri predeterminati, le varie offerte per l'aggiudicazione dell'appalto, dapprima scelse la ditta vincitrice e solo in seguito passт all'attribuzione dei punteggi).
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 11984 del 22-12-1997
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilitа a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell`articolo precedente, и punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.
355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un`impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitа, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
La pena и aumentata (64) se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all`armamento o all`equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto и commesso per colpa (c.p.43), si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire 100.000 a 4 milioni.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura (c.p.32 quater).
356 Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell`adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell`articolo precedente, и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni (c.p.32 quater).
La pena и aumentata (c.p.64) nei casi preveduti dal primo capoverso dell`articolo precedente (252).
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
357 Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti и pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontа della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Il titolare della delegazione A.C.I. (a differenza dei ben diversi uffici di delegazione degli "Automobile Club") и pubblico ufficiale, in quanto и a lui attribuita la capacitа di riscuotere le tasse automobilistiche.
Sez. V, sent. n. 9091 del 03-07-1989.
Qualifica di pubblico ufficiale
La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale и sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte quelle attivitа che sono atti di volontа di Pubblica Amministrazione con esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni amministrative) nei confronti di un soggetto che cosм viene a trovarsi su un piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autoritа che tale potere esercita.
Cass. Pen. sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991.
Incaricato di pubblico servizio
In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, la qualitа di pubblico ufficiale deriva dall'inserimento dell'agente nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione sulla base di un rapporto che puт ripetere il momento genetico anche dal modello convenzionale, e prescinde dalla titolaritа di poteri decisori ove l'agente medesimo partecipi alla formazione dell'attivitа dell'ufficio, con riferimento a qualsiasi fase anche interna del procedimento amministrativo. (Nella fattispecie, trattavasi del reato di cui all'art. 323 cod. pen.).
Cass. Pen. sez. VI, sent. n. 9906 del 14-09-1994
In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione con specifico riguardo alla nuova nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, l'espressione "giurisdizionale" contenuta in detta legge deve essere intesa in senso improprio, non solo quale esercizio della giurisdizione, ma anche con riferimento alle funzioni di altri organi giudiziari (quale il pubblico ministero e gli ausiliari del giudice, tra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento). La legge 7 febbraio 1992 n. 181 non ha fatto che dirimere i dubbi derivanti dall'improprio uso dell'espressione, e pertanto alla stessa non puт che assegnarsi valore interpretativo.
Cass. Pen. sez. VI, sent. n. 9900 del 14-09-1994.
Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma и richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attivitа consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, и stato ritenuto configurabile il delitto di falsitа ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 cod. pen., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).
Cass. Pen. sez. V, sent. n. 2036 del 05-03-1997.
L'agente di assicurazione che rilascia il certificato per la cosiddetta R.C.A. ed il relativo contrassegno a sua firma non riveste la qualitа di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (se pubblico impiegato), necessaria per integrare il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. La legge 24 dicembre 1969 n. 990, infatti, non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attivitа si esplica (assicurazione della responsabilitа civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) и collegato un interesse di carattere generale. Conseguentemente, il falso commesso dall'agente di assicurazione sul certificato da lui rilasciato и punibile ex art. 485 cod. pen.
Cass. Pen. sez. V, sent. n. 7712 del 12-07-1995.
Gli allievi della scuola di polizia, espletando attivitа solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontа dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di Polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorchй in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. (Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all'atto del collocamento in congedo, erano agenti di Polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonchй pubblici ufficiali).
Sez. VI, sent. n. 5816 del 18-05-1995.
Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtщ del disposto dell'art. 358 del cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualitа non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entitа patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non puт essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertа individuale". Nй la qualitа di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilitа di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attivitа di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attivitа certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorchй piщ qualificate - da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere. Non и pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 cod. pen..
Sez. VI, sent. n. 3224 del 21-03-1992.
Alla guardia giurata va riconosciuta la qualitа di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen.. La guardia giurata и chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestа statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettivitа, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontа della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autoritа di Polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attivitа o delle investigazioni svolte, nonchй puт compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie, и stato ritenuto configurabile il peculato nell'appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 650 del 17-05-1993.
Le guardie venatorie, pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poichй esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attivitа di protezione della fauna selvatica che, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, attiene ad un interesse pubblico della comunitа nazionale. E' illegittimo perciт ed integra gli estremi contravvenzionali di cui all'art. 651 cod. pen. il rifiuto delle proprie generalitа quando queste siano richieste da una guardia venatoria nell'esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.
Sez. V, sent. n. 4898 del 23-05-1997.
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non и neppure pubblico impiegato, bensм ausiliario ex art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilitа del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).
Sez. VI, sent. n. 8620 del 24-09-1996.
In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, i criteri normativi di identificazione menzionati dall'art. 357, comma secondo, del cod. pen., sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, non sono cumulativi, ma alternativi, nel senso che basta uno solo di loro per conferire natura pubblica alla funzione amministrativa ed attribuire al soggetto che l'esercita la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che riveste la qualitа di pubblico ufficiale il dipendente bancario che, istruendo la pratica per l'erogazione di un finanziamento di attivitа agricola, svolge attivitа connessa con i crediti speciali, agevolati e in genere di scopo legale.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 6010 del 31-05-1991.
Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attivitа libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") consentitagli dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale nй di incaricato di un pubblico servizio. Egli, invero, nell'esplicare la suddetta attivitа si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontа della Pubblica Amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha escluso la configurabilitа del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anzichй indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 del D.P.R. n. 270 del 1987 nello stabilire che il corrispettivo delle visite private "intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalitа di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).
Sez. VI, sent. n. 1128 del 06-02-1997.
Il testimone и pubblico ufficiale e conserva tale qualitа finchй il processo non si esaurisce per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e, d'altro canto, l'eventuale perdita di tale qualitа non osta alla configurabilitа come delitti contro la Pubblica Amministrazione dei reati che siano compiuti in suo danno a causa della funzione pubblica esercitata, cosм come stabilisce l'art. 360 cod. pen.
Cas. Pen.Sez. VI, sent. n. 8245 del 30-08-1993.
Il "medico di guardia" addetto ad un ambulatorio U.S.L., di ruolo o convenzionale che sia, svolge una pubblica funzione concorrendo alla formazione della volontа dello Stato nella tutela della salute dell'assistito: come tale, nell'esercizio delle sue funzioni, esso va considerato pubblico ufficiale.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 8549 del 25-08-1986
Il medico specialista ambulatoriale dell'Unitа sanitaria locale esercita funzioni di pubblico ufficiale anche nell'espletamento dell'attivitа di diagnosi e di prescrizione di prestazioni farmaceutiche ed ospedaliere.
Sez. VI, sent. n. 6416 del 27-04-1989
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 328 cod. pen. i medici ospedalieri vanno considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per cui essi hanno il dovere di prestare la propria opera in caso di necessitа o di emergenza, indipendentemente dalla divisione interna dei compiti e delle competenze.
Sez. VI, sent. n. 2914 del 11-03-1987
Il medico convenzionato con l'I.N.A.M. (e ora con il Servizio sanitario nazionale) siccome soggetto indispensabile dell'attivitа dell'ente, del quale assicura, in modo preminente, l'attuazione dei fini pubblici per cui venne istituito, riveste la qualitа di pubblico ufficiale.
Sez. II, sent. n. 1645 del 24-02-1983
Il medico convenzionato dell'I.N.A.M., cosм come quelli di altri enti pubblici di assistenza, riveste la qualitа di pubblico ufficiale, poichй, nel prestare la propria opera a favore degli assicurati, oltre a svolgere un'attivitа di carattere professionale, esercita anche una pubblica funzione in quanto collabora al raggiungimento degli scopi dell'ente.
Sez. II, sent. n. 3137 del 14-04-1983
Riveste la qualitа di pubblico ufficiale, di cui all'art. 357, n. 2, cod. pen., il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che esplica la sua attivitа professionale nell'ambito della convenzione, in quanto и investito dei poteri di formare la volontа dell'ente pubblico assistenziale e concorre, mediante il rilascio di ricette, all'erogazione di farmaci e terapie secondo modalitа e condizioni prescritte al fine di evitarne abusi, condizionandone la determinazione in materia assistenziale.
Cass. pen. Sez. II, sent. n. 7761 del 27-06-1987
Il medico convenzionato con un istituto di assistenza e previdenza - nella specie, Inadel - и pubblico ufficiale; egli, infatti, non puт essere considerato libero esercente la professione sanitaria, poichй la convenzione comporta l'attribuzione di pubbliche funzioni, anche se il rapporto di lavoro resta nella sfera del diritto privato. Perт la prescrizione sanitaria o la ricetta, formate dallo stesso, non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato, nй le stesse valgono a costituire diritti e obblighi, ma hanno funzione ricognitiva del diritto dell'assistito, poichй si traducono in dichiarazioni di veritа o di scienza. Pertanto, la falsitа ideologica commessa nelle dette ricette o prescrizioni deve essere ricompresa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 480 cod. pen. (falsitа in certificazioni amministrative).
Sez. II, sent. n. 7111 del 17-06-1988
Il sanitario che presta la sua attivitа professionale presso una clinica privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale a favore di assistiti che vi hanno diritto, svolge una pubblica funzione, in quanto concorre alla formazione della volontа dello Stato nella tutela della salute dell'assistito e, come tale, nell'esercizio di queste funzioni, va considerato pubblico ufficiale, sotto il profilo che non tanto rileva il rapporto, quanto la funzione esercitata.
Sez. VI, sent. n. 3055 del 03-03-1990
Medici ospedalieri
Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attivitа libero-professionale (cosiddetta "intra moenia") consentitagli dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale nй di incaricato di un pubblico servizio. Egli, invero, nell'esplicare la suddetta attivitа si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontа della Pubblica Amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio, la Cassazione ha escluso la configurabilitа del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anzichй indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 del D.P.R. n. 270 del 1987 nello stabilire che il corrispettivo delle visite private "intra moenia" debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalitа di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).
Cassazione penale Sez. VI, sent. n. 1128 del 06-02-1997
L'attivitа cosiddetta "intra moenia" svolta dal medico ospedaliero all'interno dell'ospedale, consentita dal D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, и sottoposta, nel suo effettivo svolgersi, a regime privatistico. Tuttavia quando il medico proceda a falsa attestazione, per fini di favore, di accertamenti sanitari in realtа mai effettuati, ricevendo il compenso corrispondente a quello previsto per la visite realmente svolte non puт invocare la natura privatistica del rapporto. (Nel caso di specie, il primario ospedaliero redigeva false certificazione relative a visite intramurarie mai effettuate che consegnava, ricevendone un compenso corrispondente alle visite effettive, a un collega che le utilizzava per commettere reati di truffa in danno di compagnie assicuratrici).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 2004 del 24-07-1997
Agenti di custodia
Pubblico ufficiale и chi esercita una pubblica funzione amministrativa, disciplinata
da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volontа della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi, indipendentemente dallo stato giuridico
dell'agente. Tale qualitа compete al personale femminile appartenente al ruolo degli
agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria, essendo stato ad esso
attribuito dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, il compito di garantire
l'ordine all'interno degli istituti di pena e di tutelarne la sicurezza: e ciт a
prescindere dalla durata del rapporto di lavoro. (Nella specie, si trattava di un'agente
ausiliario).
Sez. VI, sent. n. 896 del 23-01-1998
Ispettori del CONI
Il procedimento volto all'erogazione da parte del C.O.N.I. di
contributi a fondo perduto a societа sportive concorre al raggiungimento di un obiettivo
istituzionale dell'ente consistente nel potenziamento dello sport nazionale e riveste
pertanto natura pubblica e amministrativa; i rappresentanti del Servizio Impianti Sportivo
di un Comitato provinciale del C.O.N.I., nel rilasciare le attestazioni relative al
controllo della reale sussistenza e della funzionalitа di attrezzi da acquistarsi con il
contributo pubblico, agiscono quali pubblici ufficiali, esercitando un potere
certificativo che, pur non previsto in maniera esplicita, deriva dalla natura dell'atto e
nonostante che le dette attestazioni abbiano carattere consultivo e non vincolante, con la
conseguenza che, qualora venga omessa la detta verifica, essi rispondono del reato di cui
all'art. 479 cod. pen.
Sez. VI, sent. n. 1052 del 27-01-1998
Guardie giurate
Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza
all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtщ del disposto
dell'art. 358 del cod. pen., sostituito dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86, la
qualitа non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la
qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e
134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate possono
essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entitа patrimoniali, previa
autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non puт essere concessa "per
operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della
libertа individuale". Nй la qualitа di pubblico ufficiale potrebbe essere loro
attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti
ovvero della possibilitа di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine
nell'attivitа di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo
profilo, trattasi di attivitа certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e
comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere
certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia,
non dissimili - ancorchй piщ qualificate - da quelle che, in certi casi sono chiamati a
svolgere. Non и pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il
delitto di cui agli artt. 341 o 344 cod. pen..
Sez. VI, sent. n. 3224 del 21-03-1992
358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un`attivitа disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Differenza con la qualifica di pubblico ufficiale
In tema di qualifiche pubblicistiche rilevanti in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio и dato dai poteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attivitа disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa, propri del pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di Ferrovie dello Stato).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 9927 del 28-09-1995
L'attivitа dei pubblici ufficiali e quella degli incaricati di un pubblico servizio non sono separate e diversamente finalizzate, dato che sia le mansioni piщ elevate sia quelle di mera esecuzione concorrono a soddisfare su piani diversi gli interessi e i bisogni della collettivitа. Ne consegue che la nozione di pubblico servizio abbraccia normalmente quelle attivitа pubbliche che, pur essendo scevre di potestа d'imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietа e di complementarietа rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell'ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certa in esse la finalitа di espletare un servizio, che ancor quando non essenziale all'ente pubblico, risulta assunto nell'interesse della collettivitа.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 10735 del 13-12-1996
Societа a partecipazione pubblica
La societа per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchй lo Stato o gli enti pubblici ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista. Nй influisce sulla natura privata della stessa la facoltа conferita con l'atto costitutivo all'ente pubblico di nominare, in quanto azionista, in conformitа a quanto previsto dall'art. 2458 cod. civ., uno o piщ amministratori. Ne consegue che gli amministratori di una societа per azioni in mano pubblica non rivestono la qualitа di pubblici ufficiali. Essi, anche se nominati dall'ente pubblico, non esercitano in ambito societario una pubblica funzione amministrativa, come definite dall'art. 357 cod. pen., poichй hanno, a norma dell'art. 2458, comma terzo, cod. civ. "i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea". (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha escluso l'ipotizzabilitа del reato di abuso d'ufficio per i componenti della Societа Alberghiera Lucana S.p.a., a prevalente capitale pubblico, nominati dal Comune e dalla Provincia di Potenza).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 3620 del 26-02-1994
Dpendenti di concessionari di servizio pubblico
I dipendenti di un Ente concessionario di un servizio di interesse pubblico sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio in quanto concorrono allo svolgimento dell'attivitа dell'Ente. (Principio affermato con riguardo a soggetti svolgenti mansioni di cassieri dell'Alitalia; in particolare la Cassazione ha rilevato che tali mansioni sono esercitate nell'ambito dell'attivitа svolta da detta societа di trasporto la quale и disciplinata da norme di diritto pubblico, essendo oggetto di atto autoritativo di concessione).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 4383 del 30-04-1996
Il dipendente dell'ufficio ragioneria di un'azienda municipalizzata riveste la qualitа di incaricato di pubblico servizio quando svolge un'attivitа comunque diretta alla provvista dei mezzi finanziari occorrenti, anche se la stessa non и espressamente prevista nei compiti di ufficio e nella convenzione stipulata tra l'azienda municipalizzata e la societа incaricata della vendita dei biglietti, ma viene da lui esercitata di fatto nell'interesse e con la consapevolezza dell'azienda. (Fattispecie relativa a capo cassiere di azienda municipalizzata di trasporti che si era impossessato delle somme versate dalla societа incaricata della vendita dei biglietti che lo stesso, per consuetudine, provvedeva a incassare e versare in banca).
Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 11476 del 17-11-1994
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, il bidello di una scuola elementare - che non abbia altre mansioni oltre quelle di pulizia dei locali della scuola e della loro custodia, che sono mansioni meramente materiali e non sussidiarie a quelle dei pubblici ufficiali operanti nella scuola stessa - non riveste la qualifica di pubblico ufficiale: trattasi, invero, di soggetto che non и neppure pubblico impiegato, bensм ausiliario ex art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, in relazione ad espressione offensiva rivolta ad una bidella di una scuola elementare, ha escluso la configurabilitа del contestato reato di oltraggio ed ha ritenuto che il fatto dovesse essere qualificato come ingiuria).
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 8620 del 24-09-1996
Bidello quale incaricato di servizio di vigilanza
Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all'art. 358, comma secondo, cod. pen. (modificato dall'art. 18 della legge 26 aprile 1990 n. 86). Infatti, anche se la legge n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell'art. 358 cod. pen. citato una nozione di incaricato di pubblico servizio piщ restrittiva di quella precedente, non vi и dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali ecc.), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d'istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. (Nella specie, la S.C. ha respinto la deduzione del ricorrente circa l'improcedibilitа per difetto di querela in ordine al reato di atti di libidine su alunne minori degli anni quattordici, osservando che allo stesso era affidato il compito di vigilare sugli alunni nei giorni in cui si effettuava il servizio di mensa scolastica e, innegabilmente, tale compito, per i suoi contenuti e per la sua connotazione prevalentemente intellettuale (attesi i profili decisori ed auto-organizzativi che esso comportava), non puт svilirsi e rapportarsi ad una mera esecuzione materiale, insuscettibile di rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio, delineata dall'art. 358 cod. pen.).
Cass. Pen. sez. III, sent. n. 10657 del 24-11-1997
Il farmacista, titolare di farmacia ed esercente attivitа farmaceutica и da ritenersi incaricato di pubblico servizio, a norma dell'art. 358 cod. pen., a prescindere dall'eventuale convenzione stipulata con il Servizio sanitario nazionale secondo i criteri e le modalitа di cui agli artt. 43 e 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cass. Pen. Sez. II, sent. n. 7761 del 27-06-1987
359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessitа
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessitа:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell`opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nй prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessitа mediante un atto della pubblica Amministrazione.
360 Cessazione della qualitа di pubblico ufficiale
Quando la legge considera la qualitа di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessitа, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualitа, nel momento in cui il reato и commesso, non esclude la esistenza di questo nй la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all`ufficio o al servizio esercitato.
DEI DELITTI CONTRO L`AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
DEI DELITTI CONTRO L`ATTIVITA` GIUDIZIARIA
361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all`Autoritа giudiziaria, o ad un`altra Autoritа che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell`esercizio o a causa delle sue funzioni (331 c.p.p.; 221 disp. coord. c.p.p.), и punito con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.363, 384).
La pena и della reclusione fino a un anno, se il colpevole и un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p.), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p.).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa (120-126).
Dolo di omissione
Alla nozione del dolo di omissione и estraneo il movente che induca il soggetto tenuto ad osservare l'obbligo ad astenersene: non rileva, quindi, in tema di omessa denuncia di reato che il pubblico ufficiale ritenga che l'informativa della notizia di reato, di cui sia venuto a conoscenza competa ad altro pubblico ufficiale o supponga che l'informativa sia giа stata da questi fornita; poichй l'errore non esclude la volontarietа dell'omissione, ma concerne se mai la non legittimitа, lo stesso и penalmente inescusabile.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 9701 del 13-11-1996
Obbligo di deuncia esclusivamente all'Autoritа Giudiziaria
L'obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale dall'art. 361 cod. pen., non puт essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al Sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualitа di organo di pubblica sicurezza. L'obbligo in questione, infatti, non puт essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell'art. 361 cod. pen. и quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'autoritа giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia.
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 902 del 26-01-1994
Per "altra autoritа" (avente l'obbligo di riferire all'autoritа giudiziaria ai sensi dell'art. 361 cod. pen.) alla quale puт essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di Polizia giudiziaria, un'autoritа che abbia col soggetto un rispetto in virtщ del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbigo medesimo in via primaria ed esclusiva. E' il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l'obbligo di referto - incombente, ai sensi dell'art. 365 cod. pen. che richiama l'art. 361 cod. pen., ad un medico di base del Servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d'ufficio - per effetto di invio all'Inail dei certificati di prolungata malattia).
Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 11597 del 29-11-1995
362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L`incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di denunciare all`Autoritа indicata nell`articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell`esercizio o a causa del servizio (331 c.p.p., 221 disp.di att. c.p.p.), и punito con la multa fino a lire 200.000 (c.p. 363, 384).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126) nй si applica ai responsabili delle comunitа terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l`esecuzione del programma definito da un servizio pubblico .
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalitа dello Stato (c.p.241-309), la pena и della reclusione da sei mesi a tre anni, ed и da uno a cinque anni se il colpevole и un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (c.p.57 c.p.p.; 384).
364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalitа dello Stato (c.p.241-309), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l`ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all`Autoritа indicata nell`art. 361, и punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.384) .
Chiunque avendo nell`esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d`ufficio, omette o ritarda di riferirne all`Autoritа indicata nell`articolo 361, и punito con la multa fino a lire 1 milione (334 c.p.p.).
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (c.p.384).
366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Chiunque, nominato dall`Autoritа giudiziaria perito, interprete (c.p.143 c.p.p.; 122 c.p.c.), ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l`esenzione dall`obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.384).
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all`Autoritа giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalitа ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all`Autoritа giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria (133, 377 c.p.p.).
Se il colpevole и un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall`arte (c.p.30).
Chiunque, con denuncia, querela , richiesta o istanza (341 c.p.p.), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all`Autoritа giudiziaria o ad altra Autoritа che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, и punito con la reclusione da uno a tre anni (c .p.370).
Chiunque, con denunzia (c.p.p.331, 333), querela (c.p.p.336) richiesta (c.p.p.342) o istanza (c.p.p.341), anche se anonima o sotto falso nome, diretta all`Autoritа giudiziaria o ad un`altra Autoritа che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, и punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.370) .
La pena и aumentata (c.p.64) se s`incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un`altra pena piщ grave.
La reclusione и da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, и da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all`ergastolo
369 Autocalunnia
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autoritа indicate nell`articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all`Autoritа giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, и punito con la reclusione da uno a tre anni (c.p.370, 384).
370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite (c.p.65) se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (c.p.39).
371 Falso giuramento della parte
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d`ufficio, il colpevole non и punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile.
La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).
371 bis False informazioni al pubblico ministero
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini (362 c.p.p.), rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte ciт che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, и punito con la reclusione fino a quattro anni (c.p.375, 384).
Ferma l`immediata procedibilitа nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore
Art. 371-ter. (False dichiarazioni al difensore).
Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltа di cui alla lettera d)
del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false и punito con la reclusione
fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale
sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero
il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non
luogo a procedere
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all`Autoritа giudiziaria (c.p.194-207), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciт che sa intorno ai fatti sui quali и interrogato, и punito con la reclusione da due a sei anni (c.p.375, 384).
373 Falsa perizia o interpretazione
Il perito (221 c.p.p.;) o l`interprete (143 c.p.p.;), che, nominato dall`Autoritа giudiziaria, dа parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell`articolo precedente (c.p.375, 384).
La condanna importa, oltre l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28), l`interdizione dalla professione o dall`arte (c.p.30).
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d`ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, и punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.375, 384).
La stessa disposizione si applica se il fatto и commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso, ma in tal caso la punibilitа и esclusa, se si tratta di reato per cui non si puт procedere che in seguito a querela (120), richiesta (8-12, 127, 313) o istanza (9, 10), e questa non и stata presentata (c.p.375, 384).
374 bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all`autoritа giudiziaria
Salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, и punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all`autoritа giudiziaria condizioni, qualitа personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all`imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto и commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria (c.p.481).
Nei casi previsti dagli artt. 371 bis,371 ter, 372, 373 e 374, la pena и della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, и della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni, ed и della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all`ergastolo.
Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373, il colpevole non и punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (c.p.524 c.p.p.) .
Qualora la falsitа sia intervenuta in una causa civile il colpevole non и punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (279 c.p.c.), anche se non irrevocabile (c.p.324 c.p.c.).
Chiunque offre o promette denaro o altra utilitа alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all`autoritа giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivitа investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivitа di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 soggiace, qualora l`offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metа ai due terzi .
La stessa disposizione si applica qualora l`offerta o la promessa sia accettata, ma la falsitа non sia commessa.
La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 29).
Articolo 377-bis. – (Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritа
giudiziaria).
articolo aggiunto dalla legge approvata definitivamente 14.2.2001
Salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, chiunque,
con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilitа,
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti alla autoritа giudiziaria dichiarazioni utilizzabili
in un procedimento penale, quando questa ha la facoltа di non rispondere, и
punito con la reclusione da due a sei anni».
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l`ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (c.p.110), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell`Autoritа, o a sottrarsi alle ricerche di questa, и punito con la reclusione fino a quattro anni .
Quando il delitto commesso и quello previsto dall`art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni .
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena и della multa fino a lire 1 milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non и imputabile (c.p.85-98) o risulta che non ha commesso il delitto (c.p.384).
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110) e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter , aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, и punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni se si tratta di contravvenzione .
Si applicano le disposizioni del primo e dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente .
Art. 379-bis. (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale).Salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, и punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale
380 Patrocinio o consulenza infedele
Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all`Autoritа giudiziaria, и punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.
La pena и aumentata (c.p.64):
l) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria
2) se il fatto и stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire 2 milioni, se il fatto и commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] l`ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni (c.p.383).
381 Altre infedeltа del patrocinatore o del consulente tecnico
Il patrocinatore (c.p.96-108) o il consulente tecnico (c.p.225, 233), che in un procedimento dinanzi all`Autoritа giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, и punito, qualora il fatto non costituisca un piщ grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (c.p.383).
La pena и della reclusione fino a un anno e della multa da lire 100.000 a 1 milione, se il patrocinatore o il consulente dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.
382 Millantato credito del patrocinatore
Il patrocinatore (c.p.96-108), che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l`interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sй o ad un terzo, denaro o altra utilitа, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, и punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire 2 milioni (c.p.383).
383 Interdizione dai pubblici uffici
La condanna per i delitti preveduti dagli artt. 380, 381, prima parte, e 382 importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).
Nei casi previsti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378, non и punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessitа di salvare sй medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertа o nell`onore.
Nei casi previsti dagli artt. 371 bis, 371,ter, 372 e 373, la punibilitа и esclusa se il fatto и commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini (c.p.362 c.p.p.) o assunto come testimonio (c.p.197, 201), perito, consulente tecnico o interprete (c.p.l44) ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere avrebbe dovuto essere avvertito della facoltа di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia , consulenza o interpretazione .(comma cosм modif. dalla legge 1.03.2001 n. 63)
DEI DELITTI CONTRO L`AUTORITA` DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, и punito con la reclusione da sei mesi a un anno (c.p.214).
La pena и della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone ovvero mediante effrazione, ed и da tre a cinque anni se la violenza o minaccia и commessa con armi (585 n.2) o da piщ persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all`imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento (c.p.284, 286 c.p.p.) se ne allontani, nonchй ai condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale .
Quando l`evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena и diminuita (c.p.65).
Chiunque procura o agevola l`evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato (c.p.390, 391) и punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto и commesso a favore di un condannato all`ergastolo.
La pena и aumentata (c.p.64) se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell`articolo precedente.
La pena и diminuita (c.p.65):
1) se il colpevole и un prossimo congiunto (307 n. 4);
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall`evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all`Autoritа.
La condanna importa in ogni caso l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28).
Chiunque preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l`evasione, и punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni ( c.p.391).
Il colpevole non и punibile se nel termine di tre mesi dall`evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all`Autoritа.
388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Chiunque, per sottrarsi all`adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali и in corso l`accertamento dinanzi l`Autoritа giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, и punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.
La stessa pena si applica a chi elude l`esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l`affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietа, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietа sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo и punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 600.000 .
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire 60.000 a lire 600.000 se il fatto и commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a 1 milione se il fatto и commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (c.p.334) .
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell`ufficio (c.p.328) и punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione . Il colpevole и punito a querela (c.p.120-126) della persona offesa .
388 bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire 600.000.
388 ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all`esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, и punito qualora non ottemperi nei termini all`ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
389 Inosservanza di pene accessorie
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria (c.p.19), trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, и punito con la reclusione da due a sei mesi.
(La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata).
390 Procurata inosservanza di pena
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.p.110), aiuta taluno a sottrarsi all esecuzione della pena и punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell`art. 386.
391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
Chiunque procura o agevola l`evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva (215 n.2), ovvero nasconde l`evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell`Autoritа, и punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell`art. 386.
Se l`evasione avviene per colpa (c.p.43) di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole и punito con la multa fino a lire 2 milioni. Si applica la disposizione del capoverso dell`art. 387.
DELLA TUTELA ARBITRARIA DELLE PRIVATE RAGIONI
392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sй medesimo, mediante violenza sulle cose, и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 1 milione.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorchй la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne и mutata la destinazione.
Si ha, altresм, violenza sulle cose allorchй un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico .
393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell`articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sй medesimo usando violenza o minaccia alle persone, и punito, a querela dell`offeso (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto и commesso anche con violenza sulle cose (c.p.392 n.2), alla pena della reclusione и aggiunta la multa fino a lire 400.000.
La pena и aumentata (64) se la violenza o la minaccia alle persone и commessa con armi (585 n.2).
Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non и accettata, и punito, se il duello non avviene, con la multa da lire 40.000 a 400.000 (c.p.398,401).
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.
I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire 40.000 a 400.000; ma la pena и diminuita (c.p.65) se il duello non avviene (c.p.398).
Chiunque fa uso delle armi in duello и punito, anche se non cagiona all`avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.398, 399).
Il duellante и punito:
l) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all`avversario una lesione personale, grave o gravissima (583);
2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.
Ai padrini o secondi e alle persone, che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire 100.000 a 2 milioni.
Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell`articolo precedente.
397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l`omicidio e per la lesione personale
In luogo delle disposizioni dell`articolo precedente, si applicano quelle contenute nel Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593):
l) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a piщ colpi;
3) se nella scelta delle armi o nel combattimento и commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4) se и stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, и a carico non solo di chi ne и l`autore ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.
398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilitа
Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall`art. 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell`art. 396, и stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena и per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
l) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l`uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
399 Duellante estraneo al fatto
Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionт il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell`art. 396 sono aumentate (c.p.64).
Tale aumento di pena non si applica se il duellante и un prossimo congiunto (307-4), ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si и battuto in vece del suo primo assente.
400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchй essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si и battuta in duello, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a 1 milione.
La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.
401 Provocazione al duello per fine di lucro
Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l`intento di carpire denaro o altra utilitа, si applicano le disposizioni dell`art. 629.
Si applicano altresм le disposizioni del Capo primo del Titolo dodicesimo (c.p.575-593), nel caso in cui il duello sia avvenuto.
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO
E CONTRO LA PIETA`` DEI DEFUNTI
DEI DELITTI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO E I CULTI AMMESSI
402 Vilipendio della religione dello Stato ( dichiarato illegittimo dalla CC )*
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) vilipende la religione dello Stato и punito con la reclusione fino a un anno (7 Cost.).
*Corte costituzionale sentenza 20 novembre 2000, n. 508Nel giudizio di legittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dellanno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalitа dellarticolo 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
2. Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione: si tratta infatti di verificare la legittimitа costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione allimputato.
3. Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione svolge la motivazione dellordinanza attraverso una rassegna del percorso della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche normative in tema di reati "di religione".
La Cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sullarticolo 402 cod. pen. - sentenza n. 39 del 1965 con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalitа, riferita agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensitа delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte.
La norma penale in argomento prosegue la Corte rimettente si riferisce alla "religione dello Stato", una nozione, questa, ripresa dallarticolo 1 dello Statuto albertino e ribadita nellarticolo 1 del Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con il principio supremo di laicitа dello Stato (quale emerge dalle sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte costituzionale), и stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984; il punto 1 del Protocollo addizionale allaccordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, infatti, afferma che "si considera non piщ in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".
E ancora a tale riguardo, la Cassazione rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che lespressione "religione dello Stato" utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilitа di attribuirle loriginario significato, non ha altro senso se non quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale viene indicata la religione cattolica (sentenze nn. 925 del 1988 e 440 del 1995).
Ciт posto, il giudice rimettente, per argomentare la questione, assume come propri taluni passaggi di piщ recenti decisioni della Corte costituzionale.
Nella sentenza n. 329 del 1997, osserva la Cassazione, и stato messo in rilievo che "secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unitа morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nellespressione religione dello Stato, stava alla base delle numerose norme che, anche al di lа dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente non vale piщ oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalitа dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonchй 203 del 1989)".
Daltra parte, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo abbandonato il criterio "quantitativo" inizialmente utilizzato (ad esempio, nelle sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958 e 14 del 1973) per giustificare la tutela rafforzata a favore della religione "di maggioranza": giа nella decisione n. 925 del 1988 si и affermato che и "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose"; mentre la successiva sentenza n. 440 del 1995 ha precisato che "labbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza".
Da ultimo conclude la Cassazione la Corte costituzionale, nella giа citata sentenza n. 329 del 1997, ha definitivamente escluso la possibilitа di giustificare differenziazioni legislative nella tutela penale del "sentimento religioso", osservando che "la protezione del sentimento religioso и venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertа di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo lesperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensitа di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignitа della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicitа o non confessionalitа dello Stato ... : principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte allesperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialitа della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose".
4. In tale quadro di riferimento, si delineano, ad avviso della Corte di cassazione, le seguenti coordinate della questione: a) il venir meno del carattere di religione "di Stato" per la confessione cattolica ha riportato questultima nellambito della pari dignitа rispetto a ogni altra confessione, conformemente al disegno costituzionale; b) la Corte costituzionale ha numerose volte sollecitato il legislatore a rimuovere ogni ingiustificata differenza di tutela penale tra la religione cattolica e le altre confessioni; c) il reato di cui allarticolo 402 cod. pen. mantiene viceversa una effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica.
Ne deriva la necessitа di rimettere al controllo di costituzionalitа la compatibilitа tra la norma penale in discorso e i principi espressi negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
Considerato in diritto
1. La Corte di cassazione solleva questione di legittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato". Il giudice rimettente dubita che la disposizione in esame, accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica giа religione dello Stato (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) violi gli articoli 3 e 8 della Costituzione, cioи leguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e leguale libertа di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
2. La questione и fondata.
3. Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dellepoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unitа morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era "religione dello Stato" - anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato (formula risalente allarticolo 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dallarticolo 1 del Trattato fra la Santa Sede e lItalia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nellinteresse dello Stato.
Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano lincostituzionalitа nellattuale.
In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di uguale libertа davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (articolo 8 della Costituzione), latteggiamento dello Stato non puт che essere di equidistanza e imparzialitа nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo delladesione piщ o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di unaltra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (cosм ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilitа di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificitа, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (articolo 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (articolo 8).
Tale posizione di equidistanza e imparzialitа и il riflesso del principio di laicitа che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertа, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).
Queste conclusioni sono progressivamente maturate, pur partendo da proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze nn. 79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dellordinamento. Il punto 1 del Protocollo addizionale allAccordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha esplicitamente affermato il venire meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato e, con le diverse intese poi raggiunte con confessioni religiose diverse da quella cattolica, si и messo in azione il sistema dei rapporti bilaterali previsto dalla Costituzione per le altre confessioni. In tale contesto, si и manifestata la generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dellassicurazione della paritа di tutela penale (come и nel caso dellarticolo 1, quarto comma, dellintesa con lUnione delle Comunitа ebraiche italiane del 27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dellesercizio dei diritti di libertа riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (articolo 4 dellintesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984; preambolo allintesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; preambolo allintesa con lUnione Cristiana Evangelica Battista dItalia del 29 marzo 1993). A fronte di questi svolgimenti dellordinamento nel senso delluguaglianza di fronte alla legge penale, larticolo 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nellesercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale.
4. Sebbene, in generale, il ripristino delluguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicitа non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertа di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalitа di norme penali si dа solo la prima possibilitа. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (articolo 25, secondo comma) a cui consegue lesclusione delle sentenze dincostituzionalitа aventi valenze additive, secondo lorientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995).
La dichiarazione di illegittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa.
PQM
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
lillegittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).
403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente (266-4) offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di chi la professa, и punito con la reclusione fino a due anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico (c.p.406).
404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato , mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all`esercizio del culto, и punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico (c.p.406).
405 Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico
Chiunque impedisce o turba l`esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l`assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (c.p.409), и punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (406).
406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato и punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena и diminuita (c.p.65).
DEI DELITTI CONTRO LA PIETA` DEI DEFUNTI
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un`urna и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre и punito con la reclusione fino a un anno.
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri и punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalitа o di oscenitа, и punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.413).
411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso , ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, и punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena и aumentata (c.p.64) se il fatto и commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, и punito con la reclusione fino a tre anni.
413 Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.
La pena и aumentata (64) se il fatto и commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
DEI DELITTI CONTRO L`ORDINE PUBBLICO
Chiunque pubblicamente (c.p.266 n.4) istiga a commettere uno o piщ reati и punito, per il solo fatto dell`istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti
2) con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o piщ delitti e una o piщ contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1).
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente (2664) fa l`apologia di uno o piщ delitti (c.p.266, 272, 303).
415 Istigazione a disobbedire alle leggi
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all`odio fra le classi sociali, и punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .
416 Associazione per delinquere
Quando tre o piщ persone si associano allo scopo di commettere piщ delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l`associazione sono puniti, per ciт solo, con la reclusione da tre a sette anni (c.p.32 quater, 417) .
Per il solo fatto di partecipare all`associazione, la pena и della reclusione da uno a cinque anni .
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena и aumentata (c,p.64) se il numero degli associati и di dieci o piщ.
416 bis Associazione di tipo mafioso
Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o piщ persone, и punito con la reclusione da tre a sei anni (c.p.32 quater, 417) .
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l`associazione sono puniti, per ciт solo, con la reclusione da quattro a nove anni .
L`associazione и di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertа che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitа economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sй o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sй o ad altri in occasione di consultazioni elettorali .
Se l`associazione и armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L`associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilitа, per il conseguimento della finalitа dell`associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivitа economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metа.
Nei confronti del condannato и sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l`impiego .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
416 ter Scambio elettorale politico-mafioso
La pena stabilita dal primo comma dell`art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis in cambio della erogazione di denaro.
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti и sempre ordinata una misura di sicurezza (c.p..215) .
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (c.c.110) o di favoreggiamento (c.p.378), dа rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all`associazione и punito con la reclusione fino a due anni.
La pena и aumentata (64) se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.
Non и punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (c.p.307 n.4).
419 Devastazione e saccheggio
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 285 commette fatti di devastazione o di saccheggio и punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena и aumentata (c.p.64) se il fatto и commesso su armi (c.p.585), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
420 Attentato a impianti di pubblica utilitа
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilitа, и punito, salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilitа ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell`impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l`interruzione anche parziale del funzionamento dell`impianto o del sistema, la pena и della reclusione da tre a otto anni.
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumitа, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, и punito con la reclusione fino a un anno (285, 419, 422 seguenti.).
DEI DELITTI CONTRO L`INCOLUMITA` PUBBLICA
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE VIOLENZA
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumitа и punito, se dal fatto deriva la morte di piщ persone, con l`ergastolo .
Se и cagionata la morte di una sola persona, si applica l`ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
Chiunque cagiona un incendio и punito con la reclusione da tre a sette anni (c.p.449).
La disposizione precedente si applica anche nel caso d`incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumitа pubblica (c.p.425).
Art. 423-bis (Incendio boschivo).
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a
dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da
uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva
pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se
dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ( articolo aggiunto
dalla Legge 6 ottobre 2000, n. 275
424 Danneggiamento seguito da incendio
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare (c.p.635) la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui и punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio con la reclusione da sei mesi a due anni .
Se segue l`incendio, si applicano le disposizioni dell`articolo 423, ma la pena и ridotta da un terzo alla metа (425, 449).
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena и aumentata c.p.(64) se il fatto и commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti (c.p.733), cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili ;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merce o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5) abrogato dalla legge 6.10. 275
426 Inondazione, frana o valanga
Chiunque cagiona un`inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, и punito con la reclusione da cinque a dodici anni (c.p.449, 450).
427 Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, и punito, se dal fatto deriva il pericolo di un`inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il disastro si verifica, la pena и della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).
428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante ovvero la caduta di un aeromobile , di altrui proprietа, и punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
La pena и della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto и commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o dl un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietа, se dal fatto deriva pericolo per la incolumitа pubblica (c.p.253, 432, 449, 450).
429 Danneggiamento seguito da naufragio
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave (136 cod. nav.) , un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, и punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena и della reclusione da tre a dieci anni (c.p.432, 449, 450).
Chiunque cagiona un disastro ferroviario и punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.432, 449, 450).
431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all`esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, и punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva il disastro, la pena и della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall`elettricitа o da un altro mezzo di trazione meccanica (430, 432).
432 Attentati alla sicurezza dei trasporti
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena и della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449, 450).
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, и punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumitа, con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumitа.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena и della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).
434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro и punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumitа, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena и della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene (c.p.449, 676).
435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumitа, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, и punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.678) .
436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all`estinzione dell`incendio o all`opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l`incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, и punito con la reclusione da due a sette anni (451).
437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, и punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (c.p.32 quater, 451).
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena и della reclusione da tre a dieci anni (c.p.449).
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO MEDIANTE FRODE
Chiunque cagiona un`epidemia mediante la diffusione di germi patogeni и punito con l`ergastolo.(c.p.448, 452).
439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, и punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l`ergastolo; (c.p.442, 446, 448, 452).
440 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all`alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, и punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffа, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio (c.p.446, 448, 452).
La pena и aumentata (c.p.64) se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
441 Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Chiunque adultera o contraffа, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell`articolo precedente, и punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire 600.000 (c.p.446, 448, 452).
442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli (446, 448, 452, 516).
443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (c.p.448, 452).
444 Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all`alimentazione, non contraffatte nй adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 100.000 (c.p.448, 452, 516).
La pena и diminuita (c.p.65) se la qualitа nociva delle sostanze и nota alla persona che le acquista o le riceve.
445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualitа o quantitа non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, и punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.448, 452, 515).
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto и derivata la morte o la lesione grave o gravissima (c.p.538) di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell`art. 240 и obbligatoria.
447 Agevolazione dolosa dell`uso di sostanze stupefacenti (abrogato)
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo Capo importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36).
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 importa l`interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere (30) nonchй l`interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (c.p.32 bis) per lo stesso periodo. La condanna comporta altresм la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale .
DEI DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO
Chiunque,al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (c.p.43) un incendio , o un altro disastro preveduto dal Capo primo di questo Titolo, и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena и raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone (c.p.136, 743, 1125 cod. nav.).
450 Delitti colposi di pericolo
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un`inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, и punito con la reclusione fino a due anni (c.p.136, 1123 cod. nav.).
La reclusione non и inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell`Autoritа diretta alla rimozione del pericolo.
451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa (c.p. 43), omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, и punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 1 milione.
452 Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa (c.p.43), alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 и punito:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l`ergastolo;
2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l`art. 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
DELLA FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO
E` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 1 milione a 6 milioni:
1) chiunque contraffа monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l`apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, ma di concerto con chi l`ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate (c.p.456, 458, 459, 463).
Chiunque altera monete della qualitа indicata nell`articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.458, 463).
455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metа (c.p.456, 458, 459, 463).
Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (c.p.64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne и compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.458, 459, 463).
458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciт autorizzati.
459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all`acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (c.p.463).
Chiunque contraffа la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (c.p.458 n.2) o dei valori di bollo (c.p.459 n.2), ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.463).
461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena Migrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete (c.p.458), di valori di bollo (c.p.459 n.2) 0 di carta filigranata и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.463).
462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque contraffа o altera biglietti di strade ferrate (431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, и punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 20.000 a 400.000 (c.p.463, 465, 466).
Non и punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l`Autoritа ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l`alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, fa uso di valori di bollo (c.p.459n.2) contraffatti o alterati и punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 1 milione.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell`art. 457, ridotta di un terzo.
465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate (431n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000 (
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000
466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti cosм alterati
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo (459 n.2) o da biglietti di strade ferrate (c.p.431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l`uso giа fattone, и punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000
Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell`alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica c la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000 , se le cose sono state ricevute in buona fede.
DELLA FALSITA` IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE,
CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO
467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Chiunque contraffа il Sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo da altri contraffatto, и punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200.000 a 4 milioni (c.p.469, 470).
468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione
o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
Chiunque contraffа il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale Sigillo contraffatto, и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.469, 470).
La stessa pena si applica a chi contraffа altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffа le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l`impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Chiunque, essendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sй o di altri, и punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 600.000.
472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l`impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.
La stessa pena si applica a chi nell`esercizio di una attivitа commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l`impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi и compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (c.p.692).
Chiunque contraffа o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell`ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati и punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.
Alla stessa pena soggiace chi contraffа o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietа intellettuale o industriale (c.p.474, 475, 514, 517).
474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall`articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato (42) per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, и punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4 milioni (c.p.475, 514, 517).
Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36).
476 Falsitа materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, nell`esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, и punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsitа concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione и da tre a dieci anni (c.p.482, 490, 492, 493).
477 Falsitа materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale (c.p.357) che, nell`esercizio delle sue funzioni, contraffа o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validitа, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.482, 492, 493).
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che nell`esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (c.p.492) diversa dall`originale, и punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsitа concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione и da tre a otto anni.
Se la falsitа и commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena и della reclusione da uno a tre anni (c.p.482, 493).
479 Falsitа ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell`esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto и stato da lui compiuto o и avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l`atto и destinato a provare la veritа, soggiace alle pene stabilite nell`art. 476 (c.p.493).
Il pubblico ufficiale che, nell`esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l`atto и destinato a provare la veritа, и punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque, nell`esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessitа (c.p.359), attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l`atto и destinato a provare la veritа, и punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 100.000 a 1 milione (374 bis).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto и commesso a scopo di lucro.
482 Falsitа materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 и commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell`esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo (c.p.490, 491).
483 Falsitа ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l`atto и destinato a provare la veritа, и punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puт essere inferiore a tre mesi (c.p.495).
484 Falsitа in registri e in notificazioni
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all`ispezione dell`Autoritа di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all`Autoritа stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000.
485 Falsitа in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a sй o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, и punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493 bis).
In tema di falsitа in titolo di credito, agli effetti dell'art. 493-bis cod. pen. (casi di perseguibilitа a querela), per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternitа dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie, и stata ritenuta validamente proposta la querela dall'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).
Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 7868 del 30-06-1987.
Poichй il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. richiede, oltre la formazione della scrittura privata, l'uso di questa, assume la veste di persona offesa in tale reato, e quindi la titolaritа del diritto di querela, pure il soggetto che risenta un danno in conseguenza di tale uso.
Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996.
Riempimento di cambiale in bianco
Sussiste il delitto di falsita' materiale di cui agli art. 488 e 491 c.p. nell'ipotesi di riempimento abusivo di una cambiale in bianco, rilasciata in garanzia, effettuato prima che la inadempienza si sia verificata ovvero dopo che la obbligazione sia stata estinta.
Cassazione penale, sez. I, 13 novembre 1980.
486 Falsitа in foglio firmato in bianco. Atto privato
Chiunque, al fine di procurare a sй o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per un titolo che importi l`obbligo o la facoltа di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, и punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.491, 493 bis).
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
Per la perseguibilitа del reato di falsitа di foglio firmato in bianco ( artt. 486 e 493-bis cod. pen., introdotto dall'art. 89 della legge 24 novembre 1981 n. 689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsitа.
Sez. V, sent. n. 3671 del 27-03-1992.
487 Falsitа in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, abusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488), del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l`obbligo o la facoltа di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480 (c.p.491, 493).
Ai casi di falsitа su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsitа materiali in atti pubblici o in scritture private (c.p.491, 492, 493 bis).
Chiunque, senza essere concorso nella falsitа, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto и punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sй o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis).
490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491, 493 bis).
Si applica la disposizione del capoverso dell`articolo precedente.
491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Se alcuna delle falsitа prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (c.p.602 c.c.) ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsitа in scrittura privata nell`art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell`art. 476 e nell`art. 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso senza essere concorso nella falsitа, soggiace ana pena stabilita nell`art. 489 per l`uso di atto pubblico falso (c.p.492).
Se alcuna delle falsitа previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
493 Falsitа commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsitа commesse da pubblici ufficiali si applicano altresм agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio (c.p.358), relativamente agli atti che essi redigono nell`esercizio delle loro attribuzioni.
493 bis Casi di perseguibilitа a querela
I delitti previsti dagli artt. 485 e 486 e quelli previsti dagli artt. 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela (c.p.120-126) della persona offesa.
Si procede d`ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (c.c.602 .).
Poichй l'articolo 493-bis cod. pen. non fa alcun riferimento all'art. 491 cod. pen. che contempla la falsitа in documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena potrebbe sembrare, a prima vista, che l'ipotesi di falso in titoli di credito sia esclusa dalla procedibilitа a querela. Senonchй, malgrado l'infelice formulazione dell'articolo, anche i falsi di cui all'art. 491 cod. pen. sono oggi perseguibili solo a querela di parte.
Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 5991 del 23-06-1984.
Chiunque al fine di procurare a sй o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all`altrui persona, o attribuendo a sй o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualitа a cui la legge attribuisce effetti giuridici и punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno (c.p.496).
495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitа
o su qualitа personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (c.p.357), in un atto pubblico, l`identitа o lo stato o altre qualitа della propria o dell`altrui persona и punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non и inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (c.p.483, 567);
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identitа, sul proprio stato o sulle proprie qualitа personali и resa da un imputato all`Autoritа giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.
La pena и diminuita (c.p.65) se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sй o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci (c.p.496).
496 False dichiarazioni sulla identitа o su qualitа personali proprie o di altri
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identitа, sullo stato o su altre qualitа della propria o dell`altura persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale (c.p.357), o a persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358) nell`esercizio delle funzioni o del servizio, и punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 1 milione.
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale
La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identitа o qualitа della persona - devono essere rese al Pubblico Ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma, cod. pen) o destinate ad essere riprodotte in esso ( art. 495, secondo comma, cod. pen.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a Pubblico Ufficiale non hanno alcuna attinenza - nй diretta nй indiretta - con la formazione di atto pubblico. Il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di attivitа rientrante nella pubblica funzione dell'Ufficiale di Polizia giudiziaria che la svolge.
Cassazione Penale Sez. V, sent. n. 11808 del 17-12-1997
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (c.p.p.685-690) o un altro certificato penale (c.p.p.335 n.3) relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso и domandato, и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.
498 Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale и richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l`abito ecclesiastico, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 1.800.000
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignitа o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualitа inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione accssoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalitа dell'art 36 e non и amessp il pagamenyo in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.p.36).
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA,
DEI DELITTI CONTRO L`ECONOMIA PUBBLICA
499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, и punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire 4 milioni.
500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all`economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, и punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.635 n. 5).
Se la diffusione avviene per colpa (c.p.43) la pena и della multa da lire 200.000 a 4 milioni.
501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, и punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.
Se l`aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (c.p.64).
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto и commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto и commesso all`estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l`interdizione dai pubblici uffici (c.p.28, 32 quater, 518).
501 bis Manovre speculative su merci
Fuori dei casi previsti dall`articolo precedente, chiunque, nell`esercizio di qualsiasi attivitа produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessitа, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1 a 50 milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell`esercizio delle medesime attivitа, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantitа.
L`autoritа giudiziaria competente e, in caso di flagranza (c.p.p.382), anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme (sull`istruzione formale). L`autoritа giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all`art. 625 c p.p.
La condanna importa l`interdizione dall`esercizio di attivitа commerciali o industriali (c.p.30, 32 quater) per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell`autoritа e la pubblicazione
della sentenza (c.p.36).
502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
Il datore di lavoro, che, col solo scopo d`imporre ai suoi dipendenti modificazione ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, и punito con la multa non inferiore a lire 2 milioni.
I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piщ, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuitа o la regolaritа, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire 200.000.
503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall`articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire 2 milioni, se si tratta d`un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000, se si tratta di lavoratori (c.p.510-512) .
504 Coazione alla pubblica Autoritа mediante serrata o sciopero
Quando alcuno dei fatti preveduti dall`art. 502 и commesso con lo scopo di costringere l`Autoritа a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (c.p.510-512) .
505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietа o di protesta
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall`art. 502 soltanto per solidarietа con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta soggiacciono alle pene ivi stabilite (c.p.510-512) .
506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piщ sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metа .
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli artt. 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autoritа di partiti, leghe o associazioni, induce una o piщ persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, и punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo d impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l`altrui azienda agricola o industriale (c.p.614, 633, 634), ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, и punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire 1 milione, qualora il fatto non costituisca un piщ grave reato, chi danneggia (c.p.635) gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un`altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo (o dalle norme emanate dagli organi corporativi) и punito con la multa fino a lire 1 milione.
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunziata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti Collettivi di lavoro, и punito, qualora il fatto non costituisca un piщ grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.5 10 n.5 12).
Quando i fatti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate (c.p.64).
511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt. 502 e seguenti. sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, и aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 502 e ss. importa l`interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
DEI DELITTI CONTRO L`INDUSTRIA E IL COMMERCIO
513 Turbata libertа dell`industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose (c.p.392 n.2) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l`esercizio di un`industria o di un commercio и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), se il fatto non costituisce un piщ grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni .
513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell`esercizio di un`attivitа commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia и punito con la reclusione da due a sei anni .
La pena и aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un`attivitа finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
514 Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all`industria nazionale и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 1 milione.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietа industriale, la pena и aumentata (64) e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474 (c.p.518).
515 Frode nell`esercizio del commercio
Chiunque, nell`esercizio di una attivitа commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all`acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualitа o quantitа, diversa da quella dichiarata o pattuita, и punito, qualora il fatto non costituisca un piщ grave delitto (c.p.440-445), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 4 milioni .
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena и della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire 200.000.
516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.442, 444, 518).
517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull`origine, provenienza o qualitа dell`opera o del prodotto, и punito, se il fatto non и preveduto come reato da altra disposizione di legge (c.p.473, 474, 514), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.518).
DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI
518 Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME
DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` SESSUALE
(abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 recante norme contro la violenza sessuale]
DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL`ONORE SESSUALE
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (c.p.529) и punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.726) .
Se il fatto avviene per colpa (c.p.43), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000 .
Sentenza integrale
ATTI OSCENI - ART. 527 COD. PEN. - ESIBIZIONE DI ORGANI GENITALI MASCHILI AD UNA DONNA - DIVERSA RILEVANZA PENALE IN FUNZIONE DEL CONTESTO SOGGETTIVO IN CUI L'EVENTO E' CONCRETAMENTE INSERITO .
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 1765/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore P. Onorato )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l - Con sentenza del 10.2.1999, parzialmente riformando quella resa il 2.7.1998 dal pretore di Sondrio, la corte di appello di Milano ha dichiarato A. G. colpevole dei seguenti reati:
a) artt. 81 cpv. e 635 c.p., per aver ripetutamente danneggiato le piante di pomodori dell'orto dei coniugi L. R., staccandone i frutti ancora acerbi;
c) artt. 81 cpv. e 635 c.p. per aver ripetutamente danneggiato, rompendoli, i vasi posti sul terreno antistante l'abitazione dei coniugi L. R.;
d) art. 726 c.p., per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza, urinando e defecando sulla concimaia sita nei pressi della propria abitazione;
e) art. 527 c.p., per aver commesso atti osceni, mostrando ripetutamente il pene a D. C. A., coniugata L. R. : fatti tutti commessi in Albosaggia sino all'ottobre 1996.
Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, la corte milanese ha condannato l'imputato alla pena di tre mesi e tre giorni di reclusione.
2- Il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. In particolare lamenta:
2. l - nullitа del decreto di citazione a giudizio, perchй il capo di imputazione conteneva un indicazione cronologica per tutti i fatti (fino all'ottobre 1996) del tutto generica e tale da impedire un'adeguata difesa (in particolare, per quanto concerne gli atti osceni - secondo il ricorrente - non и dato sapere quando iniziarono e quanti furono);
2.2- carenza di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 527 c.p., sia perchй difetta la motivazione in ordine alla concreta visibilitа ed esposizione al pubblico della concimaia dove sarebbero stati compiuti gli atti osceni; sia perchй non и stato accertato se l'esibizione dell'organo genitale sia avvenuto per istinto libidinoso oppure per disprezzo e offesa della signora D. C.;
2.3 - erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione ai reati di danneggiamento, perchй mancava la prova della materialitа del danneggiamento e della sua attribuibilitа all'imputato;
2.4 - insussistenza del delitto di cui all'art. 527 c.p., giacchй l'esibizione del pene per orinare non puт essere considerato atto osceno, se non accompagnata da gesti o palpamenti atti a esprimere libido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) и infondato.
Legittimamente la corte territoriale ha disatteso l'analoga censura formulata con l'atto di appello, osservando che il pubblico ministero aveva contestato i reati unificandoli nella continuazione interna e indicando come data di commissione quella sino alla quale la condotta si era protratta. Siffatta contestazione doveva ritenersi sufficientemente chiara e completa, tale comunque da consentire all'imputato l'esercizio del diritto alla difesa.
Tanto ciт и vero che il G. ha potuto dimostrare di essersi allontanato da casa il 14.8.1996 per andare a falciare l'erba in un maggengo (anche se poi la corte di merito ha ritenuto la circostanza non decisiva per escludere il danneggiamento avvenuto quel giorno, evidentemente prima dell'allontanamento da casa); cosм come ha potuto dimostrare che alcuni fatti di imbrattamento risalivano a una data anteriore di oltre 90 giorni alla querela (sicchй la stessa corte lo proscioglieva dal relativo reato, contestatogli sub capo b) dell'imputazione).
4 - I1 secondo e il quarto motivo del ricorso (nn. 2.2 e 2.4) vanno trattati congiuntamente, perchй entrambi relativi al reato di atti osceni.
Al riguardo, il collegio osserva che nessun dubbio puт sussistere sulla circostanza che la concimaia in cui il G. compм gli atti contestati era concretamente visibile, cioи esposta al pubblico, cosм come richiesto dall'art. 527 c.p.. Infatti, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che sebbene parzialmente circondata da un muro, peraltro di altezza degradante, essa era comunque esposta agli sguardi di chi si trovava nei pressi.
Tuttavia, secondo quanto risulta dalle sentenze dei giudici di merito, gli atti compiuti dal G. non integravano i requisiti dell'oscenitа. Com'и noto, infatti, atto osceno и quello che offende oggettivamente il comune sentimento del pudore in materia sessuale, e non quello che offende la semplice costumatezza, o pubblica decenza, tutelata dall'art. 726 c.p.. Per integrare il delitto di cui all'art. 527 c.p., quindi, и necessario che l'agente abbia coscienza e volontа di offendere il pudore sessuale.
Nella fattispecie concreta, il G. usava la concimaia per soddisfare i suoi bisogni fisiologici (tanto che и stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p.); e inoltre, a volte aspettava che la vicina fosse nei pressi per far finta di orinare e per mostrare ostentatamente i propri genitali (v. sentenza del pretore, pag. 3, e sentenza di appello, pag. 5).
L'esibizione degli organi, perт, non era accompagnata da frasi, palpamenti o gesti sessualmente allusivi, o comunque da un atteggiamento e un contesto tale da poterla qualificare come espressione di libidine sessuale, cosм come richiede la nozione di osceno. Sul punto entrambi i giudici di merito omettono qualsiasi considerazione, invalidando cosм il giudizio di responsabilitа. Quella esibizione di genitali, piuttosto, per il comportamento complessivo dell'imputato, considerato in se stesso e soprattutto in rapporto alla persona offesa, appariva chiaramente come manifestazione di disprezzo, ossia come volontа di offendere l'onore o il decoro della vicina di casa. Per conseguenza, doveva qualificarsi non come atto osceno, ma come ingiuria, atteso che l'ingiuria puт essere non solo verbale, ma anche reale, cioи compiuta con gesti sconci o altri atti materiali di spregio verso una persona presente.
La giurisprudenza di legittimitа, se letta correttamente, и generalmente conforme a questa impostazione. Per essa infatti l'esibizione degli organi genitali configura il delitto di atti osceni quando mira al soddisfacimento della libido (Cass. Sez. III, n. 8959 del 3.1.1997, ud. 3.7.1997, P.M. in proc. Gallone, rv. 208445); l'esibizione ostentata del pene maschile verso una donna integra il reato di atti osceni, quando ha per fine il soddisfacimento erotico dell'agente (Cass. Sez. III, n. 9435 del 7.9.1995, ud. 7.7.1995, Vegetali, rv. 202717); l'esibizione in pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria libido, in quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n; 4900 del 17.5.1985, ud. 5.3.1985, Catalano, rv. 169276); ogni atto che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale (nella specie esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a sottolinearla) integra l'elemento materiale del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n. 10898 del 6.12.1984, ud. 15.6.1984, Cialli, rv. 166988).
Non puт invece condividersi quella opinione secondo cui "la esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anzichй di soddisfacimento di impulso sessuale, и per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni" (Cass. Sez. III, n. 2656 del 4.4.1973, ud. 13.11.1972, Di Costantino, rv. 123724). Questa tesi, nella sua assolutezza, trascura una considerazione elementare di fisiologia umana e di antropologia, e cioи che alcuni organi dell'apparato genitale genitale maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene svolge anche la funzione di eliminare l'urina): sicchй non puт correttamente affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che l'esibizione di organi genitali и "per sua natura" attinente alla sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. A1 contrario, cosм come esplicitamente o implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata, la nuditа dei genitali puт assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui и concretamente inserita: cosм puт configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma puт semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando и mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se и inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista).
5- E' invece infondata la terza censura (n. 2.3) relativa ai danneggiamenti, giacchй la sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale e logico, comunque non censurabile in sede di legittimitа, sia in ordine alla materialitа dei danni subiti dai coniugi L. R. (vasi rotti, ortaggi danneggiati, pomodori verdi staccati dalle piante, etc.), sia in ordine alla responsabilitа dell'imputato (dovendosi escludere la causa meteorologica o in genere accidentale, e considerando la circostanza che i danneggiamenti erano avvenuti al confine tra la proprietа dei querelanti e quella dell'imputato).
6 - In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al delitto di atti osceni contestato al capo c) dell'imputazione. In seguito alla corretta e integrale lettura delle sentenze dei giudici di merito, il fatto contestato e accertato a carico dell'imputato (esibizione del pene in presenza della signora D. C.) doveva essere giuridicamente qualificato come ingiuria e non come atto osceno.
Poichй il reato di cui all'art. 527 c.p. era il piщ grave fra quelli contestati e ritenuti, sicchй и stato assunto per il calcolo della pena base, da aumentare ai fini della continuazione, gli atti vanno rimessi ad altra sezione della corte milanese, perchй provveda a rideterminare la pena complessiva.
PER QUESTI MOTIVI
La corte annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 594 c p., cosм qualificato il fatto di cui al capo c) della rubrica, e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano per la determinazione della pena.
Rigetta il ricorso nel resto.
528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato (c.p.42), acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, и punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio (c.p.725), anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (c.p.266 n.4).
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicitа atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dа pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenitа.
Nel caso preveduto dal n. 2), la pena и aumentata (c.p.64) se il fatto и commesso nonostante il divieto dell`Autoritа (112 T.U.L.P.S.).
529 Atti e oggetti osceni: nozione
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (c.p.725, 726).
Non si considera oscena l`opera d`arte o l`opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
530 Corruzione di minorenni (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
ATTI OSCENI - ART. 527 COD. PEN. - ESIBIZIONE DI ORGANI GENITALI MASCHILI AD UNA DONNA - DIVERSA RILEVANZA PENALE IN FUNZIONE DEL CONTESTO SOGGETTIVO IN CUI L'EVENTO E' CONCRETAMENTE INSERITO .
( Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n. 1765/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore P. Onorato )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l - Con sentenza del 10.2.1999, parzialmente riformando quella resa il 2.7.1998 dal pretore di Sondrio, la corte di appello di Milano ha dichiarato A. G. colpevole dei seguenti reati:
a) artt. 81 cpv. e 635 c.p., per aver ripetutamente danneggiato le piante di pomodori dell'orto dei coniugi L. R., staccandone i frutti ancora acerbi;
c) artt. 81 cpv. e 635 c.p. per aver ripetutamente danneggiato, rompendoli, i vasi posti sul terreno antistante l'abitazione dei coniugi L. R.;
d) art. 726 c.p., per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza, urinando e defecando sulla concimaia sita nei pressi della propria abitazione;
e) art. 527 c.p., per aver commesso atti osceni, mostrando ripetutamente il pene a D. C. A., coniugata L. R. : fatti tutti commessi in Albosaggia sino all'ottobre 1996.
Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, la corte milanese ha condannato l'imputato alla pena di tre mesi e tre giorni di reclusione.
2- Il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. In particolare lamenta:
2. l - nullitа del decreto di citazione a giudizio, perchй il capo di imputazione conteneva un indicazione cronologica per tutti i fatti (fino all'ottobre 1996) del tutto generica e tale da impedire un'adeguata difesa (in particolare, per quanto concerne gli atti osceni - secondo il ricorrente - non и dato sapere quando iniziarono e quanti furono);
2.2- carenza di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 527 c.p., sia perchй difetta la motivazione in ordine alla concreta visibilitа ed esposizione al pubblico della concimaia dove sarebbero stati compiuti gli atti osceni; sia perchй non и stato accertato se l'esibizione dell'organo genitale sia avvenuto per istinto libidinoso oppure per disprezzo e offesa della signora D. C.;
2.3 - erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione ai reati di danneggiamento, perchй mancava la prova della materialitа del danneggiamento e della sua attribuibilitа all'imputato;
2.4 - insussistenza del delitto di cui all'art. 527 c.p., giacchй l'esibizione del pene per orinare non puт essere considerato atto osceno, se non accompagnata da gesti o palpamenti atti a esprimere libido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) и infondato.
Legittimamente la corte territoriale ha disatteso l'analoga censura formulata con l'atto di appello, osservando che il pubblico ministero aveva contestato i reati unificandoli nella continuazione interna e indicando come data di commissione quella sino alla quale la condotta si era protratta. Siffatta contestazione doveva ritenersi sufficientemente chiara e completa, tale comunque da consentire all'imputato l'esercizio del diritto alla difesa.
Tanto ciт и vero che il G. ha potuto dimostrare di essersi allontanato da casa il 14.8.1996 per andare a falciare l'erba in un maggengo (anche se poi la corte di merito ha ritenuto la circostanza non decisiva per escludere il danneggiamento avvenuto quel giorno, evidentemente prima dell'allontanamento da casa); cosм come ha potuto dimostrare che alcuni fatti di imbrattamento risalivano a una data anteriore di oltre 90 giorni alla querela (sicchй la stessa corte lo proscioglieva dal relativo reato, contestatogli sub capo b) dell'imputazione).
4 - I1 secondo e il quarto motivo del ricorso (nn. 2.2 e 2.4) vanno trattati congiuntamente, perchй entrambi relativi al reato di atti osceni.
Al riguardo, il collegio osserva che nessun dubbio puт sussistere sulla circostanza che la concimaia in cui il G. compм gli atti contestati era concretamente visibile, cioи esposta al pubblico, cosм come richiesto dall'art. 527 c.p.. Infatti, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che sebbene parzialmente circondata da un muro, peraltro di altezza degradante, essa era comunque esposta agli sguardi di chi si trovava nei pressi.
Tuttavia, secondo quanto risulta dalle sentenze dei giudici di merito, gli atti compiuti dal G. non integravano i requisiti dell'oscenitа. Com'и noto, infatti, atto osceno и quello che offende oggettivamente il comune sentimento del pudore in materia sessuale, e non quello che offende la semplice costumatezza, o pubblica decenza, tutelata dall'art. 726 c.p.. Per integrare il delitto di cui all'art. 527 c.p., quindi, и necessario che l'agente abbia coscienza e volontа di offendere il pudore sessuale.
Nella fattispecie concreta, il G. usava la concimaia per soddisfare i suoi bisogni fisiologici (tanto che и stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p.); e inoltre, a volte aspettava che la vicina fosse nei pressi per far finta di orinare e per mostrare ostentatamente i propri genitali (v. sentenza del pretore, pag. 3, e sentenza di appello, pag. 5).
L'esibizione degli organi, perт, non era accompagnata da frasi, palpamenti o gesti sessualmente allusivi, o comunque da un atteggiamento e un contesto tale da poterla qualificare come espressione di libidine sessuale, cosм come richiede la nozione di osceno. Sul punto entrambi i giudici di merito omettono qualsiasi considerazione, invalidando cosм il giudizio di responsabilitа. Quella esibizione di genitali, piuttosto, per il comportamento complessivo dell'imputato, considerato in se stesso e soprattutto in rapporto alla persona offesa, appariva chiaramente come manifestazione di disprezzo, ossia come volontа di offendere l'onore o il decoro della vicina di casa. Per conseguenza, doveva qualificarsi non come atto osceno, ma come ingiuria, atteso che l'ingiuria puт essere non solo verbale, ma anche reale, cioи compiuta con gesti sconci o altri atti materiali di spregio verso una persona presente.
La giurisprudenza di legittimitа, se letta correttamente, и generalmente conforme a questa impostazione. Per essa infatti l'esibizione degli organi genitali configura il delitto di atti osceni quando mira al soddisfacimento della libido (Cass. Sez. III, n. 8959 del 3.1.1997, ud. 3.7.1997, P.M. in proc. Gallone, rv. 208445); l'esibizione ostentata del pene maschile verso una donna integra il reato di atti osceni, quando ha per fine il soddisfacimento erotico dell'agente (Cass. Sez. III, n. 9435 del 7.9.1995, ud. 7.7.1995, Vegetali, rv. 202717); l'esibizione in pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria libido, in quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n; 4900 del 17.5.1985, ud. 5.3.1985, Catalano, rv. 169276); ogni atto che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale (nella specie esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a sottolinearla) integra l'elemento materiale del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n. 10898 del 6.12.1984, ud. 15.6.1984, Cialli, rv. 166988).
Non puт invece condividersi quella opinione secondo cui "la esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anzichй di soddisfacimento di impulso sessuale, и per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni" (Cass. Sez. III, n. 2656 del 4.4.1973, ud. 13.11.1972, Di Costantino, rv. 123724). Questa tesi, nella sua assolutezza, trascura una considerazione elementare di fisiologia umana e di antropologia, e cioи che alcuni organi dell'apparato genitale genitale maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene svolge anche la funzione di eliminare l'urina): sicchй non puт correttamente affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che l'esibizione di organi genitali и "per sua natura" attinente alla sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. A1 contrario, cosм come esplicitamente o implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata, la nuditа dei genitali puт assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui и concretamente inserita: cosм puт configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma puт semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando и mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se и inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista).
5- E' invece infondata la terza censura (n. 2.3) relativa ai danneggiamenti, giacchй la sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale e logico, comunque non censurabile in sede di legittimitа, sia in ordine alla materialitа dei danni subiti dai coniugi L. R. (vasi rotti, ortaggi danneggiati, pomodori verdi staccati dalle piante, etc.), sia in ordine alla responsabilitа dell'imputato (dovendosi escludere la causa meteorologica o in genere accidentale, e considerando la circostanza che i danneggiamenti erano avvenuti al confine tra la proprietа dei querelanti e quella dell'imputato).
6 - In conclusione, la sentenza deve essere annullata limitatamente al delitto di atti osceni contestato al capo c) dell'imputazione. In seguito alla corretta e integrale lettura delle sentenze dei giudici di merito, il fatto contestato e accertato a carico dell'imputato (esibizione del pene in presenza della signora D. C.) doveva essere giuridicamente qualificato come ingiuria e non come atto osceno.
Poichй il reato di cui all'art. 527 c.p. era il piщ grave fra quelli contestati e ritenuti, sicchй и stato assunto per il calcolo della pena base, da aumentare ai fini della continuazione, gli atti vanno rimessi ad altra sezione della corte milanese, perchй provveda a rideterminare la pena complessiva.
PER QUESTI MOTIVI
La corte annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 594 c p., cosм qualificato il fatto di cui al capo c) della rubrica, e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano per la determinazione della pena.
Rigetta il ricorso nel resto.
531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento
Vedi ora articoli 600 e segg.
[omissis vedi Legge 75 del 20 febbraio 1958 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui")
532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella
533 Costrizione alla prostituzione
534 Sfruttamento di prostitute
535 Tratta di donne e di minori
536 Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno
537 Tratta di donne e di minori commessa all`estero
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero .
Alla condanna per il delitto preveduto dall`art. 531 puт essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva и sempre aggiunta nei casi preveduti dagli artt. 532, 533, 534, 535 e 536. .
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
539 Etа della persona offesa (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela и considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilitа la filiazione illegittima и equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima и stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile (c.p.251, 269, 278), anche se per effetti diversi dall`accertamento dello stato delle persone (c.p.3,).
541 Pene accessorie ed altri effetti penali (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
542 Querela dell`offeso (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
543 Diritto di querela (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a 544 Causa speciale di estinzione del reato (abrogato dall`art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66)
DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA` E LA SANITA DELLA STIRPE
(abrogato dall`art. 22 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternitа e sull`interruzione volontaria della gravidanza)
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, и punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena и aumentata (64) se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertа dello stato proprio o di lei (c.p.558).
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, и dichiarato nullo, ovvero и annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato и estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi и stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali (c.p.689, comma 2, lett. a), n. 3, c.p.p.).
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall`articolo precedente decorre dal giorno in cui и sciolto uno dei due matrimoni o и dichiarato nullo il secondo per bigamia (c.p.158 seguenti).
558 Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all`altro coniuge l`esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio и punito, se il matrimonio и annullato a causa dell`impedimento occultato (c.p.117-123 c.c.), con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a 2 milioni.
559 Adulterio(dichiarato illegittimo C.Cost.)
(La moglie adultera и punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena и punito il correo dell`adultera.
La pena и della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.
Il delitto и punibile a querela del marito).
560 Concubinato (dichiarato illegittimo C.Cost.)
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, и punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina и punita con la stessa pena.
Il delitto и punibile a querela della moglie.
561 Casi di non punibilitа. Circostanza attenuante (dichiarato illegittimo C.Cost.)
Nel caso preveduto dall`art. 559, non и punibile la moglie quando il marito l`abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non и punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell`altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto и commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell`altro coniuge o per mutuo consenso la pena и diminuita.
562 Pena accessoria e sanzione civile (dichiarato illegittimo C.Cost.)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 556 e 560 importa la perdita dell`autoritа maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puт, sull`istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell`interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se entro tre mesi dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non и presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
563 Estinzione del reato (dichiarato illegittimo C.Cost.)
Nei casi preveduti dagli artt. 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresм il reato:
1° la morte del coniuge offeso;
2° l`annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L`estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato, e se vi и stata condanna, ne cessano l`esecuzione e gli effetti penali.
CAPO II
DEI DELITTI CONTRO LA MORALE FAMILIARE
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente (c.p.540), o con un affine in linea retta (c.p.75, 78 c.c.), ovvero con una sorella o un fratello, и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena и della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l`incesto и commesso da persona maggiore di etа con persona minore degli anni diciotto, la pena и aumentata (c.p.64) per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestа dei genitori (o della tutela legale) (c.p.34).
565 Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici (c.p.57), nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicitа sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, и punito con la multa da lire 200.000 a 1 milione.
DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA
566 Supposizione o soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente и punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p.569).
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l`occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile и punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsitа.
568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Chiunque depone o presenta un fanciullo, giа iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, и punito con la reclusione da uno a cinque anni (c.p.569).
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della potestа dei genitori (o della tutela legale) (c.p.34).
DEI DELITTI CONTRO L`ASSISTENZA FAMILIARE
570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all`ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestа dei genitori (, alla tutela legale) , o alla qualitа di coniuge , и punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore (o del pupillo) o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti (c.p.540; ) di etа minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa .
Il delitto и punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa salvo nei casi previsti dal n. 1) e, quando il reato и commesso nei confronti dei minori, dal n. 2) del precedente comma .
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto и preveduto come piщ grave reato da un`altra disposizione di legge.
571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autoritа, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l`esercizio di una professione o di un`arte, и punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite negli artt. 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da due a otto anni.
572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autoritа, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l`esercizio di una professione o di un`arte, и punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave (c.p.583), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima (c.p.583 n.2), la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte la reclusione da dodici a venti anni.
573 Sottrazione consensuale di minorenni
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestа dei genitori , o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontа del medesimo genitore o tutore, и punito, a querela di questo (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni.
La pena и diminuita (c.p.65), se il fatto и commesso per fine di matrimonio; и aumentata (64), se и commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).
574 Sottrazione di persone incapaci
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestа dei genitori , al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontа dei medesimi, и punito, a querela (c.p.120) del genitore esercente la potestа dei genitori , del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli artt. 525 (e 544).
[A norma dell`art. 36 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante l`assistenza delle persone handicappate, le pene dei delitti non colposi previsti in questo titolo, devono essere aumentate da un terzo alla metа se la persona offesa и handicappata]
DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L`INCOLUMITA` INDIVIDUALE
Chiunque cagiona la morte di un uomo и punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno .
576 Circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica l`ergastolo se il fatto preveduto dall`articolo precedente и commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2) dell`art. 61;
2) contro l`ascendente o il discendente (c.p.540;), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 1) e 4) dell`art. 61 o quando и adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi и premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all`arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall`associato per delinquere (c.p.416, 416 bis), per sottrarsi all`arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) nell`atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.
E` latitante, agli effetti della legge penale, chi si trovi nelle condizioni indicate nel n. 6 dell`art. 61.
577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Si applica la pena dell`ergastolo se il fatto preveduto dall`art. 575 и commesso:
1) contro l`ascendente o il discendente (c.p.540);
2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3) con premeditazione;
4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei nn. 1) e 4) dell`art. 61.
La pena и della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto и commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella (c.p.540), il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta .
578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto и determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, и punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puт essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall`art. 61 c.p.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, и punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell`art. 61.
Si applicano le disposizioni relative all`omicidio (c.p.575-577) se il fatto и commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un`altra infermitа o per l`abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza minaccia o suggestione (613 n.2), ovvero carpito con inganno.
580 Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l`altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l`esecuzione, и punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, и punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima (c.p.583).
Le pene sono aumentate (c.p.64) se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell`articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta и minore degli anni quattordici o comunque и priva della capacitа d`intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all`omicidio (c.p.575-577).
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (582), и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000 (c.p.587 n.4) .
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, и punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585) .
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. l) e nell`ultima parte dell`art. 577, il delitto и punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa .
La lesione personale и grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacitа di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l`indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) abrogato .
La lesione personale и gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l`arto inservibile, ovvero la perdita dell`uso di un organo o della capacitа di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltа della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
5) abrogato.
584 Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, и punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586).
Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena и aumentata da un terzo alla metа, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall`art. 576; ed и aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall`art. 577, ovvero se il fatto и commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per armi s`intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale и l`offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali и dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo .
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso (c.p.43) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell`art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate (c.p.64, 289 bis) (571 n.2, 57 n.22, 584, 591-3, 593 n.3, 630 n.2)
587 Omicidio e lesione personale a causa di onore (abrogato)
Chiunque partecipa a una rissa и punito con la multa fino lire 600.000.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p.582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, и della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona и punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .
Se il fatto и commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena и della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piщ persone, ovvero di morte di una o piщ persone e di lesioni di una o piщ persone (84), si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piщ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puт superare gli anni dodici.
Ai fini della punibilitа dell'errore professionale и necessaria e sufficiente la violazione della diligenza comune, rapportata al grado medio di cultura e capacitа professionale, o la violazione di norme tecniche generalmente accolte in una data disciplina. (Applicazione in tema di omicidio colposo, addebitato ad esercente la professione medica per negligenza e imperizia da assistenza a parto).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 567 del 25-01-1983.
Ai fini della valutazione della colpa professionale nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica, effettuate da chi sia in possesso del diploma di specializzazione, non puт prescindersi dal considerare le cognizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni, minimo di cultura e di esperienza, che si pretendano da un medico generico; infatti il corredo culturale e sperimentale, richiesti dallo Stato per il conseguimento del titolo di specialista, rappresenta una piщ consistente garanzia per il paziente e legittima un'aspettativa di maggior perizia. (Fattispecie relativa a ritenuta omissione colposa addebitata a specialista ostetrico il quale, praticata una iniezione per accelerare il parto, non aveva provveduto ad essere presente e ad adottare i piщ opportuni ed efficaci accorgimenti terapeutici e di intervento, nella specie, immediata isterectomia, nei confronti di partoriente provata da pregresse e complesse gravidanze, deceduta per lacerazione spontanea dell'utero).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 1914 del 09-03-1983
In tema di responsabilitа per colpa professionale sanitaria, il nesso di causalitа tra la condotta imperita, negligente o impudente del sanitario, che non abbia disposto cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un sollecito intervento chirurgico su di un infortunato, e l'evento mortale che ne и seguito sussiste sempre quando tale intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buone probabilitа di raggiungere tale scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si puт sostituire quello della probabilitа di tali effetti (e dell'idoneitа della condotta a produrli) quando и in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche probabilitа di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in difetto, il nesso di causalitа qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell'incuria del sanitario che ha visitato il paziente.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 4320 del 12-05-1983
Intervento chirurgico ad esito incerto
In tema di responsabilitа per colpa professionale sanitaria, il nesso di causalitа tra la condotta imperita, negligente o impudente del sanitario, che non abbia disposto cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un sollecito intervento chirurgico su di un infortunato, e l'evento mortale che ne и seguito sussiste sempre quando tale intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buone probabilitа di raggiungere tale scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si puт sostituire quello della probabilitа di tali effetti (e dell'idoneitа della condotta a produrli) quando и in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche probabilitа di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in difetto, il nesso di causalitа qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell'incuria del sanitario che ha visitato il paziente.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 4320 del 12-05-1983
In tema di responsabilitа per delitto colposo nell'esercizio della professione medica, l'errore penalmente rilevante non puт configurarsi se non nel quadro della colpa grave, cosм come richiamato dall'art. 2236 cod. civ., per cui deve trattarsi di errore inescusabile, derivante o dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali dell'arte medica o nel difetto di quel minimo di abilitа e perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria. L'errore del medico specialista va perт considerato con maggiore severitа, poichй non si richiede al sanitario solo quel minimo di cognizioni e l'abilitа sopra indicati, ma quella conoscenza e quella particolare abilitа e perizia proprie di chi ha acquisito un titolo specialistico. (Fattispecie relativa a ritenuto omicidio colposo per emorragia "post partum" dovuta ad errato tamponamento endouterino e ad omessa isterectomia da parte di medico specialista in ostetricia e ginecologia).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 5448 del 07-06-1983
Maggiore severitа per lo specialista
Ai fini della colpa professionale dell'esercente una professione sanitaria non si richiede una grande perizia, ma quel minimo che ci si deve attendere dall'esercente la professione medica. Nel caso di medico specialista, invece, in considerazione della acquisita specializzazione, si deve richiedere con maggiore severitа l'uso della massima prudenza e diligenza.
Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 8784 del 21-10-1983
Ai fini della configurabilitа della colpa professionale del sanitario, la limitazione alle ipotesi di colpa grave prevista dall'art. 2236 cod. civ., и applicabile soltanto in sede civile e limitatamente alla colpa per imperizia, e non puт, invece, spiegare alcun effetto che importi una restrizione della disciplina dell'elemento psicologico del reato. La sussistenza o meno di tale elemento puт (e deve) essere liberamente valutata dal giudice, ma una volta che il giudice l'abbia ritenuto accertato, in particolare sotto il profilo della colpa per i reati punibili a tale titolo, il maggiore o minore grado di essa puт avere rilievo solo ai fini e nell'ambito della disciplina penale e mai, quindi, con efficacia discriminante.
Sez. IV, sent. n. 8784 del 21-10-1983
La causa sopravvenuta interrompe il nesso di causalitа, ai sensi dell'art. 43 cod. pen., quando sia sufficiente da sola a causare l'evento. Sussiste pertanto il rapporto di causalitа tra la condotta del sanitario ed il decesso del paziente qualora il primo abbia prescritto al secondo un farmaco (lisozima) potenzialmente idoneo a provocare uno shock anafilattico senza far precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti circa la tollerabilitа di esso da parte del soggetto cui deve essere inoculato e senza adottare le cautele necessarie per prevenire e contenere gli effetti della crisi anafilattica. In tal caso la circostanza che a praticare l'iniezione sia stata una persona non qualificata non interrompe il rapporto di causalitа fra la condotta del medico e l'evento letale verificatosi in quanto l'iniezione non sarebbe stata effettuata senza la prescrizione del sanitario, effettuata con imperizia e negligenza, ed il decesso non si sarebbe verificato se fossero state prestate tempestive ed idonee cure.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 8917 del 26-10-1983
Prescrzioni di farmaci produttivi di allergie
Ai fini della punibilitа dell'esercente la professione sanitaria, quando la condotta sia censurata per imprudenza o negligenza, и sufficiente l'omissione della diligenza comune, rapportata, cioи, al grado medio di cultura e capacitа professionale, ovvero la violazione delle norme tecniche generalmente accolte e pertanto risponde a titolo di colpa il sanitario quando non valuti le possibili conseguenze di ogni suo atto e non riduca al minimo i rischi di ogni terapia e dei possibili interventi. Sotto il profilo della negligenza sussiste perciт la responsabilitа del medico che prescrive farmaci (nella specie, Lisozima) potenzialmente idonei a determinare l'insorgere di crisi anafilattiche, senza effettuare le prove necessarie per prevenire l'insorgere di fenomeni allergici potenzialmente mortali, e in particolare la prova epicutanea, limitandosi a domandare al paziente se preesistano nel suo organismo condizioni idonee a determinare reazioni allergiche.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 8917 del 26-10-1983
Limitazione della responsabilitа
La limitazione della responsabilitа dei professionisti alle ipotesi di dolo o di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. concerne soltanto l'errore dovuto ad imperizia e non anche l'errore determinato da negligenza, incuria, imprudenza dato che essa и configurabile quando la prestazione abbia richiesto la soluzione di "problemi tecnici di speciale difficoltа". Pertanto, quando la responsabilitа del professionista trova la sua origine nella carenza di diligenza o di prudenza, la valutazione deve essere effettuata con riguardo alla natura dell'attivitа svolta con la conseguenza che и rilevante anche la colpa lieve in quanto la diligenza da impiegare и quella dell'accorto professionista, che eserciti, cioи, la sua attivitа con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione. Pertanto nel caso dell'esercente la professione sanitaria, qualora la prestazione sia di ordinaria difficoltа, egli и tenuto ad osservare le regole dell'arte medica, relative alla malattia e alle sue cure, che ogni medico deve conoscere e rispettare. (Fattispecie in cui il sanitario aveva prescritto al paziente un farmaco (Lisozima), potenzialmente idoneo a provocare uno shock anafilattico, senza far precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti e cautele, configurandosi in tal modo la sua colpa, sotto il profilo dell'imperizia, per la sopravvenuta indicata conseguenza con esito letale per il paziente).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 8917 del 26-10-1983
La causa sopravvenuta interrompe il nesso di causalitа, ai sensi dell'art. 43 cod. pen., quando sia sufficiente da sola a causare l'evento. Sussiste pertanto il rapporto di causalitа tra la condotta del sanitario ed il decesso del paziente qualora il primo abbia prescritto al secondo un farmaco (Lisozima) potenzialmente idoneo a provocare uno shock anafilattico senza far precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti e cautele circa la tollerabilitа di esso da parte del soggetto cui deve essere inoculato e senza adottare le cautele necessarie per prevenire e contenere gli effetti della crisi anafilattica. In tal caso la circostanza che a praticare l'iniezione sia stata una persona non qualificata non interrompe il rapporto di causalitа fra la condotta del medico e l'evento letale verificatosi, in quanto l'iniezione non sarebbe stata effettuata senza la prescrizione del sanitario, effettuata con imperizia e negligenza, ed il decesso non si sarebbe verificato se fossero state prestate tempestive ed idonee cure.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 8917 del 26-10-1983
L'elasticitа della valutazione dell'errore diagnostico dell'esercente la professione sanitaria non и ammissibile quando il margine discrezionale del medico, in riferimento alla diagnosi e alla terapia, si riduca fino ad annullarsi per essere le manifestazioni morbose cosм imponenti che il non rilevarle risulti incompatibile col minimo di preparazione ed esperienza cui и tenuto chiunque sia abilitato all'esercizio della professione medica. Pertanto, anche se ai fini della responsabilitа per colpa dell'esercente la professione sanitaria l'errore penalmente rilevante non puт configurarsi se non nel quadro della colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. E' perт certo che simile colpa di particolare intensitа и ravvisabile nell'errore inescusabile derivante dal difetto di quel minimo di abilitа, perizia tecnica, e diligenza richiesto dal legislatore.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 9653 del 16-11-1983
Il medico anestesista ha l'obbligo di sorvegliare e controllare che tutte le apparecchiature siano in regola e non sussistano difetti di funzionamento. Tale azione deve essere effettuata prima dell'intervento e del trattamento. Pertanto l'essersi il predetto sanitario adoperato successivamente per elidere, senza peraltro riuscirvi, le conseguenze del proprio fatto colposo non elimina la sua responsabilitа. (Fattispecie: somministrazione nel corso d'intervento chirurgico di protossido di azoto anzichй ossigeno, in conseguenza di errato innesto dei rispettivi tubi, portanti i predetti gas, dagli impianti centralizzati a quelli dell'apparato per anestesia, collegati ai rispettivi flussometri, senza che i medici anestesisti avessero in precedenza effettuato il controllo dell'esattezza o meno di siffatti innesti effettuati dagli infermieri).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 10868 del 15-12-1983
Responsabilitа per errore dell'infermiere
L'art. 4 del D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225 demanda agli infermieri professionali specializzati in anestesia, tra l'altro, anche le mansioni di preparazione e controllo delle apparecchiature e del materiale necessario per l'anestesia generale e di sorveglianza della regolaritа del funzionamento degli apparecchi di respirazione automatica e tali disposizioni sono applicabili anche agli infermieri professionali che, benchй non specializzati in anestesia, sono destinati specificamente alle mansioni di fatto degli specializzati in anestesia. Sussiste, pertanto, la responsabilitа di costoro per colpa nel caso di somministrazione nel corso d'intervento chirurgico di protossido di azoto anzichй di ossigeno a causa dell'inversione d'innesto di tubi portanti i detti gas, anche se l'inversione и stata materialmente effettuata da altri.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 10868 del 15-12-1983
In tema e materia di colpa professionale sanitaria, nell'ipotesi di parto per via vaginale in donna giа sottoposta in precedenza ad interventi cesarei (nella specie, due), lo specialista ostetrico non ha l'obbligo, al fine di accertare l'eventuale rottura dell'utero, di procedere alla revisione manuale della cavitа uterina, poichй, non esistendo in materia metodi obbligatori di diagnostica, egli и libero di scegliere quello che la sua preparazione professionale e la sua capacitа gli consigliano. (Applicazione in tema di omicidio colposo).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 2734 del 22-03-1984
E' responsabile di omicidio colposo il medico ostetrico che, per suturare una piccola lacerazione al collo dell'utero, dopo aver praticato anestesia locale iniettando una dose di anestetico, che abbia provocato nella paziente reazioni tossiche, non provveda ad ogni necessario intervento rianimativo (nella specie, intubazione), che possa ripristinare la ventilazione polmonare ed il livello adeguato della funzione arteriosa, e richieda tardivamente l'intervento dello specialista.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 11086 del 14-12-1984
Obbligo di diligenza per il sanitario
In tema di colpa professionale medica, la responsabilitа del medico non puт configurarsi nel quadro della colpa grave richiamata dall'art. 2236 cod. civ., la quale si riscontra nell'errore inescusabile che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilitа e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali che il medico deve essere sicuro di saper adoperare correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o diligenza che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria; per cui, dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, l'esclusione della colpa professionale trova un limite nella condotta del professionista incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi in colui che sia abilitato all'esercizio della professione medica.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 4515 del 11-04-1987
In tema di delitto colposo commesso da professionista nell'esercizio dell'attivitа medica (nella specie, ginecologica) correttamente il giudice di merito ravvisa l'elemento della colpa nell'aver il professionista medesimo - una volta assunto, nella sua qualitа di primario, il controllo dell'andamento di un parto - lasciato la sala parto, affidando la paziente ad un suo assistente e determinando cosм, con la sua negligenza, la morte del neonato.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 3904 del 25-03-1988
Anticipazione dell'evento letale
In tema di colpa professionale del medico, si risponde di omicidio non soltanto quando si cagiona la morte di un soggetto che avvenga istantaneamente, ma anche quando si determini l'anticipazione dell'evento letale.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 14435 del 06-11-1990
In tema di responsabilitа per colpa professionale sanitaria, nella ricerca del nesso di causalitа tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza sugli effetti della condotta si puт sostituire quello della probabilitа di tali effetti (e dell'idoneitа della condotta a produrli); il rapporto causale, quindi, sussiste anche quando l'opera del medico, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non giа la certezza, bensм soltanto serie ed apprezzabili possibilitа di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata probabilmente salvata.
Sez. IV, sent. n. 15565 del 23-11-1990
Quando, come nel caso di interventi operatori, il lavoro si svolga "in equipe", ciascun componente и tenuto ad eseguire col massimo scrupolo le funzioni proprie della specializzazione di appartenenza. Il medico anestesista и tenuto ad adempiere una serie di mansioni che rientrano nel suo preciso ambito di competenza, tra le quali la trasfusione di sangue al paziente. Pertanto, quando l'anestesista si avvalga di un collaboratore in funzione di ausiliario, sicchй sia costui che materialmente effettua la sostituzione di un precedente flacone esauritosi con altro pieno di sangue nuovo da trasfondere, sussiste per l'anestesista l'obbligo di assicurarsi, prima che l'operazione trasfusionale riprenda con l'immissione di ulteriore liquido ematico, che il tipo di sangue sia esattamente quello che и destinato al paziente. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 7601 del 15-07-1991
In tema di responsabilitа per colpa professionale del medico, nella ricerca del nesso di causalitа tra la condotta dell'imputato e l'evento, al criterio della certezza degli effetti della condotta, si puт sostituire quello della probabilitа, anche limitata, di tali effetti e dell'idoneitа della condotta a produrli. Ne consegue che il rapporto di causalitа sussiste anche quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non giа la certezza, bensм soltanto serie ed apprezzabili possibilitа di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con una certa probabilitа, salvata. (Fattispecie in tema di omicidio colposo per tardiva diagnosi di infezione tetanica in donna sottoposta a taglio cesareo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna che aveva ritenuto il nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento, sussistendo la probabilitа del 30 per cento che un corretto e tempestivo intervento medico avrebbe avuto un esito positivo).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 371 del 17-01-1992
Omessa sorveglianza del risveglio
Rettamente и affermata la responsabilitа di un anestesista per la morte di una paziente dovuta ad arresto cardiaco per anossia acuta da oblio respiratorio conseguente all'effetto deprimente dei farmaci utilizzati per la narcosi, nel caso in cui costui, dopo l'intervento operatorio, abbia omesso di sorvegliare adeguatamente la paziente in fase di risveglio, affidando intempestivamente il relativo compito ad un'infermiera professionale non specializzata in anestesia, e conseguentemente, d'intervenire con efficacia ai primi sintomi della turba anossica, poi divenuta irreversibile.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 1213 del 05-02-1993
Rettamente и affermata la responsabilitа a titolo di colpa per la morte di un paziente, dovuta a peritonite non curata, di un medico che, pur avendo piщ volte visitato nella stessa giornata (e da ultimo essendo fuori servizio, avendo fatto rientro in ospedale per ragioni personali) detto paziente, le cui condizioni di salute si erano aggravate ed erano tali da non consentire dubbi sull'erroneitа dell'iniziale diagnosi di pancreatite, invece di dare l'allarme, abbia riferito al collega che aveva preso il suo posto che tutto procedeva secondo le prospettive terapeutiche deducibili dalla (errata) diagnosi iniziale ed abbia creato, quindi, una delle condizioni della condotta imprudente e negligente di quest'ultimo da porsi in nesso causale con il successivo decesso del paziente.
Sez. IV, sent. n. 7650 del 06-08-1993
Nel caso in cui la scienza medica assegni qualche speranza di salvezza al ricovero in ospedale e nessuna al non ricovero, il sanitario, che si ispiri al cosiddetto modello di agente dal quale la comunitа si aspetta preparazione e oculatezza, non puт non sfruttare quella speranza, vale a dire la residua probabilitа di salvezza, e, qualora non lo faccia, versa in colpa.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 8599 del 21-09-1993
E' ravvisabile colpa nel comportamento del sanitario il quale non si astiene da un intervento che la comune cultura nel settore ritiene oltremodo rischioso e giudica utile solo in caso di certezza di una determinata diagnosi, che non era in condizione di avere.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 8599 del 21-09-1993
In tema di responsabilitа per colpa professionale del medico, se puт essere consentito il ricorso ad un giudizio di probabilitа in ordine alla prognosi sugli effetti che avrebbe potuto avere, se tenuta, la condotta dovuta, qualora debba accertarsi il rapporto di causalitа fra due avvenimenti concretamente verificatisi (nella specie, anestesia, praticata con un determinato farmaco - l'Ethrane - e successiva insorgenza di una crisi di mioglobinuria) и necessario che l'esistenza del nesso causale venga riscontrata con sufficiente grado di certezza, se non assoluta (data la molteplicitа dei fattori normalmente presenti), almeno con un grado tale da fondare su basi solide un'affermazione di responsabilitа, non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 10437 del 16-11-1993
Ricovero intempestivo
In tema di responsabilitа per colpa professionale medica, sussiste rapporto di causalitа anche quando l'opera del sanitario, ove correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe solo avuto seria ed apprezzabile probabilitа di successo, potendosi al criterio della certezza degli effetti della condotta sostituire quello della probabilitа, anche limitata, e dell'idoneitа della stessa a produrli. (Fattispecie in tema di omicidio colposo consegnata e mancato tempestivo ricovero di paziente visitato superficialmente nel reparto di pronto soccorso).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 6683 del 07-07-1993
Responsabilitа del capo equipe
Il chirurgo capo equipe, fatta salva l'autonomia professionale dei singoli operatori, ha il dovere di portare a conoscenza di questi ultimi tutto ciт che и venuto a sapere sulle patologie del paziente e che, se comunicato, potrebbe incidere sull'orientamento degli altri. (Fattispecie in tema di omicidio colposo di cui и stato ritenuto responsabile, insieme con l'anestesista, il chirurgo per non essersi egli premurato di informare l'anestesista stesso delle condizioni cardiologiche del paziente).
Cassazione Penale Sez. VI, sent. n. 3456 del 08-04-1993
Obbligo di informazione dei vari reparti
Per la funzione della struttura ospedaliera, и da escludere che ciascun reparto da cui questa и composta costituisca un'entitа a se stante, implicante una divisione tale da impedire quella reciproca comunicazione di notizie attinenti ai malati i quali vengano trasferiti da un reparto a un altro, indispensabile soprattutto nei casi di urgenza, ai fini di una visione completa del quadro patologico da prendere in considerazione. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in pregiudizio di ricoverato in ospedale che era stato trasferito dal reparto di chirurgia a quello di medicina generale, era stato dedotto che le notizie annotate nella cartella clinica della divisione di medicina generale in ordine al verificarsi di fatti concernenti il paziente accaduti nell'altro reparto non erano state riferite al redattore della cartella da un sanitario del reparto di chirurgia al momento del trasferimento del malato, ma erano frutto di supposizioni del redattore stesso).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 5029 del 02-05-1994
La colpa del medico, che и una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attivitа giuridicamente autorizzate perchй socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le "legis artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilitа consiste nella possibilitа di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'"homo eiusdem professionis et condicionis", arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella specie, и stato ritenuto responsabile della morte della paziente un medico chirurgo-ginecologo di rilevante esperienza professionale, il quale, in presenza di emorragia da lacerazione di utero conseguente a parto, anzichй procedere a laparatomia accertativa dell'entitа e localizzazione della lesione, effettuava direttamente uno stipato tamponamento utero-vaginale che aveva reso irreversibile l'emorragia, potenziandola).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 11007 del 03-11-1994
Il primario (nella specie, facente funzioni) di una divisione di chirurgia di un ospedale ha compiti di indirizzo, di direzione e di verifica dell'attivitа diagnostica e terapeutica. A lui, pertanto, spettano le scelte operative congruenti all'evoluzione della condizione nosologica della persona ricoverata. (Fattispecie relativa a morte di una paziente per un versamento pleurico mal diagnosticato).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 360 del 18-01-1995
Omissione di intervento chirurgico
In tema di colpa professionale, sussiste responsabilitа del medico che colposamente ometta un intervento chirurgico necessario, quando anche esso non sia tale da garantire in termini di certezza la sopravvivenza del paziente, se vi sia una limitata, purchй apprezzabile, probabilitа di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di questa.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 360 del 18-01-1995
Qualora all'interno di un ospedale vengano eseguiti lavori dell'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l'obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell'attivitа chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali и demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell'attivitа nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico o un paramedico, che l'erogazione avvenga regolarmente. (Fattispecie relativa a decesso di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio postoperativo potassiolo di azoto anzichй ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull'impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchette.
Sez. IV, sent. n. 4385 del 24-04-1995
In tema di disciplina della ripartizione dei ruoli tra i medici operanti in una struttura sanitaria pubblica, l'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, mentre attribuisce, al quinto comma, al primario il potere d'impartire disposizioni e direttive e di verificarne l'attuazione nel rispetto dell'autonomia professionale ed operativa del personale dell'unitа assegnatagli (lasciando, quindi, spazio all'autonomia professionale delle altre posizioni funzionali, nell'ambito - e con i relativi diritti e doveri - di ciascuna qualifica funzionale), prevede, invece, al sesto comma, il potere di avocazione da parte del primario (che elimina ogni autonomia delle altre posizioni funzionali, riservando ad esse semplici compiti di collaborazione). Ne deriva, come ritenuto nella specie, che l'assistente, quando non и stata disposta l'avocazione, и responsabile dell'evento conseguente ad errate iniziative da lui prese nel corso della terapia, ancorchй l'iniziale diagnosi effettuata dal primario fosse erronea.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 1095 del 31-01-1996
Il libero professionista che sia chiamato o si rechi ad operare in una qualunque struttura sanitaria, a prescindere da ogni rapporto di inquadramento o di altro rapporto privatistico liberamente contratto, diventa automaticamente parte integrante della stessa, per il fine e il tempo connessi alla specifica attivitа prestata, e ha l'obbligo di conoscere e di osservare le disposizioni impartite dalla direzione sanitaria della struttura medesima, specie se trattasi di quelle afferenti al settore nel quale egli opera. (Nella fattispecie, un sanitario, riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo in pregiudizio di una donna alla quale aveva prestato assistenza nel parto, aveva dedotto che, come convenzionato esterno, non fosse vincolato al rispetto del regolamento interno alla clinica privata secondo cui, in caso di allontanamento da questa prima di un certo tempo, era obbligatorio delegare ad altri la vigilanza sulla paziente).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 9037 del 08-10-1996
In tema di attivitа professionale medica, deve ritenersi colposa per imperizia della condotta mediante la quale non vengono osservate le "leges artis" scritte o non scritte finalizzate alla prevenzione non del rischio consentito dall'ordinamento, commesso alle scelte tra interventi terapeutici, ma di un ulteriore rischio non consentito nell'esercizio dell'attivitа stessa. Per quanto riguarda la misura del rischio consentito, in mancanza di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali, la valutazione del limite di tale rischio resta affidata al potere discrezionale del giudice il quale dovrа tenere conto che la prevedibilitа e la prevenibilitа vanno determinate in concreto, avendo presente tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell'agente modello, dell'"homo eiusdem condicionis et professionis", considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze raggiunto in queste.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 2139 del 06-03-1997
Il medico ospedaliero che termina il suo turno di lavoro ha lo specifico dovere di fare le consegne a chi gli subentra in modo da evidenziare a costui la necessitа di un'attenta osservazione e di un controllo costante dell'evoluzione della malattia del paziente che sia soggetto a rischio di complicanze. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).
Sez. IV, sent. n. 4211 del 09-05-1997
Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) и punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .
Se la lesione и grave (583 n.1) la pena и della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire 240.000 a 1.200.000; se и gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire 600.000 a 2.400.000.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi и della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire 480.000 a 1.200.000, e la pena per lesioni gravissime и della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire 1.200.000 a lire 2.400.000.
Nel caso di lesioni di piщ persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piщ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puт superare gli anni cinque.
Il delitto и punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all`igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale .
L'eventuale errore diagnostico o terapeutico, che abbia aggravato le conseguenze di una lesione, non costituisce avvenimento eccezionale e imprevedibile che s'inserisce nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento. Pertanto, l'autore dell'azione lesiva risponde di tutti gli effetti, diretti ed indiretti, ad essa conseguenti. (Fattispecie relativa a durata della malattia conseguita a lesioni da incidente stradale).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 6345 del 08-07-1983
Errato posizionamento del paziente
Il posizionamento del paziente sul letto operatorio costituisce per l'infermiere professionale attivitа ausiliaria o di assistenza al medico, di talchй detta attivitа deve essere sempre svolta sotto il controllo del sanitario, e piщ precisamente, sotto il controllo del medico anestesista, il quale и presente in pre-sala e deve vigilare al regolare posizionamento del paziente nel momento stesso in cui questo avviene. Solo in sala operatoria il chirurgo puт verificare se il posizionamento corrisponda alle esigenze operatorie effettuando un controllo che trova - tuttavia - il limite oggettivo nella giа avvenuta copertura del paziente. (In base a tale principio, la Cassazione ha escluso la responsabilitа del chirurgo in caso di lesioni colpose causate, ad un operato colecistectomia, da compressione del nervo ulnare per errato posizionamento sul letto operatorio).
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 7082 del 27-07-1983
Dimenticanza di corpo estraneo
In una йquipe medica, che svolge un'operazione chirurgica, l'anestesista и deputato a controllare lo stato di insensibilitа del paziente all'azione chirurgica, la sua reazione e magari la sua sicurezza dal punto di vista circolatorio, mentre non ha nessuna competenza e, quindi, nessun incarico di porre o estrarre tamponi dalla cavitа soggetta all'operazione. Ne consegue che l'anestesista non risponde del fatto che venga dimenticata nell'addome del paziente una garza laparatomica, che dia luogo ad un processo infiammatorio endoperitoneale, con formazione di una sacca purulenta inglobante il corpo estraneo e producente lesioni colpose gravi.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 9525 del 30-10-1984 (ud. del 09-04-1984), Passarelli (rv 166435).
In tema di colpa professionale, и principio generale che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivitа svolta ( art. 1176, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia, anche in rapporto a tale criterio restrittivo, la condotta del professionista (nella specie, sanitario) puт essere censurata, anche sotto il profilo della colpa lieve, quando l'errore sia frutto di negligenza, per l'omissione della piщ comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacitа professionale.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 10210 del 17-11-1984
Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalitа, a cui puт anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrа essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalitа. (Nella fattispecie, in cui gli imputati, medici chirurghi, erano stati assolti dal delitto previsto e punito dall'art. 590 cod. pen. perchй il fatto non и previsto dalla legge come reato, la persona offesa aveva subito un intervento chirurgico al seno da cui era derivata l'asimmetricitа delle mammelle e dei capezzoli. Tali conseguenze, per i giudici dell'appello, costituiva una lesione vale a dire un'alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica in cui tali asimmetrie non erano presenti, ma non integravano l'evento malattia previsto dall'art. 590 cod. pen., potendo esclusivamente dare luogo a responsabilitа con correlativo diritto al risarcimento del danno nella competente sede civile. La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra menzionato, ha osservato che, se anche il danno lamentato consisteva nell'indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute, l'evento era penalmente irrilevante, poichй l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale и la lesione gravissima che riguarda il viso.
Cassazione Penale Sez. IV, sent. n. 10643 del 09-12-1996.
591 Abbandono di persone minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura и punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all`estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena и della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (c.p.582), ed и da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate (c.p.64) se il fatto и commesso dal genitore, dal figlio (c.p.540), dal tutore o dal coniuge, ovvero dall`adottante o dall`adottato.
592 Abbandono di un neonato per causa di onore (abrogato)
Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un`altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all`Autoritа и punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 600.000 .
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l`assistenza occorrente o di darne immediato avviso all`Autoritа.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (c.p.582), la pena и aumentata (c.p.64); se ne deriva la morte, la pena и raddoppiata.
Chiunque offende l`onore o il decoro di una persona presente и punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione (c.p.341-344).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena и della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire 2 milioni, se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate (c.p.64) qualora l`offesa sia commessa in presenza di piщ persone (c.p.596-599).
Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, comunicando con piщ persone, offende l`altrui reputazione, и punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 2 milioni.
Se l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la pena и della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire 4 milioni.*
Se l`offesa и recata col mezzo della stampa (c.p.57-58 bis) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicitа, ovvero in atto pubblico, la pena и della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire 1 milione (c.p.596-599).*
Se l`offesa и recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (c.p.342), o ad una sua rappresentanza, o ad una Autoritа costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p.64).
*Vedi legge .8/02/1948 n.47 art 13
596 Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non и ammesso a provare, a sua discolpa, la veritа o la notorietа del fatto attribuito alla persona offesa .
Tuttavia, quando l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l`offensore possono, d`accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurм d`onore il giudizio sulla veritа del fatto medesimo.
Quando l`offesa consiste nell`attribuzione di un fatto determinato, la prova della veritа del fatto medesimo и perт sempre ammessa nel procedimento penale:
l) se la persona offesa и un pubblico ufficiale (c.p.357) ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all`esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa и tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la veritа o la falsitа del fatto ad esso attribuito .
Se la veritа del fatto и provata o se per esso la persona, a cui il fatto и attribuito, и per esso condannata dopo l`attribuzione del fatto medesimo, l`autore dell`imputazione non и punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell`art. 594, comma 1°, ovvero dell`art. 595, comma 1° .
596 bis Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione и commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell`articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile , all`editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli artt. 57, 57 bis e 58.
597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
I delitti preveduti dagli artt. 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126).
Se la persona offesa e l`offensore hanno esercitato la facoltа indicata nel capoverso dell`articolo precedente , la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti (c.p.307 n.4), l`adottante e l`adottato. In tali casi, e altresм in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela la facoltа indicata nel capoverso dell`articolo precedente , spetta ai prossimi congiunti, all`adottante e all`adottato.
598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autoritа giudiziarie o amministrative
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all`Autoritа giudiziaria, ovvero dinanzi a un`Autoritа amministrativa, quando le offese concernono l`oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, puт oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, и fatta sulle medesime annotazione della sentenza .
Nei casi preveduti dall`art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice puт dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non и punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 nello stato d`ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all`offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTA` INDIVIDUALE
Dei delitti contro la personalitа individuale
Chiunque riduce una persona un schiavitщ, o un una condizione analoga alla schiavitщ, и punito con la reclusione da cinque a quindici anni (c.p.604)
Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). Articolo aggiunto dalla legge 3.8.1998 n. 269Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".
Art. 600-ter. - (Pornografia minorile).
Articolo aggiunto dalla legge 3.8.1998 n. 269Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di
realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo
comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo,
consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Articolo aggiunto dalla legge 3.8.1998 n. 269
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".
Art. 600-quinquies. Articolo aggiunto dalla legge 3.8.1998 n. 269
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). Articolo aggiunto dalla legge 3.8.1998 n. 269Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'
Art. 600-septies. - (Pene accessorie). Articolo aggiunto dalla legge 3.8.1998 n. 269
Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive
601 Tratta e commercio di schiavi
1 Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitщ и punito con la reclusione da cinque a venti anni (c.p.604).
2 Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni
602 Alienazione e acquisto di schiavi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitщ o un una condizione analoga alla schiavitщ, o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitщ, o nella condizione predetta, и punito con la reclusione da tre a dodici anni (c.p.604).
( Articolo aggiunto da d.l. 9 .3.1999)
Chiunque costringe o induce una persona a entrare nel territorio dello Stato Italiano oppure a soggiornarvi al fine dello sfruttamento sessuale, oppure altri titpi di sfruttamento tali da indurre la persona in schiavitщ, и punito con la reclusione da 5 a 15 anni.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, un modo da ridurla in totale stato di soggezione, и punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
[La Corte Costituzionale ha dichiarato il presente articolo costituzionalmente illegittimo]
604 Fatto commesso all`estero in danno di cittadino italiano
Le disposizioni di questa sezione, nonchй quelle previste dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresм quando il fatto и commesso
all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da
cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il
cittadino straniero и punibile quando si tratta di delitto per il quale и prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi и stata
richiesta del Ministro di grazia e giustizia .
Articolo cosм sostituito dall'art. 10, L. 3 agosto 1998, n. 269.
Dei delitti contro la libertа personale
Chiunque priva taluno della libertа personale и punito con la reclusione da sei mesi a otto anni .
La pena и della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto и commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente (c.p.540;) o del coniuge;
2) da un pubblico ufficiale (c.p.357), con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni (c.p.606).
Il pubblico ufficiale (c.p.357) che procede ad un arresto (c.p.380, 381, 385 c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, и punito con la reclusione fino a tre anni.
Cassazione Penale
Differenze da altri reati: sequestro di persona
Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri
inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento
materiale (privazione della libertа), ma si differenziano per l'elemento soggettivo che
nel primo caso richiede la volontа dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera
del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a
disposizione dell'autoritа competente. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza).
Sez. I, sent. n. 380 del 20-02-1992
Elemento soggettivo del reato
Il delitto di arresto illegale, cosм come quello di perquisizione arbitraria, richiede
per la sua configurazione l'abuso di potere del pubblico ufficiale, rientrando cosм fra
le ipotesi di reato a cosiddetta illiceitа o antigiuridicitа speciale. Conseguentemente,
l'abuso o l'arbitrarietа dell'atto compiuto, oltre ad essere parte integrante del fatto
di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e
volontа dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente.
Sez. VI, sent. n. 3413 del 05-04-1996
607 Indebita limitazione di libertа personale
Il pubblico ufficiale (c.p.357), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all`esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell`Autoritа competente, o non obbedisce all`ordine di liberazione dato da questa Autoritа, ovvero indebitamente protrae l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza, и punito con la reclusione fino a tre anni.
608 Abuso di autoritа contro arrestati o detenuti
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell`Autoritа competente, и punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto и commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autoritа sulla persona custodita.
609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (c.p.p.247, 249) o un`ispezione personale (c.p.p.245), и punito con la reclusione fino ad un anno.
Alla luce dell'attuale regime normativo, non e' piu' contestabile l'esistenza di uno stretto rapporto funzionale tra l'atto di ricerca della prova (perquisizione) e l'atto di materiale apprensione della medesima (sequestro). Infatti, l'art. 1 L'art. 191c.p.p. pone l'inutilizzabilita' a protezione del procedimento di "acquisizione" della prova e giustifica in via generale l'applicazione della medesima sanzione, in virtu' di un'equiparazione ormai definitivamente sancita tra il profilo funzionale della prova e quello genetico. Pertanto, in virtu' di uno stretto nesso strumentale che - malgrado l'autonomia dei controlli (artt. 352 e 355 c.p.p.) - lega la perquisizione al sequestro, l'illegittimita' dell'una non puo' non estendersi al secondo, determinando l'inutilizzabilita' probatoria delle cose sequestrate. (Nella specie, la Cassazione in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza di rigetto di un'istanza di riesame, proposta ai sensi degli artt. 324 e 355 c.p.p., nonche' il precedente decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla p.g.).
Cassazione penale sez. V, 22 settembre 1995
Cass. pen. 1996.
Ove la polizia giudiziaria proceda di propria iniziativa ad una perquisizione locale, eseguendo un "accesso" in forza di norme tributarie specifiche (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 35), per un servizio di investigazione e di controllo finalizzato all'accertamento di violazioni in materia non finanziaria (nella specie, in materia di contraffazione di marchi: artt. 474 e 517 c.p.), la perquisizione e' illegittima e, come tale, non e' convalidabile dal p.m..
Cassazione penale sez. V, 22 settembre 1995
Cass. pen. 1996.
La perquisizione ed il sequestro probatorio, che sono mezzi di ricerca della prova e non strumenti di acquisizione di una notitia criminis, postulano la sussistenza di concrete esigenze probatorie. Pertanto la motivazione dei provvedimenti che autorizzano le perquisizioni ed i sequestri deve specificare le imputazioni che sono a fondamento della ricerca dei "corpi di reato" e delle "cose pertinenti al reato", mediante l'indicazione delle fattispecie criminose contestate e dei fatti specifici imputati, in relazione ai quali si ricercano i corpi del reato e le cose pertinenti al reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava un provvedimento di perquisizione locale e sequestro emesso dal p.m. in cui ci si limitava ad affermare che si procedeva in ordine al delitto di falso in bilancio, senza indicare gli elementi di fatto specifici e concreti che avrebbero realizzato quella fattispecie criminosa).
Cassazione penale sez. V, 2 marzo 1995
Cass. pen. 1996.
Ai fini di legittimita' del provvedimento che dispone la perquisizione domiciliare, e' necessaria la enunciazione, almeno sommaria e provvisoria, dell'ipotesi accusatoria, non limitata, di regola, alla mera indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e occorre altresi' l'indicazione delle cose da ricercare, ancorche' non ancora individuate, ma comunque riconducibili alla suddetta ipotesi accusatoria, come pure l'indicazione essenziale delle ragioni per le quali si "ritiene" (non bastando piu' il semplice "sospetto", cui si riferiva l'art. 332 dell'abrogato codice di rito), che le cose summenzionate siano reperibili nel luogo in cui la perquisizione viene disposta. (La Corte di cassazione ha ritenuto che tali condizioni sono soddisfatte nel caso di un decreto di perquisizione in cui - premesso che si procede per i reati di cui agli art. 1 e 2 l. 17 febbraio 1982 (associazioni segrete) e 416 c.p. (associazioni per delinquere) - si precisi che vi e' fondato motivo di ritenere, "sulla base della documentazione acquisita agli atti", che nel luogo considerato "venga custodita documentazione concernente l'esistenza di logge coperte sotto forma di ordini o riti di diversa denominazione").
Cassazione penale sez. I, 8 febbraio 1995
Giust. pen. 1996.
Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autoritа, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali и punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferioritа fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravitа la pena и diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66
Riportiamo l'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha cosм disposto «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale и sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalitа del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».
Sentenza relativa alla violenza subмta dalla ragazza che indossava i jeans
VIOLENZA CARNALE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE
(Cassazione - Sezione III Penale sent. n. 1636/99 - Presidente G.S. Tridico - Relatore A. Rizzo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.7.1992 Pagliuca Rosa, allora diciottenne, denunciava alla Questura di Potenza che il giorno precedente, verso le ore 12,30, era stata vittima di una violenza carnale consumata in suo danno da Cristiano Carmine, suo istruttore di guida. Costui, come aveva fatto altre volte, l'aveva prelevata presso la sua abitazione, per effettuare la lezione di guida pratica. Senonchи, con la scusa di dover prelevare altra ragazza pure interessata alle lezioni di guida, l'aveva condotta fuori dal centro abitato e, fermata l'autovettura in una stradella interpoderale, l'aveva gettata a terra e, dopo averle sfilato da una gamba i jeans che indossava, l'aveva violentata. Consumato l'amplesso, l'aveva condotta a casa imponendole con minacce di non rivelare ad altri l'accaduto.
I genitori, vedendola turbata, le avevano chiesto spiegazioni ma aveva preferito non raccontare quanto le era accaduto. Lo stesso giorno, dopo il suo rientro a casa dalla lezione di teoria presso l'autoscuola, aveva informato i genitori della violenza subita.
Il Cristiano, sottoposto a fermo lo stesso giorno della denuncia, dava una diversa versione dei fatti.
Ammetteva di avere avuto il rapporto sessuale con la Pagliuca, nelle circostanze di tempo e di luogo da questa riferite, ma precisava che la ragazza era stata consenziente.
Iniziatosi procedimento penale a carico del Cristiano per i reati di violenza carnale, violenza privata, ratto a fine di libidine, lesioni personali, atti osceni in luogo pubblico e violenza privata, il Tribunale di Potenza, con sentenza del 29.2.1996, condannava l'imputato per il reato di atti osceni in luogo pubblico, mentre lo proscioglieva dai rimanenti reati.
A seguito di appello del P.M. e dell'imputato, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 19.3.1998, dichiarava il Cristiano responsabile di tutti i reati a lui contestati e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione.
Contro tale sentenza il Cristiano ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto il vizio di motivazione sostenendo che la Corte di Appello aveva affermato la di lui responsabilitа con argomentazioni non coerenti con le risultanze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l'annullamento perchй carente di adeguato e convincente apparato argomentativo. И certo che a carico dell'imputato sussistono le reiterate accuse formulate dalla Pagliuca. Ma considerate le proteste di innocenza dell'imputato, il quale ha sostenuto che la ragazza era stata consenziente al rapporto sessuale, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una rigorosa analisi in ordine alla attendibilitа delle dichiarazioni accusatorie resi dalla Pagliuca, mentre invece ha affermato la colpevolezza dell'imputato valorizzando circostanze di fatto che ben si conciliano con la versione dei fatti rappresentata dal Cristiano e minimizzando o omettendo di valutare altre circostanze che mal si conciliano con la denunciata violenza carnale.
La sentenza afferma che le dichiarazioni rese dalla Pagliuca sono da ritenere attendibili poichй costei non aveva motivo alcuno per muovere contro il Cristiano una accusa calunniosa.
Una tale considerazione non puт condividersi sol che si consideri che la ragazza potrebbe avere accusato falsamente il Cristiano di averla violentata, per giustificare con i genitori l'amplesso carnale avuto con una persona molto piщ grande di lei per etа e per di piщ sposata, amplesso che non si sentiva di tener celato perchй preoccupata delle possibili conseguenze del rapporto carnale.
Peraltro una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla Pagliuca dopo i fatti.
Costei raccontт ai genitori quanto le era accaduto non giа appena tornт a casa, sebbene i predetti le chiedessero cosa le era successo in quanto era visibilmente turbata, ma soltanto la sera, dopo aver assistito presso l'autoscuola alla lezione di teoria.
La Corte di Appello giustifica un tale ritardo sostenendo che la Pagliuca presumibilmente provava vergogna o si sentiva in colpa.
Ma una tale argomentazione non и convincente. Non si vede infatti quale vergogna o senso di colpa la Pagliuca potesse avvertire, se effettivamente vittima di una violenza carnale, data la gravitа di un tale fatto, peraltro commesso dal suo istruttore di guida, sulla cui autovettura si era trovata per effettuare la programmata esercitazione di guida.
Parimenti censurabile и la sentenza allorchй afferma che la Pagliuca fu realmente vittima della denunciata violenza carnale dato che и certo che durante l'amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte, mentre se fosse stata consenziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava.
Un tale rilievo non puт condividersi perchй sarebbe stato assai singolare che in pieno giorno (il fatto avvenne verso le ore 12-12,30), in una zona che seppur isolata non era preclusa al transito di persone, la Pagliuca si denudasse del tutto, ne benchй era consenziente all'amplesso.
Deve poi rilevarsi che и un dato di comune esperienza che и quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poichй trattasi di una operazione che и giа assai difficoltosa per chi li indossa.
Anche su altri punti la sentenza risulta carente di convincente motivazione.
Sul corpo della Pagliuca e del Cristiano non sono stati riscontrati segni di una colluttazione tra i due o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore.
La Corte di Appello al riguardo si limita ad affermare che per la sussistenza del reato di violenza carnale non и necessario che l'autore del fatto sottoponga la persona offesa ad atti di violenza e che comunque, nel caso in esame, la Pagliuca non aveva opposto resistenza temendo di subire gravi offese alla sua incolumitа fisica.
Ma al riguardo и da osservare che и istintivo soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che и illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che и una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo piщ gravi offese alla propria incolumitа fisica.
La sentenza impugnata, infine, non chiarisce come si concilia con l'asserita violenza carnale la circostanza che la Pagliuca non tentт di fuggire appena il Cristiano fermт l'autovettura e manifestт i suoi propositi, cosм come non da una plausibile spiegazione del comportamento della ragazza che, dopo la consumazione del rapporto carnale, si mise alla guida dell'autovettura.
In sentenza viene precisato che la Pagliuca aveva interesse a tornare subito a casa.
Ma la Corte di Appello ha omesso di considerare che и assai singolare che una ragazza, dopo aver subito una violenza carnale, si trovi nelle condizioni d'animo che le consentano di porsi alla guida di una autovettura con accanto il suo stupratore, soprattutto se, come nel caso in esame, essendo inesperta di guida, deve pilotare l'autovettura seguendo i consigli e le istruzioni di chi momenti prima l'ha violentata.
Ne consegue che la sentenza impugnata risulta affetta da motivazione carente ed illogica e pertanto merita l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
PER QUSTI MOTIVI
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
609 ter Circostanze aggravanti
La pena и della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all`articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualitа di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertа personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena и della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto и commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66 Vedi articolo precedente
609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore и affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.
Non и punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di etа tra i soggetti non и superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravitа la pena и diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Articolo aggiunto dalla, L. 15 febbraio 1996, n. 66
609 quinquies Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, й punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66 Vedi articoli precedenti
609 sexies Ignoranza dell`etа della persona offesa
Quando i delitti previsti negli articolo 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchй nel caso del delitto di cui all`articolo 609 quinquies, il colpevole non puт invocare, a propria scusa, l`ignoranza dell`etа della persona offesa.
Articolo aggiunto dalla, L. 15 febbraio 1996, n. 66
I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall`articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela и di sei mesi.
La querela proposta e irrevocabile.
Si procede tuttavia d`ufficio:
1) se il fatto di cui al l`articolo 609 bis и commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto и commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore и affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto и commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell`esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto й connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d`ufficio;
5) se il fatto и commesso nell`ipotesi di cui all`articolo 609 quater, ultimo comma.
Articolo aggiunto dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66
609 octies Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piщ persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo и punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena и aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall`articolo 609 ter.
La pena и diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena и altresм diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell`articolo 112.
Articolo aggiunto dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66
609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:
1) la perdita della potestа del genitore , quando la qualitа di genitore и elemento costitutivo del reato;
2) l`interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l`esclusione dalla successione della persona offesa .
609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall`articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dа notizia al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l`assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne и assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dal l`autoritа giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne и assicurata l`assistenza dei servizi minorili dell`Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresм l`autoritа giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Articolo aggiunto dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66
Dei delitti contro la libertа morale
Chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa и punito con la reclusione fino a quattro anni .
La pena и aumentata (c.p.64) se concorrono e condizioni prevedute dall`artt. 339.
611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato и punito con la reclusione fino a cinque anni (c.p.462, 543).
La pena и aumentata (64) se concorrono le condizioni prevedute dall`art. 339.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 100.000.
Se la minaccia и grave, o и fatta in uno dei modi indicati nell`art. 339, la pena и della reclusione fino a un anno e si procede d`ufficio .
613 Stato di incapacitа procurato mediante violenza
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d`incapacitа d`intendere o di volere, и punito con la reclusione fino a un anno (c.p.690, 691, 728).
Il consenso dato dalle persone indicate nell`ultimo capoverso dell`art. 579 non esclude la punibilitа.
La pena и della reclusione fino a cinque anni:
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto (c.p.86, 111).
Dei delitti contro la inviolabilitа del domicilio
Chiunque s`introduce nell`abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontа espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s`introduce clandestinamente e con inganno, и punito con la reclusione fino a tre anni (14 Cost.) .
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l`espressa volontа di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
La pena и da uno a cinque anni, e si procede d`ufficio, se il fatto и commesso con violenza sulle cose (392-2), o alle persone, ovvero se il colpevole и palesemente armato.
615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s`introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell`articolo precedente, и punito con la reclusione da uno a cinque anni (14 Cost.) .
Se l`abuso consiste nell`introdursi nei detti luoghi senza l`osservanza delle formalitа prescritte dalla legge (c.p.p.352, 247-251; 80 disp. att. c.p.p.), la pena и della reclusione fino a un anno.
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica puo' costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione e' prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e con il tenore risultante dal nastro; all'ammissibilita' di una prova siffatta non osta la previsione di cui all'art. 615 bis c.p., che incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario del messaggio telefonico.
Cassazione civile sez. II, 11 dicembre 1993, n. 12206.
L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalita' diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale e' stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 c.p. poiche' la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attivita' di parrucchiere - cosi' facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale - era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora).
Cassazione penale sez. V, 19 maggio 1993.
Dinanzi al rifiuto dell'imputato di fornire un saggio fonico di comparazione per l'esecuzione di una perizia intesa ad accertare la paternita' di una telefonata ritualmente intercettata, e' legittima l'utilizzazione della sua voce, cosi' come registrata nel corso di conversazione telefonica con il suo difensore, a nulla rilevando l'illegittimita' di detta registrazione. (Nella specie e' stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato avrebbe fatto affermazioni ampiamente confessorie al proprio difensore e che l'intercettazione di tale conversazione, cosi' come la sua registrazione, fossero avvenute in spregio dell'art. 615-bis c.p., posto che non era stato utilizzato il suo contenuto, processualmente inesistente, bensi' la sola inflessione dell'accento per identificare il soggetto dal quale era partita la telefonata legittimamente intercettata).
Cassazione penale sez. II, 18 gennaio 1993.
615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l`uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell`art. 614, и punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126); tuttavia si procede d`ufficio e la pena и della reclusione da uno a cinque anni se il fatto и commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222).
615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontа espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, и punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena и della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto и commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualitа di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se и palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l`interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all`ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanitа o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena и, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto и punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d`ufficio.
615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sй o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all`accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, и punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.
La pena и della reclusione da uno a due anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del quarto comma dell`art. 617 quater.
615 quinquies Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l`interruzione, totale o parziale, o l`alterazione del suo funzionamento, и punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni.
Dei delitti contro la inviolabilitа dei segreti
616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, и punito, se il fatto non и preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 1 milione (15 Cost.; c.p.619).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, и punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piщ grave reato, con la reclusione fino a tre anni (c.p.618).
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce и punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (c.p.623 bis; 266-268 c.p.p.).
Salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d`ufficio e la pena и della reclusione da uno a cinque anni se il fatto и commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell`esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222.).
617 bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge (c.p.p.266-268.; 226 disp. coord. c.p.p.) , installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone и punito con la reclusione da uno a quattro anni (623 bis). La pena и della reclusione da uno a cinque anni se il fatto и commesso in danno di un pubblico ufficiale nell`esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.).222 ).
617 ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, al fine di procurare a sй o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, и punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni (c.p.623 bis).
La pena и della reclusione da uno a cinque anni se il fatto и commesso in danno di un pubblico ufficiale nell`esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piщ sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, и punito con la reclusione da se l mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d`ufficio e la pena и della reclusione da uno a cinque anni se il fatto и commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessitа;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualitа di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra piщ sistemi и punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena и della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell`art. 617 quater.
Chiunque al fine di procurare a sй o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piщ sistemi, и punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena и della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell`art. 617 quater.
618 Rivelazioni del contenuto di corrispondenza
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, и punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.620).
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse
da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
L`addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualitа, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell`art. 616, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, и punito, qualora il fatto non costituisca un piщ grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione.
620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa
da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
L`addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia in questa sua qualitа, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica (623 bis), lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione и interceduta, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, и punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma и considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi .
Il delitto и punibile a querela della pera offesa (c.p.120-126).
622 Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, и punito se dal fatto puт derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L 60.000 a 1 milione (c.p.326).
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
Concorso con altri reati: favoreggiamento personale
1. ll reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall'art. 622 cod. pen., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta al fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autoritа a suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. - nella specie del concorso formale di reati - data la diversa oggettivitа dei due reati ed attesa la strumentalitа della rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento.
Sez. VI, sent. n. 8635 del 24-09-1996
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
L'elemento distintivo significante tra il reato previsto dall'art. 622 cod. pen., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 cod. pen. - la cui differenza pure и possibile cogliere in base alla diversitа della "ratio" incriminatrice (tutela della libertа del singolo per l'art. 622 cod. pen. e tutela della Pubblica Amministrazione per l'art. 326 cod. pen.), della qualificazione giuridica (reato, rispettivamente, di danno ovvero di pericolo) e delle condizioni di perseguibilitа (a querela ovvero d'ufficio) - и essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui и interdetta la divulgazione: il quale, nell'ipotesi dell'art. 326 cod. pen., deve riguardare notizie "di ufficio", quelle, cioи, concernenti un atto o un fatto della Pubblica Amministrazione in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni legislativa, giudiziaria o amministrativa "stricto iure"; mentre, nell'ipotesi dell'art. 622 cod. pen., deve essere riferito a notizie apprese "per ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse и depositario in virtщ del suo "status" professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza.
Sez. VI, sent. n. 8635 del 24-09-1996
623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, и punito con la reclusione fino a due anni (c.p.263, 325).
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
623 bis Altre comunicazioni e conversazioni
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE
VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE
Chiunque s`impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sй o per altri, и punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione (c.p.625, 626, 649).
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l`energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
La pena и della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 200.000 a 2 milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose (c.p.392 n.2) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto и commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) se il fatto и commesso da tre o piщ persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualitа di pubblico ufficiale (c.p.357) o d`incaricato di un pubblico servizio (c.p.358);
6) se il fatto и commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto и commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessitа o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilitа, difesa o reverenza;
8) se il fatto и commesso su tre o piщ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piщ delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell`art. 61, la pena и della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire 400.000 a 3 milioni.
626 Furti punibili a querela dell`offeso
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire 400.000, e il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126):
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l`uso momentaneo, и stata immediatamente restituita ;
2) se il fatto и commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei nn. l), 2), 3) e 4) dell`articolo precedente (c.p.649).
627 Sottrazione di cose comuni
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sй o ad altri un profitto, s`impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 40.000 a 400.000 .
Non и punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (c.p.646).
Chiunque, per procurare a sй o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s`impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, и punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni .
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sй o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sй o ad altri l`impunitа.
La pena и della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni:
1) se la violenza o minaccia и commessa con armi (c.p.585) o da persona travisata, o da piщ persone riunite (c.p.112 n. 1);
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacitа di volere o di agire (c.p.605, 613);
3) se la violenza o minaccia и posta un essere da persona che fa parte dell`associazione di cui all`art. 416 bis .*
*Per l'art. 36 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 la pena, relativa a tale articolo, и aumentata da un terzo alla metа qualora l`offeso sia una persona handicappata.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sй o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, и punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire 1 milione a 4 milioni.
La pena и della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire 2 milioni a lire 6 milioni se concorre taluna delle circostanze indicate nell`ultimo capoverso dell`articolo precedente .
630 Sequestro di persona a scopo di estorsione
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sй o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, и punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (c.p.289 bis) .
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata (586), il colpevole и punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato (c.p.575) si applica la pena dell`ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertа, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall`art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena и della reclusione da sei a quindici anni .
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l`attivitа delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l`autoritа di polizia o l`autoritа giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l`individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell`ergastolo и sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante (c.p.62, 62 bis), alla pena prevista dal secondo comma и sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma и sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piщ circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puт essere inferiore a dieci anni, nell`ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell`ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchй ricorrono le circostanze attenuanti di cui ai quinto comma del presente articolo.
Chiunque, per appropriarsi, un tutto in parte, dell`altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 400.000 (c.p.639 bis, 649).
632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Chiunque, per procurare a sй o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell`altrui proprietа lo stato dei luoghi, и punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 400.000 (c.p.639 bis, 649).
633 Invasione di terreni o edifici
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.639 bis) .
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d`ufficio, se il fatto и commesso da piщ di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piщ di dieci persone anche senza armi (c.p.112, 649).
Invasione di terreni o edifici
Elemento materiale del reato e fattispecie
La condotta tipica del reato di invasione di terreni consiste nell'introduzione
dall'esterno in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma
di cui all'art. 633 cod. pen. infatti non и posta a tutela di un diritto ma di una
situazione di fatto tra il soggetto e la cosa per cui tutte le volte in cui il soggetto
sia giа "in possesso" del bene deve escludersi la sussistenza del reato.
(Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso la sussistenza del reato in quanto il
ricorrente, concessionario da tempo di un terreno di proprietа del demanio, si era
limitato a permanere nello stesso).
Sez. II, sent. n. 4230 del 13-04-1994
La norma di cui all'art. 633 c.p. и posta a tutela di una situazione di fatto tra il
soggetto e la cosa, per cui deve escludersi la sussistenza del reato tutte le volte che il
soggetto sia giа in possesso del bene; in tale principio la locuzione giа in possesso
allude alla non modificazione della precedente situazione di fatto.
Sez. III, sent. n. 1938 del 18-02-1998
Poichй il delitto di cui agli artt. 633, primo comma, e 639-bis cod.
pen. (invasione di terreni o edifici) non и configurabile quando l'agente, che sia
entrato in un edificio come legittimo abitatore, si limiti a rimanervi contro la volontа
dell'avente diritto, consistendo la condotta punibile nell'introduzione arbitraria,
dall'esterno, in un fondo altrui, deve escludersi la responsabilitа penale
dell'assegnatario provvisorio di un appartamento di proprietа pubblica il quale, revocata
l'assegnazione, vi si trattenga, e ciт in quanto и ininfluente sul presupposto di fatto
giustificante l'inizio del godimento dell'immobile il successivo accertamento della
mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione.
Sez. II, sent. n. 368 del 24-05-1995
- Delitti - Occupazione di un edificio scolastico da parte degli studenti che lo frequentano - Configurabilitа del reato - Esclusione".
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.),
poichй il concetto di "invasione" va ricondotto ad una qualunque introduzione
dall'esterno con modalitа violente - sicchй non puт essere in alcun modo omologato a
quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza
nell'altrui abitazione contro la volontа del titolare dello "ius excludendi" -
non integra il reato l'occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta
in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi
della comunitа scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del d.p.r. 31 maggio
1974 n. 416, non si configura un diritto d'accesso all'istituto limitato alle sole ore in
cui й prevista l'attivitа didattica in senso stretto nй puт dirsi sussistente
l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente
nell'"altruitа" dell'immobile.
(Corte Cass., Sez. II, Sent. n. 1044 del 30.3.2000, imp. Faggi).
634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Chiunque, fuori dei casi indicati nell`articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l`altrui pacifico possesso di cose immobili, и punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 200.000 a 600.000 .
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando и commesso da piщ di dieci persone (c.p.112).
Elemento materiale del reato
In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione
della norma di cui all'art. 634 cod. pen. anche le situazioni possessorie - non
contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della "vis" o della
clandestinitа - aventi il contenuto delle servitщ, siano esse apparenti o non apparenti;
e ciт in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operare tale
distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell'ambito della tutela possessoria e
che и presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla
possibilitа dell'usucapione ( art. 1061 cod. civ.). (Fattispecie in tema di servitщ di
passaggio).
Sez. II, sent. n. 2308 del 08-03-1997
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o un parte, inservibili cose mobili (c.p.624 n.2) o immobili altrui и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 (c.p.649) .
La pena и della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d`ufficio, se il fatto и commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro un occasione di serrate, o da lavoratori un occasione di sciopero (c.p.502,506), ovvero un occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330,) 331 (e 333) ;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all`esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell`art. 625;
4) sopra opere destinate all`irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
Elemento materiale del reato e fattispecie
In tema di diffusioni radiotelevisive, la potestа dell'autoritа amministrativa (art. 3,
comma 21, della legge 6 agosto 1990 n. 223) di adottare le misure necessarie per eliminare
le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione o soppressione di
impianti, и diretta ad ovviare ai problemi tecnico-operativi dipendenti dalla coesistenza
di varie emittenti al fine di realizzare il pubblico interesse dell'ordinata utilizzazione
dell'etere, ma non puт eliminare il rilievo penalistico - ed il conseguente dispiegarsi
della giurisdizione penale - di condotte deliberatamente volte alla distruzione o
deterioramento del bene altrui, tale dovendosi ritenere l'energia prodotta dalle onde
radioelettriche la quale, avendo un valore economico, и suscettibile di danneggiamento.
(In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso l'eccezione di giurisdizione
dell'A.G.O. basata sulla considerazione che la materia delle trasmissioni isofrequenziali
in bacini d'utenza contigui sia stata attribuita dalla legge in via esclusiva alla
competenza della P.A., cui sono stati attribuiti anche poteri repressivi e sanzionatori).
Sez. II, sent. n. 2014 del 26-06-1998
635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, и punito, salvo che il fatto costituisca piщ grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o piщ delle circostanze di cui al secondo comma dell`art. 635, ovvero se il fatto и commesso con abuso della qualitа di operatore del sistema, la pena и della reclusione da uno a quattro anni.
Rapporti con l'art. 635
Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di
criminalitа informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la
condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo
tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di
danneggiamento ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un
bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.
(Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art.
635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge
n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi
informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo,
disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).
Sez. U., sent. n. 1282 del 13-12-1996
636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Chiunque introduce o abbandona animali un gregge o in mandria nel fondo altrui и punito con la multa da lire 20.000 a 200.000 .
Se l`introduzione o l`abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena и della reclusione fino a un anno o della multa da lire 40.000 a 400.000.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall`abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole и punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 100.000 a 1 milione.
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.639 bis, 649) .
637 Ingresso abusivo nel fondo altrui
Chiunque senza necessitа entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649) .
638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessitа uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri и punito, a querela della persona offesa (120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 .
La pena и della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d`ufficio, se il fatto и commesso su tre o piщ capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti un mandria.
Non и punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno (c.p.649).
639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall`art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui и punito, a querela della persona offesa (120-126), con la multa fino a lire 200.000 (c.p.649).
639 bis Casi di esclusione della perseguibilitа a querela
Nei casi previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d`ufficio se si tratta di acque terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sй o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni (c.p.649).
La pena и della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni:
1) se il fatto и commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (c.p.32 quater) o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto и commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l`erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell`Autoritа (c.p.661).
Il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126), salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un`altra circostanza aggravante (c.p.61) .
Concorso con altri reati:bancarotta fraudolenta
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ben puт concorrere con quello di
truffa, sia perchй il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici и
diverso, sia perchй l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con
l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti. Pertanto, il fatto dell'imprenditore
che sottragga alla garanzia patrimoniale le entitа economiche acquisite fraudolentemente
al suo patrimonio integra un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta,
ove sia dichiarato il fallimento. (Fattispecie relativa a contratto preliminare di vendita
di un immobile da parte del presidente del Consiglio di amministrazione di una societа
successivamente dichiarata fallita, che si appropriava la somma ricevuta in acconto).
Sez. V, sent. n. 2057 del 19-02-1994
Il delitto di bancarotta fraudolenta puт concorrere con quello di
truffa, sia perchй l'obiettivitа giuridica delle distinte ipotesi delittuose и diversa,
sia perchй l'"iter criminis" della seconda si esaurisce con l'acquisizione di
beni mediante mezzi fraudolenti: il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga
successivamente alla garanzia patrimoniale le entitа economiche illecitamente acquisite
al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di
bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento. La diversitа, tanto del bene
protetto, quanto della condotta e dell'evento delineati dalle rispettive norme
incriminatrici, esclude che tra esse possa configurarsi un'ipotesi di concorso apparente.
Sez. V, sent. n. 11711 del 16-12-1997
Emissione di assegno a vuoto
Non costituisce reato complesso ex art. 84 cod. pen. la truffa consumata mediante spendita
di assegno senza autorizzazione, anche qualora l'utilizzazione del titolo rappresenti
unico elemento del raggiro.
Sez. V, sent. n. 9128 del 09-10-1997
Fraudolenta distruzione della cosa propria
Il reato di fraudolenta distruzione della cosa propria ( art. 642 cod. pen.) costituisce
un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa ( art. 640 cod. pen.); nel
primo, infatti, sono presenti gli stessi elementi della condotta caratterizzanti il
secondo ed, in piщ, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio
dell'assicuratore.
Sez. II, sent. n. 4828 del 02-05-1995 (ud. del 12-12-1994), Bonnato (rv 201184).
L' art. 642 cod. pen. - che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria -
costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640
cod. pen.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta
caratterizzanti il secondo e, in piщ, come elemento specializzante, il fine di tutela del
patrimonio dell'assicuratore.
Sez. I, sent. n. 4352 del 10-05-1997 (ud. del 10-04-1997), Musso c. Esposito (rv 207438).
Indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di
pagamento
Le norme di cui all'art. 640 cod. pen. (truffa) e all'art.12 della legge 5 luglio 1991 n.
197 (indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento) non
costituiscono un'ipotesi di concorso apparente, nй di reato complesso, bensм di concorso
formale o materiale di reati, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta
dell'agente. Ciт perchй diverso и il bene giuridico tutelato da ciascuna di esse. La
prima, infatti, tutela il patrimonio del privato; la seconda, invece, realizza solo in via
mediata siffatta tutela, mentre suo scopo primario и la tutela dell'interesse pubblico,
al fine di evitare che il sistema finanziario sia utilizzato a scopo di riciclaggio e di
salvaguardare ad un tempo la fede pubblica.
Sez. V, sent. n. 610 del 04-04-1995
Patrocinio o consulenza infedele
Bene и ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa
nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o
comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte
assistita procuri dolosamente a sй stesso un ingiusto profitto.
Sez. VI, sent. n. 2689 del 13-03-1996
Sostituzione di persona
Sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poichй si
tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro
autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben puт realizzare l'elemento materiale
di entrambi i reati.
Sez. V, sent. n. 10805 del 16-10-1998
Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica
autenticazione o certificazione
Fra le condotte previste dall'art. 648 cod. pen. (ricettazione) e dall'art. 470 cod. pen.
(vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autentificazione o
certificazione) non esiste rapporto di specialitа; non и dato rinvenire in esse,
infatti, alcun elemento in comune: nй l'obiettivitа giuridica, essendo il reato di cui
all'art. 470 cod. pen. diretto a tutelare la pubblica fede, e non il patrimonio come la
ricettazione, nй l'elemento materiale, in quanto l'aver detenuto per vendere l'oggetto
contraffatto и comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia
rispetto alla ricezione - ancorchй necessaria - della merce di origine delittuosa.
Sez. II, sent. n. 10297 del 02-12-1996
Frode processuale
La cosiddetta truffa processuale consistente nel fatto di chi, inducendo in errore il
giudice in un processo civile mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione
favorevole e, dunque, un profitto ingiusto in danno della controparte, non integra il
reato di cui all'art. 640 cod. pen. In tale caso, infatti, viene a mancare l'atto di
disposizione patrimoniale da parte di colui che viene ingannato, che и essenziale nel
delitto previsto e punito dall'art. 640 cod. pen., poichй il giudice esercita un potere
giurisdizionale avente carattere eminentemente pubblicistico. L'inganno di una delle parti
del processo nei riguardi del giudice puт assumere rilevanza solo nei casi particolari
previsti dall'art. 374 cod. pen. dell'atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero
nella frode del perito nell'esecuzione di un incarico, costituente le sole ipotesi di
truffa processuale.
Sez. V, sent. n. 7346 del 20-07-1996
Furto
La sottrazione di merci dai banchi di un supermercato cui faccia seguito l'esibizione alla
cassa di uno scontrino relativo a merce pagata in precedenza, non costituisce truffa, ma
furto aggravato dal mezzo fraudolento. Infatti, lo stratagemma posto in essere dal
soggetto и diretto non giа a farsi dare dal venditore cose di cui non ha ancora
possesso, ma soltanto a non pagare il prezzo di cose di cui si и giа impossessato
prelevandole dai banchi di esposizione.
Sez. IV, sent. n. 2497 del 06-03-1996
L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e
la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al
detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontа, mentre nella truffa il possesso
viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso и
viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ricorre pertanto il reato di
furto aggravato ex art. 625, n. 2, cod. pen. nel comportamento di chi s'impossessa di
merce ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco
delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il
giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del
personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso e non giа ad
ottenere, con l'inganno, la consegna della merce da parte del medesimo personale.
Sez. V, sent. n. 3478 del 20-03-1998
Sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e
la sentenza quando nei fatti -ivi rispettivamente descritto e ritenuto- non si rinvenga un
nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di
continenza ma di incompatibilitа ed eterogeneitа. Tale и il rapporto tra truffa e furto
aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono
a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice
penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con
la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale,
ottenuto mediante "frode", il furto tra quelli consumati "mediante
violenza" contro la volontа della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale,
a facilitare il quale mirano che l'artificio o il raggiro. (Fattispecie in cui la Corte ha
escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento,
ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell'imputazione).
Sez. IV, sent. n. 9523 del 22-10-1997
Indebito conseguimento di contributi comunitari
Tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie truffa aggravata ai
danni dell'A.I.M.A.) e quello previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898
(misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore
agricolo); anche prima della modifica di tale articolo ad opera dell'art. 73 della legge
19 febbraio 1992 n. 142 (disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunitа europea) e a maggior ragione dopo tale
modifica, esiste un rapporto di sussidiarietа e non di specialitа. Ricorrerа pertanto
l'ipotesi speciale quando il soggetto si sia limitato a esporre dati o notizie falsi,
qualora invece sia ricorso ad ulteriori artifici e raggiri attraverso, per esempio, la
formazione e l'utilizzazione di falsi documenti (bolle di accompagnamento e fatture per
operazioni inesistenti) dovrа rispondere del reato di truffa aggravata e, dopo
l'introduzione nell'ordinamento dell'ipotesi di cui all'art. 640-bis cod. pen., di
quest'ultimo reato.
Sez. II, sent. n. 8208 del 20-07-1994
Il reato previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, che
punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di
dati o notizie falsi, deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa
aggravata. Ne consegue che esso и configurabile solo quando il soggetto si sia limitato
semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle
false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artefici o raggiri quali ad
esempio la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti, che integrano, invece, il
delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. (Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 25
del 1994).
Sez. II, sent. n. 7280 del 24-07-1997
Il reato previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 - che punisce l'indebito
conseguimento di contributi comunitari mediante la semplice esposizione di dati o notizie
falsi - ha carattere sussidiario rispetto al piщ grave reato di truffa (aggravata), che
ricorre quando le suindicate condotte sono congiunte a malizie ulteriori, dirette
all'induzione in errore del soggetto passivo per conseguire indebitamente gli aiuti
comunitari (Conf. Corte Costituzionale 10 febbraio 1994 n. 25). (Fattispecie di pluralitа
di attivitа ingannatorie: simulazione di compravendite e di trasporti inesistenti, con
relative bolle di accompagnamento e fatture, per cui la S.C. ha ritenuto correttamente
ravvisato il delitto di truffa).
Sez. V, sent. n. 4569 del 17-04-1998
Millantato credito
Il reato di millantato credito si differenzia da quello di truffa non solo per il
carattere preminente dell'offesa dell'interesse all'integritа dell'affidamento e del
prestigio che deve fruire la Pubblica Amministrazione in ogni settore della sua attivitа,
(al quale viene arrecato nocumento dalla prospettazione di potervi interferire comprando
il favore dei soggetti preposti ai suoi uffici), ma perchй la condotta posta in essere
non consiste in artifici o raggiri, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attivitа
pubblica al fine di inquinarne il regolare svolgimento, mediante il mercimonio
dell'esercizio dei suoi poteri. (Fattispecie relativa alla condotta di chi si fa dare una
somma di denaro dal partecipante ad un esame con il pretesto di consegnarla al funzionario
esaminatore).
Sez. VI, sent. n. 547 del 19-01-1998
640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena и della reclusione da uno a sei anni e si procede d`ufficio se il fatto di cui all`art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunitа europee (c.p.32 quater, 316 bis).
640 ter Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalitа su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sй o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 2 milioni.
La pena и della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 3 milioni se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell`art. 640, ovvero se il fatto и commesso con abuso della qualitа di operatore del sistema.
Il delitto и punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un`altra circostanza aggravante.
Chiunque, dissimulando il proprio stato d`insolvenza, contrae un`obbligazione col proposito di non adempierla и punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 1 milione.
L`adempimento dell`obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona
Chiunque, al fine di conseguire per sй o per altri il prezzo di un`assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietа и punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni .
Alla stessa pena soggiace chi, alfine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale (c.p.582), o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall`infortunio.
Se il colpevole consegue l`intento, la pena и aumentata (c.p.64).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto и commesso all`estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto и punibile a querela della persona offesa (c.p.120-126).
643 Circonvenzione di persone incapaci
Chiunque, per procurare a sй o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d`infermitа o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, и punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 400.000 a 4 milioni (c.p.649).
Chiunque, fuori dei casi previsti dall`articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sй o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilitа, interessi o altri vantaggi usurari, и punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilitа, facendo dare o promettere, a sй o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (649).
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresм usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalitа del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilitа, ovvero all`opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni, di difficoltа economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metа:
1) se il colpevole ha agito nell`esercizio di una attivitа professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietа immobiliari;
3) se il reato й commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato й commesso in danno di chi svolge attivitа imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato й commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui й cessata l`esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell`art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, й sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilitа di cui il reo ha la disponibilitа anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
In materia di usura ( art. 644 cod. pen.), lo stato di bisogno individua e definisce una situazione di disagio del soggetto, che lo induce a sottostare all'esosa richiesta dell'agente usurario nello svolgimento della sua complessa personalitа anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che lo stato di bisogno sussiste anche quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale).
Sez. VI, sent. n. 8604 del 12-09-1996 (ud. del 15-07-1996).
In tema di usura, non incide sulla rilevanza dello stato di bisogno nй la causa di esso nй l'utilizzazione del prestito usurario, e ciт sia perchй la legge punisce l'usuraio come persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo - sicchй non vi и ragione di avere riguardo alla moralitа di costui - sia in quanto, qualora il prestito venga utilizzato per fini illeciti, la condotta della vittima successiva alla consumazione del reato non puт in alcun modo influire su di esso, poichй ancora non esiste nй materialmente nй giuridicamente.
Sez. II, sent. n. 7770 del 06-08-1997.
La norma di cui all'art. 644 cod. pen. (usura) non fornisce alcuna precisazione sulla natura usuraria degli interessi e degli altri vantaggi pattuiti come corrispettivo della prestazione, limitandosi a richiedere tautologicamente che essi siano "usurari", sicchй spetta al giudice di merito - valutate tutte le circostanze - stabilire caso per caso quando gli interessi e gli altri vantaggi abbiano l'indicata natura, non potendosi far riferimento all'interesse legale fissato dal codice civile; egualmente и demandato al giudice di merito l'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario. Pertanto, attiene al merito del giudizio l'accertamento degli estremi indicati, mentre in fase cautelare и sufficiente il cosiddetto "fumus" del reato: da ciт scaturisce che il provvedimento di sequestro, per la sua natura di misura cautelare reale, deve essere succintamente motivato, sulla base di considerazioni chiare e logiche, ma necessariamente sommarie, perchй attinenti al "fumus" del reato e non alla prova.
Sez. II, sent. n. 2085 del 24-05-1993.
Ai fini della configurabilitа del delitto di usura, il ricorso al finanziamento privato anzichй alla richiesta di un mutuo bancario puт costituire elemento per far ritenere la conoscenza dello stato di bisogno nonostante "le buone informazioni bancarie", perchй l'accettazione del mutuo vessatorio puт essere indice del tentativo di evitare lo screditamento presso le banche.
Sez. II, sent. n. 10151 del 22-10-1992.
In tema di usura, qualora successive consegne di assegni, danaro o altri beni mobili siano state effettuate dal soggetto passivo in esecuzione di un unica originaria pattuizione usuraria, non и ravvisabile in capo all'agente una pluralitа di condotte criminose unificate dal vincolo della continuazione, bensм un'unica condotta che si и esaurita nell'atto stesso in cui si и perfezionato il patto; quello di usura, infatti, costituisce di regola un reato istantaneo ancorchй il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attivitа dell'agente.
Sez. II, sent. n. 6784 del 12-07-1997
L'intervenuto aumento, ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma primo, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 (introdotto dalla legge di conversione), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, della pena edittale stabilita per il reato di usura, con conseguente attribuzione della competenza per materia al tribunale e non piщ al pretore, non incide sulla determinazione della competenza medesima per quanto attiene i reati anteriormente commessi, i quali, non potendo essere puniti, in applicazione della regola di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., con pena superiore a quella prevista all'epoca della loro commissione (reclusione fino a due anni e multa), continuano a rientrare, secondo la regola generale di cui all'art. 7, comma primo, cod. proc. pen., nella competenza del pretore.
Sez. I, sent. n. 794 del 28-02-1997.
644 bis Usura impropria (abrogato dall`art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 1996, n. 108)
644 ter Prescrizione del reato di usura
La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell`ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sй o per altri, denaro o altra utilitа, come compenso per farlo emigrare, и punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.649).
La pena и aumentata (c.p.64) se il fatto и commesso a danno di due o piщ persone.
Chiunque, per procurare a sй o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, и punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni.
Se il fatto и commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario , la pena и aumentata (c.p.64).
Si procede d`ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell`art. 61 (649).
647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito
E` punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 a 600.000:
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull`acquisto della proprietа di cose trovate (c.c.927-929);
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o un parte, la quota dovuta al proprietario del fondo (c.c.932)
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai nn. 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si и appropriata, la pena и della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 600.000 (c.p.649).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sй o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, и punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.
La pena и della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 1 milione, se il fatto и di particolare tenuitа.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l`autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non и imputabile o non и punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilitа (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto .
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilitа provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, un modo da ostacolare l`identificazione della loro provenienza delittuosa, и punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .
La pena и aumentata (c.p.64) quando il fatto и commesso nell`esercizio di un attivitа professionale.
La pena и diminuita (c.p.65) se il denaro, i beni o le altre utilitа provengono da delitto per il quale и stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l`ultimo comma dell`art. 648.
648 ter Impiego di denaro, beni o utilitа di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attivitа economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilitа provenienti da delitto, и punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni .
La pena и aumentata (c.p.64) quando il fatto и commesso nell`esercizio di un`attivitа professionale.
La pena и diminuita (c.p.65) nell`ipotesi di cui al secondo comma dell`art. 648.
Si applica l`ultimo comma dell`art. 648.
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
649 Non punibilitа e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Non и punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo Titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato ;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell`adottante o dell`adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo Titolo sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126), se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll`autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell`affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.