Edizione 2001
COMMENTO GIURISPRUDENZIALE A CURA DI SALVATORE AURILIO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
con le modifiche apportate dalle leggi 205/1999; 507/1999;
7.12.2000 ( indagini difensive ) G.U. 3 gennaio 2001
LIBRO III *
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE *
Artt.650-734 *
TITOLO I
*DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
*CAPO I
*DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
*SEZIONE I
*Delle contravvenzioni concernenti l`ordine pubblico e la tranquillitа pubblica
*§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l`inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
*650 Inosservanza dei provvedimenti delI`Autoritа
*Giurisprudenza
*Provvedimento legalmente dato
*Richiesta di generalitа
*Richiesta di esibizione della carta di circolazione
*Termine per adempiere
*Intimazione a presentarsi
*Convocazione generica
*651 Rifiuto d`indicazioni sulla propria identitа personale
*Giurisprudenza
*Richiesta di generalitа
*Rifiuto di esibire i documenti
*652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
*653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
*654 Grida e manifestazioni sediziose
*655 Radunata sediziosa
*656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l`ordine pubblico
*Giurisprudenza
*Reato di pericolo
*657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillitа pubblica o privata
*658 Procurato allarme presso l`Autoritа
*659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
*Giurisprudenza
*Inquinamento acustico
*Inquinamento acustico per ragioni di lavoro
*Mestiere rumoroso
*Reato depenalizzato
*Rumori contro le disposizioni dell'autoritа
*Illecito amministrativo
*Campane
*Schiamazzi dei clienti di bar
*Discoteca
*660 Molestia o disturbo alle persone
*Giurisprudenza
*Proposte galanti
*661 Abuso della credulitа popolare
*§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicitа
*662 Esercizio abusivo dell`arte tipografica (abrogato)
*663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
*663 bis Divulgazione di stampa clandestina
*664 Distruzione in deterioramento di affissioni
*§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
*666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
*668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
*§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell`accattonaggio
*669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
*670 Mendicitа
*671 Impiego di minori nell`accattonaggio
*SEZIONE II
*Delle contravvenzioni concernenti l`incolumitа pubblica
*§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l`incolumitа delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
*672 Omessa custodia e mal governo di animali
*673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
*674 Getto pericoloso di cose
*675 Collocamento pericoloso di cose
*676 Rovina di edifici o di altre costruzioni
*677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
*§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
*678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
*679 Omessa denuncia di materie esplodenti
*680 Circostanze aggravanti
*SEZIONE III
*Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
*§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
*682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l`accesso и vietato nell`interesse militare dello Stato
*683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
*684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
*685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
*686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
*687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
*688 Ubriachezza
*689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
*690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
*691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
*§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
*692 Detenzione di misure e pesi illegali
*693 Rifiuto di monete aventi corso legale
*694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
*696 Vendita ambulante di armi
*697 Detenzione abusiva di armi
*698 Omessa consegna di armi
*699 Porto abusivo di armi
*700 Circostanze aggravanti
*701 Misura di sicurezza
*703 Accensioni ed esplosioni pericolose
*704 Armi
*705 Commercio non autorizzato di cose preziose
*707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
*708 Possesso ingiustificato di valori
*709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
*710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta
*711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
*712 Acquisto di cose di sospetta provenienza
*713 Misura di sicurezza
*§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute
*716 Omesso avviso all`Autoritа dell`evasione o fuga di minori
*CAPO II
*DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
*LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE
*SEZIONE I
*Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
*718 Esercizio di giuochi d`azzardo
*719 Circostanze aggravanti
*720 Partecipazione a giuochi d`azzardo
*721 Elementi essenziali del giuoco d`azzardo. Case da giuoco
*722 Pena accessoria e misura di sicurezza
*723 Esercizio abusivo di un giuoco non d`azzardo
*724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
*725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
*726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
*727 Maltrattamento di animali
*SEZIONE II
*Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
*728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontа altrui
*730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive (dichiarato illegittimo)
*TITOLO II *
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI *
L`ATTIVITA` SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *
731 Inosservanza dell`obbligo dell`istruzione elementare dei minori
*732 Omesso avviamento dei minori al lavoro
*733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale
*734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
*
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Delle contravvenzioni concernenti l`ordine pubblico e la tranquillitа pubblica
650 Inosservanza dei provvedimenti delI`Autoritа
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall`Autoritа per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica , o d`ordine pubblico o d`igiene, и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 400.000.
Per provvedimento dell'autoritа, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., deve intendersi ogni atto con il quale l'autoritа impone a una o piщ persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte. Pertanto, poichй l'art. 650 cod. pen. contiene una norma esclusivamente sanzionatoria dell'inosservanza dei provvedimenti individuali, esso non и applicabile all'inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanza dell'autoritа concernenti la generalitа dei cittadini. (Nella fattispecie, si trattava dell'inosservanza di un'ordinanza ministeriale concernente la profilassi della peste suina africana. La Suprema Corte ha ritenuto non configurabile in tal caso la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., enunciando il principio di cui in massima).
Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 570 del 18-01-1996
La nozione di "servizio permanente" и diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale puт in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che correttamente era stata esclusa la configurabilitа del reato di cui all'art. 651 cod. pen., in un caso in cui un ufficiale della Polizia stradale, senza contestare alcuna specifica infrazione, aveva chiesto, senza ottenerle, le generalitа al conducente di una macchina operatrice, dopo che questi aveva effettuato una manovra che aveva intralciato la marcia del veicolo privato sul quale il detto ufficiale in quel momento si trovava, quale passeggero).
Sez. I, sent. n. 11298 del 09-12-1993
Richiesta di esibizione della carta di circolazione
La manifestazione di volontа della Pubblica Amministrazione, di norma, e salvo casi di particolare urgenza, deve essere resa nella forma scritta e nei termini che siano chiaramente intelligibili e che rappresentino univocamente la causa e le finalitа del comando attraverso una motivazione, anche se succinta, cosм da soddisfare il requisito della determinatezza del contenuto del provvedimento stesso e conseguentemente del comportamento che si richiede al suo destinatario, in maniera che si renda possibile il sindacato di legittimitа sotto il profilo dell'eccesso di potere. Sia che attraverso l'ordine si imponga un obbligo di fare, sia che si imponga l'obbligo di astenersi dal fare, non deve richiedersi l'obbligatoria necessitа dell'imposizione di un termine entro il quale il soggetto dovrа conformare la sua condotta al comando, rappresentando questo il momento iniziale, in caso d'inottemperanza allo stesso, della consumazione del reato che, essendo omissivo di natura permanente, si protrarrа sino al momento dell'adempimento e iniziando a decorrere il momento consumativo da quello dell'inutile scadenza del termine prefissato dall'autoritа e portato a conoscenza del soggetto, e, in difetto, dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire, secondo una valutazione dello stesso giudice che terrа conto del caso concreto e in particolare dell'adempimento richiesto. (Applicazione in tema d'inosservanza di provvedimento di esibizione della carta di circolazione, intimato a conducente di autovettura risultatone al momento sprovvisto).
Sez. I, sent. n. 5023 del 19-01-1992
L'applicazione dell'art. 650 cod. pen. - inosservanza dei provvedimenti dell'autoritа - presuppone l'esistenza di un ordine "legalmente dato". L'omessa indicazione di un termine per adempiere non incide sulla legalitа del provvedimento. Ed invero, sia che attraverso l'ordine si imponga un obbligo di fare, sia che si imponga l'obbligo di astenersi dal fare, indipendentemente dall'indicazione di un termine, il soggetto dovrа conformare la sua condotta al comando, rispetto al quale, in caso di inottemperanza, la consumazione del reato di natura omissiva permanente inizierа a decorrere dall'inutile scadenza del termine prefissato dall'autoritа e, in difetto, dalla scadenza di quel termine entro il quale ragionevolmente il soggetto sarebbe stato in grado di obbedire, secondo una valutazione discrezionale del giudice che terrа conto del caso concreto e in particolare dell'adempimento richiesto.
Sez. I, sent. n. 5363 del 07-06-1997
L'intimazione a presentarsi all'autoritа di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come tutti gli ordini emanati dalle autoritа alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge ( art. 650 cod. pen.), deve essere congruamente motivato perchй implica l'imposizione di una determinata condotta al soggetto cui и diretto, il quale deve essere messo in grado di verificare la legittimitа del provvedimento medesimo e, quindi, il suo valore vincolante, nonchй di valutare la propria convenienza a rigettarlo o a rifiutarlo. La mera indicazione di "ragioni di pubblica sicurezza" non costituisce motivazione del provvedimento idoneo a renderlo legittimo.
Sez. I, sent. n. 4959 del 13-05-1993
Atteso l'obbligo di motivazione ora previsto per ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma primo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvi i soli casi contemplati nel successivo comma secondo (atti normativi ed atti a contenuto generale), deve ritenersi illegittimo, e quindi soggetto a disapplicazione, per mancanza di detta motivazione, un invito a presentarsi presso un Ufficio di polizia in cui, come ragione della convocazione, venga solo indicata quella "motivi che la riguardano". In siffatti ipotesi, quindi, legittimamente viene esclusa la configurabilitа del reato di cui all'art. 650 cod. pen. nei confronti del soggetto rimasto inottemperante al suindicato invito.
Sez. I, sent. n. 4536 del 26-04-1995
651 Rifiuto d`indicazioni sulla propria identitа personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (c.p.357) nell`esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identitа personale (349 c.p.p.), sul proprio stato, o su altre qualitа personali, и punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000 (c.p.366 n.2).
L'obbligo di rispondere alla richiesta di generalitа da parte del pubblico ufficiale deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza della persona richiesta da parte del pubblico ufficiale giacchй tale circostanza non significa che questi conosca con certezza le generalitа e gli altri estremi occorrenti per la completa ed esatta individuazione del soggetto.
Sez. VI, sent. n. 34 del 04-01-1996
Rifiuto di esibire i documenti
Il precetto di cui all'art. 651 cod. pen. и adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalitа ed eventuali qualitа personali. Tale obbligo non si estende all'esibizione dei documenti di identitа, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identitа personale. (Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalitа).
Sez. I, sent. n. 2261 del 02-03-1992
652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo (c.p.422-436), ovvero nella flagranza di un reato (382 c.p.p.), rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale (c.p.357) o da una persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358), nell`esercizio delle funzioni o del servizio, и punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (162 bis).
Se il colpevole dа informazioni o indicazioni mendaci, и punito con l`arresto da uno a sei mesi ovvero con l`ammenda da lire 60.000 a 1.200.000.
653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati и punito con l`arresto fino a un anno (c.p.306).
654 Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che sia da considerare privata a norma del n. 3) dell`art. 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato, (c.p.266 n.4, 303, 414, 415), con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piщ persone и punito, per il solo fatto della partecipazione, con l`arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata и armato la pena и dell`arresto non inferiore a sei mesi.
Non и punibile chi, prima dell`ingiunzione dell`Autoritа, o per obbedire ad essa si ritira dalla radunata.
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l`ordine pubblico, и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato (c.p.265, 269, 501, 658), con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000.
Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico ( art. 656 cod. pen.), и un reato di pericolo, sicchй nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun turbamento dell'ordine pubblico, essendo sufficiente che vi fosse un'astratta possibilitа che un tale turbamento in effetti si verificasse. (Nella specie la S.C., sulla base di tale principio, ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza con la quale il giudice di merito, assumendo apoditticamente l'impossibilitа del verificarsi di alcun turbamento dell'ordine pubblico, aveva assolto dal reato in questione un soggetto il quale, in un periodo di tempo nel quale si susseguivano frequenti notizie in ordine alla diffusione del fenomeno dell'usura ed alle gravissime conseguenze, anche mortali, che ne scaturivano nei confronti delle vittime, aveva falsamente dichiarato ad un giornalista, con la consapevolezza della futura pubblicazione, di essersi indebitato con usurai per una forte somma di danaro, a cagione di una malattia della moglie, e di essere disposto a vendere taluni suoi organi per trovare il danaro occorrente a saldare il debito).
Sez. I, sent. n. 9475 del 07-11-1996
657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillitа pubblica o privata
Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico, ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillitа pubblica o privata, и punito con l`ammenda fino a lire 200.000 (c.p.658, 659, 663).
658 Procurato allarme presso l`Autoritа
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autoritа, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione (c.p.340, 656, 657).
659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, и punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000 (657, 660, 703).
Si applica l`ammenda da lire 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell`Autoritа.
In tema di reati concernenti le attivitа rumorose, la legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) и di immediata applicazione, in quanto l'emanazione dei regolamenti di esecuzione della stessa, di cui parla l'art. 11 della legge n. 447 del 1995, non ne condiziona l'entrata in vigore. Ne consegue che la violazione, amministrativamente sanzionata con il pagamento a carico del trasgressore di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000., di cui al comma secondo dell'art. 10 della legge n. 447 del 1995 citata - che punisce la condotta di "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 2, comma primo, lettere e) ed f), fissati in conformitа al disposto dell'art. 3, comma primo, lettera a)" - и norma di immediata applicabilitа, pur se, non essendo stati ancora adottati i provvedimenti ed i regolamenti da parte degli enti competenti, rimangono in vigore i valori limite dell'inquinamento acustico previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991: detta norma, rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. - limitatamente "alle prescrizioni dell'Autoritа" concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale. (Nella fattispecie, il pretore aveva condannato l'imputato, ritenendolo responsabile del reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., per aver, quale amministratore unico di una societа esercente l'attivitа di tiro a volo, disturbato il riposo e l'occupazione delle persone, mediante gli spari dei clienti dell'esercizio, la cui rumorositа superava i limiti previsti dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ed in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato).
Sez. I, sent. n. 2359 del 12-03-1997
Inquinamento acustico per ragioni di lavoro
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 659 cod.pen. - che punisce colui il quale esercita una professione o un rumore rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autoritа - и norma imperfetta o in bianco, il cui precetto deve essere integrato da altre leggi, regolamenti o atti amministrativi che concorrono a determinare l'ambito della condotta penalmente rilevante. Tali norme integrative devono essere dirette a disciplinare e determinare specificamente le modalitа spaziali e temporali dell'esercizio delle attivitа di lavoro rumoroso. A questo fine sono irrilevanti le disposizioni dettate ad altri scopi, la cui violazione configurerа, qualora ne ricorrano le condizioni, altri reati o infrazioni amministrative. (Nella fattispecie, all'imputato, titolare di una ditta esercente attivitа commerciale rumorosa, era stato contestato il reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen. La Suprema Corte ha ritenuto corretta detta contestazione, escludendo l'applicabilitа, alla concreta fattispecie, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 relativa alla materia dell'inquinamento acustico).
Sez. I, sent. n. 2646 del 19-03-1997
Poichй l'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (cosiddetta legge quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2, comma primo, lett. e) e f), fissati in conformitа al disposto dell'art. 3, comma primo, lett. a)", stabilendo un limite, oltre il quale l'inquinamento acustico и presunto, mentre l'art. 659, comma secondo, cod. pen., punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autoritа", data l'identitа della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto piщ ampio, in quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima disposizione и depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non puт considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal primo comma dello stesso art. 659 cod. pen., che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorositа, bensм gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti).
Sez. I, sent. n. 4199 del 08-09-1997
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie prevista dal capoverso dell'art. 659 cod. pen. - esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autoritа - a differenza di quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve intendersi depenalizzata in virtщ del principio di specialitа di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, data la perfetta identitа della situazione considerata dalla menzionata norma del codice penale e di quella di contenuto piщ ampio sanzionata solo in via amministrativa in forza dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Sez. I, sent. n. 11113 del 03-12-1997
Rumori contro le disposizioni dell'autoritа
La norma di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (cosiddetta legge quadro sull'inquinamento acustico) non puт considerarsi abrogatrice dell'art. 659, comma secondo, cod. pen., che conserva comunque un ambito di applicazione piщ ristretto, nel senso che rimane sottoposta alla sanzione penale prevista da quest'ultima disposizione ogni violazione, diversa da quella riguardante la regolamentazione dell'inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autoritа (come quando, pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l'attivitа si svolga in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti in un determinato Comune).
Sez. I, sent. n. 8589 del 21-09-1997
La condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilitа di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi (e con salvezza, quindi, della inosservanza di altre disposizioni della legge o dell'autoritа, come, ad esempio, quelle concernenti la limitazione degli orari), non costituisce piщ reato ma illecito amministrativo ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
Sez. I, sent. n. 1295 del 08-04-1998
La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla legge n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorositа, al fine di tutelare la salute della collettivitа, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciт automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche puт dar luogo al reato previsto dall'art. 659 cod. pen. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, и riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilitа e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autoritа ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuitа del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilitа. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).
Sez. I, sent. n. 2316 del 19-05-1998
Rettamente и ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen., per i continui schiamazzi e rumori provocati, con disturbo delle persone, dagli avventori di un bar, il gestore del medesimo. Infatti la qualitа di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta anche l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall'ordinamento (attuazione dello "ius excludendi", ricorso all'autoritа, ecc.) per impedirne l'attuazione e la prosecuzione.
Sez. VI, sent. n. 7980 del 24-08-1993
La sola qualitа di componente del Consiglio di amministrazione di una societа di capitali (nella specie, proprietaria di una discoteca), allorchй risulta che la gestione dell'esercizio и curata da persona cui и intestata la licenza per tale attivitа e non vi и alcuna prova che detto componente si sia positivamente ingerito nella conduzione dell'azienda, non puт costituire circostanza di fatto dalla quale derivare una sua responsabilitа penale per violazioni di legge inerenti alle modalitа imposte dalla competente autoritа al titolare della licenza amministrativa concernente l'esercizio di proprietа della societа stessa, dal momento che si tratta di obblighi imposti a costui che, nella sua qualitа di titolare della licenza, ne garantisce l'ottemperanza nei confronti dell'autoritа. (Fattispecie relativa a contravvenzione di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, commessa con abuso degli strumenti sonori di una discoteca e superando i limiti di rumorositа prescritti, relativamente alla quale la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che il componente del Consiglio di amministrazione puт sempre rispondere penalmente di eventuali violazioni di detti obblighi, ma soltanto quale concorrente nella condotta del titolare della licenza, come ogni altro soggetto versante nella situazione di cui all'art. 110 cod. pen., e non per la sua mera qualitа soggettiva).
Sez. I, sent. n. 1461 del 07-02-1996
660 Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.659, 688).
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo alle persone), integrano la condotta ivi prevista le proposte di appuntamenti galanti non gradite dall'interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono e, pertanto, palesemente rivolte a molestare le persone.
Sez. I, sent. n. 11336 del 25-11-1992
661 Abuso della credulitа popolare
Chiunque, pubblicamente (266 n.4), cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulitа popolare и punito, se dal fatto puт derivare un turbamento dell`ordine pubblico, con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 2 milioni (c.p.640).
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicitа
662 Esercizio abusivo dell`arte tipografica (abrogato)
663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l`autorizzazione richiesta dalla legge, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell`Autoritа o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni (c.p.352) .
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all`affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall`autoritа competente .
663 bis Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l`osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica , и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000
Per le violazoioni di cui al presente articolo non и ammesso il pagamento in misura ridotta previso dall'art 16 della legge 24 novembre 1981, n 689
664 Distruzione in deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende Abrogato comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autoritа civili o da quelle ecclesiastiche, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1500.000 a 900.000 (c.p.345).
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall`Autoritа, la pena и con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000 ((c.p.162, 635) .
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (abrogato)
666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell`Autoritа, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dа spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a 3.000.000 ( (c.p.162).
Se la licenza и stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 800.000 a 4.800.000
E' sempre disposta la cessazione dell'attivitа svolta in difetto di licenza. Se l'attivitа и svolta in locale per il quale и stata rilasciata autorzzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa ativitа, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al promo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma, и disposta altresм la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
per le violazioni previste dal presente articolo non и ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo (abrogato)
668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dа in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all`Autoritа, и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 600.000.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell`Autoritа .
Se il fatto и commesso contro il divieto dell`Autoritа, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2) e 3) dell`art. 266.
669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell`Autoritа o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 20.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico и punito con l`arresto fino a tre mesi.
La pena и dell`arresto da uno a sei mesi se il fatto и commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformitа o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l`altrui pietа.
671 Impiego di minori nell`accattonaggio
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o comunque, non imputabile (c.p.85), la quale sia sottoposta alla sua autoritа o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, и punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall`esercizio della potestа dei genitori (c.p.34) o dall`ufficio di tutore.
Delle contravvenzioni concernenti l`incolumitа pubblica
672 Omessa custodia e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sй stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l`incolumitа pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l`incolumitа delle persone.
673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall`Autoritа per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali, и punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessitа, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione (c.p.437, 428 n.2).
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, и punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda fino a lire 400.000.
675 Collocamento pericoloso di cose
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000
676 Rovina di edifici o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un`altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 1.800.000 ( (c.p.434, 449, 677).
Se dal fatto и derivato pericolo alle persone, la pena и dell`arresto fino a sei mesi ovvero dell`ammenda non inferiore a lire 600.000.
677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi и per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell`edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a 1.800.000
l a stessa sanzione si applica a chi, avendone l`obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall`avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena и dell`arresto fino a sei mesi o dell`ammenda non inferiore a lire 600.000.
678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Chiunque, senza la licenza dell`Autoritа o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, и punito con l`arresto fino a diciotto mesi e con l`ammenda fino a lire 480.000 (c.p.435, 680).
679 Omessa denuncia di materie esplodenti
Chiunque omette di denunciare all`Autoritа che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualitа o quantitа, и punito con l`arresto fino a dodici mesi o con l`ammenda fino a lire 720.000 (c.p.435).
Soggiace all`ammenda fino a lire 400.000 chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti omette di farne denuncia all`Autoritа.
Nel caso di trasgressione all`ordine, legalmente dato dall`Autoritа, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti la pena и dell`arresto da tre mesi a tre anni o dell`ammenda da lire 72.000 a 1.200.000 (c.p.680).
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate (c.p.64) se il fatto и commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa и stata negata o revocata.
681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell`Autoritа a tutela della incolumitа pubblica, и punito con l`arresto fino a sei mesi e con l`ammenda non inferiore a lire 200.000 (c.p.666).
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l`accesso и vietato nell`interesse militare dello Stato
Chiunque s`introduce in luoghi, nei quali l`accesso и vietato nell`interesse militare dello Stato, и punito, se il fatto non costituisce un piщ grave reato (c.p.260), con l`arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l`ammenda da lire 100.000 a 600.000 (c.p.162 bis, 260).
683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell`art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati и punito, qualora il fatto non costituisca un piщ grave reato, con l`arresto fino a trenta giorni o con l`ammenda da lire 100.000 a 500.000 .
684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d`informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (c.p.114, 329 c.p.p.), e punito con l`arresto fino a trenta giorni o con l`ammenda da lire 100.000 a 500.000.
685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l`indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, и punito con l`arresto fino a quindici giorni o con l`ammenda da lire 50.000 a 200.000.
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell`alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Chiunque, contro il divieto della legge ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell`autoritа fabbrica, o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche, ovvero detiene per vendere o vende droghe, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 800.000 a 4.800.000
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell`Autoritа, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.
И sempre disposta la cessazione dell'attivitа illecitamente esercitata. Se l'attivitа и svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale и stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivitа, nel caso di reiterazione delle violazioni и disposta altresм la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non и ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689..
687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne и permessa la vendita, и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 100.000 .
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, и colto in stato di manifesta ubriachezza и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000
La pena и dell`arresto da tre a sei mesi se il fatto и commesso da chi ha giа riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l`incolumitа individuale (c.p.575-584).
La pena и aumentata (c.p.64) se la ubriachezza и abituale (94 n.2, 221, 234-2).
689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
L`esercente un`osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un`altra infermitа, и punito con l`arresto fino a un anno.
Se dal fatto deriva l`ubriachezza, la pena и aumentata (c.p.64).
La condanna importa la sospensione dall`esercizio (c.p.35).
690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 60.000 a 600.000 (c.p.613).
691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, и punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un`osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall`esercizio (c.p.35).
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
692 Detenzione di misure e pesi illegali
Chiunque, nell`esercizio di un`attivitа commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi (c.p.472 n.3) diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000
Se il colpevole ha giа riportato una condanna per delitti contro il patrimonio (624-648 ter), o contro la fede pubblica (453-498), o contro l`economia pubblica, l`industria o il commercio (c.p.499-517) o per altri delitti della stessa indole (c.p.101, puт essere sottoposto alla libertа vigilata (c.p.228).
693 Rifiuto di monete aventi corso legale
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 60.000 (c.p.458) .
694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire 20, monete contraffatte o alterate, non le consegna all`Autoritа entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsitа o l`alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, и punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a lire 400.000 .
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l`incolumitа individuale
695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Chiunque, senza la licenza dell`Autoritа, fabbrica o introduce nello Stato (42), o esporta, o pone comunque in vendita armi (704), ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d`industria, и punito con l`arresto fino a tre anni e con l`ammenda fino a lire 2.400.000 (700, 701) .
Non si applica la pena dell`arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi и punito con l`arresto fino a tre anni e con l`ammenda fino a lire 2.400.000 (c.p.700, 701) .
697 Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene armi (c.p.704) o munizioni senza averne fatto denuncia all`Autoritа quando la denuncia и richiesta, и punito con l`arresto fino a dodici mesi o con l`ammenda fino a lire 720.000.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all`autoritа, и punito con l`arresto fino a due mesi o con l`ammenda fino a lire 500.000 (c.p.700-701) .
Chiunque trasgredisce all`ordine, legalmente dato dall`Autoritа, di consegnare nei termini prescritti le armi (c.p.704) o le munizioni da lui detenute, и punito con l`arresto non inferiore a nove mesi o con l`ammenda non inferiore a lire 240.000 (700, 701) .
Chiunque senza la licenza dell`Autoritа, quando la licenza и richiesta, porta un`arma (c.p.704) fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, и punito con l`arresto fino a diciotto mesi (c.p.700, 701).
Soggiace all`arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un`arma (c.p.704) per cui non и ammessa licenza (c.p.700, 701).
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti и commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate (c.p.64).
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena и aumentata (64) qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell`art. 680.
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puт essere sottoposto alla libertа vigilata (c.p.228).
702 Omessa custodia di armi (abrogato)
703 Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell`Autoritа, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (c.p.704) da fuoco, accende fuochi d`artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, и punito con l`ammenda fino a lire 200.000 (c.p.435) .
Se il fatto и commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena и dell`arresto fino a un mese .
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel n. 1) del capoverso dell`art. 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
§ 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
705 Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell`Autoritа o senza osservare le prescrizioni della legge fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attivitа, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a 3.000.000(c.p.713).
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art 686
706 Commercio clandestino di cose antiche (abrogato)
707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (c.p.705-713), (o per mendicitа, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta , и colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l`attuale destinazione, и punito con l`arresto da sei mesi a due anni (c.p.713) .
NOTA Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
708 Possesso ingiustificato di valori
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell`articolo precedente и colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, и punito con l`arresto da tre mesi a un anno.
709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all`Autoritа и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione
710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta
Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell`oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, и punito con l`arresto fino a sei mesi e con l`ammenda da lire 20.000 a 200.000.
711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o dl un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell`oggetto, o come un loro incaricato, и punito con l`arresto fino a tre mesi o con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.713).
712 Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualitа o per la condizione di chi le offre o per la entitа del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda non inferiore a lire 20.000 (c.p.648).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti puт essere sottoposto alla libertа vigilata (c.p.228).
§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute
714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (abrogato)
715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente (abrogato)
716 Omesso avviso all`Autoritа dell`evasione o fuga di minori
Il pubblico ufficiale o l`addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all`Autoritа dell`evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, и punito con l`ammenda da lire 20.000 a lire 400.000 (c.p.162, 391).
La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell`Autoritа и stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermitа psichiche pericolose (abrogato)
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
718 Esercizio di giuochi d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d`azzardo (c.p.721) o lo agevola и punito con l`arresto da tre mesi ad un anno e con l`ammenda non inferiore a lire 400.000 (c.p.719, 722) .
Se il colpevole и un contravventore abituale o professionale (c.p.104, 105), alla libertа vigilata (c.p.228) puт essere aggiunta la cauzione di buona condotta (237).
La pena per il reato preveduto dall`articolo precedente и raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco (c.p.721);
2) se il fatto и commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.
720 Partecipazione a giuochi d`azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall`art. 718, и colto mentre prende parte al giuoco di azzardo (c.p.721), и punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda fino a lire 1 milione (c.p.722) .
La pena и aumentata (64):
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco (c.p.721) o in pubblico esercizio
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.
721 Elementi essenziali del giuoco d`azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:
sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita и interamente o quasi interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d`azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco и sotto qualsiasi forma dissimulato.
722 Pena accessoria e misura di sicurezza
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (c.p.36). E` sempre ordinata la confisca (c.p.240) del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
723 Esercizio abusivo di un giuoco non d`azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d`azzardo, ma tuttavia vietati dall`Autoritа , и punito con l`ammenda da lire 10.000 a 200.000.
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell`art. 719, si applica l`arresto fino a tre mesi o l`ammenda da lire 100.000 a 1 milione.
Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena и dell`ammenda fino a lire 100.000.
724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinitа o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a 600.000.*
La stessa sanzione si applica a chi chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
Corte costituzionale sentenza 20 novembre 2000, n. 508
Nel giudizio di legittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dellanno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalitа dellarticolo 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
2. Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto storico e quanto alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado e di appello, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione: si tratta infatti di verificare la legittimitа costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione allimputato.
3. Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione svolge la motivazione dellordinanza attraverso una rassegna del percorso della giurisprudenza costituzionale e delle modifiche normative in tema di reati "di religione".
La Cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sullarticolo 402 cod. pen. - sentenza n. 39 del 1965 con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalitа, riferita agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensitа delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte.
La norma penale in argomento prosegue la Corte rimettente si riferisce alla "religione dello Stato", una nozione, questa, ripresa dallarticolo 1 dello Statuto albertino e ribadita nellarticolo 1 del Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con il principio supremo di laicitа dello Stato (quale emerge dalle sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte costituzionale), и stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984; il punto 1 del Protocollo addizionale allaccordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, infatti, afferma che "si considera non piщ in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano".
E ancora a tale riguardo, la Cassazione rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che lespressione "religione dello Stato" utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilitа di attribuirle loriginario significato, non ha altro senso se non quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale viene indicata la religione cattolica (sentenze nn. 925 del 1988 e 440 del 1995).
Ciт posto, il giudice rimettente, per argomentare la questione, assume come propri taluni passaggi di piщ recenti decisioni della Corte costituzionale.
Nella sentenza n. 329 del 1997, osserva la Cassazione, и stato messo in rilievo che "secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unitа morale della nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nellespressione religione dello Stato, stava alla base delle numerose norme che, anche al di lа dei contenuti e degli obblighi concordatari, dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica, rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente non vale piщ oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalitа dello Stato e viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonchй 203 del 1989)".
Daltra parte, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo abbandonato il criterio "quantitativo" inizialmente utilizzato (ad esempio, nelle sentenze nn. 125 del 1957, 79 del 1958 e 14 del 1973) per giustificare la tutela rafforzata a favore della religione "di maggioranza": giа nella decisione n. 925 del 1988 si и affermato che и "ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose"; mentre la successiva sentenza n. 440 del 1995 ha precisato che "labbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza".
Da ultimo conclude la Cassazione la Corte costituzionale, nella giа citata sentenza n. 329 del 1997, ha definitivamente escluso la possibilitа di giustificare differenziazioni legislative nella tutela penale del "sentimento religioso", osservando che "la protezione del sentimento religioso и venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertа di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo lesperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensitа di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignitа della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicitа o non confessionalitа dello Stato ... : principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte allesperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialitа della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose".
4. In tale quadro di riferimento, si delineano, ad avviso della Corte di cassazione, le seguenti coordinate della questione: a) il venir meno del carattere di religione "di Stato" per la confessione cattolica ha riportato questultima nellambito della pari dignitа rispetto a ogni altra confessione, conformemente al disegno costituzionale; b) la Corte costituzionale ha numerose volte sollecitato il legislatore a rimuovere ogni ingiustificata differenza di tutela penale tra la religione cattolica e le altre confessioni; c) il reato di cui allarticolo 402 cod. pen. mantiene viceversa una effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica.
Ne deriva la necessitа di rimettere al controllo di costituzionalitа la compatibilitа tra la norma penale in discorso e i principi espressi negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.
Considerato in diritto
1. La Corte di cassazione solleva questione di legittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato". Il giudice rimettente dubita che la disposizione in esame, accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica giа religione dello Stato (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) violi gli articoli 3 e 8 della Costituzione, cioи leguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e leguale libertа di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.
2. La questione и fondata.
3. Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata, insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dellepoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unitа morale della nazione. In questo senso, la religione cattolica era "religione dello Stato" - anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato (formula risalente allarticolo 1 dello Statuto albertino e riportata a novella vita dallarticolo 1 del Trattato fra la Santa Sede e lItalia del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche nellinteresse dello Stato.
Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano lincostituzionalitа nellattuale.
In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di uguale libertа davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (articolo 8 della Costituzione), latteggiamento dello Stato non puт che essere di equidistanza e imparzialitа nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo delladesione piщ o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di unaltra di esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza (cosм ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilitа di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificitа, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (articolo 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (articolo 8).
Tale posizione di equidistanza e imparzialitа и il riflesso del principio di laicitа che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertа, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).
Queste conclusioni sono progressivamente maturate, pur partendo da proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze nn. 79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dellordinamento. Il punto 1 del Protocollo addizionale allAccordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha esplicitamente affermato il venire meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato e, con le diverse intese poi raggiunte con confessioni religiose diverse da quella cattolica, si и messo in azione il sistema dei rapporti bilaterali previsto dalla Costituzione per le altre confessioni. In tale contesto, si и manifestata la generale richiesta allo Stato di una sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dellassicurazione della paritа di tutela penale (come и nel caso dellarticolo 1, quarto comma, dellintesa con lUnione delle Comunitа ebraiche italiane del 27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dellesercizio dei diritti di libertа riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (articolo 4 dellintesa con la Tavola valdese del 21 febbraio 1984; preambolo allintesa con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; preambolo allintesa con lUnione Cristiana Evangelica Battista dItalia del 29 marzo 1993). A fronte di questi svolgimenti dellordinamento nel senso delluguaglianza di fronte alla legge penale, larticolo 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nellesercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale.
4. Sebbene, in generale, il ripristino delluguaglianza violata possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicitа non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertа di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalitа di norme penali si dа solo la prima possibilitа. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene (articolo 25, secondo comma) a cui consegue lesclusione delle sentenze dincostituzionalitа aventi valenze additive, secondo lorientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995).
La dichiarazione di illegittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale si impone dunque nella forma semplice, esclusivamente ablativa.
PQM
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
lillegittimitа costituzionale dellarticolo 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato).
725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, и punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000 (c.p.528, 529) .
726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza и punito con l`arresto fino a un mese o con l`ammenda da lire 20.000 a 400.000 (c.p.527, 529).
Soggiace all`ammenda fino a lire 100.000 chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessitа o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitа и punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
La pena и aumentata (c.p.64) se il fatto и commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalitа del traffico, del commercio, del trasporto, dell`allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell`animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza (c.p.36) e la confisca (c.p.240) degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva (c.p.99) la condanna comporta l`interdizione dall`esercizio dell`attivitа di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo (c.p.30).
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali и punito con l`ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. La condanna comporta la sospensione (c.p.35) per almeno tre mesi della licenza inerente l`attivitа commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l`interdizione (c.p.30) dall`esercizio dell`attivitа svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all`esercizio di scommesse clandestine la pena и aumentata della metа e la condanna comporta la sospensione (35) della licenza di attivitа commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontа altrui
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d`ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontа, и punito, se dal fatto deriva pericolo per l`incolumitа della persona, con l`arresto da uno a sei mesi o con l`ammenda da lire 60.000 a 1 milione (c.p.613).
Tale disposizione non si applica se il fatto и commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria.
729 Abuso di sostanze stupefacenti (abrogato)
730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive (dichiarato illegittimo)
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, и punito con l`ammenda fino a lire 1 milione .
Soggiace all`ammenda fino a lire 200.000 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici (c.p.162) .
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
L`ATTIVITA` SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
731 Inosservanza dell`obbligo dell`istruzione elementare dei minori
Chiunque, rivestito di autoritа o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d`impartirgli o di fargli impartire l`istruzione elementare и punito con l`ammenda fino a lire 60.000.
732 Omesso avviamento dei minori al lavoro
Chiunque, rivestito di autoritа o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro и punito con l`ammenda fino a lire 60.000.
733 Danneggiamento al patrimonio archeologico storico o artistico nazionale
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un`altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, и punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale con l`arresto fino a un anno o con l`ammenda non inferiore a lire 4 milioni .
734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell`Autoritа, и punito con l`ammenda da lire 2 milioni a 12 milioni .
TITOLO II bis
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
734-bis. Divulgazione delle generalitа o dell'immagine di persona offesa da atti di
violenza sessuale.
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche
attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalitа o l'immagine della persona
offesa senza il suo consenso, и punito con l'arresto da tre a sei mesi (1).
(1) Il titolo II-bis e l'art. 734-bis sono stati aggiunti dall'art. 12, L. 15 febbraio
1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). Successivamente l'art. 734-bis и stato
cosм modificato dall'art. 8, L. 3 agosto 1998, n. 269.